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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9982 / 2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. RUSSO GABRIELE) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. Adriana Giovanna Rizzo) Controparte_1
resistente
(Avv. ) Controparte_2
resistente contumace
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 30/05/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro DISPOSITIVO
◊ dichiara la contumacia di;
Controparte_2
◊ annulla l'intimazione di pagamento n 29620229012775167/000, notificata il
07/09/2022 limitatamente alle cartelle n. 29620100077003827000, n.
29620100108291350000 e n. 29620110011135243000, i cui crediti dichiara prescritti;
◊ condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in euro 1865,00, oltre spese forfettarie IVA se dovuta e
CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/10/2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' proponendo CP_1 Controparte_3
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 29620229012775167/000,
notificata il 07/09/2022 limitatamente alle cartelle n. 29620100077003827000, n.
29620100108291350000 e n. 29620110011135243000, relative a rate contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., complessivamente per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e
2010 , chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'insussistenza della omissione contributiva contestata e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi. A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, nonché l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli stessi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in l eccependo il CP_1
difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro proposta tardivamente, la regolarità delle notifiche delle cartelle opposte e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_3
costituiva, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
Occorre in via preliminare chiarire che il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente creditore. Deve, infatti, rilevarsi,
come difetti di legittimazione passiva e ciò alla Controparte_4
stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che: “In tema di riscossione dei
crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, nell'ipotesi di opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio. –
Va innanzitutto esaminata la questione relativa alla prescrizione dei crediti contributivi portati nelle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, in ossequio al principio della “ragione più liquida che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità
del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata)
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8
marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523).
Occorre verificare l'ammissibilità dell'opposizione, contestata dal convenuto, sulla base della regolare notifica delle cartelle opposte.
Ebbene, l'opposizione va ritenuta ammissibile perché le parti resistenti, omettendo di depositare la documentazione comprovante la notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta, non hanno assolto all'onere probatorio concernente il perfezionamento della notificazione di detti atti, non potendosi certamente ritenere idonea la “lista avvisi” depositata dall , trattandosi di un atto Controparte_5
interno dell'ufficio e privo di efficacia probatoria. Ne consegue, pertanto, che le menzionate cartelle n. 29620100077003827000, n. 29620100108291350000 e n.
29620110011135243000 non possano ritenersi validamente notificate e il credito
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro portato in esse relativo agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010, (in mancanza di prova di idonei atti interruttivi) alla data della notifica dell'intimazione di pagamento (27.09.2022) appare irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, merita quindi accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 09/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9982 / 2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. RUSSO GABRIELE) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. Adriana Giovanna Rizzo) Controparte_1
resistente
(Avv. ) Controparte_2
resistente contumace
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 30/05/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro DISPOSITIVO
◊ dichiara la contumacia di;
Controparte_2
◊ annulla l'intimazione di pagamento n 29620229012775167/000, notificata il
07/09/2022 limitatamente alle cartelle n. 29620100077003827000, n.
29620100108291350000 e n. 29620110011135243000, i cui crediti dichiara prescritti;
◊ condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida in euro 1865,00, oltre spese forfettarie IVA se dovuta e
CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/10/2022, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' proponendo CP_1 Controparte_3
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 29620229012775167/000,
notificata il 07/09/2022 limitatamente alle cartelle n. 29620100077003827000, n.
29620100108291350000 e n. 29620110011135243000, relative a rate contributi
I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S., complessivamente per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e
2010 , chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'insussistenza della omissione contributiva contestata e l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi. A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, nonché l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli stessi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in l eccependo il CP_1
difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro proposta tardivamente, la regolarità delle notifiche delle cartelle opposte e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_3
costituiva, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
Occorre in via preliminare chiarire che il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente creditore. Deve, infatti, rilevarsi,
come difetti di legittimazione passiva e ciò alla Controparte_4
stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che: “In tema di riscossione dei
crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, nell'ipotesi di opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio. –
Va innanzitutto esaminata la questione relativa alla prescrizione dei crediti contributivi portati nelle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta, in ossequio al principio della “ragione più liquida che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità
del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata)
senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8
marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523).
Occorre verificare l'ammissibilità dell'opposizione, contestata dal convenuto, sulla base della regolare notifica delle cartelle opposte.
Ebbene, l'opposizione va ritenuta ammissibile perché le parti resistenti, omettendo di depositare la documentazione comprovante la notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta, non hanno assolto all'onere probatorio concernente il perfezionamento della notificazione di detti atti, non potendosi certamente ritenere idonea la “lista avvisi” depositata dall , trattandosi di un atto Controparte_5
interno dell'ufficio e privo di efficacia probatoria. Ne consegue, pertanto, che le menzionate cartelle n. 29620100077003827000, n. 29620100108291350000 e n.
29620110011135243000 non possano ritenersi validamente notificate e il credito
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro portato in esse relativo agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010, (in mancanza di prova di idonei atti interruttivi) alla data della notifica dell'intimazione di pagamento (27.09.2022) appare irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, merita quindi accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 09/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro