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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 948/2022
All'udienza del 16/04/2025, davanti al giudice Giulio Borella, sono comparsi: per la parte ricorrente, l'Avv. CLAUDIA LODO in sost. avv. Parte_1
BONALUME PAOLO;
per la parte convenuta, 5 , l'Avv. MESSURI CP_1 CP_2
GIOVANNI STEFANO;
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
I difensori delle parti discutono la causa, riportandosi alle note conclusive autorizzate già depositate e alle conclusioni in atti rassegnate.
L'avv. Lodo precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio, ad ore 11,35.
Ad ore 14,20, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, autorizzate dal giudice a non presenziare, pronuncia la sottoestesa sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948 /2022 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BONALUME PAOLO ) Parte_2 C.F._1
CORSO MAGENTA 84 MILANO;
Parte_3
( ) CORSO MAGENTA 84 MILANO;
C.F._2 Parte_4
( ) CORSO MAGENTA, 84 MILANO;
ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in CORSO MAGENTA 84
MILANO
- ricorrente -
contro
( .Iva ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4 P.IVA_2
dall'avv. MESSURI GIOVANNI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in PIAZZA PONTELANDOLFO 6 36100 VICENZA
- resistente –
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con citazione del 08.05.2022 conveniva in giudizio l' , Pt_1 Controparte_3
onde sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di euro 204.790,06, oltre interessi di mora e anatocistici e altri accessori.
Allegava di essere divenuta titolare dei suddetti crediti, per cessione da parte delle ditte fornitrici di 5. CP_1
Si costituiva l , contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, CP_3
eccependo:
-nullità della citazione per difetto di allegazione in ordine alle fatture azionate;
-difetto di titolarità del credito, sempre per difetto di prova della cessione e difetto di allegazione e prova (produzione) delle fatture azionate;
-avvenuto pagamento di tutte o quasi le fatture azionate e/o contestazione del servizio cui le fatture accedono e/o prescrizione (vi sarebbero fatture risalenti a oltre
20 anni).
Venivano concessi i termini per deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., Parte vigente ratione temporis, nella prima delle quali effettuate le verifiche del caso, anche in conseguenza della costituzione e delle difese dell' , precisava il proprio CP_3
credito, riducendolo ad euro 59.903,56, ossia le fatture di cui all'elenco all. 9.
Non accolta una proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del
10.07.2024, la causa era istruita mediante CTU-esame contabile, in esito alla quale veniva fissata l'odierna udienza per discussione e decisione.
All'udienza odierna aveva luogo la discussione, preceduta dal deposito di note conclusive scritte, in esito alla quale la causa viene decisa come segue.
In diritto
La domanda, per come precisata in memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c., è oggi ridotta alla somma di euro 59.903,56, portata da 9 fatture elencate nel doc. 9, oltre ai pretesi interessi e accessori relativi a lamentati ritardati pagamenti relativi alle ulteriori fatture inizialmente azionate.
Allo scopo di effettuare le opportune verifiche contabili e acquisire le informazioni del caso, è stata disposta CTU-Esame contabile, ove ogni questione è stata affrontata e discussa.
Delle fatture, 8 risultano emesse da tale TE, la prima nel 2006, un'altra nel
2020 e le restanti tra agosto e dicembre del 2021, la più importante delle quali di euro
47.256,03; un'ulteriore e ultima fattura risulta invece emessa da nell'ottobre Pt_5
2021. Parte Ciò premesso, quanto alle fatture TE, la titolarità del credito in capo a risulta comprovata sulla scorta del contratto di cessione di credito in blocco (factoring), debitamente prodotto da parte attrice (cfr doc. 12), ad eccezione della fattura del 2006.
Vi si legge che la cessione ha ad oggetto: i crediti esistenti e sotto identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati;
i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (ossia dal 12.03.2020).
Pacifico quindi che rientrino nel perimetro della cessione le fatture del 2020 e del
2021, mentre, quanto alla fattura del 2006, la relativa presenza non risulta nell'elenco delle fatture che dovrebbe essere allegato al contratto di factoring, sicchè per essa la Parte titolarità in capo a non può ritenersi comprovata.
Quanto poi alla fattura di anche in questo caso risulta prodotto in atti il Pt_5
contratto di cessione, datato 31.05.2019 (cfr doc. 12), ove l'ambito della cessione è descritta con formulazione praticamente identica a quella del contratto intervenuto con
TE (fatture vecchie se ed in quanto specificatamente comprese in apposito elenco, fatture emesse per ordini precedenti, ma emesse nei 24 mesi dalla stipula del contratto, fatture relative a ordini e/o prestazioni eseguite nei 24 mesi dalla stipula stessa), sicchè nessun dubbio può esservi in ordine al fatto che sia stato ceduto anche il credito di cui alla fattura oggetto di causa, datata ottobre 2020. Parte Così superato il problema della legittimazione attiva di a reclamare il pagamento, può analizzarsi il merito delle relative pretese.
Con riferimento alle fatture TE, la convenuta ha mosso specifiche e puntuali contestazioni di inesatto adempimento (cfr doc. 2), che si vanno ad elencare:
-fatt. 21155312/21 > è in atti la richiesta di 5 di emissione di nota di credito, CP_1
per l'importo di euro 1.040,00, per reso di merce;
-fatt. 21155310/21 > anche qui è in atti la richiesta di 5 alla fornitrice di CP_1
emissione di nota di credito, per euro 565,56, per reso merce;
-fatt. 21155313/21 > di nuovo richiesta di emissione nota di credito per euro
1.707,68, per reso merce;
-fatt. 21011756/21 > richiesta emissione di nota di credito per euro 49.146,27, perché la fattura reca codici CIG errati;
-fatt. 20108111/20 > richiesta emissione di nota di credito per euro 1.095,60, per mancata consegna di parte della merce;
-fatt. 21087365/21 > richiesta emissione di nota di credito per euro 147,68, in quanto la fattura fa riferimento ad un numero di ordine e ad una merce erronei;
-fatt. 21107963/21 > altra richiesta di emissione di nota di credito, per euro
1.395,68, in quanto la merce ordinata è stata fatta oggetto di reso.
Tutte le suddette contestazioni, si ripete, risultano debitamente documentate (doc.
2), nell'immediatezza dei fatti, tramite produzione di lettere di contestazione e di messaggi di posta elettronica, scambiata con i fornitori.
A fronte di tali precise e puntuali eccezioni, pertanto, era preciso onere della parte attrice fornire puntuale prova dell'esatto adempimento o fornire altre allegazioni atte a superare le eccezioni stesse, essendo onere del debitore della prestazione contestata fornire la prova appunto dell'esatto adempimento, mentre il creditore della prestazione stessa può limitarsi ad eccepire l'inadempimento.
Per quanto occorrer possa, trattandosi di principi ormai consolidati, si può richiamare la seguente massima: “In tema di obbligazioni, il principio secondo cui anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento è sufficiente al creditore la mera allegazione dell'inesattezza della prestazione, gravando sul debitore l'onere della prova contraria, non trova deroga nel caso in cui l'inesatto adempimento sia posto a fondamento dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ.” (cfr Cass. 9439/2008).
E ancora: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti, in quanto il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(Cass. 13674/2006).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle puntuali eccezioni di Ulss 5, nessuna Parte concreta smentita o replica è intervenuta da parte di Anche nel corso delle operazioni peritali il CTP attoreo nulla ha dedotto in ordine alle sopra esposte contestazioni.
Che poi il debitore ceduto possa opporre al factor tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre al creditore originario, lo conferma granitica giurisprudenza di legittimità.
Si veda il seguente arresto: “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti
l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inopponibile alla banca cessionaria l'eccezione di inesigibilità del credito ceduto sollevata da una diocesi e riguardante un fatto estintivo dello stesso successivo all'accettazione della cessione, consistente nella determinazione del comune, ente finanziatore dei lavori di restauro di una chiesa della diocesi, di detrarre dalla somma riconosciuta a quest'ultima gli importi dovuti per oneri previdenziali in favore dei lavoratori)” (Cass. 24657/2016). Parte E' quindi mancata la prova da parte di dell'esatto adempimento della prestazione da parte della propria cedente, sicchè il credito portato dalle suddette fatture non può essere accordato.
Anche con riferimento alla fatt. 21011756/21, ove si contesta l'erronea indicazione del CIG, è bensì vero che il Codice Identificativo di Gara non è tra gli elementi essenziali del documento fiscale, ex art. 21 del DPR 633/1972, e tuttavia esso va inserito nelle fatture elettroniche, ex art. 25 co. 2 del D.L. 66/2014, tanto che, in mancanza di esso, la P.A. può rifiutare il pagamento, come precisato dal co. 2 dello stesso articolo.
Tale previsione, ribadita dall'art. 2 bis co. 1 lett. a) del D.M. 55/2013, è previsto al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti. L'omissione e/o l'erroneità è ovviamente sanabile, con l'indicazione del codice corretto, come spiegato dall'
[...]
, con risposta ad interpello n. 436/2019. CP_4
Nessuna correzione e/o integrazione è però ad oggi intervenuta, sicchè legittimamente l' sta rifiutando il pagamento. CP_3
Discorso analogo vale per la fattura emessa da ove era contestata una Pt_5
erronea applicazione prezzi e in ordine alla quale alcuna controdeduzione è stata fornita.
Di fatto, quindi, nessun dei crediti di cui alle residue fatture, cui è stata limitata la domanda in memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c., risulta dovuto.
Il CTU ha poi proceduto anche alla verifica e al calcolo dell'eventuale credito per interessi di mora, anatocismo ed altri accessori, preteso dalla parte attrice, ritenendo dovuti euro 506,96 per interessi di mora, euro 157,29 per interessi anatocistici, euro
360,00 per indennità fissa ex art. 6 del D.Lgs 231/2002.
In totale, dunque, il credito di ammonta ad euro 1.024,25, oltre Parte_1
interessi legali semplici sulla somma di euro 360,00 dalla domanda al saldo, mentre sugli altri importi gli interessi di mora e anatocistici continueranno a calcolarsi fino al saldo. Stante il fatto che aveva aderito alla proposta conciliativa del giudice, che CP_3
era idonea a definire il giudizio, mentre non aveva aderito, sussistono i Parte_1
presupposti per l'applicazione dell'art. 91 co. 1 c.p.c., ossia per la condanna di
[...]
alla rifusione in favore di di ½ delle competenze della fase Pt_1 Controparte_3
istruttoria e della totalità di quelle della fase decisionale (quest'ultima liquidata ai minimi, stante la forma semplificata della decisione, a seguito di discussione orale), compensate le spese per le fasi precedenti, anche alla luce del consistente ridimensionamento delle pretese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: condanna al pagamento in favore di Controparte_3
della somma di euro 1.024,25, oltre interessi come da motivazione. Parte_1
Compensate le spese per le fasi di studio, introduttiva e, limitatamente ad ½, della fase istruttoria, condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Il Giudice
Giulio Borella