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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1234/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
RICORRENTE 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Rti Gamma Tributi Srl-Municipia Spa - 02842830651
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 9064054240000850 TRIBUTI LOCALI
proposto da
RICORRENTE 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteforte Irpino - Via Loffredo 83024 Monteforte Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-ING.PAGAMENTO n. 1064054190000538 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1179/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1273/2020 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11888/2021 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17373/2021 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 346/2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1062/2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5236/2022 TASI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6092/2022 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1192/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente, con ricorso notificato il 5 agosto 2024, iscritto a ruolo il 6 settembre 2024 al numero
1234/2024 di R.G., ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 064054240000850 notificata a mezzo pec in data 3/07/2024 con la quale è stato intimato di pagare la somma complessiva di euro 35.869,77, per omesso pagamento IMU 2013-2015-2016-2017-2018-2019-2020 e TASI
2015-2016-2017-2018-2019; Ente impositore: Comune di Monteforte Irpino.
2. A motivi ha dedotto: la nullità e/o inefficacia della comunicazione per inesistenza di alcuni atti presupposti in quanto solo gli avvisi accertamento esecutivo IMU 2015 n. 1179, IMU 2016 n. 1273, TASI 2016 n. 11888,
TASI 2015 n. 17373 sono stati notificati alla ricorrente ma per gli stessi era stato disposto un piano di rateizzo in base al quale la società pagava sette rate per complessivi euro 5.056,00; la nullità e/o inefficacia della comunicazione per inesistenza dell'avviso ex art. 1 legge 160/2019, comma 795; la nullità per mancata specifica indicazione degli importi di cui agli avvisi di accertamento, mancata indicazione degli oneri e spese nonchè illegittima richiesta di spese per procedura esecutiva;
l'omessa notifica di atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale per IMU 2013, 2017 e 2018 nonché per TASI 2017 e 2018; l'inefficacia e la nullità degli avvisi presupposti IMU 2015 e 2016 nonché TASI 2015 e 2016 per pagamento parziale.
Vittoria di spese e competenze di causa.
3. La ricorrente in data 19 febbraio 2025 ha depositato delle memorie illustrative contestando i files in formato
Pdf di ricevute e consegna pec (prodotti dalla resistente) inidonei a dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti in violazione dell'art. 19 bis Provv. Resp. Società 1 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011); inoltre, rilevava di non aver mai avuto la propria sede legale in Vico Equense (Na) alla Indirizzo_1 dove sarebbero stati notificati taluni atti ed allegando una visura camerale storica.
4. Si è costituita la R.T.I Gamma Tributi S.r.l. - Municipia S.p.A. concessionari della riscossione del Comune di Monteforte Irpino in data 7 novembre 2024 deducendo l'infondatezza del ricorso ed evidenziando che con il preavviso di iscrizione ipotecaria sono stati richiesti gli importi di cui la società Wan S.r.l. risulta ancora debitrice al netto delle somme già versate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio a favore del procuratore antistatario.
5. L'ente impositore non si è costituito in giudizio seppur ritualmente chiamato in causa.
6. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto di impugnativa, risulta emessa per il mancato pagamento dei seguenti atti con i successivi solleciti:
Ingiunzione di pagamento IMU 2013 n. 1064054190000538
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2015 n. 1179
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2016 n. 1273
Avviso di Accertamento Esecutivo TASI 2016 n. 11888
Avviso di Accertamento Esecutivo TASI 2015 n. 17373
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2017 n. 346
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2018 n. 1062
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2020 n. 2323
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2019 n. 1796
Avviso di Accertamento esecutivo TASI 2027 n. 5236
Avviso di Accertamento esecutivo TASI 2018 n. 6092
Avviso di Accertamento esecutivo TASI 2019 n. 6332.
Dagli atti acquisiti al processo, risulta provata, in merito all'ingiunzione di pagamento IMU 2013 la notifica in data 13 giugno 2022 dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi non opposto, per cui la pretesa è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Gli avvisi di accertamento esecutivi IMU 2015 n. 1179, IMU 2016 n. 1273, TASI 2016 n. 11888 TASI 2015
n. 17373 risultano notificati per ammissione stessa della ricorrente e per il parziale pagamento degli stessi
(all.3 del ricorso), non contestato dalla resistente, a seguito di rateizzazione (all.2 del ricorso) del 17 marzo 2023 relativa al sollecito di pagamento n. 1064054230000263.
Va esaminata, poi, l'eccezione di mancata notifica degli altri atti prodromici. In particolare, parte ricorrente contesta i files in formato Pdf di ricevute e consegna pec (prodotti dalla resistente) inidonei a dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti in violazione dell'art. 19 bis Provv. Resp. Società_1 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011, nonché la mancata conformità del file spedito a quello ricevuto e prodotto.
Va accolta la doglianza: la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata deve essere fornita con il file nativo della notifica e non mediante stampa dello stesso in formato cartaceo o in pdf mediante scansione
(come avvenuto nel caso in esame) in quanto solo il file in formato .eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni;
Non si comprende, pertanto, se il messaggio contiene effettivamente l'atto e pertanto non vi sono elementi per ritenere avvenuta regolarmente la notifica: o, per meglio dire, non provano che il messaggio contiene effettivamente l'atto che si dice di aver notificato. L'avviso di consegna potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo pec, ma non prova che a quel messaggio vi sia allegato uno specifico documento: tale prova può essere fornita dal mittente solamente con l'esibizione del documento nel formato informatico ".eml". La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 16189, pubblicata l'8 giugno 2023, si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo pec, ritenendo che, ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3 e
9, comma lei bis, 11 L. n. 53 del 1994 e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provv. 16 aprile 2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute.
Nel caso in esame non vi è prova della rituale notifica a mezzo pec degli avvisi di accertamento esecutivo IMU 2017 N. 346, IMU 2018 n. 1062, IMU 2020 n. 2323, IMU 2019 n. 1796, TASI 2017 n. 5236; TASI 2018
n. 6092, TASI 2019 n. 6332: parte resistente non ha depositato le ricevute in formato eml;
ha prodotto in formato pdf le ricevute di consegna e accettazione;
dunque non può dirsi raggiunta la prova della notifica.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008). Non essendo stata adeguatamente dimostrata la correttezza del procedimento di formazione della pretesa e la regolare notificazione dei sottostanti atti, va dichiarata la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente agli avvisi IMU 2017 N. 346,
IMU 2018 n. 1062, IMU 2020 n. 2323, IMU 2019 n. 1796, TASI 2017 n. 5236; TASI 2018 n. 6092, TASI 2019
n. 6332, si conferma nel resto l'iscrizione ipotecaria tenuto conto delle somme già versate dal contribuente. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti assorbiti o non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Il solo parziale accoglimento del ricorso e la reciprocità della soccombenza giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1234/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
RICORRENTE 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Rti Gamma Tributi Srl-Municipia Spa - 02842830651
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 9064054240000850 TRIBUTI LOCALI
proposto da
RICORRENTE 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteforte Irpino - Via Loffredo 83024 Monteforte Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-ING.PAGAMENTO n. 1064054190000538 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1179/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1273/2020 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11888/2021 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17373/2021 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 346/2022 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1062/2022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5236/2022 TASI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 6092/2022 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1192/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente, con ricorso notificato il 5 agosto 2024, iscritto a ruolo il 6 settembre 2024 al numero
1234/2024 di R.G., ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 064054240000850 notificata a mezzo pec in data 3/07/2024 con la quale è stato intimato di pagare la somma complessiva di euro 35.869,77, per omesso pagamento IMU 2013-2015-2016-2017-2018-2019-2020 e TASI
2015-2016-2017-2018-2019; Ente impositore: Comune di Monteforte Irpino.
2. A motivi ha dedotto: la nullità e/o inefficacia della comunicazione per inesistenza di alcuni atti presupposti in quanto solo gli avvisi accertamento esecutivo IMU 2015 n. 1179, IMU 2016 n. 1273, TASI 2016 n. 11888,
TASI 2015 n. 17373 sono stati notificati alla ricorrente ma per gli stessi era stato disposto un piano di rateizzo in base al quale la società pagava sette rate per complessivi euro 5.056,00; la nullità e/o inefficacia della comunicazione per inesistenza dell'avviso ex art. 1 legge 160/2019, comma 795; la nullità per mancata specifica indicazione degli importi di cui agli avvisi di accertamento, mancata indicazione degli oneri e spese nonchè illegittima richiesta di spese per procedura esecutiva;
l'omessa notifica di atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale per IMU 2013, 2017 e 2018 nonché per TASI 2017 e 2018; l'inefficacia e la nullità degli avvisi presupposti IMU 2015 e 2016 nonché TASI 2015 e 2016 per pagamento parziale.
Vittoria di spese e competenze di causa.
3. La ricorrente in data 19 febbraio 2025 ha depositato delle memorie illustrative contestando i files in formato
Pdf di ricevute e consegna pec (prodotti dalla resistente) inidonei a dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti in violazione dell'art. 19 bis Provv. Resp. Società 1 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011); inoltre, rilevava di non aver mai avuto la propria sede legale in Vico Equense (Na) alla Indirizzo_1 dove sarebbero stati notificati taluni atti ed allegando una visura camerale storica.
4. Si è costituita la R.T.I Gamma Tributi S.r.l. - Municipia S.p.A. concessionari della riscossione del Comune di Monteforte Irpino in data 7 novembre 2024 deducendo l'infondatezza del ricorso ed evidenziando che con il preavviso di iscrizione ipotecaria sono stati richiesti gli importi di cui la società Wan S.r.l. risulta ancora debitrice al netto delle somme già versate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio a favore del procuratore antistatario.
5. L'ente impositore non si è costituito in giudizio seppur ritualmente chiamato in causa.
6. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto di impugnativa, risulta emessa per il mancato pagamento dei seguenti atti con i successivi solleciti:
Ingiunzione di pagamento IMU 2013 n. 1064054190000538
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2015 n. 1179
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2016 n. 1273
Avviso di Accertamento Esecutivo TASI 2016 n. 11888
Avviso di Accertamento Esecutivo TASI 2015 n. 17373
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2017 n. 346
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2018 n. 1062
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2020 n. 2323
Avviso di Accertamento Esecutivo IMU 2019 n. 1796
Avviso di Accertamento esecutivo TASI 2027 n. 5236
Avviso di Accertamento esecutivo TASI 2018 n. 6092
Avviso di Accertamento esecutivo TASI 2019 n. 6332.
Dagli atti acquisiti al processo, risulta provata, in merito all'ingiunzione di pagamento IMU 2013 la notifica in data 13 giugno 2022 dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi non opposto, per cui la pretesa è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Gli avvisi di accertamento esecutivi IMU 2015 n. 1179, IMU 2016 n. 1273, TASI 2016 n. 11888 TASI 2015
n. 17373 risultano notificati per ammissione stessa della ricorrente e per il parziale pagamento degli stessi
(all.3 del ricorso), non contestato dalla resistente, a seguito di rateizzazione (all.2 del ricorso) del 17 marzo 2023 relativa al sollecito di pagamento n. 1064054230000263.
Va esaminata, poi, l'eccezione di mancata notifica degli altri atti prodromici. In particolare, parte ricorrente contesta i files in formato Pdf di ricevute e consegna pec (prodotti dalla resistente) inidonei a dimostrare l'avvenuta notifica degli atti presupposti in violazione dell'art. 19 bis Provv. Resp. Società_1 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011, nonché la mancata conformità del file spedito a quello ricevuto e prodotto.
Va accolta la doglianza: la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata deve essere fornita con il file nativo della notifica e non mediante stampa dello stesso in formato cartaceo o in pdf mediante scansione
(come avvenuto nel caso in esame) in quanto solo il file in formato .eml oppure .msg garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subito modifiche o alterazioni;
Non si comprende, pertanto, se il messaggio contiene effettivamente l'atto e pertanto non vi sono elementi per ritenere avvenuta regolarmente la notifica: o, per meglio dire, non provano che il messaggio contiene effettivamente l'atto che si dice di aver notificato. L'avviso di consegna potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo pec, ma non prova che a quel messaggio vi sia allegato uno specifico documento: tale prova può essere fornita dal mittente solamente con l'esibizione del documento nel formato informatico ".eml". La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 16189, pubblicata l'8 giugno 2023, si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo pec, ritenendo che, ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3 e
9, comma lei bis, 11 L. n. 53 del 1994 e 19 bis, comma 5 delle specifiche tecniche del Provv. 16 aprile 2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in ".eml" o ".msg" e della ricevuta "DatiAtto.xml" contenente i dati identificativi delle predette ricevute.
Nel caso in esame non vi è prova della rituale notifica a mezzo pec degli avvisi di accertamento esecutivo IMU 2017 N. 346, IMU 2018 n. 1062, IMU 2020 n. 2323, IMU 2019 n. 1796, TASI 2017 n. 5236; TASI 2018
n. 6092, TASI 2019 n. 6332: parte resistente non ha depositato le ricevute in formato eml;
ha prodotto in formato pdf le ricevute di consegna e accettazione;
dunque non può dirsi raggiunta la prova della notifica.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008). Non essendo stata adeguatamente dimostrata la correttezza del procedimento di formazione della pretesa e la regolare notificazione dei sottostanti atti, va dichiarata la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente agli avvisi IMU 2017 N. 346,
IMU 2018 n. 1062, IMU 2020 n. 2323, IMU 2019 n. 1796, TASI 2017 n. 5236; TASI 2018 n. 6092, TASI 2019
n. 6332, si conferma nel resto l'iscrizione ipotecaria tenuto conto delle somme già versate dal contribuente. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti assorbiti o non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Il solo parziale accoglimento del ricorso e la reciprocità della soccombenza giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva.
Spese compensate.