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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Prima sezione civile
Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice onorario Leonardo Fava, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. di R.G. 5273/2022, vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Pietro Ranci e domiciliata presso lo studio del difensore ad Ancona, Corso
Garibaldi 136 - parte attrice -
CONTRO
, in persona del pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Controparte_1 CP_2
M. Danesi de Luca del Foro di Pescara - parte convenuta -
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) La signora ha citato in giudizio il per i fatti che, di Parte_1 Controparte_1
seguito, si riassumono.
Il giorno 16 dicembre 2020, alle ore 10:00 circa, stava percorrendo la zona pedonale all'interno di
Piazza Don Minzoni in Ancona quando, nei pressi della fermata dell'autobus e dell'adiacente panchina in direzione della vetrina del civico n. 1, a causa della irregolarità/rigonfiamento della pavimentazione, rovinava violentemente a terra.
L'andamento irregolare della pavimentazione, ritenuto all'origine della caduta, non era segnalato e la zona non era interdetta al passaggio;
la colorazione uniforme della pavimentazione ondulata rappresentava una insidia non visibile né prevedibile.
2) Alcuni passanti prestavano soccorso alla signora , aiutandola a rialzarsi e a sedersi Parte_1 sulla panchina. Successivamente, con l'aiuto di un familiare, a causa dei forti dolori avvertiti, si recava al Pronto Soccorso dell'INRCA – IRCSS Presidio Ospedaliero di Osimo, ove le veniva diagnosticata la frattura scomposta pluriframmentaria epifisi distale radio e ulna destri oltre a frattura composta pluriframmentaria meta epifisi distale radio sinistro associata a frattura composta scafoide carpale.
Seguiva, il giorno successivo, su richiesta del medico del pronto soccorso, altro accesso ospedaliero all'Ospedale di Jesi per ulteriore valutazione clinica;
all'esito di questo controllo le veniva prescritta indicazione chirurgica di riduzione e sintesi mediante fissatore esterno e fili di k polso destro.
L'intervento veniva eseguito il 21.12.2020. Dopo le dimissioni la signora si sottoponeva a periodici controlli e, nel mese di maggio 2021, a visita medico legale dal Dott. che redigeva una Per_1
perizia medico legale allegata agli atti, nonché, nel mese di giugno 2022 a visita piscodiagnostica presso la dott.ssa , che redigeva una relazione allegata agli atti. Persona_2
3) La signora ha dapprima adito le vie legali per il risarcimento del danno subito, Parte_1 invocando la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 CP_1
c.c.; il non aderiva alla richiesta di stipulare una convenzione di negoziazione Controparte_1
assistita.
Il danno patito è stato quantificato dall'attrice in euro 50.733,44 così distinto: euro 36.067,50 quale totale danno biologico permanente oltre danno ex morale;
euro 14.010,94 quale totale danno biologico da invalidità temporanea oltre danno ex morale;
euro 656,00 per spese mediche documentabili.
4) Il si è costituito in giudizio e ha contestato la domanda della parte attrice in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto. Il sinistro per cui è causa, sostiene l'ente, deve ricondursi alla condotta imprudente del danneggiato, idonea a rappresentare il caso fortuito incidentale ovvero, in subordine, comportamento idoneo ad escludere o comunque diminuire la responsabilità del
CP_1 L'ente pubblico ha altresì contestato la descrizione della pavimentazione del luogo dove era accaduto il sinistro, il cui stato di degrado non era stato affatto dimostrato, e ha richiamato il principio dell'onere della prova in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di custodia di cosa inerte e priva di intrinseca pericolosità.
Nel merito del sinistro denunciato dalla signora , ha dedotto che il fatto è accaduto in Parte_1 pieno giorno (ore 10:00 del mattino), in un luogo familiare per l'attrice, che abita a 400 metri da esso, e che le condizioni dei luoghi erano percepibili da un accorto pedone.
5) La causa è stata istruita con il deposito di documenti da entrambe le parti, l'interrogatorio formale dell'attrice, prova testimoniale e CTU medico legale.
L'art. 2051 c.c. si riferisce alla responsabilità da cose in custodia e prevede che il soggetto, che ha in custodia la cosa, è tenuto a risarcire il danno arrecato dalla cosa anche in assenza di una condotta imputabile per colpa (o dolo). E' l'evento dannoso, quindi, ad essere fonte di responsabilità, e non è richiesta la colpa del custode.
Il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e responsabilità del custode può essere interrotto dal c.d. caso fortuito, un elemento che attiene al nesso causale e che deve essere provato da chi lo invoca.
Anche la condotta del danneggiato può essere rilevante ed incidere sulla causalità tra cosa in custodia ed evento dannoso;
deve quindi tenersi conto dell''articolo 1227 c.c. e della necessaria valorizzazione del principio di cautela (cfr. Cass. Ordinanza 03/04/2019 n. 9315) e, sotto questo profilo, il danneggiato dovrà anche dimostrare di aver adottato tutte le necessarie misure per evitare il verificarsi del danno.
6) A parere di questo giudice, il fatto è stato provato ma deve riconoscersi un concorso della persona danneggiata.
La prova testimoniale ha confermato che la caduta è avvenuta nel luogo e nell'ora indicati dalla danneggiata nell'atto di citazione. Sono stati sentiti due testimoni, e Testimone_1 Tes_2
[...]
Il teste signor ha riferito di aver visto la signora quando già era a Testimone_1 Parte_1 terra: ha detto, infatti “… non l'ho vista cadere, l'ho soccorsa aiutandola a rialzarsi”.
Il signor ha detto inoltre di aver notato i rigonfiamenti della pavimentazione della piazza, Tes_1
che il teste ha attribuito alle radici degli alberi, e ha detto che la signora stava nei Parte_1 pressi dei rigonfiamenti, riconoscendo i luoghi riprodotti con le foto, allegate dall'attrice, che gli sono state mostrate.
L'altro teste, signora ha riferito che la signora , sua cliente abituale, Testimone_2 Parte_1
quel giorno aveva appuntamento per una piega e quando è arrivata era molto agitata e le ha raccontato che era caduta pochi minuti prima, mentre si stava recando da lei.
Si ritiene, pertanto, che la prova della caduta a causa della pavimentazione sconnessa sia stata fornita. Non sono peraltro emersi, dall'esame del teste, elementi che possano far attribuire la caduta ad altri fattori causali.
7) Le fotografie allegate dall'attrice e mostrate al teste effettivamente mostrano un Tes_1
rigonfiamento abbastanza evidente della pavimentazione della piazza, che avrebbe potuto anche essere percepito come pericoloso da un passante particolarmente accorto;
per questo motivo deve riconoscersi un concorso della persona danneggiata nella causazione dell'evento, nella misura del
50 %.
Ma la condotta della attrice non può, ad avviso di questo giudice, escludere del tutto il nesso
CP_ causale, perché l'omessa manutenzione dell'area da parte dell' Comunale, comprovata del resto dai lavori di rifacimento della pavimentazione successivamente avviati, non può gravare sui pedoni che attraversano quella piazza imponendo loro di procedere con circospezione e stando attenti a dove mettere i piedi, in luoghi che dovrebbero essere tranquillamente fruibili dalla cittadinanza.
8) Il nesso causale tra la caduta e il danno patito è stato ritenuto sussistente dal CTU dott.ssa
, il cui elaborato peritale si distingue per rigore scientifico ed è privo di contraddizioni che Per_3
ne inficino le conclusioni, peraltro condivise dai CTP.
Si tratta, evidentemente, di una condivisione sull'obiettività clinica dell'operato svolto dal perito e che, quindi, non può esser invocata come prova della causa della caduta. La caduta c'è stata e l'indagine del perito mirava a stabilire se le lesioni subite fossero o meno compatibili con la caduta.
9) Passando alla quantificazione del danno, appare opportuno premettere che la relazione psicodiagnostica di parte, allegata da parte attrice, non appare idonea a fornire elementi di cui il giudicante debba tener conto, perché i fatti raccontati dalla paziente nella raccolta dell'anamnesi avrebbero dovuto comunque essere provati dall'attrice.
Applicando le tabelle di Milano, l'ammontare del danno risarcibile, riconosciuto dal CTU, si può quantificare come segue, tenuto conto dell'età della danneggiata, di anni 76 al momento del sinistro. Danno biologico permanente 10 %: euro 16.328,00 con incremento per sofferenza del 25% (euro
4.245,00) e così complessivamente euro 20.573,00#. Il danno morale, infatti, si deve riconoscere tenuto conto della descrizione compiuta dall'attrice dei ricoveri e delle visite di controllo alla quali la signora si è dovuta sottoporre e che devono ritenersi fonte di quella sofferenza Parte_1
interiore, non relazionale, nella quale tradizionalmente si traduce il danno morale. Non si riconosce invece alcun aumento per personalizzazione perché non provata.
Danno biologico temporaneo, quantificato con un punto base pari ad euro 115,00#: ITT totale 35 giorni € 4.025,00#; ITP al 75% 20 giorni € 1.725,00#; ITP al 50 % 20 giorni € 1.150,00#; ITP al 25
% 25 giorni € 718,75#, e così complessivamente euro 7.618,75.
Le spese mediche ammontano ad euro 656,00 e sono state ritenute congrue dal CTU.
Il totale complessivo risulta pertanto pari a euro 28.847,75# e il danno risarcibile, considerato il concorso della persona danneggiata al 50%, ammonta ad euro 14.423,87#
Il concorso della persona danneggiata conduce inoltre alla compensazione delle spese di lite nella misura di ½
Le spese di CTU sono poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna la parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 14.423,87 oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna parte convenuta, già operata la compensazione nella misura indicata, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 259,00 per spese e euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico solidale delle parti.
Ancona, 15 gennaio 2025
Il giudice onorario
Leonardo Fava