Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 11/12/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2025, proposto da
FE CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Penna e Jacopo Nannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Leonardo Penna in Firenze, via Emanuele Repetti n.11;
contro
il Comune di Figline e Incisa Valdarno, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Orietta Occhiolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 3 del 15/01/2025, con la quale il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha ordinato al Sig. FE CC, ai sensi dell’art. 210 della L.R. 65/2014, di provvedere entro 120 giorni dalla notifica dell’ordinanza al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero “alla demolizione della recinzione del proprio resede realizzata su area pubblica e alla ricostruzione della stessa, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica oltre che del regolamento edilizio, in corrispondenza delle giuste dividenti catastali di confine”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati in via principale, ancorché allo stato incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ID GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, è proprietario di una unità immobiliare posta al piano terra e secondo di un fabbricato condominiale sito in via Frittelli, n. 27/29, nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, a questi pervenuta in titolarità in virtù di un contratto di divisione del 11 gennaio 1980.
1.1 Sennonché, in data 19 novembre 2024, il Comune resistente inviava al ricorrente comunicazione di avvio del procedimento di accertamento di violazioni edilizie, consistenti nella ritenuta edificazione del muro delimitante il resede pertinenziale della sua proprietà su suolo in proprietà comunale.
In particolare, il Comune traeva la predetta conclusione dal fatto che la configurazione della piazza Bonechi derivava da interventi edilizi eseguiti dalla Figline 2000 srl, in esecuzione di una convenzione urbanistica stipulata in data 10 ottobre 1994 e conseguente rilascio della concessione edilizie n. 5 del 1995 e successive varianti.
Secondo il Comune, la realizzazione del predetto muro di confine, riconducibile al predetto intervento edilizio, avrebbe determinato uno sconfinamento della proprietà del ricorrente su suolo in proprietà comunale.
All’esito del procedimento, il Comune adottava l’ordinanza gravata con il ricorso in esame.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ I° MOTIVO: “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 210 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 – VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL DPR N. 380/2001 ”.
Ad avviso del ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo anzitutto per violazione dell’art. 210 della LRT n. 65/2014, atteso che egli non è il responsabile dell’abuso, né ha mai avuto rapporti con la società che ha stipulato la convenzione urbanistica richiamata nel provvedimento impugnato.
Inoltre, osserva il ricorrente come egli non possa neanche essere considerato proprietario del muro in esame ai fini della esecuzione dell’ordine di ripristino.
- “ II° MOTIVO: “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 210 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 – VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL DPR N. 380/2001_- VIOLAZIONE DELL’ART. 1158 C.C.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
Con il secondo mezzo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato perché non sarebbe stata dimostrata la proprietà comunale dell’area su cui insiste il muro di confine.
Su tale versante, il ricorrente deduce l’irrilevanza dei meri dati catastali a dimostrare l’insistenza di un diritto dominicale del Comune.
Inoltre, il ricorrente assume di avere comunque acquistato la proprietà dell’area perimetrata dal muro di confine per usucapione, atteso il possesso pacifico ultratrentennale dell’area stessa, ai sensi dell’art. 1158 del cod. civ..
3. Con ordinanza del 16 aprile 2025, n. 209, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
4. In data 29 aprile 2025, si è costituito in giudizio il Comune resistente.
4.1 In punto di fatto, la difesa comunale ha premesso che, con nota del 20 ottobre 2023, il sig. AS proponeva al Comune di acquistare la piccola porzione dell’area in proprietà comunale, posta sul retro della sua abitazione e, allo stato, dal medesimo occupata.
Peraltro, in data 19 giugno 2024, la P.M. del Comune resistente effettuava un sopralluogo e, in detta occasione, lo stesso ricorrente dichiarava agli agenti che il proprio tecnico aveva rilevato il perpetrato sconfinamento all’atto della redazione della scia del 2023 e che egli aveva, per suo tramite, espresso al Comune la sua volontà di acquistare la porzione occupata dal muro perimetrale del proprio resede.
In data 20 giugno 2024, con nota protocollata al numero 26870, il ricorrente formalizzava la proposta di acquisto della predetta porzione di area in proprietà comunale, allo stato, illegittimamente occupata.
Con successiva nota del 23 dicembre 2024, prot. n. 51824, il tecnico incaricato dal ricorrente ribadiva la proposta di acquisto, dichiarando la disponibilità del ricorrente ad eseguire il corrispondente frazionamento
4.2 Nel merito, il Comune ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare, quanto alla domanda di accertamento dell’usucapione, la difesa comunale ha dedotto che, nel caso in esame, atteso che la questione dell’usucapione non ha carattere pregiudiziale, la delibazione della corrispondente domanda incontrerebbe i limiti cognitori e decisori indicati nell’art. 8 c.p.a..
5. All’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato sulla base delle considerazioni che seguono.
7. In fatto, deve rilevarsi che dagli atti versati dal Comune resistente, solo successivamente alla erogazione della tutela cautelare, risulta dimostrato lo sconfinamento perpetrato dal ricorrente, atteso il valore di confessione stragiudiziale delle numerose proposte di acquisto formulate da quest’ultimo nei confronti del Comune, attestate anche dal verbale della Polizia Municipale, che fa fede pubblica fino a querela di falso.
Pertanto, lo sconfinamento perpetrato dal ricorrente risulta provato per tabulas dalla documentazione versata agli atti del giudizio da parte del Comune resistente all’atto della sua costituzione in giudizio.
8. Ciò posto, si rileva in via generale che l’art. 210 LRT n. 65/2014, sostanzialmente riproduttivo dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie prevede che: ” 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, di interventi in assenza di permesso di costruire o di SCIA oppure in totale o parziale difformità dagli stessi, il comune, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso. ”.
Nel caso di specie, come detto, è acclarato che il ricorrente sia il proprietario del resede perimetrato dal muro oggetto dell’ingiunzione demolitoria sin dal 1980 e ciò è sufficiente ai fini del suo inquadramento nell’ambito soggettivo di applicazione della prefata disposizione.
In detto contesto, infatti, la condivisibile giurisprudenza afferma che: “ L'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui prevede che l'ordine di demolizione, nel caso di interventi abusivi eseguiti su suoli del demanio o del patrimonio dello stato, debba essere rivolto al "responsabile" dell'abuso, deve essere letto come norma che ricomprende non solo i soggetti a cui è addebitabile la realizzazione dell'opera sine titulo, ma anche coloro che, non rimuovendola, contribuiscono di fatto a farla indebitamente permanere sul suolo pubblico. Il sintagma "responsabile dell'abuso", contenuto in numerose norme del d.P.R. n. 380 del 2001 ai fini delle sanzioni edilizie, è riferibile a più categorie di soggetti (persone fisiche o giuridiche), per tale dovendo intendersi lo stesso esecutore materiale ovvero chi abbia la disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva, ivi compresi, evidentemente, concessionari o conduttori dell'area interessata, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa di questi ultimi - oltre che dei proprietari - nei confronti degli esecutori materiali delle opere, sulla base dei rapporti interni intercorsi. ” ( ex multis , Tar Napoli, III Sezione, sentenza del 14 ottobre 2025, n. 6730).
8.1 Quanto alla risalenza dell’abuso, in giurisprudenza è condivisibilmente affermato che: “ La lunga tempistica intercorso tra la realizzazione dell'abuso edilizio e l'adozione del provvedimento repressivo non incide sulla necessità di una più articolata motivazione del provvedimento stesso. L'affidamento del privato alla conservazione delle opere abusivamente realizzate non è tutelabile nel contesto del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede la demolizione delle opere abusive indipendentemente dal tempo trascorso. ” (Consiglio di Stato, VII Sezione, sentenza del 6 maggio 2025, n. 3850).
8.2 Con riguardo alla dedotta usucapione per possesso continuato ultraventennale dell’area di proprietà comunale, il Collegio anzitutto condivide le osservazioni del Comune sui limiti cognitori e decisori che incontra il g.a. nell’esame di questioni attinenti a diritti, ai sensi dell’art. 8 cpa.
8.2.1 Proprio in tema di sindacato incidentale su diritti del giudice amministrativo in relazione alla domanda di usucapione, in giurisprudenza è stato precisato che: “ Ai sensi dell’art. 8 c.p.a. il Giudice Amministrativo può accertare, in via incidentale, la sussistenza o non di un diritto soggettivo, ai limitati fini della soluzione della vertenza ad esso demandata in via principale, senza sconfinare nella tutela dei diritti riservata all’Autorità giudiziaria ordinaria, limitandosi a svolgere accertamenti od eventuali valutazioni critiche sulle situazioni giuridiche quali appaiono dai fatti e dagli atti, potendo per quanto riguarda le proprietà immobiliare, soltanto una sentenza civile accertare l’avvenuta usucapione decennale o ventennale. ” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 17 ottobre 2024, n. 8327).
In sostanza, il giudice amministrativo può conoscere della questione dell’intervenuta usucapione in regime di eccezione riconvenzionale, nei limiti in cui il predetto accertamento sia funzionale alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato con la proposizione della domanda di annullamento, senza che il predetto accertamento possa determinare l’incontrovertibilità propria del giudicato.
8.2.2 Entro i predetti limiti, il Collegio rileva che nel caso all’esame si tratta dell’occupazione di un’area facente parte di una pubblica piazza, che, in quanto tale, rientra nel demanio comunale ai sensi dell’art. 822, comma 2. Cod. civ., cioè di quei beni in proprietà pubblica che “… non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano ” (art. 824, comma 2, cod. civ.).
Detti beni possono essere sottratti al regime giuridico del demanio solo per il tramite di un formale provvedimento di sdemanializzazione, che consenta il “ transito ” dei medesimi dal novero del patrimonio indisponibile a quello del patrimonio disponibile.
In detto contesto, pertanto, all’area comunale illecitamente occupata dal ricorrente si applica lo statuto dei beni pubblici in senso stretto (art. 823 cod. civ.), che prevede, tra l’altro, la loro inusucapibilità.
9. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
10. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del costituito Comune di Figline e Incisa Valdarno, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE AR CH, Presidente
Stefania Caporali, Referendario
ID GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID GA | BE AR CH |
IL SEGRETARIO