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Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2026, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01911/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 02518 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01911/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2024, proposto da IA ER Di
AU, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava dè Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1682/2023. N. 01911/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava dè Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. LO SE
e udito per le parti l'avvocato Giuliana Senatore;
FATTO e DIRITTO
1 – La signora IA ER Di AU propone appello contro il Comune di Cava dè
Tirreni, costituitosi in giudizio, per l'annullamento o la riforma della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno
(Sezione Seconda) n. 1682/2023, che ha parzialmente respinto il suo ricorso id primo grado volto all'annullamento dell'ordinanza n. 41 del 13 luglio 2018, n. reg. gen. 271, con cui il Comune aveva contestato la realizzazione di opere in difformità rispetto alla pianta del piano terra dello stato di fatto di cui alla istanza prot. n. 15336 del 4 maggio
1988, consistenti nella edificazione, in ampliamento al preesistente corpo di fabbrica, di un manufatto in muratura con copertura a falda parzialmente inclinata, coperta con pannelli coibentati (finitura tipo coppo) e in parte con vetrata, la pavimentazione del giardino, l'installazione di un pergolato in ferro, l'innalzamento del muro posto sul lato nord, la realizzazione di pensilina in ferro e tegole. Con il medesimo ricorso era stato altresì chiesto l'annullamento della relazione tecnica di accertamento edilizio prot. n. 56429 del 5.06.2018, del verbale di acquisizione di documentazione trasmesso con nota prot. n. 7047 del 30.01.2018 e di ogni altro atto connesso.
2 – In particolare l'ordinanza demolitoria n. 271/2018 è stata emessa dal Comune Cava de' Tirreni ai sensi dell'art. 31 DPR 380/01 all'esito di un accertamento edilizio eseguito a seguito di attività d'indagine svolte, su delega della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dalla Sez. di Polizia Giudiziaria della N. 01911/2024 REG.RIC.
Guarda di Finanza circa la regolarità edilizia di vari immobili interessati da irregolari cancellazioni di vecchie planimetrie e dalla presentazione di nuove planimetrie “per ampliamento e ristrutturazione”.
3 - Il TAR ha accolto il ricorso quanto alle opere minori e pertinenziali ma lo ha respinto quanto a una “struttura in ampliamento di forma pressoché rettangolare e suddivisa in tre piccoli ambienti di cui cucina, soggiorno e un piccolo disimpegno” con “altezza variabile da mt. 2,10 a mt. 2,30” in quanto tale intervento è stato ritenuto una nuova costruzione e non un ampliamento pertinenziale, nonché con riferimento al relativo piccolo portico di accesso, in quanto ritenuto, pur trattandosi di un'opera minore, accessivo al predetto abuso.
4 – Con l'appello vengono dedotti due motivi, con i quali si contesta al TAR di essere incorso in un error in procedendo e in un difetto di motivazione per aver ritenuto infondato il ricorso di primo grado e legittima l'ordinanza demolitoria nella parte relativa alla costruzione in ampliamento del manufatto e della pensilina in ferro e tegola sulla porta d'ingresso.
5 – Il Comune intimato si è costituito in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato e la conseguente esattezza della sentenza appellata, trattandosi di nuova costruzione abusiva suscettibile di provvedimento demolitorio.
Prima ancora, il Comune eccepisce l'improcedibilità del gravame per l'omessa impugnativa del formale atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine demolitorio prot. n.71257 del 7 dicembre 2021, nonché la sua inammissibilità per difetto di legittimazione a seguito della sopravvenuta conseguente acquisizione al patrimonio comunale.
6 – L'eccezione del Comune non ha pregio, in quanto le descritte peculiari caratteristiche dell'opera e la sussistenza di una sentenza giurisdizionale di parziale accoglimento del ricorso avverso il provvedimento demolitorio implicavano un intervento collaborativo della parte privata e del Comune ai fini dell'esatto N. 01911/2024 REG.RIC.
accertamento dell'entità dell'abuso, anche con riferimento alla contestata pensilina, e delle relative modalità demolitorie senza danno per la legittima preesistenza.
L'appello non è peraltro fondato nel merito.
6.1 – Infatti, non appare dubbia, alla luce degli atti di causa, la circostanza secondo cui è stato realizzato senza alcun titolo un nuovo manufatto edilizio in muratura comportante comunque, indipendentemente dalle sue dedotte caratteristiche di altezza e dislocazione interna (priva di servizi e camere) non suscettibili di uso residenziale, un pur piccolo stabile aumento volumetrico, suscettibile di accesso ed utilizzo separato da quello dell'immobile principale mediante un'apertura munita di un proprio pur piccolo porticato.
6.2 – A tale ultimo riguardo, se è vero che la realizzazione di una pensilina configura un intervento di edilizia libera e che, pertanto, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione la stessa non dovrà essere rimossa ove adiacente e servente rispetto alla parte originaria dell'immobile, è pur vero che la medesima pensilina, ove realmente appoggiata sulla muratura dell'ampliamento abusivo e ad esso servente, non potrà non seguirne le medesime sorti in sede di ripristino dell'area interessata dall'abuso secondo modalità idonee a non pregiudicare la preesistenza legittima dell'immobile principale.
7 – In conclusione l'appello deve essere respinto. Per l'effetto, dalla data di pubblicazione della presente sentenza riprenderanno a decorrere gli effetti dell'impugnata ordinanza demolitoria per la parte non annullata dal TAR. La stessa ordinanza dovrà trovare puntuale esecuzione, secondo le modalità indicate dalla presente sentenza, entro il termine assegnato conseguendone in caso contrario i previsti effetti acquisitivi al patrimonio comunale e ogni ulteriore conseguenza in danno degli odierni titolari o possessori dell'immobile.
8 – Peraltro le descritte specifiche circostanze della fattispecie contenziosa, e in particolare la esiguità dell'abuso e la sua conseguente non pacifica identificazione a N. 01911/2024 REG.RIC.
priori quale opera suscettibile di essere fatta oggetto di provvedimento demolitorio, giustificano la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
LO SE, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LO SE OB IE N. 01911/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 02518 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01911/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2024, proposto da IA ER Di
AU, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava dè Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1682/2023. N. 01911/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava dè Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. LO SE
e udito per le parti l'avvocato Giuliana Senatore;
FATTO e DIRITTO
1 – La signora IA ER Di AU propone appello contro il Comune di Cava dè
Tirreni, costituitosi in giudizio, per l'annullamento o la riforma della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno
(Sezione Seconda) n. 1682/2023, che ha parzialmente respinto il suo ricorso id primo grado volto all'annullamento dell'ordinanza n. 41 del 13 luglio 2018, n. reg. gen. 271, con cui il Comune aveva contestato la realizzazione di opere in difformità rispetto alla pianta del piano terra dello stato di fatto di cui alla istanza prot. n. 15336 del 4 maggio
1988, consistenti nella edificazione, in ampliamento al preesistente corpo di fabbrica, di un manufatto in muratura con copertura a falda parzialmente inclinata, coperta con pannelli coibentati (finitura tipo coppo) e in parte con vetrata, la pavimentazione del giardino, l'installazione di un pergolato in ferro, l'innalzamento del muro posto sul lato nord, la realizzazione di pensilina in ferro e tegole. Con il medesimo ricorso era stato altresì chiesto l'annullamento della relazione tecnica di accertamento edilizio prot. n. 56429 del 5.06.2018, del verbale di acquisizione di documentazione trasmesso con nota prot. n. 7047 del 30.01.2018 e di ogni altro atto connesso.
2 – In particolare l'ordinanza demolitoria n. 271/2018 è stata emessa dal Comune Cava de' Tirreni ai sensi dell'art. 31 DPR 380/01 all'esito di un accertamento edilizio eseguito a seguito di attività d'indagine svolte, su delega della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dalla Sez. di Polizia Giudiziaria della N. 01911/2024 REG.RIC.
Guarda di Finanza circa la regolarità edilizia di vari immobili interessati da irregolari cancellazioni di vecchie planimetrie e dalla presentazione di nuove planimetrie “per ampliamento e ristrutturazione”.
3 - Il TAR ha accolto il ricorso quanto alle opere minori e pertinenziali ma lo ha respinto quanto a una “struttura in ampliamento di forma pressoché rettangolare e suddivisa in tre piccoli ambienti di cui cucina, soggiorno e un piccolo disimpegno” con “altezza variabile da mt. 2,10 a mt. 2,30” in quanto tale intervento è stato ritenuto una nuova costruzione e non un ampliamento pertinenziale, nonché con riferimento al relativo piccolo portico di accesso, in quanto ritenuto, pur trattandosi di un'opera minore, accessivo al predetto abuso.
4 – Con l'appello vengono dedotti due motivi, con i quali si contesta al TAR di essere incorso in un error in procedendo e in un difetto di motivazione per aver ritenuto infondato il ricorso di primo grado e legittima l'ordinanza demolitoria nella parte relativa alla costruzione in ampliamento del manufatto e della pensilina in ferro e tegola sulla porta d'ingresso.
5 – Il Comune intimato si è costituito in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato e la conseguente esattezza della sentenza appellata, trattandosi di nuova costruzione abusiva suscettibile di provvedimento demolitorio.
Prima ancora, il Comune eccepisce l'improcedibilità del gravame per l'omessa impugnativa del formale atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine demolitorio prot. n.71257 del 7 dicembre 2021, nonché la sua inammissibilità per difetto di legittimazione a seguito della sopravvenuta conseguente acquisizione al patrimonio comunale.
6 – L'eccezione del Comune non ha pregio, in quanto le descritte peculiari caratteristiche dell'opera e la sussistenza di una sentenza giurisdizionale di parziale accoglimento del ricorso avverso il provvedimento demolitorio implicavano un intervento collaborativo della parte privata e del Comune ai fini dell'esatto N. 01911/2024 REG.RIC.
accertamento dell'entità dell'abuso, anche con riferimento alla contestata pensilina, e delle relative modalità demolitorie senza danno per la legittima preesistenza.
L'appello non è peraltro fondato nel merito.
6.1 – Infatti, non appare dubbia, alla luce degli atti di causa, la circostanza secondo cui è stato realizzato senza alcun titolo un nuovo manufatto edilizio in muratura comportante comunque, indipendentemente dalle sue dedotte caratteristiche di altezza e dislocazione interna (priva di servizi e camere) non suscettibili di uso residenziale, un pur piccolo stabile aumento volumetrico, suscettibile di accesso ed utilizzo separato da quello dell'immobile principale mediante un'apertura munita di un proprio pur piccolo porticato.
6.2 – A tale ultimo riguardo, se è vero che la realizzazione di una pensilina configura un intervento di edilizia libera e che, pertanto, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione la stessa non dovrà essere rimossa ove adiacente e servente rispetto alla parte originaria dell'immobile, è pur vero che la medesima pensilina, ove realmente appoggiata sulla muratura dell'ampliamento abusivo e ad esso servente, non potrà non seguirne le medesime sorti in sede di ripristino dell'area interessata dall'abuso secondo modalità idonee a non pregiudicare la preesistenza legittima dell'immobile principale.
7 – In conclusione l'appello deve essere respinto. Per l'effetto, dalla data di pubblicazione della presente sentenza riprenderanno a decorrere gli effetti dell'impugnata ordinanza demolitoria per la parte non annullata dal TAR. La stessa ordinanza dovrà trovare puntuale esecuzione, secondo le modalità indicate dalla presente sentenza, entro il termine assegnato conseguendone in caso contrario i previsti effetti acquisitivi al patrimonio comunale e ogni ulteriore conseguenza in danno degli odierni titolari o possessori dell'immobile.
8 – Peraltro le descritte specifiche circostanze della fattispecie contenziosa, e in particolare la esiguità dell'abuso e la sua conseguente non pacifica identificazione a N. 01911/2024 REG.RIC.
priori quale opera suscettibile di essere fatta oggetto di provvedimento demolitorio, giustificano la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
LO SE, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LO SE OB IE N. 01911/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO