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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LA GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2673/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250010339045000 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3801/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2673/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, propone opposizione avverso cartella esattoriale.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, la quale rappresenta che l' avviso di liquidazione presupposto è stato annullato dall' Ufficio in seguito all'accoglimento dell'istanza di autotutela proposta dal Contribuente.
Chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che l'annullamento dell'atto oggetto di opposizione, da perte dell'Ente fiscale, in esercizio di autotutela, ha posto fine alla controversia, facendo venire a mancare la materia che era alla base della vertenza.
Va pertanto dichiarato estinto il giudizio, provvedendo a compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Ia Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LA GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2673/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250010339045000 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3801/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2673/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, propone opposizione avverso cartella esattoriale.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, la quale rappresenta che l' avviso di liquidazione presupposto è stato annullato dall' Ufficio in seguito all'accoglimento dell'istanza di autotutela proposta dal Contribuente.
Chiede pertanto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che l'annullamento dell'atto oggetto di opposizione, da perte dell'Ente fiscale, in esercizio di autotutela, ha posto fine alla controversia, facendo venire a mancare la materia che era alla base della vertenza.
Va pertanto dichiarato estinto il giudizio, provvedendo a compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Ia Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.