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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: PUGLISI ADRIANA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1045/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500006706 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.6.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili registrati n. 29880202500006706/000 sulla autovettura tg Targa_1, fondato su otto cartelle asseritamente notificate per mancato pagamento bollo auto dal 2016 al 2021, eccependo preliminarmente la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione del tributo ed in ogni caso la illegittimità del fermo in quanto su un mezzo utilizzato dalla ricorrente, peraltro amministratore di sostegno, per il figlio disabile.
Produceva ampia documentazione a sostegno chiedendo l'annullamento del fermo.
Si costituita ll'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità del suo operato e dando prova della regolare notifica delle cartelle e di successive intimazioni mai opposte;
contestava la illegittimità del fermo atteso che non risultava provata la gravità della disabilità del figlio della ricorrente e soprattutto la permanenza della stessa essendo stata prevista la revisione della patologia el 2025. Dispsota la sospensione della esecutività del fermo, alla udienza del 18.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso sia parzialmente fondato ed in tali limiti vada accolto.
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo notificato il 18.3.2025 sulla autovettura tg Targa_1 eccependo, in via preliminare la mancata notifica delle cartelle sottese e la prescrizione del tributo;
dalla documentazione prodotta da AdEr invece si riscontra la corretta notifica delle cartelle emesse per mancato pagamento bollo auto nonché di successive intimazioni mai opposte con conseguente definitività della pretesa erariale. Circostanza questa non confutata.
Va di contra osservato che parte ricorrente ha eccepito, altresì, la illegittimità del fermo in quanto l'autovettura in oggetto costituisce l'unico mezzo con cui può accompagnare il figlio affetto da grave disabilità (con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta) come accertato dall'ampia documentazione medica prodotta. Infatti dal verbale dell'INS del 16.7.24 si evince il riconoscimento definitivo dell'handicap grave nei confronti di Nominativo_1 (art. 3 comma 3 L. 104/1992) e il successivo rilascio del tesserino per disabili con scadenza
2030. Va peraltro rilevato che la ricorrente è stata nominata altresì amministratore di sostegno del figlio convivente a riprova delle gravi condizioni psico-fisiche dello stesso. Dalla documentazione in atti prodotta dalla Ricorrente_1 emerge anche la tempestiva richiesta formulata in data 28.3.2025 con modello F3 di annullamento del fermo con annessa documentazione atta a dimostrare l'utilizzo del veicolo da parte e/o nell'interesse del disabile anche con l'apposito contrassegno. Le contestazioni dell'AdER circa la insussistenza della prova della "permanenza della disabilità" del Nominativo_1 appaiono smentite dalla documentazione in atti.
Alla luce pertanto delle superiori considerazioni, essendo stata accertata e riconosciuta la disabilità grave del Nominativo_1 (figlio della ricorrente e sottoposto ad amministratore di sostegno) e quindi la possibilità di utilizzo del mezzo sottoposto a fermo per le sue esigenze, pur in presenza del debito tributario accertato documentalmente, va dichiarata la illegittimità del fermo e quindi annullato lo stesso.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso giusti motivi ricorrono per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso ed annulla il fermo amministrativo.
Compensa le spese.
Siracusa, 18.11.2025
IL GIUDICE
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: PUGLISI ADRIANA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1045/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500006706 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.6.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili registrati n. 29880202500006706/000 sulla autovettura tg Targa_1, fondato su otto cartelle asseritamente notificate per mancato pagamento bollo auto dal 2016 al 2021, eccependo preliminarmente la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione del tributo ed in ogni caso la illegittimità del fermo in quanto su un mezzo utilizzato dalla ricorrente, peraltro amministratore di sostegno, per il figlio disabile.
Produceva ampia documentazione a sostegno chiedendo l'annullamento del fermo.
Si costituita ll'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità del suo operato e dando prova della regolare notifica delle cartelle e di successive intimazioni mai opposte;
contestava la illegittimità del fermo atteso che non risultava provata la gravità della disabilità del figlio della ricorrente e soprattutto la permanenza della stessa essendo stata prevista la revisione della patologia el 2025. Dispsota la sospensione della esecutività del fermo, alla udienza del 18.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso sia parzialmente fondato ed in tali limiti vada accolto.
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo notificato il 18.3.2025 sulla autovettura tg Targa_1 eccependo, in via preliminare la mancata notifica delle cartelle sottese e la prescrizione del tributo;
dalla documentazione prodotta da AdEr invece si riscontra la corretta notifica delle cartelle emesse per mancato pagamento bollo auto nonché di successive intimazioni mai opposte con conseguente definitività della pretesa erariale. Circostanza questa non confutata.
Va di contra osservato che parte ricorrente ha eccepito, altresì, la illegittimità del fermo in quanto l'autovettura in oggetto costituisce l'unico mezzo con cui può accompagnare il figlio affetto da grave disabilità (con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta) come accertato dall'ampia documentazione medica prodotta. Infatti dal verbale dell'INS del 16.7.24 si evince il riconoscimento definitivo dell'handicap grave nei confronti di Nominativo_1 (art. 3 comma 3 L. 104/1992) e il successivo rilascio del tesserino per disabili con scadenza
2030. Va peraltro rilevato che la ricorrente è stata nominata altresì amministratore di sostegno del figlio convivente a riprova delle gravi condizioni psico-fisiche dello stesso. Dalla documentazione in atti prodotta dalla Ricorrente_1 emerge anche la tempestiva richiesta formulata in data 28.3.2025 con modello F3 di annullamento del fermo con annessa documentazione atta a dimostrare l'utilizzo del veicolo da parte e/o nell'interesse del disabile anche con l'apposito contrassegno. Le contestazioni dell'AdER circa la insussistenza della prova della "permanenza della disabilità" del Nominativo_1 appaiono smentite dalla documentazione in atti.
Alla luce pertanto delle superiori considerazioni, essendo stata accertata e riconosciuta la disabilità grave del Nominativo_1 (figlio della ricorrente e sottoposto ad amministratore di sostegno) e quindi la possibilità di utilizzo del mezzo sottoposto a fermo per le sue esigenze, pur in presenza del debito tributario accertato documentalmente, va dichiarata la illegittimità del fermo e quindi annullato lo stesso.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso giusti motivi ricorrono per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso ed annulla il fermo amministrativo.
Compensa le spese.
Siracusa, 18.11.2025
IL GIUDICE
(dott. Adriana Puglisi)