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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5894 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Federica Benvenuti Giudice est. nel procedimento iscritto al n. r.g.11900 /2025 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Michele Dell'Agnese
Ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Avv. Maria Valentina Cela
Resistente con l'intervento del PM in sede
Interveniente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio avente ad oggetto: affidamento e mantenimento di PR minorenne rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis. 22 u. c. c.p.c. in data 18.9.2025 sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti
***
Ragioni in fatto e in diritto
Premesso che:
pagina 1 di 5 - Il ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 06/01/2017 in Noakhali
(Bangladesh), non trascritto in Italia e di avere divorziato in data 12/12/2024 in Bangladesh
(doc. 6) con atto registrato il 21/01/2025 dalla Prefettura di Venezia (doc. 7) che ha sciolto il vincolo senza prevedere disposizioni per la PR;
- dall'unione sono nate in Mirano (VE) le figlie minorenni (C.F. Persona_1
– n. il 21/01/2019) e (C.F. – n. il C.F._3 Persona_2 C.F._4
19/02/2022), entrambe residenti in [...];
- il ricorrente ha allegato che l'unione non è stata “felice” in quanto connotata da infedeltà della moglie, la quale avrebbe altresi' “trascurato ingiustificatamente le figlie ed il marito per dedicarsi ad altri interessi e per sfogare la sua insofferenza verso il matrimonio”; avrebbe compiuto il 13/04/2024 “un gesto anticonservativo poco chiaro consistito nella ingestione di alcune pillole” e lo avrebbe denunciato ingiustamente “per maltrattamenti” “trasferendosi con le minori in un centro di accoglienza segreto, negando a lungo al padre delle bambine ogni contatto e notizia” e deducendo di avere, a sua volta, “presentato denuncia nei confronti della CP_ IG per sottrazione di minori e maltrattamenti in famiglia” non appena “constatato che la moglie si era resa irreperibile impadronendosi delle due figlie minori”; nonché infine che “[a] CP_ distanza di qualche tempo la IG , poco interessata ad occuparsi delle figlie, le restituiva al padre senza più rientrare in casa, preferendo dedicarsi al proprio lavoro ed a nuove relazioni sentimentali”;
- tanto premesso il sig. ha chiesto disporsi “l'affido super esclusivo od esclusivo Parte_1
rafforzato delle figlie” a sé, il loro collocamento presso la propria residenza, l'assegnazione a sé della casa familiare (di sua proprietà) e stabilirsi “giusti turni di responsabilità genitoriale della madre , da ripristinare con gradualità in base a un progetto dei Servizi Sociali Controparte_1
che preveda iniziali incontri protetti o in spazio neutro e successiva liberalizzazione, con monitoraggio affinché la donna non si sottragga ai propri doveri di accudimento verso le figlie;
” nonchè la condanna di quest'ultima al pagamento a titolo di contributo al mantenimento della PR minore di € 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione Istat e rimborso del 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
Venezia; con vittoria di spese di lite;
- contestualmente egli ha presentato ricorso ex art. 473 bis.15 c.p.c. (iscritto al sub- procedimento RGN 11900/2025 – 1) in esito al quale con provvedimento dd. 6.6.2025 è stato pagina 2 di 5 disposto l'affidamento esclusivo delle figlie al ricorrente, “il quale si è occupato della loro gestione in via pressoché esclusiva a partire da settembre 2024” con conferma del loro collocamento presso l'abitazione paterna e disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale del Comune di Venezia, con funzioni di vigilanza e monitoraggio
“quanto gli incontri madre/figlie che avverranno in forma libera secondo gli accordi dei genitori con cadenza almeno settimanale, organizzando anche in parallelo, in spazio neutro, incontri sempre tra la madre e le minori alla presenza di un educatore finalizzati ad un pieno e completo recupero del rapporto tra la figura materna e le stesse bambine”;
- parte resistente si è costituita per resistere evidenziando in particolare: - di essere venuta a conoscenza dell'avvenuto divorzio in Bangladesh “solo in occasione della definizione del procedimento penale n. 3326/2024 NR (udienza del 3 marzo 2025, vedi sub doc. 8 avversaria), dopo che le parti -per dirimere le reciproche posizioni penali pendenti nell'esclusivo CP_ interesse della PR (quantomeno da parte della IG ) e per favorire, come le era stato paventato, l'ingresso in Italia dei suoi parenti con l'aiuto dello stesso si accordavano per Pt_1
rinunciare alle rispettive opposizioni alle archiviazioni”; - che non risponde al vero che ella si è disinteressata delle figlie “nè che la stessa abbia preferito dedicarsi al proprio lavoro e a nuove relazioni sentimentali” avendo solo cercato “di emanciparsi e rendersi autonoma dalla incombente figura del marito” chiedendo affidarsi le minori ai genitori, in regime di affido condiviso “con un monitoraggio con funzioni di vigilanza e supporto da parte del Servizio sociale di Venezia”, il loro collocamento presso il padre con previsione a proprio carico a titolo di mantenimento delle figlie di complessivi € 100,00 mensili e spese straordinarie a carico del ricorrente;
- è pervenuta in data 2.9.2025 la relazione richiesta nella quale viene dato atto che “Il servizio scrivente ritiene che la situazione di rischio di pregiudizio per le bambine rilevata durante i mesi scorsi sia rientrata ma che permangano elementi di criticità nelle figure genitoriali e nella loro CP_ relazione che andrebbero meglio approfonditi..” e che “stante il trasferimento della sig.ra non è possibile effettuare alcun tipo di supporto alla stessa né procedere con l'avvio di incontri protetti che entrambi i genitori non desiderano effettuare”;
- all'udienza tenutasi in data 18.9.2025 ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti personalmente presenti hanno dato atto del contenimento della conflittualità, del rientro della resistente in maniera pagina 3 di 5 “stabile” in Venezia, ove riprenderà ad abitare, e chiesto confermarsi le statuizioni di cui al citato provvedimento dd.
6.6.2025 con previsione, tuttavia, di incontri liberi madre/figlie;
- il PM ha prestato rituale intervento nel giudizio;
***
Puo' accogliersi la domanda congiuntamente formulata dalle parti, alla luce della idoneità genitoriale del padre (cfr. provvedimento del 6.6.2025) disponendosi l'affido esclusivo della PR minore a quest'ultimo il quale potrà assumere tutte le decisioni sulla vita quotidiana delle bambine senza il consenso dell'altro genitore;
mentre le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute, istruzione dovranno essere oggetto di condivisione da parte dei genitori.
Va confermato il collocamento delle minori presso l'abitazione paterna.
Quanto alle visite materne è emerso che i genitori hanno interrotto gli incontri protetti presso il servizio, in ordine alla prosecuzione dei quali non hanno piu' dato disponibilità (cfr. relazione pervenuta il 15.5.2025) ritenendo le parti, in ragione della distensione dei rapporti (anche relativamente al “ritiro” delle denunce per maltrattamenti in famiglia fatte dalla resistente - cfr. relazione del servizio pervenuta il 15.5.2025), di poterli liberamente svolgere secondo accordi che prenderanno di volta in volta tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
Il Collegio ritiene che in ragione della sopravvenuta distensione del conflitto tale modalità di esercizio del diritto di visita materna possa essere accolta, conferendosi incarico al servizio sociale territorialmente competente di monitoraggio del nucleo con invio di relazione semestrale al G.T.
Si conferma l'obbligo a carico della madre di versare, in favore del padre, un Controparte_1
assegno mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della PR minore, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di
Venezia.
Spese di lite compensate.
P.Q.M
- dispone l'affido esclusivo della PR minore al padre che potrà assumere tutte le Parte_1
decisioni sulla vita quotidiana delle figlie senza il consenso dell'altro genitore;
mentre le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute, istruzione dovranno essere oggetto di condivisione da parte dei genitori;
- dispone il collocamento delle minori presso l'abitazione paterna;
pagina 4 di 5 - dispone che le frequentazioni madre/figlie avvengano in modalità libera secondo accordi che le parti prenderanno di volta in volta tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
- pone a carico della madre, , l'obbligo di versare, in favore del padre Controparte_1 Pt_1
, un assegno mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della PR minore,
[...]
oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
- spese compensate.
Dispone il monitoraggio del nucleo da parte del servizio sociale territorialmente competente (Comune di Venezia Mestre) con invio di relazione semestrale al G.T.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Tania Vettore Dott. Federica Benvenuti
pagina 5 di 5