TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 11286/2024 promossa da: nato a Vitória in [...] in data [...] Parte_1 nata a Vitória in BRASILE in data [...], in [...] e in qualità di Parte_2 genitore esercente la potestà genitoriale della figlia minore Persona_1 nata a Vitória in [...] in data [...]
nata a Vitória in BRASILE in data [...], in [...] e in Parte_3 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale dei figli minori Persona_2 nato a Vitória in [...] in data [...] e
[...] Parte_4 nata a Vitória in [...] in data [...] tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti DE FILIPPO PIETRO e TKEMALADZE DARIA
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che i signori Parte_1 in proprio e quale genitore e legale della figlia minore Parte_2 Persona_1
in proprio e quale genitore e legale dei figli minori
[...] Parte_3
e per i motivi tutti in fatto e in Persona_3 Parte_4 diritto esposti, hanno diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano in quanto discendenti diretti del sig. cittadino italiano iure sanguinis, e per l'effetto RS riconoscere in capo ai ricorrenti lo status di cittadini italiani. Per l'effetto, ordinare le relative trascrizioni con ogni conseguente adempimento di Legge. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di Legge, applicando la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 21/06/2024, ritualmente notificato, i predetti ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini brasiliani;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a Itambacuri, in [...], il RS
04/07/1968, figlio di e L'avo risultava essere in PE Persona_6 possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, come si evince dall'atto di nascita, trascritto presso il Comune di Torino (cfr. doc. 1 ricorso);
- che dall'unione tra e nasceva a Vitoria, in RS Persona_7 territorio brasiliano, in data 16/02/1990, il ricorrente il Parte_1 quale, a sua volta, si sposava con il 18/04/2018 Persona_8
(cfr. docc. 2 e 3 ricorso);
- che dal matrimonio tra il e nascevano in RS Controparte_2
Brasile due figlie, anch'esse ricorrenti nel presente giudizio: in data 20/03/1999,
e, in data 18/06/1995, (cfr. docc. 4 e 5 ricorso); Parte_2 Parte_3
- che il 22/06/2015, la ricorrente si univa in matrimonio con Parte_2 [...]
e dalla loro unione nasceva presso , in Brasile, la figlia Persona_9 ER10 minore ricorrente nel presente giudizio per il tramite della Persona_1
2 madre esercente la potestà genitoriale (cfr. docc. 6 e 7 ricorso);
- che dall'unione coniugale tra la ricorrente e Parte_3 Persona_11 matrimonio celebratosi in Brasile il 21/12/2015, nascevano in territorio brasiliano la figlia, ricorrente per il tramite dalla madre esercente la potestà genitoriale,
nata a , il giorno 09/04/2017 (cfr. docc. 8 e 10 Parte_4 ER10 ricorso);
- che dalla relazione tra e nasceva in Parte_3 Persona_12
Brasile, in data 23/11/2011, In seguito alla sentenza del Persona_2
16/05/2018, pronunciata dal Giudice Togato della prima sezione Specializzata per
Infanzia e Gioventù di Vitória, veniva escluso il nome di Persona_12
, facendo risultare invece quello quale padre del minore
[...] Persona_11 cfr. doc. 9 ricorso).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_3 non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
Con provvedimento reso dal G.D. in data 03/07/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35
d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L.
206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto residente a [...], come si evince dall'atto di nascita di RS
(cfr. docc. 1 e 15 ricorso).
3 3. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo per linea paterna RS nato ad Itambacuri, in [...], ma in possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis acquisita dal padre (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la PE cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso lo stesso padre di RS [...]
e nonché nonno dei minori Parte_1 Parte_3 Parte_2 Persona_2
e
[...] Parte_4 Persona_1
Credo non mi sia mai capitato che fanno partire la linea di trasmissione della cittadinanza dal figlio dell'avo ( e non dal padre ( . Quindi mi chiedo se possono RS PE bastare le loro allegazioni? perché in questo caso non abbiamo nessun certificato di non naturalizzazione non avendo la documentazione dell'avo. Tuttavia, nel doc. 1 si dice che ER è cittadino italiano iure sanguinis quindi penso che né lui né il padre RS abbiano mai rinunciato alla cittadinanza originaria italiana.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la
4 cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter
L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 11-13) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il a Rio de Janeiro a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova Parte_5 modalità di prenotazione degli appuntamenti, tramite il servizio online “Prenota@Mi”, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Sorry, all appointments for this service are currently booked. Please check again tomorrow for cancellations or new appointments” – “Siamo spiacenti, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di ricontrollare domani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti.”, visibile nello screenshot depositato da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre,
5 non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della
Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del
05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1,
c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dalla circostanza per cui l'avo per linea paterna RS pur essendo nato in [...], era cittadino italiano iure sanguinis, come si evince dalla copia dell'atto di nascita allegata al ricorso, nonché dalla carta d'identità italiana (cfr. docc. 1 e 15).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge 555 del 1912, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana ai figli, odierni ricorrenti, e e ai Parte_1 Parte_3 Parte_2 nipoti e Persona_2 Parte_4 Persona_1
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano iure sanguinis, i RS suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
I figli e nascevano infatti a , in Parte_1 Parte_3 Parte_2 ER10
Brasile, rispettivamente il 16/02/1990, il 18/06/1995 e il 30/03/1999.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
4. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della
6 controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato Parte_1
a in BRASILE in data 16/02/1990; nata a [...] ER10 Parte_2 ER10
BRASILE in data 30/03/1999, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale della figlia minore nata a [...] Persona_1 ER10
BRASILE in data 01/07/2014; nata a [...] Parte_3 ER10
BRASILE in data 18/06/1995, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale dei figli minori nato a [...] Persona_2 ER10
BRASILE in data 23/11/2011 e nata a [...] Parte_4 ER10
BRASILE in data 09/04/2017, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana;
− ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 07/07/2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 11286/2024 promossa da: nato a Vitória in [...] in data [...] Parte_1 nata a Vitória in BRASILE in data [...], in [...] e in qualità di Parte_2 genitore esercente la potestà genitoriale della figlia minore Persona_1 nata a Vitória in [...] in data [...]
nata a Vitória in BRASILE in data [...], in [...] e in Parte_3 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale dei figli minori Persona_2 nato a Vitória in [...] in data [...] e
[...] Parte_4 nata a Vitória in [...] in data [...] tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti DE FILIPPO PIETRO e TKEMALADZE DARIA
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che i signori Parte_1 in proprio e quale genitore e legale della figlia minore Parte_2 Persona_1
in proprio e quale genitore e legale dei figli minori
[...] Parte_3
e per i motivi tutti in fatto e in Persona_3 Parte_4 diritto esposti, hanno diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano in quanto discendenti diretti del sig. cittadino italiano iure sanguinis, e per l'effetto RS riconoscere in capo ai ricorrenti lo status di cittadini italiani. Per l'effetto, ordinare le relative trascrizioni con ogni conseguente adempimento di Legge. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di Legge, applicando la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 per il deposito con modalità ipertestuali.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 21/06/2024, ritualmente notificato, i predetti ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini brasiliani;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a Itambacuri, in [...], il RS
04/07/1968, figlio di e L'avo risultava essere in PE Persona_6 possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, come si evince dall'atto di nascita, trascritto presso il Comune di Torino (cfr. doc. 1 ricorso);
- che dall'unione tra e nasceva a Vitoria, in RS Persona_7 territorio brasiliano, in data 16/02/1990, il ricorrente il Parte_1 quale, a sua volta, si sposava con il 18/04/2018 Persona_8
(cfr. docc. 2 e 3 ricorso);
- che dal matrimonio tra il e nascevano in RS Controparte_2
Brasile due figlie, anch'esse ricorrenti nel presente giudizio: in data 20/03/1999,
e, in data 18/06/1995, (cfr. docc. 4 e 5 ricorso); Parte_2 Parte_3
- che il 22/06/2015, la ricorrente si univa in matrimonio con Parte_2 [...]
e dalla loro unione nasceva presso , in Brasile, la figlia Persona_9 ER10 minore ricorrente nel presente giudizio per il tramite della Persona_1
2 madre esercente la potestà genitoriale (cfr. docc. 6 e 7 ricorso);
- che dall'unione coniugale tra la ricorrente e Parte_3 Persona_11 matrimonio celebratosi in Brasile il 21/12/2015, nascevano in territorio brasiliano la figlia, ricorrente per il tramite dalla madre esercente la potestà genitoriale,
nata a , il giorno 09/04/2017 (cfr. docc. 8 e 10 Parte_4 ER10 ricorso);
- che dalla relazione tra e nasceva in Parte_3 Persona_12
Brasile, in data 23/11/2011, In seguito alla sentenza del Persona_2
16/05/2018, pronunciata dal Giudice Togato della prima sezione Specializzata per
Infanzia e Gioventù di Vitória, veniva escluso il nome di Persona_12
, facendo risultare invece quello quale padre del minore
[...] Persona_11 cfr. doc. 9 ricorso).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_3 non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
Con provvedimento reso dal G.D. in data 03/07/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35
d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L.
206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto residente a [...], come si evince dall'atto di nascita di RS
(cfr. docc. 1 e 15 ricorso).
3 3. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo per linea paterna RS nato ad Itambacuri, in [...], ma in possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis acquisita dal padre (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la PE cittadinanza è dunque stata trasmessa attraverso lo stesso padre di RS [...]
e nonché nonno dei minori Parte_1 Parte_3 Parte_2 Persona_2
e
[...] Parte_4 Persona_1
Credo non mi sia mai capitato che fanno partire la linea di trasmissione della cittadinanza dal figlio dell'avo ( e non dal padre ( . Quindi mi chiedo se possono RS PE bastare le loro allegazioni? perché in questo caso non abbiamo nessun certificato di non naturalizzazione non avendo la documentazione dell'avo. Tuttavia, nel doc. 1 si dice che ER è cittadino italiano iure sanguinis quindi penso che né lui né il padre RS abbiano mai rinunciato alla cittadinanza originaria italiana.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la
4 cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter
L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. docc. 11-13) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il a Rio de Janeiro a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova Parte_5 modalità di prenotazione degli appuntamenti, tramite il servizio online “Prenota@Mi”, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Sorry, all appointments for this service are currently booked. Please check again tomorrow for cancellations or new appointments” – “Siamo spiacenti, tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di ricontrollare domani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti.”, visibile nello screenshot depositato da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre,
5 non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre invece richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della
Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del
05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1,
c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dalla circostanza per cui l'avo per linea paterna RS pur essendo nato in [...], era cittadino italiano iure sanguinis, come si evince dalla copia dell'atto di nascita allegata al ricorso, nonché dalla carta d'identità italiana (cfr. docc. 1 e 15).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge 555 del 1912, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana ai figli, odierni ricorrenti, e e ai Parte_1 Parte_3 Parte_2 nipoti e Persona_2 Parte_4 Persona_1
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano iure sanguinis, i RS suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
I figli e nascevano infatti a , in Parte_1 Parte_3 Parte_2 ER10
Brasile, rispettivamente il 16/02/1990, il 18/06/1995 e il 30/03/1999.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
4. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della
6 controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato Parte_1
a in BRASILE in data 16/02/1990; nata a [...] ER10 Parte_2 ER10
BRASILE in data 30/03/1999, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale della figlia minore nata a [...] Persona_1 ER10
BRASILE in data 01/07/2014; nata a [...] Parte_3 ER10
BRASILE in data 18/06/1995, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale dei figli minori nato a [...] Persona_2 ER10
BRASILE in data 23/11/2011 e nata a [...] Parte_4 ER10
BRASILE in data 09/04/2017, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana;
− ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 07/07/2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
7