Ordinanza presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23281 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08247/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8247 del 2022, proposto da BI CI, AR MA, ND UN, LU TE, FR AR, TO AR, FR AU, NF TA, AR LE, NI CO, BA IA, PE IA, IM RU, IT NO, EM LA, NA AN, ZO OL, EM LU, IO CO, LU CO, GI IN, TO AN, ND D'MA, BI De Virgilis, NE Delli Ponti, AU IL, SC DI, ZO SI, CH IM AR, EL TE, ZO RA, EM ID, FA BR, ER GA, IA NT, FR GI, UA IT, IO GU, DA AT, IE VI, NO La RL, CH BI, AO TA, AR EO, IO ZA, CH NG, CH NG, IZ NE, NE LU, LU LI, ZI AR, ER MA, IO RE, ZI UR, OB LL, TO CA, AR LI, UI IO NA, NI TT, AN RA, FR OD, IM MO, CH CI, IO GR, EA UP, TO VA, RO NT AL, IN Patane', FR MO, PI EA PE, EN AL, NA PO, DO PO, EA EB, EL RI, NI RO, EA RU, TO RU, ZI SC, ZO TI, GI MB, UI MA, DE AN, DE AU, EM CA, RK TO, DA ER, AL ITne, FR ZA, DA RI, FR ZA, rappresentati e difesi dagli avvocati GI Carta e NI Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GI Carta in Roma, viale Parioli n. 55;
contro
Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
FR RI, FR MA, IO OL, FR NO, EM CO CO, NO BO, TO FE, AT De LU, AD AN, ND UC, NI OV, FA IMtti e MA AN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di promozione al grado di Capo di 2ª classe della Marina militare n. M_D AB05933 REG2022 0136092 del 15 marzo 2022, pubblicato il 13 aprile 2022 sul portale interno Marintranet, emesso dal Capo del II Reparto della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa di concerto con il Capo del I Reparto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di corpo nella parte in cui prevede per gli odierni ricorrenti la decorrenza della nomina a Capo di 2ª classe al 17 ottobre 2020;
- di ogni altro atto comunque antecedente, presupposto e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. CH Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato, i ricorrenti, premesso di essere attualmente Capi di 2ª classe della Marina militare, hanno chiesto l’annullamento del decreto di promozione al grado di Capo di 2^ Classe n. prot. M_D AB05933 REG2022 0136092, del 15 marzo 2022 e di ogni altro atto comunque antecedente, presupposto e conseguente, lamentandone l’eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria, l’irragionevolezza, lo sviamento di potere, la grave lacuna ed erroneità delle risultanze istruttorie, il difetto dei presupposti formali e sostanziali, il travisamento dei fatti, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché l’ingiustizia manifesta.
I ricorrenti hanno, altresì, eccepito la violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
2. Si è costituito il Ministero resistente.
3. Giusta ordinanza presidenziale n. 2151/2025, del 29.05.2025, è stato ordinato alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere.
4. Il predetto incombente istruttorio è stato adempiuto dalla parte resistente in data 8.07.2025.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 10 ottobre 2025, la causa è stata riservata in decisione.
6. Com’è noto, l’art. 34, comma 5, c.p.a. statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
7. Ebbene, applicando queste regole normative al caso di specie, ne deriva che, dalla delibazione degli atti di causa, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale, atteso che la Pubblica Amministrazione, in esecuzione della sentenza n. 2638/2021, resa da questo TAR, ha provveduto alla rettifica il Decreto Interdirigenziale impugnato, attraverso l’emanazione del decreto dirigenziale n. prot. M_D AB05933 REG2022 0560365 del 27 settembre 2022, con il quale è stata rideterminata la decorrenza (10/07/2020) della promozione al grado di Capo di 2^ Classe dei partecipanti al 17° corso complementare.
8. Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dai ricorrenti, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura formale della presente decisione, salva la refusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON IN, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
CH Di TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di TI | ON IN |
IL SEGRETARIO