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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa NZ TI, nella causa iscritta al N. 13975 del 2024 R.G.L. promossa
DA
n.q. di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore Persona_1
Con l'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta
(condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 3.500,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO
WALTER
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 29/11/2023 il ricorrente n.q. deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta in capo al figlio
1 ; Persona_1
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
entrambe le fasi del giudizio già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
NZ TI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa NZ TI, nella causa iscritta al N. 13975 del 2024 R.G.L. promossa
DA
n.q. di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore Persona_1
Con l'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta
(condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 3.500,00 oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO
WALTER
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 29/11/2023 il ricorrente n.q. deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta in capo al figlio
1 ; Persona_1
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (condizione di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
- rilevato che vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1
entrambe le fasi del giudizio già liquidate
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
NZ TI
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