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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7543/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25101 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25101 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25101 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25101 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 19.09.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Catania per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 25101, notificato in data 28.05.2024, per Tari periodo d'imposta anni 2019, 2020, 2021 e
2022, con il quale il Comune assumeva la pretesa di pagamento per un totale di € 4.739,00.
Deduceva che con l'atto impugnato il Comune di Catania aveva ingiunto il pagamento della TARI degli anni dal 2019 al 2022 per n° 7 garage, di cui la ricorrente è titolare dell'usufrutto al 50% con il coniuge Nominativo_2, siti in Catania in Indirizzo_1 di seguito indicati:
- Fg. 18, part. 973, sub. 55, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 56, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 57, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 130, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 131, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 132, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 133, Ctg C/6.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo, sia perché i locali adibiti a garage non sarebbero idonei a produrre rifiuti;
sia perché i garage in oggetto, negli anni dal 2019 al 2022 erano stati oggetto di contratti di locazione e pertanto la Tari doveva ritenersi a carico dei soggetti conduttori e non della proprietaria;
il difetto di motivazione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 8.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
Il ricorso riguarda la TARI 2019-2022 riferita a locali garage.
La TARI è dovuta anche su box, garage, cantine, parcheggio o autorimesse, anche se non dotati di allacciamento alla rete elettrica ed alle altre utenze, poiché i locali e le aree frequentate da persone devono considerarsi sempre produttive di rifiuti.
La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 23058 del 17 settembre 2019), ha infatti statuito che box auto, autorimesse, cantine, depositi, garage e parcheggi sono sempre soggetti al pagamento della tassa rifiuti.
Secondo tale sentenza di Cassazione non è vero, come sostenuto in ricorso, che tali immobili non siano suscettibili di produrre rifiuti. “Non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi produttive di rifiuti in via presuntiva”.
Anche il motivo di opposizione avente ad oggetto il difetto di motivazione è infondato.
In base ad un principio giurisprudenziale consolidato, l'atto deve ritenersi correttamente motivato allorquando, anche in forma concisa e semplificata, contenga l'indicazione dei criteri in base ai quali la contestazione è avvenuta, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche all'uopo utilizzati, le somme richieste ed i motivi per i quali tale richiesta è avvenuta, e quindi consenta al contribuente di contestare l'an ed il quantum debeatur e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, senza che l'Amministrazione possa in seguito dedurre in giudizio altre e diverse ragioni di contestazione;
condizioni, queste che nell'atto in oggetto si sono verificate.
Il ricorso è parzialmente fondato, e va pertanto in parte accolto sotto tale profilo, perché si tratta di immobili che negli anni 2019-2022 sono stati locati.
Sono stati infatti prodotti in atti i seguenti contratti di locazione, regolarmente registrati:
Contratto locazione BOX sub. 55 anni 2011-2019;
Contratto locazione BOX sub. 55 anni 2020-2022;
Contratto locazione BOX sub. 56 anni 2016-2021;
Contratto locazione BOX sub. 56 anno 2022;
Contratto locazione BOX sub. 57 anni 2019-2022;
Contratto locazione BOX sub. 132 anni 2018-2022;
Contratto locazione BOX sub. 133 anni 2019-2020;
Contratto locazione BOX sub. 133 anni 2021-2022.
Conseguentemente il ricorso deve ritenersi fondato limitatamente a tali immobili, per tutti gli anni contestati, dal 2019 al 2022:
Box sub 55, sub 56, sub 57, sub 132 e sub 133. Il ricorso è invece infondato per i box sub 130 e 131.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato, limitatamente ai Box in catasto contrassegnati con particella 973 sub 55, 56, 57, 132 e 133; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
8.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7543/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95124 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25101 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25101 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25101 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25101 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 19.09.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Catania per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 25101, notificato in data 28.05.2024, per Tari periodo d'imposta anni 2019, 2020, 2021 e
2022, con il quale il Comune assumeva la pretesa di pagamento per un totale di € 4.739,00.
Deduceva che con l'atto impugnato il Comune di Catania aveva ingiunto il pagamento della TARI degli anni dal 2019 al 2022 per n° 7 garage, di cui la ricorrente è titolare dell'usufrutto al 50% con il coniuge Nominativo_2, siti in Catania in Indirizzo_1 di seguito indicati:
- Fg. 18, part. 973, sub. 55, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 56, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 57, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 130, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 131, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 132, Ctg C/6;
- Fg. 18, part. 973, sub. 133, Ctg C/6.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo, sia perché i locali adibiti a garage non sarebbero idonei a produrre rifiuti;
sia perché i garage in oggetto, negli anni dal 2019 al 2022 erano stati oggetto di contratti di locazione e pertanto la Tari doveva ritenersi a carico dei soggetti conduttori e non della proprietaria;
il difetto di motivazione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 8.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
Il ricorso riguarda la TARI 2019-2022 riferita a locali garage.
La TARI è dovuta anche su box, garage, cantine, parcheggio o autorimesse, anche se non dotati di allacciamento alla rete elettrica ed alle altre utenze, poiché i locali e le aree frequentate da persone devono considerarsi sempre produttive di rifiuti.
La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 23058 del 17 settembre 2019), ha infatti statuito che box auto, autorimesse, cantine, depositi, garage e parcheggi sono sempre soggetti al pagamento della tassa rifiuti.
Secondo tale sentenza di Cassazione non è vero, come sostenuto in ricorso, che tali immobili non siano suscettibili di produrre rifiuti. “Non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garage potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi produttive di rifiuti in via presuntiva”.
Anche il motivo di opposizione avente ad oggetto il difetto di motivazione è infondato.
In base ad un principio giurisprudenziale consolidato, l'atto deve ritenersi correttamente motivato allorquando, anche in forma concisa e semplificata, contenga l'indicazione dei criteri in base ai quali la contestazione è avvenuta, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche all'uopo utilizzati, le somme richieste ed i motivi per i quali tale richiesta è avvenuta, e quindi consenta al contribuente di contestare l'an ed il quantum debeatur e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, senza che l'Amministrazione possa in seguito dedurre in giudizio altre e diverse ragioni di contestazione;
condizioni, queste che nell'atto in oggetto si sono verificate.
Il ricorso è parzialmente fondato, e va pertanto in parte accolto sotto tale profilo, perché si tratta di immobili che negli anni 2019-2022 sono stati locati.
Sono stati infatti prodotti in atti i seguenti contratti di locazione, regolarmente registrati:
Contratto locazione BOX sub. 55 anni 2011-2019;
Contratto locazione BOX sub. 55 anni 2020-2022;
Contratto locazione BOX sub. 56 anni 2016-2021;
Contratto locazione BOX sub. 56 anno 2022;
Contratto locazione BOX sub. 57 anni 2019-2022;
Contratto locazione BOX sub. 132 anni 2018-2022;
Contratto locazione BOX sub. 133 anni 2019-2020;
Contratto locazione BOX sub. 133 anni 2021-2022.
Conseguentemente il ricorso deve ritenersi fondato limitatamente a tali immobili, per tutti gli anni contestati, dal 2019 al 2022:
Box sub 55, sub 56, sub 57, sub 132 e sub 133. Il ricorso è invece infondato per i box sub 130 e 131.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato, limitatamente ai Box in catasto contrassegnati con particella 973 sub 55, 56, 57, 132 e 133; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
8.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro