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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI seZIne civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 28 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funZInario addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1251/2020 R.G.A.C., promossa da
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via S. Quasimodo n. 12, presso lo studio dell'avv. Valentino Pizzino che la rappresenta e difende, attrice in riassunZIne, contro
(C.F.: , rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Maria Annunziata Gioffrè e Luigi Luppino (pec
- , Email_1 Email_2 convenuto in riassunZIne, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Valentino Pizzino e l'avv. Maria Annunziata Gioffrè anche in sostituZIne dell'avv. Luppino, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed ecceZIni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa. L'avv. Gioffrè precisa che non è residente con il padre dal 2011 come da Persona_1 certificato di residenza che esibisce. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citaZIne in riassunZIne, notificato in data 1 settembre 2020, ha convenuto in giudiZI , Parte_1 Controparte_1 premettendo che: in data 20 settembre 2019, su propria istanza, il Tribunale di Messina aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1418/2019; avverso il citato decreto ingiuntivo, il convenuto aveva proposto opposiZIne, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina;
nel giudiZI di opposiZIne, essa opposta si era costituita aderendo all'ecceZIne di incompetenza formulata dal con la sentenza n. CP_1
755/2020, depositata il 21 maggio 2020, il Tribunale di Messina aveva revocato il decreto ingiuntivo, essendo territorialmente incompetente, fissando il termine di tre mesi per la riassunZIne della causa davanti al
Tribunale di Patti.
Tempestivamente riassunta la causa dinnanzi a questo ufficio giudiziario, l'attrice ha, quindi, chiesto di: ritenere e dichiarare infondata l'ecceZIne di illegittimità del decreto ingiuntivo per mancata produZIne della parcella vidimata e corredata dal parere dell'ordine professionale, ai sensi dell'art. 634, co. 2, c.p.c.; ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'eccepita illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo per insussistenza del credito aZInato;
per l'effetto, confermare il credito di cui al decreto opposto in ogni sua parte e, conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 8.752,00, oltre interessi e spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 24 dicembre 2020, si è costituito , il quale, contestando quanto chiesto, Controparte_1 dedotto ed eccepito dalla società attrice, ha domandato di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla e, per l'effetto, di Parte_1 respingere e/o rigettare le domande formulate da controparte, con la condanna di essa al pagamento delle spese e dei compensi del giudiZI di opposiZIne e dell'odierno giudiZI. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. ed escusse le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisaZIne delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnaZIne alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha chiesto il pagamento di euro 8.752,00 a saldo della fattura Parte_1
n. 41/2019 emessa per n. 125 terapie chelanti eseguite nei confronti del convenuto. L'opposiZIne al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudiZI ordinario di cogniZIne, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle ecceZIni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudiZI ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posiZIne sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunZIne (convenuto in opposiZIne) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposiZIne), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posiZIne sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77,
2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudiZI di opposiZIne non è tanto la valutaZIne di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente aZInata in via monitoria, con riferimento alla situaZIne di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluZIne contrattuale ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., sez. U, n. 13533/2001). Nella specie, l'estratto autentico notarile del registro IVA riportante la fattura n. 41/2019 emessa, prodotto da costituisce titolo Parte_1 idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi ha emesso la citata fattura, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ma non nel giudiZI di opposiZIne, che è un ordinario giudiZI di cogniZIne, a cui si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova ed a cui non può estendersi l'art. 634 c.p.c., che è norma speciale rispetto all'art. 2709 c.c., secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che le ha redatte (Trib. Milano, n. 5664/2019).
Tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità
(come nel caso di specie), oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sent. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11).
Ancora, le fatture commerciali ovvero i libri aziendali, avuto riguardo alla loro formaZIne unilaterale e alla loro funZIne di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuZIne di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiaraZIne, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestaZIne tra le parti stesse, le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indiZI della stipulaZIne di quest'ultimo e dell'esecuZIne della prestaZIne indicata, mentre nessun valore si può ad esse riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestaZIne indicata con quella pattuita, quanto in relaZIne agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass., n. 17050/11). Nella specie, ha contestato l'effettiva esecuZIne di n. 125 CP_1 prestaZIni, in luogo di n. 25, ed ha eccepito di averle regolarmente pagate in contanti al prezzo di euro 70,00 ciascuna.
La società attrice ha, dunque, tentato di dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito a mezzo della prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 24 novembre 2022, ha Parte_2 dichiarato quanto segue sulle circostanze capitolate nella memoria istruttoria n. 2 di (a) “Vero o no che la ha effettuato Parte_1 Parte_1
n. 125 terapie chelanti sulla persona del sig. ”) Controparte_1
“vera la circostanza e ciò posso dire perché io sono stata il medico che ha effettuato le flebo sul convenuto, e posso dire che la terapia è stata iniziata dallo stesso nel 2009, nella sede di Messina, con il dott.
[...]
, mio fratello. Successivamente per comodità del Persona_2 la terapia fu continuata presso lo studio di Capo D'Orlando, dove CP_1 io opero. Per prassi tanto a Messina quanto a Capo D'Orlando, annotiamo a fine terapia il trattamento praticato e ciò è quello che è avvenuto con il
Io lavoro anche presso lo studio di Messina. Ho verificato CP_1 personalmente che i trattamenti eseguiti rispondono al numero di 125 flebo.
La terapia viene praticata, e ciò ha riguardato anche il una volta CP_1
a settimana. Non ricordo con precisione quando è stato eseguito l'ultimo trattamento, forse nel 2019. La terapia consta di un ciclo iniziale che nel caso del convenuto è stato di trenta flebo e poi ci sono i cicli di richiamo”;
“[…] i trattamenti si sono svolti in mia presenza […]”; (c) “Vero o no che alcun trattamento terapeutico è stato pagato alla dal sig. Parte_1
) “Il mannelli non ha pagato alcun trattamento, i pazienti pagano CP_1 me per i trattamenti fatti a Capo D'Orlando e mio fratello, per quelli fatti a Messina. Considerando il grado di parentela con il ho in diverse CP_1 occasione fatto presente che le flebo erano diventate tante e che occorreva cominciare a pagare i trattamenti, anche l'amministratore della società chiedeva spiegaZIni in ordine al mancato pagamento della prestaZIne da parte del Ci sono pazienti che pagano alla singola prestaZIne, CP_1 altri che pagano nel corso di più prestaZIni, ma sempre anticipatamente. I pagamenti non avvengano a fine ciclo”; “I pagamenti avvengono solitamente nelle mie mani […]”. Successivamente, all'udienza dell'8 novembre 2023, è stato escusso il teste di parte convenuta, , il quale ha riferito quanto di seguito, Persona_1 sulla circostanza di cui al n. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di
(“Vero è che il Signor , tutte Controparte_1 Controparte_1 le volte in cui si è sottoposto preso il Centro “ alle “Terapie Parte_1
Chelanti, ha sempre pagato in contanti l'importo di Euro 70.00 alla fine di ogni seduta”): “Vera la circostanza, tutte le volte che sono stato presente alle terapie a cui si è sottoposto mio padre, l'ho pagare € 70,00 al termine della seduta e ciò ha fatto nelle mani di mio ZI Mi Persona_3 sono trovato presente per accompagnato mio padre almeno una decina di volte. Le terapie su mio padre sono state eseguite nell'arco di due anni, orientativamente saranno state una ventina. Preciso che posso indicare orientativamente il numero delle sedute sia perché ho accompagnato mio padre per come ho già detto, sia perché mio padre spesso mi diceva di passare mentre stava facendo la sua terapia per prendere le arance che mia zia , moglie di ci faceva trovare. La Persona_4 Persona_3 terapia veniva eseguita con la frequenza di una volta al mese, le sedute sono terminate a cavallo tra il 2018 ed il 2019, quando è venuta a mancare mia nonna e subito dopo i rapporti tra mio ZI e mio padre si sono incrinati”. Le dichiaraZIni rese dai due testimoni appaiono estremamente contrastanti tra di loro.
Tale contrasto rende inattendibili entrambi i testi e, in ogni caso, mancano risultanze idonee a corroborare l'una o l'altra versione dei fatti. Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposiZIni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass., n. 4773/2015). La ricevuta di querela allegata alle note conclusive dall'attrice non dimostra alcunché in assenza del contenuto della querela che non viene allegata. In ogni caso, tale documento non fa altro che confermare l'inattendibilità dei testi di cui si è già dato atto.
Da ciò, deriva che il creditore ha assolto al proprio onere probatorio solo nei limiti in cui non vi è contestaZIne relativamente all'esecuZIne di 25 sedute di terapia per l'importo di euro 70,00 ciascuna (circostanze ammesse dal nella comparsa di risposta, pagg. 6, 8 e 9). CP_1
Il ha, tuttavia, dedotto di avere già pagato in contanti le prestaZIni CP_1 ricevute (25) al prezzo di euro 70,00 ciascuna.
Il pagamento, anche parziale, è stato oggetto di contestaZIne da parte dell'attrice ed i testi, sul punto, hanno reso dichiaraZIni contrastanti. Pertanto, si deve ritenere che il convenuto non ha dimostrato il pagamento parziale considerato che ha ammesso di avere usufruito di 25 sedute di terapia al prezzo di euro 70,00 ciascuna, anziché di quelle indicate in fattura dall'attrice. Tuttavia, l'onere di dimostrare il pagamento degli importi di euro 70,00 per ciascuna seduta grava in capo al convenuto debitore, il quale, per la contraddittorietà delle testimonianze ed in mancanza di adeguati riscontri documentali, non si può ritenere assolto.
Per quanto esposto, il convenuto va condannato al pagamento di euro
1.750,00 (70,00 euro x 25 sedute riconosciute dal convenuto), oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo revocato che vale come data di messa in mora al soddisfo.
Ogni altra ecceZIne riguardante la legittimità del decreto ingiuntivo o la liquidaZIne delle spese della fase monitoria non può essere considerata in questa sede, atteso che la sentenza del Tribunale di Messina ha revocato il decreto ingiuntivo e al presente giudice è preclusa la decisione di questioni della precedente fase riassunta e delle relative spese. Rispetto all'istanza di deferimento del giuramento decisorio, contenuta nelle note di parte attrice del 10 febbraio 2025, deve osservarsi che questo non è mai stato proposto formalmente come da codice di rito.
Ai sensi dell'art. 233, co. 2, c.p.c., esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, con dichiaraZIne fatta dalla parte personalmente o da un procuratore specificamente abilitato a ciò. con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ha Parte_1 semplicemente riservato il deferimento, senza tuttavia precisare la formula sulla quale controparte avrebbe dovuto prestare il giuramento richiesto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022
(parametri minimi, attesa la riduZIne degli importi richiesti;
tenuto conto dell'attività istruttoria svolta;
scaglione di riferimento tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composiZIne monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1251/2020
R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda ed ecceZIne, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento di euro 1.750,00 oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo revocato che vale come data di messa in mora al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in euro 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI seZIne civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 28 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funZInario addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1251/2020 R.G.A.C., promossa da
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via S. Quasimodo n. 12, presso lo studio dell'avv. Valentino Pizzino che la rappresenta e difende, attrice in riassunZIne, contro
(C.F.: , rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Maria Annunziata Gioffrè e Luigi Luppino (pec
- , Email_1 Email_2 convenuto in riassunZIne, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Valentino Pizzino e l'avv. Maria Annunziata Gioffrè anche in sostituZIne dell'avv. Luppino, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed ecceZIni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa. L'avv. Gioffrè precisa che non è residente con il padre dal 2011 come da Persona_1 certificato di residenza che esibisce. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citaZIne in riassunZIne, notificato in data 1 settembre 2020, ha convenuto in giudiZI , Parte_1 Controparte_1 premettendo che: in data 20 settembre 2019, su propria istanza, il Tribunale di Messina aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1418/2019; avverso il citato decreto ingiuntivo, il convenuto aveva proposto opposiZIne, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina;
nel giudiZI di opposiZIne, essa opposta si era costituita aderendo all'ecceZIne di incompetenza formulata dal con la sentenza n. CP_1
755/2020, depositata il 21 maggio 2020, il Tribunale di Messina aveva revocato il decreto ingiuntivo, essendo territorialmente incompetente, fissando il termine di tre mesi per la riassunZIne della causa davanti al
Tribunale di Patti.
Tempestivamente riassunta la causa dinnanzi a questo ufficio giudiziario, l'attrice ha, quindi, chiesto di: ritenere e dichiarare infondata l'ecceZIne di illegittimità del decreto ingiuntivo per mancata produZIne della parcella vidimata e corredata dal parere dell'ordine professionale, ai sensi dell'art. 634, co. 2, c.p.c.; ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'eccepita illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo per insussistenza del credito aZInato;
per l'effetto, confermare il credito di cui al decreto opposto in ogni sua parte e, conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 8.752,00, oltre interessi e spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 24 dicembre 2020, si è costituito , il quale, contestando quanto chiesto, Controparte_1 dedotto ed eccepito dalla società attrice, ha domandato di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla e, per l'effetto, di Parte_1 respingere e/o rigettare le domande formulate da controparte, con la condanna di essa al pagamento delle spese e dei compensi del giudiZI di opposiZIne e dell'odierno giudiZI. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. ed escusse le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisaZIne delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnaZIne alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha chiesto il pagamento di euro 8.752,00 a saldo della fattura Parte_1
n. 41/2019 emessa per n. 125 terapie chelanti eseguite nei confronti del convenuto. L'opposiZIne al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudiZI ordinario di cogniZIne, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle ecceZIni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudiZI ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posiZIne sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunZIne (convenuto in opposiZIne) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposiZIne), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posiZIne sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77,
2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudiZI di opposiZIne non è tanto la valutaZIne di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente aZInata in via monitoria, con riferimento alla situaZIne di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluZIne contrattuale ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., sez. U, n. 13533/2001). Nella specie, l'estratto autentico notarile del registro IVA riportante la fattura n. 41/2019 emessa, prodotto da costituisce titolo Parte_1 idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore di chi ha emesso la citata fattura, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ma non nel giudiZI di opposiZIne, che è un ordinario giudiZI di cogniZIne, a cui si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova ed a cui non può estendersi l'art. 634 c.p.c., che è norma speciale rispetto all'art. 2709 c.c., secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che le ha redatte (Trib. Milano, n. 5664/2019).
Tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità
(come nel caso di specie), oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sent. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11).
Ancora, le fatture commerciali ovvero i libri aziendali, avuto riguardo alla loro formaZIne unilaterale e alla loro funZIne di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuZIne di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiaraZIne, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestaZIne tra le parti stesse, le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indiZI della stipulaZIne di quest'ultimo e dell'esecuZIne della prestaZIne indicata, mentre nessun valore si può ad esse riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestaZIne indicata con quella pattuita, quanto in relaZIne agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass., n. 17050/11). Nella specie, ha contestato l'effettiva esecuZIne di n. 125 CP_1 prestaZIni, in luogo di n. 25, ed ha eccepito di averle regolarmente pagate in contanti al prezzo di euro 70,00 ciascuna.
La società attrice ha, dunque, tentato di dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito a mezzo della prova testimoniale. In particolare, all'udienza del 24 novembre 2022, ha Parte_2 dichiarato quanto segue sulle circostanze capitolate nella memoria istruttoria n. 2 di (a) “Vero o no che la ha effettuato Parte_1 Parte_1
n. 125 terapie chelanti sulla persona del sig. ”) Controparte_1
“vera la circostanza e ciò posso dire perché io sono stata il medico che ha effettuato le flebo sul convenuto, e posso dire che la terapia è stata iniziata dallo stesso nel 2009, nella sede di Messina, con il dott.
[...]
, mio fratello. Successivamente per comodità del Persona_2 la terapia fu continuata presso lo studio di Capo D'Orlando, dove CP_1 io opero. Per prassi tanto a Messina quanto a Capo D'Orlando, annotiamo a fine terapia il trattamento praticato e ciò è quello che è avvenuto con il
Io lavoro anche presso lo studio di Messina. Ho verificato CP_1 personalmente che i trattamenti eseguiti rispondono al numero di 125 flebo.
La terapia viene praticata, e ciò ha riguardato anche il una volta CP_1
a settimana. Non ricordo con precisione quando è stato eseguito l'ultimo trattamento, forse nel 2019. La terapia consta di un ciclo iniziale che nel caso del convenuto è stato di trenta flebo e poi ci sono i cicli di richiamo”;
“[…] i trattamenti si sono svolti in mia presenza […]”; (c) “Vero o no che alcun trattamento terapeutico è stato pagato alla dal sig. Parte_1
) “Il mannelli non ha pagato alcun trattamento, i pazienti pagano CP_1 me per i trattamenti fatti a Capo D'Orlando e mio fratello, per quelli fatti a Messina. Considerando il grado di parentela con il ho in diverse CP_1 occasione fatto presente che le flebo erano diventate tante e che occorreva cominciare a pagare i trattamenti, anche l'amministratore della società chiedeva spiegaZIni in ordine al mancato pagamento della prestaZIne da parte del Ci sono pazienti che pagano alla singola prestaZIne, CP_1 altri che pagano nel corso di più prestaZIni, ma sempre anticipatamente. I pagamenti non avvengano a fine ciclo”; “I pagamenti avvengono solitamente nelle mie mani […]”. Successivamente, all'udienza dell'8 novembre 2023, è stato escusso il teste di parte convenuta, , il quale ha riferito quanto di seguito, Persona_1 sulla circostanza di cui al n. 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di
(“Vero è che il Signor , tutte Controparte_1 Controparte_1 le volte in cui si è sottoposto preso il Centro “ alle “Terapie Parte_1
Chelanti, ha sempre pagato in contanti l'importo di Euro 70.00 alla fine di ogni seduta”): “Vera la circostanza, tutte le volte che sono stato presente alle terapie a cui si è sottoposto mio padre, l'ho pagare € 70,00 al termine della seduta e ciò ha fatto nelle mani di mio ZI Mi Persona_3 sono trovato presente per accompagnato mio padre almeno una decina di volte. Le terapie su mio padre sono state eseguite nell'arco di due anni, orientativamente saranno state una ventina. Preciso che posso indicare orientativamente il numero delle sedute sia perché ho accompagnato mio padre per come ho già detto, sia perché mio padre spesso mi diceva di passare mentre stava facendo la sua terapia per prendere le arance che mia zia , moglie di ci faceva trovare. La Persona_4 Persona_3 terapia veniva eseguita con la frequenza di una volta al mese, le sedute sono terminate a cavallo tra il 2018 ed il 2019, quando è venuta a mancare mia nonna e subito dopo i rapporti tra mio ZI e mio padre si sono incrinati”. Le dichiaraZIni rese dai due testimoni appaiono estremamente contrastanti tra di loro.
Tale contrasto rende inattendibili entrambi i testi e, in ogni caso, mancano risultanze idonee a corroborare l'una o l'altra versione dei fatti. Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposiZIni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass., n. 4773/2015). La ricevuta di querela allegata alle note conclusive dall'attrice non dimostra alcunché in assenza del contenuto della querela che non viene allegata. In ogni caso, tale documento non fa altro che confermare l'inattendibilità dei testi di cui si è già dato atto.
Da ciò, deriva che il creditore ha assolto al proprio onere probatorio solo nei limiti in cui non vi è contestaZIne relativamente all'esecuZIne di 25 sedute di terapia per l'importo di euro 70,00 ciascuna (circostanze ammesse dal nella comparsa di risposta, pagg. 6, 8 e 9). CP_1
Il ha, tuttavia, dedotto di avere già pagato in contanti le prestaZIni CP_1 ricevute (25) al prezzo di euro 70,00 ciascuna.
Il pagamento, anche parziale, è stato oggetto di contestaZIne da parte dell'attrice ed i testi, sul punto, hanno reso dichiaraZIni contrastanti. Pertanto, si deve ritenere che il convenuto non ha dimostrato il pagamento parziale considerato che ha ammesso di avere usufruito di 25 sedute di terapia al prezzo di euro 70,00 ciascuna, anziché di quelle indicate in fattura dall'attrice. Tuttavia, l'onere di dimostrare il pagamento degli importi di euro 70,00 per ciascuna seduta grava in capo al convenuto debitore, il quale, per la contraddittorietà delle testimonianze ed in mancanza di adeguati riscontri documentali, non si può ritenere assolto.
Per quanto esposto, il convenuto va condannato al pagamento di euro
1.750,00 (70,00 euro x 25 sedute riconosciute dal convenuto), oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo revocato che vale come data di messa in mora al soddisfo.
Ogni altra ecceZIne riguardante la legittimità del decreto ingiuntivo o la liquidaZIne delle spese della fase monitoria non può essere considerata in questa sede, atteso che la sentenza del Tribunale di Messina ha revocato il decreto ingiuntivo e al presente giudice è preclusa la decisione di questioni della precedente fase riassunta e delle relative spese. Rispetto all'istanza di deferimento del giuramento decisorio, contenuta nelle note di parte attrice del 10 febbraio 2025, deve osservarsi che questo non è mai stato proposto formalmente come da codice di rito.
Ai sensi dell'art. 233, co. 2, c.p.c., esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico, con dichiaraZIne fatta dalla parte personalmente o da un procuratore specificamente abilitato a ciò. con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ha Parte_1 semplicemente riservato il deferimento, senza tuttavia precisare la formula sulla quale controparte avrebbe dovuto prestare il giuramento richiesto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022
(parametri minimi, attesa la riduZIne degli importi richiesti;
tenuto conto dell'attività istruttoria svolta;
scaglione di riferimento tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00), seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composiZIne monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1251/2020
R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda ed ecceZIne, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento di euro 1.750,00 oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo revocato che vale come data di messa in mora al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in euro 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)