TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23847
TAR
Decreto cautelare 15 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2022
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte

    Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo vaccinale sia giustificato dal principio di solidarietà costituzionale e che il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore sia ragionevole e non sproporzionato. Ha inoltre affermato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova a sostegno della tesi che le sue mansioni non la espongano a contatti con altri soggetti.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione

    Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 15 del 2023) secondo cui la scelta del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale anziché il tampone non è irragionevole o sproporzionata, in quanto il sacrificio imposto non eccede quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. D.Lgs. n. 66/2010 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    Il Tribunale ha citato la Corte Costituzionale (sentenza n. 15 del 2023) la quale ha chiarito che la mancata erogazione di un assegno alimentare al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione è legittima, in quanto il lavoratore sceglie liberamente di non vaccinarsi. Ha inoltre distinto tale situazione da quella di sospensione per procedimento penale o disciplinare, dove la sospensione ha carattere provvisorio e cautelare.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter D.L. 44/2021 ss.mm. ii; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 Cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento dei propri bisogni

    Il Tribunale ha ribadito che la sospensione e la mancata retribuzione sono conseguenze legittime del rifiuto del lavoratore di vaccinarsi, in quanto la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento delle mansioni in sicurezza. Ha citato la Corte Costituzionale (sentenza n. 15 del 2023) che ha affermato la legittimità della sospensione e della perdita della retribuzione, in quanto il lavoratore decide unilateralmente di sottrarsi alle condizioni di sicurezza.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto infondata, essendo stati respinti i motivi di ricorso principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23847
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23847
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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