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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 29/12/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. TO ID, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 755/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: mutuo
TRA
(c.f. ) in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 CodiceFiscale_1
della (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Mascitto Parte_2 P.IVA_1
con domicilio digitale Email_1
-RICORRENTI-
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Torino, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Mililli con domicilio digitale
Email_2
-RESISTENTE-
****************
pagina 1 di 13 Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”.
La motivazione, ancora, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19
del D.L. 83/2015, convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. 642/2015.
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex. art. 702 bis cpc , in proprio e quale rappresentante della so- Parte_1
cietà ha rappresentato quanto segue: Parte_2
“…in data 28/08/2008 la SP UZ di (P.IVA: , in persona del leg.le rapp.te CP_2 P.IVA_3
p.t., Sig. , stipulava, per atto Notaio in Vasto (Rep.n.8161 racc. n.2083) contratto CP_2 Persona_1 di mutuo con garanzia ipotecaria per la costruzione di n.3 villette a schiera nel Comune di Cupello, con l'allora
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (oggi BI AN S.p.A.). La fidejussione veniva rilasciata dal
Sig. (CF: ) per l'importo di € 550.000,00. Le parti convenivano che entro il ter- Persona_2 C.F._2 mine del 30 giugno 2010 (o entro l'eventuale maggior termine accordato dalla AN), previa espressa richiesta
della parte mutuataria, si addiverrà alla suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente al frazionamento
dell'ipoteca. La durata massima dell'ammortamento veniva determinata in anni 25 (venitcinque), con restitu-
zione della somma mutuata mediante pagamento di rate aventi cadenza mensile, trimestrale o semestrale, pagina 2 di 13 comprensive della quota di capitale nella quantità indicata nel piano di ammortamento allegato all'atto di
mutuo o agli atti di erogazione e quietanza, nonché delle quote di interesse nella misura applicabile per cia-
scuna rata in base. L'ammortamento del mutuo sarebbe stato preceduto da un periodo di preammortamento
con termine al 30/06/2010 (salvo proroghe eventuali) e per lo stesso periodo sarebbero stati dovuti gli interes-
si di preammortamento da corrispondere alle scadenze del 30/06 e del 31/12 di ogni anno e fino al giorno an-
tecedente l'inizio dell'ammortamento. Le parti convenivano, altresì che per il periodo di preammortamento il
tasso di interesse veniva stabilito nella misura corrispondente all'EURIBOR a sei mesi ACT/360 maggiorato di
1,60 punti nominali annui, per cui detto tasso è determinato nella misura iniziale del 6,73%. Stabilivano, altre-
sì, che il tasso di interesse avrebbe potuto variare di semestre in semestre in dipendenza delle variazioni in-
tervenute nella misura dell'Euribor a sei mesi, riferito all'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza di
ciascuna rata semestrale di preammortamento. Le condizioni di ammortamento della somma concessa a mutuo
saranno definitivamente stabilite nell'atto o negli atti di erogazione e quietanza. Per quanto concerne il tasso
nominale annuo che avrebbe regolato l'ammortamento del mutuo, si stabiliva che: - in caso di tasso variabile,
sarà pari all'EURIBOR a sei mesi ACT/360 rilevato alle date che risulteranno definite nell'atto/atti di eroga-
zione e quietanza, con una maggiorazione che sarà fissata in occasione della stipula dell'atto/atti di erogazio-
ne e quietanza definitivi in relazione alla durata dell'ammortamento prescelta di comune accordo tra le parti
contraenti per ciascuna quota frazionata di mutuo. In caso di tasso fisso, sarà pari all'INTEREST RATE SWAP
LETTERA EURO a 10/15/20/25 anni in relazione alla durata della parte di mutuo da rimborsare. Il parametro
IRS e la maggiorazione da applicare in relazione alla durata di ammortamento prescelta di comune accordo tra
le parti contraenti, saranno rispettivamente rilevati e fissati in occasione della stipula dell'atto definitivo del
mutuo o di singole quote di esso. Inoltre nel contratto si stabiliva il pagamento di: - commissioni di istruttoria
pari ad € 1.200,00. - imposta sostitutiva per € 1.375,00. - commissione pagamento rata pari ad € 2,00. Nel con-
tratto, ancora, veniva specificato un indicatore sintetico di costo (ISC), espresso pari al 6,98%. Il tasso degli in-
teressi di mora veniva pattuito pari a due punti in più del saggio di interesse in vigore per il mutuo nel periodo
di ritardo e comunque non sarebbe potuto essere superiore al tasso soglia come definito ai sensi della Legge
n.108/96. Veniva fatta espressa specifica che “su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione
periodica”. Nel periodo di preammortamento veniva specificatamente previsto che la parte mutuataria avreb-
be avuto la facoltà di estinguere in via anticipata in tutto o in parte il mutuo, senza la corresponsione di alcun
compenso e nel caso in cui detta facoltà fosse esercitata da aventi causa della parte mutuataria, il compenso,
se dovuto, sarebbe stato omnicomprensivo e determinato in occasione della stipula dell'atto (o atti) di eroga-
zione e quietanza del mutuo. Con atto del 10/07/2012 “Atto di quietanza finale con riduzione di importo” per
Notaio in San Salvo, Rep. n.54471, Racc. n.17625, veniva specificato che in conto del mutuo, la Persona_3 parte mutuante aveva già effettuato in favore della AN somministrazioni rateali per complessivi € pagina 3 di 13 275.000,00 e la parte mutuataria rinunciava alle ulteriori erogazioni, richiedendo la riduzione del mutuo
dall'importo iniziale di € 550.000,00 ad € 275.000,00 (richiesta che veniva accolta dalla , di cui la parte CP_1 mutuataria rilasciava definitiva quietanza. Per il resto venivano riprese e confermate con piena vigenza di tut-
te le obbligazioni risultanti dall'atto di mutuo del 28/08/2008, non incompatibili con il contenuto del successi-
vo atto ed in particolare l'obbligo per la parte mutuataria di assicurare gli immobili ipotecati per un valore
non inferiore ad € 650.000,00 contro i danni dell'incendio, fulmine e scoppio in genere presso una compagnia
di gradimento della cassa e la polizza sarebbe stata vincolata a favore della cassa medesima. Con atto del
09/12/2013 (Atto di compravendita soggetta ad IVA con accollo di mutuo) stipulato a mezzo Notaio Per_4
in San Salvo, Rep.n.56607, Racc.n.19224, tra SP UZ , in persona del legale
[...] CP_3 rappresentante e in persona del legale rappresentante, veniva stipulata compravendita immo- Parte_2 biliare, con accollo di porzione di mutuo. Con scrittura privata del 20/12/2013 veniva concessa sospensione
temporanea del pagamento delle rate di mutuo, ovvero tra la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
S.p.A. e la parte mutuataria per accollo si conveniva che il pagamento delle rate del finanzia- Parte_2 mento accollato scadenti dal 30/04/2012 al 31/12/2013 era sospeso fino al 31/12/2013; trascorso il periodo di
sospensione, il pagamento delle rate del finanziamento sarebbe stato prolungato rispetto all'originaria sca-
denza di un numero di mesi pari a quello della sospensione richiesta, ovvero sino al 31/03/2037; gli interessi
maturati durante il periodo di sospensione sarebbero stati ripartiti in parti uguali sulle rate successive alla
conclusione della sospensione. Per tutto quanto non previsto dal nuovo atto restava pienamente valido e vinco-
lante fra le parti quanto stabilito nel contratto di finanziamento originariamente concluso fra la AN e la parte finanziata…”
Sulla base delle suindicate premesse parte ricorrente evidenziava di aver fatto redigere una perizia “giurimetrica” da cu si sarebbe evinti il non corretto operato dell'istituto di credito sotto una serie di profili che possono così sintetizzarsi:
1) Mancata pattuizione ed approvazione della clausola anatocistica e mancata espressio- ne del tasso di interesse pattuito;
2) Indeterminatezza delle pattuizioni relativamente alle condizioni economiche (TAN,
TAE e TAEG);
3) Mancata allegazione del piano di ammortamento;
chiedeva, inoltre, applicarsi la sanzione ex art. 117 comma 7 TUB
Sulla scorta delle superiori considerazioni, sviscerate nel ricorso introduttivo, chiedeva ac- pagina 4 di 13 cogliersi le seguenti conclusioni:
“…In via principale 1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui in premessa laddove de-
termina gli interessi corrispettivi e/o di mora in violazione degli artt.117 TUB, 1283, 1346, 2697, 1815 comma
e 1418 c.c., L.n.108/1996 art.644 c.p., della delibera CICR del 9/02/2000 e del 4/03/2003 della L. n.108/1996,
120 TUB, nonché dell'art.2bis della L.n.2/2009; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle prati-
che di usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazioni di commissioni di massimo
scoperto e spese, di tassi ultralegali, di tassi di interesse creditori, debitori, decisi unilateralmente, indebito
arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interesse sul contratto di mutuo;
3) con-
seguentemente, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a CP_1 corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 36.169,98 ovvero la maggiore o minore somma che verrà ri-
tenuta di giustizia ed accertata nel presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via
subordinata: 4) qualora non dovesse essere accertata l'usura nei termini specificati in narrativa, accertare e
dichiarare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, antergazione e postergazione delle valute, di
commissioni di massimo scoperto e spese, di tassi ultralegali senza alcuna preventiva pattuizione, e di indebito
arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi sul contratto in esame per tutti
i trimestri non usurari e per l'effetto condannare la AN alla refusione di tutte le somme che dovessero es-
sere accertate in corso di causa;
In via ancor più gradata: 5) nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere
accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli a par-
te ricorrente e delle condizioni economiche dei tassi apportate unilateralmente per violazione degli artt.118
TUB, ovvero per violazione degli artt.1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L.n.108/1996 e
dell'art.2bis della L.n.2/2009 l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale delle condizioni
economiche e, per l'effetto, condannare la alla refusione di tutte le somme che dovessero essere accer- CP_1 tate in corso di causa;
Con vittoria di spese e competenze della fase di mediazione obbligatoria nonché della
presente fase di giudizio…”
A seguito della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza si è costituita in giudizio la quale avente causa della Cassa di Risparmio di Controparte_1
Chieti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto:
“…la AN d'IT, con provvedimento del 21.11.2015, ha avviato la risoluzione di Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti S.p.A. in A.S., attualmente sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Successivamente, la medesima Autority, con provvedimento del 22 novembre 2015, ai sensi del richiamato art.
43 del D.Lgs. n. 180/2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività o le passività dell'azienda banca-
pagina 5 di 13 ria Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in A.S., - ancora in essere alla data di efficacia della ces-
sione - a favore della ( ), determinando la successione Controparte_4 CP_5
“senza soluzione di continuità” di quest'ultima all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passivi-
tà cedute. In data 10 maggio 2017, si è perfezionata la cessione dal Fondo Nazionale di Risoluzione a
[...] del 100% del capitale sociale di Nel Controparte_6 Controparte_4 medesimo contesto, la ha modificato la propria denominazione socia- Controparte_4 le in , la quale è stata, a sua volta, fusa per incorporazione nella capogruppo BI AN Controparte_7
S.p.A. (poi divenuta , con effetto dal giorno 26 febbraio 2018. Con il predetto siste- Controparte_1 ma, la AN d'IT (Autorità di risoluzione) ha elaborato un meccanismo di cessione che ha comportato il
trasferimento alla (Ente-Ponte) dei soli elementi costituenti Controparte_4
l'azienda bancaria in essere al momento della risoluzione. In conclusione, la cessione operata, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47 del D.Lgs. n.180/2015, ha prodotto sostanziali effetti di separazione patrimoniale: i credi-
tori ed i terzi dell'ente sottoposto a risoluzione - i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione
- non possono sollevare pretese nei confronti della società cessionaria. Infatti, il richiamato art. 47, comma 7,
del D.Lgs. n.180/2015 testualmente prevede che “gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori
dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività NON sono oggetto di cessione
NON possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessio-
ni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o
dell'alta dirigenza del cessionario…”.
Evidenziava, inoltre, che il rapporto oggetto della impugnativa giudiziale, era stato estinto totalmente ed in via anticipata in data 17.09.2015, prima ancora della richiamata opera- zione di risoluzione.
Eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione attiva di ed il difetto di legit- Parte_1
timazione della società a richiedere la ripetizione di indebiti pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto al giudizio incardinato.
Ulteriore eccezione riguardava la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda e carenza di prova in ordine alla stessa.
Nel merito dettagliava diffusamente le motivazioni che avrebbero dovuto condurre alla de-
claratoria di infondatezza della avversa domanda ed eccepiva l'intervenuta prescrizione in pagina 6 di 13 ordine al diritto di richiedere la restituzione di somme pagate a titolo di interessi, conclu- dendo per l'integrale rigetto della avversa domanda.
Il Giudice, ritenuto che la presente controversia non potesse essere definita con il rito sommario, ha disposto la conversione del rito ed, all'esito della udienza, ha concesso i termini di cui all'art 183 VI comma cpc.
Dopo il deposito delle memorie lo stesso Giudice ha ritenuto di rigettare le richieste istruttorie formulate ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Rinviata, alcune volte, l'udienza per la precisazione delle conclusioni, il presente fascicolo,
alla udienza del 22.09.2025, è stato trattato dal sottoscritto Giudice Onorario in forza di ordine di servizio pronunciato dal Sig. Presidente del Tribunale di Vasto ed, in tale data, le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito:
Parte ricorrente:
“L'avv. Manuela D'Addiego in sostituzione dell'avv. Barbara Mascitto la quale precisa le conclusioni richia- mando quelle di cui all'atto introduttivo e si riporta alle note del 27 aprile 2022 insistendo perché venga di-
sposta la CTU richiesta.”
Parte resistente:
“Compare per la AN convenuta l'Avv. Adriana Bergamo, in sostituzione dell'Avv. Maurizio Mililli, la quale,
nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnante
nella propria comparsa di costituzione e risposta ed insiste per il loro integrale accoglimento, come di seguito
ritrascritte: "Piaccia all'On. Le intestato Tribunale, respinta ogni contraria pretesa: IN VIA PREGIUDIZIALE: Ac-
certare e dichiarare, per le ragioni esposte nel paragrafo I della presente comparsa di costituzione e risposta,
il difetto di legittimazione passiva della quale società incorporante per fusione la Controparte_1
BI BANCA S.p.A., già posto che il contratto di mutuo Controparte_8 impugnato è stato estinto in data anteriore all'intervenuta cessione dell'azienda bancaria Cassa di Risparmio
della Provincia di Chieti S.p.A. avvenuta in data 22.11.2015; IN SUBORDINE, laddove superata l'assorbente ec-
Co cezione che precede: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig.
pagina 7 di 13 rivera e della per difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso e, per Pt_1 Controparte_10
l'effetto, rigettare ogni avversa domanda nei confronti della convenuta, con vittoria di spese diritti ed onorari
di Giudizio;
NEL MERITO: rigettare le avverse domande, siccome nulle e comunque infondate, in fatto ed in di-
ritto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche par-
ziale delle domande avversarie, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, in tutto o in parte, della
pretesa di ripetizione avanzata dall'attrice ex art. 2946 c.c. ovvero ex art. 2948, n.4, c.c. nei termini indicati
in premessa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio." Si chiede pertanto che la causa
venga trattenuta in decisione, previo rigetto di ogni eventuale istanza avversaria di rimessione della causa in
istruttoria, siccome superflua ai fini del decidere, stante le pregiudiziali ed assorbenti eccezioni sollevate nel-
la propria comparsa di costituzione e risposta, a cui si fa espresso rinvio”.
Indi, sono stati concessi i termini di cui all'art 190 cpc ed, allo scadere degli stessi, la causa viene decisa come di seguito.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, come insegna la Cassazione a SS.UU., con Sentenza
n. 24883 del 23 settembre 2008, “…l'art. 279 c.p.c., comma 2, e art. 187 c.p.c., commi 2 e
3, indicano quale sia la progressione naturale che il giudice deve seguire nel decidere le questioni, nella quale quelle di merito vengono sempre dopo quelle attinenti alla giurisdi- zione…”
Tuttavia, la giurisprudenza, sia quella di merito che quella di legittimità, ha elaborato il c.d. principio della ragione più liquida che consente al giudice di pronunciarsi su una que-
stione, d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. Infatti, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere re-
spinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scru- tinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tut-
te le altre secondo l'ordine previsto dall'art 276 cpc e 118 disp att. cpc. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 6.9.2022, n. 26214).
Dunque, nel caso di specie, deve, innanzitutto, rilevarsi la carenza di legittimazione attiva di il quale non risulta essere parte, se non in qualità di legale rappresentan- Parte_1
te e, quindi, non in proprio, del rapporto contrattuale sottoposto al vaglio del giudicante, pagina 8 di 13 con conseguente necessità di declaratoria di tale carenza di legittimazione.
Nel merito la domanda risulta infondata sotto vari profili.
Innanzitutto, ed in maniera assorbente, deve osservarsi che parte ricorrente-attrice, su cui incombeva il relativo onere, si è limitata a produrre il contratto di compravendita con ac- collo di mutuo, un “elaborato giurimetrico” ed il verbale di mediazione.
Dalla scarna ed insufficiente documentazione prodotta non è possibile rilevare se e quanti pagamenti siano stati effettuati, chi abbia effettuato gli eventuali pagamenti e le date in cui gli stessi sarebbero stati eseguiti con l'ovvia conseguenza che il Tribunale non ha potuto neanche disporre una CTU che, nel caso di specie, sarebbe stata totalmente esplorativa e che, come ben noto, nel nostro ordinamento non può trovare ingresso come insegna Cass.
SS.UU.
1.2.2022 n. 3086 che ha esplicitato il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ri-
cerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.
Il c.d. “elaborato giurimetrico”, poi, consiste in una serie di pagine contenenti considera-
zioni giuridiche che non sono di competenza del consulente di parte e che non trovano ri- scontro nella richiamata scarna documentazione agli atti.
Peraltro, come esattamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta, gran parte degli addebiti, sia pur solo labialmente esplicitati, sarebbero riferibili a pagamenti effettuati da parte del precedente mutuatario, unico soggetto, in teoria, legittimato a dolersi di tali ad- debiti, e che non è neanche intervenuto in giudizio, con la conseguenza che la società ri-
corrente sarebbe finanche sfornita di legittimazione attiva.
In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva, appare dirimente quanto già os-
servato da Corte d'Appello Milano – Sez. spec. Impresa – sentenza 917/2019 a cui questo pagina 9 di 13 Giudice ritiene di aderire, ribadendo il principio condiviso anche da Corte d'Appello di Bo- logna, sentenza 15.06.2021, n. 1551.
In sintesi, va ribadito che l'art. 47 d.lgs 180/2015, in ottica di separazione dei patrimoni appartenenti all'ente bancario risolto ed all'ente ponte, prevede che "salvo quanto è dispo- sto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottopo-
sto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della ces-
sione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo dell'alta dirigenza del cessionario"; l'art.
1.1. del provvedimento della AN d'IT del 22.11.2015 (allegato alla memoria di costituzione di parte convenuta), con riguardo all'oggetto della cessione dall'ente risolto all'ente-ponte, af-
ferma che sono oggetto di cessione "tutti i diritti, le attività e passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i giudizi attivi o passivi, inclusi le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione ai sen-
si degli art. 43 e 47 d.lgs. 180/2025 all'ente ponte". In considerazione di quanto appena evidenziato si rileva come, con il proprio provvedimento, la AN d'IT abbia posto un chiaro limite temporale con riguardo all'oggetto della cessione dei rapporti rispetto all'ente ponte, nella specie, individuato nella loro sussistenza "in essere alla data di efficacia della cessione", escludendo quei diritti o azioni esercitate in data successiva all'emanazione av- venuta il citato 22.11.2015. Ed infatti, la ratio della finalità di "mantenere la continuità
delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione" di cui all'art. 42 del più volte richiamato d.lgs. 180 del 2015 è quella di consentire la prosecuzio-
ne delle funzioni essenziali dell'azienda bancaria in vista della cessione a terzi che avverrà solo in presenza di condizioni di mercato idonee, tanto che l'art. 25 richiede che venga ef-
fettuata dalla AN d'IT o dal commissario straordinario una valutazione provvisoria che evidenzi tutte le eventuali ulteriori perdite, seguita da una valutazione definitiva (confor- me agli artt. 23 e 24), valutazioni in grado di assicurare che le perdite siano pienamente ri- pagina 10 di 13 levate e di individuare con sufficiente precisione quali attività e passività siano cedute all'ente ponte.
La necessità di una specifica individuazione delle attività e delle passività cedute è con-
fermata anche dall'art. 47, che al settimo comma statuisce "Salvo quanto è disposto dal Ti- tolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a riso-
luzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario".
Ulteriore conferma della "specialità" del trasferimento viene individuata nella circostanza che l'ente-ponte, in coerenza con la sua funzione di gestore transitorio che è chiamato a svolgere, in attesa della collocazione sul mercato dell'azienda, non paga alcun corrispettivo per la cessione.
La cessione in favore della società veicolo per la gestione delle attività, attiene, quindi, so-
lo a quei beni e rapporti giuridici che di volta in volta l'autorità di risoluzione ritiene oppor- tuno separare dal complesso di beni e rapporti facenti capo all'ente in risoluzione, per mas-
simizzare il valore oppure consentire la liquidazione assieme alla stessa società veicolo. Lo strumento delle cessioni delineato dagli artt. 29-47 del d.lgs. 180/2015 consente, pertanto,
alla AN d'IT di operare una profonda ristrutturazione degli assetti patrimoniali e fi- nanziari dell'ente in risoluzione, diretta a ripristinare le condizioni di sostenibilità economi-
ca delle attività, evitando nel contempo interruzioni nell'erogazione dei servizi essenziali bancari per dare stabilità al sistema. Questo interesse giustifica gli ampi poteri conferiti all'autorità di risoluzione di disporre, unilateralmente tale trasferimento e di conformarne il contenuto, le modalità e gli effetti con la più ampia autonomia (cfr., testualmente, Corte
di Appello di Ancona 1.8.2024 n. 1203.
Nel caso oggi in esame deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte e, pagina 11 di 13 conseguentemente, di BI AN e, dunque, della incorporante Controparte_1
avendo i ricorrenti promosso il presente giudizio in data 28.07.2021, ossia in epoca succes-
siva alla data di efficacia della cessione, fermo restando l'elemento di fatto, assorbente nel caso oggi in esame, dell'esaurimento del rapporto controverso per effetto della cessazione degli effetti del contratto di mutuo in data 17.09.2015 a seguito della sua estinzione anti-
cipata, come affermato nel ricorso introduttivo.
Stando così le cose la domanda deve essere rigettata ed il Giudicante non è tenuto ad esa-
minare, per quanto esposto innanzi, le ulteriori questioni sottoposte al vaglio del Tribuna- le.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e devono esse- re poste a carico delle parti ricorrenti-attrici in solido tra di loro. Le stesse vengono liqui-
date con riferimento a valori inferiori a quelli medi previsti dal D.M. 147/2022, e quanto al- la fase istruttoria con riferimento ai valori minimi non essendo stata espletata la relativa fase, nonché in considerazione del fatto che non sono state espletate attività difensive par-
ticolari.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione disattesa, così provvede: CP_11
RIGETTA la domanda dei ricorrenti e per l'effetto;
CONDANNA, per l'effetto, e in persona del suo legale rap- Parte_1 Parte_2
presentante p.t., al pagamento in via solidale tra di loro, in favore della Controparte_12
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (di cui
[...]
€ 1.197,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quan-
pagina 12 di 13 to dovuta, e C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 23/12/2024.
IL GIUDICE ONORARIO
TO ID
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. TO ID, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 755/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: mutuo
TRA
(c.f. ) in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 CodiceFiscale_1
della (c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Mascitto Parte_2 P.IVA_1
con domicilio digitale Email_1
-RICORRENTI-
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Torino, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Mililli con domicilio digitale
Email_2
-RESISTENTE-
****************
pagina 1 di 13 Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”.
La motivazione, ancora, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19
del D.L. 83/2015, convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. 642/2015.
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex. art. 702 bis cpc , in proprio e quale rappresentante della so- Parte_1
cietà ha rappresentato quanto segue: Parte_2
“…in data 28/08/2008 la SP UZ di (P.IVA: , in persona del leg.le rapp.te CP_2 P.IVA_3
p.t., Sig. , stipulava, per atto Notaio in Vasto (Rep.n.8161 racc. n.2083) contratto CP_2 Persona_1 di mutuo con garanzia ipotecaria per la costruzione di n.3 villette a schiera nel Comune di Cupello, con l'allora
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (oggi BI AN S.p.A.). La fidejussione veniva rilasciata dal
Sig. (CF: ) per l'importo di € 550.000,00. Le parti convenivano che entro il ter- Persona_2 C.F._2 mine del 30 giugno 2010 (o entro l'eventuale maggior termine accordato dalla AN), previa espressa richiesta
della parte mutuataria, si addiverrà alla suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente al frazionamento
dell'ipoteca. La durata massima dell'ammortamento veniva determinata in anni 25 (venitcinque), con restitu-
zione della somma mutuata mediante pagamento di rate aventi cadenza mensile, trimestrale o semestrale, pagina 2 di 13 comprensive della quota di capitale nella quantità indicata nel piano di ammortamento allegato all'atto di
mutuo o agli atti di erogazione e quietanza, nonché delle quote di interesse nella misura applicabile per cia-
scuna rata in base. L'ammortamento del mutuo sarebbe stato preceduto da un periodo di preammortamento
con termine al 30/06/2010 (salvo proroghe eventuali) e per lo stesso periodo sarebbero stati dovuti gli interes-
si di preammortamento da corrispondere alle scadenze del 30/06 e del 31/12 di ogni anno e fino al giorno an-
tecedente l'inizio dell'ammortamento. Le parti convenivano, altresì che per il periodo di preammortamento il
tasso di interesse veniva stabilito nella misura corrispondente all'EURIBOR a sei mesi ACT/360 maggiorato di
1,60 punti nominali annui, per cui detto tasso è determinato nella misura iniziale del 6,73%. Stabilivano, altre-
sì, che il tasso di interesse avrebbe potuto variare di semestre in semestre in dipendenza delle variazioni in-
tervenute nella misura dell'Euribor a sei mesi, riferito all'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza di
ciascuna rata semestrale di preammortamento. Le condizioni di ammortamento della somma concessa a mutuo
saranno definitivamente stabilite nell'atto o negli atti di erogazione e quietanza. Per quanto concerne il tasso
nominale annuo che avrebbe regolato l'ammortamento del mutuo, si stabiliva che: - in caso di tasso variabile,
sarà pari all'EURIBOR a sei mesi ACT/360 rilevato alle date che risulteranno definite nell'atto/atti di eroga-
zione e quietanza, con una maggiorazione che sarà fissata in occasione della stipula dell'atto/atti di erogazio-
ne e quietanza definitivi in relazione alla durata dell'ammortamento prescelta di comune accordo tra le parti
contraenti per ciascuna quota frazionata di mutuo. In caso di tasso fisso, sarà pari all'INTEREST RATE SWAP
LETTERA EURO a 10/15/20/25 anni in relazione alla durata della parte di mutuo da rimborsare. Il parametro
IRS e la maggiorazione da applicare in relazione alla durata di ammortamento prescelta di comune accordo tra
le parti contraenti, saranno rispettivamente rilevati e fissati in occasione della stipula dell'atto definitivo del
mutuo o di singole quote di esso. Inoltre nel contratto si stabiliva il pagamento di: - commissioni di istruttoria
pari ad € 1.200,00. - imposta sostitutiva per € 1.375,00. - commissione pagamento rata pari ad € 2,00. Nel con-
tratto, ancora, veniva specificato un indicatore sintetico di costo (ISC), espresso pari al 6,98%. Il tasso degli in-
teressi di mora veniva pattuito pari a due punti in più del saggio di interesse in vigore per il mutuo nel periodo
di ritardo e comunque non sarebbe potuto essere superiore al tasso soglia come definito ai sensi della Legge
n.108/96. Veniva fatta espressa specifica che “su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione
periodica”. Nel periodo di preammortamento veniva specificatamente previsto che la parte mutuataria avreb-
be avuto la facoltà di estinguere in via anticipata in tutto o in parte il mutuo, senza la corresponsione di alcun
compenso e nel caso in cui detta facoltà fosse esercitata da aventi causa della parte mutuataria, il compenso,
se dovuto, sarebbe stato omnicomprensivo e determinato in occasione della stipula dell'atto (o atti) di eroga-
zione e quietanza del mutuo. Con atto del 10/07/2012 “Atto di quietanza finale con riduzione di importo” per
Notaio in San Salvo, Rep. n.54471, Racc. n.17625, veniva specificato che in conto del mutuo, la Persona_3 parte mutuante aveva già effettuato in favore della AN somministrazioni rateali per complessivi € pagina 3 di 13 275.000,00 e la parte mutuataria rinunciava alle ulteriori erogazioni, richiedendo la riduzione del mutuo
dall'importo iniziale di € 550.000,00 ad € 275.000,00 (richiesta che veniva accolta dalla , di cui la parte CP_1 mutuataria rilasciava definitiva quietanza. Per il resto venivano riprese e confermate con piena vigenza di tut-
te le obbligazioni risultanti dall'atto di mutuo del 28/08/2008, non incompatibili con il contenuto del successi-
vo atto ed in particolare l'obbligo per la parte mutuataria di assicurare gli immobili ipotecati per un valore
non inferiore ad € 650.000,00 contro i danni dell'incendio, fulmine e scoppio in genere presso una compagnia
di gradimento della cassa e la polizza sarebbe stata vincolata a favore della cassa medesima. Con atto del
09/12/2013 (Atto di compravendita soggetta ad IVA con accollo di mutuo) stipulato a mezzo Notaio Per_4
in San Salvo, Rep.n.56607, Racc.n.19224, tra SP UZ , in persona del legale
[...] CP_3 rappresentante e in persona del legale rappresentante, veniva stipulata compravendita immo- Parte_2 biliare, con accollo di porzione di mutuo. Con scrittura privata del 20/12/2013 veniva concessa sospensione
temporanea del pagamento delle rate di mutuo, ovvero tra la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
S.p.A. e la parte mutuataria per accollo si conveniva che il pagamento delle rate del finanzia- Parte_2 mento accollato scadenti dal 30/04/2012 al 31/12/2013 era sospeso fino al 31/12/2013; trascorso il periodo di
sospensione, il pagamento delle rate del finanziamento sarebbe stato prolungato rispetto all'originaria sca-
denza di un numero di mesi pari a quello della sospensione richiesta, ovvero sino al 31/03/2037; gli interessi
maturati durante il periodo di sospensione sarebbero stati ripartiti in parti uguali sulle rate successive alla
conclusione della sospensione. Per tutto quanto non previsto dal nuovo atto restava pienamente valido e vinco-
lante fra le parti quanto stabilito nel contratto di finanziamento originariamente concluso fra la AN e la parte finanziata…”
Sulla base delle suindicate premesse parte ricorrente evidenziava di aver fatto redigere una perizia “giurimetrica” da cu si sarebbe evinti il non corretto operato dell'istituto di credito sotto una serie di profili che possono così sintetizzarsi:
1) Mancata pattuizione ed approvazione della clausola anatocistica e mancata espressio- ne del tasso di interesse pattuito;
2) Indeterminatezza delle pattuizioni relativamente alle condizioni economiche (TAN,
TAE e TAEG);
3) Mancata allegazione del piano di ammortamento;
chiedeva, inoltre, applicarsi la sanzione ex art. 117 comma 7 TUB
Sulla scorta delle superiori considerazioni, sviscerate nel ricorso introduttivo, chiedeva ac- pagina 4 di 13 cogliersi le seguenti conclusioni:
“…In via principale 1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui in premessa laddove de-
termina gli interessi corrispettivi e/o di mora in violazione degli artt.117 TUB, 1283, 1346, 2697, 1815 comma
e 1418 c.c., L.n.108/1996 art.644 c.p., della delibera CICR del 9/02/2000 e del 4/03/2003 della L. n.108/1996,
120 TUB, nonché dell'art.2bis della L.n.2/2009; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità delle prati-
che di usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazioni di commissioni di massimo
scoperto e spese, di tassi ultralegali, di tassi di interesse creditori, debitori, decisi unilateralmente, indebito
arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interesse sul contratto di mutuo;
3) con-
seguentemente, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a CP_1 corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 36.169,98 ovvero la maggiore o minore somma che verrà ri-
tenuta di giustizia ed accertata nel presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via
subordinata: 4) qualora non dovesse essere accertata l'usura nei termini specificati in narrativa, accertare e
dichiarare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, antergazione e postergazione delle valute, di
commissioni di massimo scoperto e spese, di tassi ultralegali senza alcuna preventiva pattuizione, e di indebito
arricchimento e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi sul contratto in esame per tutti
i trimestri non usurari e per l'effetto condannare la AN alla refusione di tutte le somme che dovessero es-
sere accertate in corso di causa;
In via ancor più gradata: 5) nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere
accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli a par-
te ricorrente e delle condizioni economiche dei tassi apportate unilateralmente per violazione degli artt.118
TUB, ovvero per violazione degli artt.1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L.n.108/1996 e
dell'art.2bis della L.n.2/2009 l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale delle condizioni
economiche e, per l'effetto, condannare la alla refusione di tutte le somme che dovessero essere accer- CP_1 tate in corso di causa;
Con vittoria di spese e competenze della fase di mediazione obbligatoria nonché della
presente fase di giudizio…”
A seguito della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza si è costituita in giudizio la quale avente causa della Cassa di Risparmio di Controparte_1
Chieti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto:
“…la AN d'IT, con provvedimento del 21.11.2015, ha avviato la risoluzione di Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti S.p.A. in A.S., attualmente sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Successivamente, la medesima Autority, con provvedimento del 22 novembre 2015, ai sensi del richiamato art.
43 del D.Lgs. n. 180/2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività o le passività dell'azienda banca-
pagina 5 di 13 ria Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in A.S., - ancora in essere alla data di efficacia della ces-
sione - a favore della ( ), determinando la successione Controparte_4 CP_5
“senza soluzione di continuità” di quest'ultima all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passivi-
tà cedute. In data 10 maggio 2017, si è perfezionata la cessione dal Fondo Nazionale di Risoluzione a
[...] del 100% del capitale sociale di Nel Controparte_6 Controparte_4 medesimo contesto, la ha modificato la propria denominazione socia- Controparte_4 le in , la quale è stata, a sua volta, fusa per incorporazione nella capogruppo BI AN Controparte_7
S.p.A. (poi divenuta , con effetto dal giorno 26 febbraio 2018. Con il predetto siste- Controparte_1 ma, la AN d'IT (Autorità di risoluzione) ha elaborato un meccanismo di cessione che ha comportato il
trasferimento alla (Ente-Ponte) dei soli elementi costituenti Controparte_4
l'azienda bancaria in essere al momento della risoluzione. In conclusione, la cessione operata, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 47 del D.Lgs. n.180/2015, ha prodotto sostanziali effetti di separazione patrimoniale: i credi-
tori ed i terzi dell'ente sottoposto a risoluzione - i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione
- non possono sollevare pretese nei confronti della società cessionaria. Infatti, il richiamato art. 47, comma 7,
del D.Lgs. n.180/2015 testualmente prevede che “gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori
dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività NON sono oggetto di cessione
NON possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessio-
ni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o
dell'alta dirigenza del cessionario…”.
Evidenziava, inoltre, che il rapporto oggetto della impugnativa giudiziale, era stato estinto totalmente ed in via anticipata in data 17.09.2015, prima ancora della richiamata opera- zione di risoluzione.
Eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione attiva di ed il difetto di legit- Parte_1
timazione della società a richiedere la ripetizione di indebiti pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto al giudizio incardinato.
Ulteriore eccezione riguardava la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda e carenza di prova in ordine alla stessa.
Nel merito dettagliava diffusamente le motivazioni che avrebbero dovuto condurre alla de-
claratoria di infondatezza della avversa domanda ed eccepiva l'intervenuta prescrizione in pagina 6 di 13 ordine al diritto di richiedere la restituzione di somme pagate a titolo di interessi, conclu- dendo per l'integrale rigetto della avversa domanda.
Il Giudice, ritenuto che la presente controversia non potesse essere definita con il rito sommario, ha disposto la conversione del rito ed, all'esito della udienza, ha concesso i termini di cui all'art 183 VI comma cpc.
Dopo il deposito delle memorie lo stesso Giudice ha ritenuto di rigettare le richieste istruttorie formulate ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Rinviata, alcune volte, l'udienza per la precisazione delle conclusioni, il presente fascicolo,
alla udienza del 22.09.2025, è stato trattato dal sottoscritto Giudice Onorario in forza di ordine di servizio pronunciato dal Sig. Presidente del Tribunale di Vasto ed, in tale data, le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito:
Parte ricorrente:
“L'avv. Manuela D'Addiego in sostituzione dell'avv. Barbara Mascitto la quale precisa le conclusioni richia- mando quelle di cui all'atto introduttivo e si riporta alle note del 27 aprile 2022 insistendo perché venga di-
sposta la CTU richiesta.”
Parte resistente:
“Compare per la AN convenuta l'Avv. Adriana Bergamo, in sostituzione dell'Avv. Maurizio Mililli, la quale,
nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnante
nella propria comparsa di costituzione e risposta ed insiste per il loro integrale accoglimento, come di seguito
ritrascritte: "Piaccia all'On. Le intestato Tribunale, respinta ogni contraria pretesa: IN VIA PREGIUDIZIALE: Ac-
certare e dichiarare, per le ragioni esposte nel paragrafo I della presente comparsa di costituzione e risposta,
il difetto di legittimazione passiva della quale società incorporante per fusione la Controparte_1
BI BANCA S.p.A., già posto che il contratto di mutuo Controparte_8 impugnato è stato estinto in data anteriore all'intervenuta cessione dell'azienda bancaria Cassa di Risparmio
della Provincia di Chieti S.p.A. avvenuta in data 22.11.2015; IN SUBORDINE, laddove superata l'assorbente ec-
Co cezione che precede: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig.
pagina 7 di 13 rivera e della per difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso e, per Pt_1 Controparte_10
l'effetto, rigettare ogni avversa domanda nei confronti della convenuta, con vittoria di spese diritti ed onorari
di Giudizio;
NEL MERITO: rigettare le avverse domande, siccome nulle e comunque infondate, in fatto ed in di-
ritto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche par-
ziale delle domande avversarie, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, in tutto o in parte, della
pretesa di ripetizione avanzata dall'attrice ex art. 2946 c.c. ovvero ex art. 2948, n.4, c.c. nei termini indicati
in premessa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio." Si chiede pertanto che la causa
venga trattenuta in decisione, previo rigetto di ogni eventuale istanza avversaria di rimessione della causa in
istruttoria, siccome superflua ai fini del decidere, stante le pregiudiziali ed assorbenti eccezioni sollevate nel-
la propria comparsa di costituzione e risposta, a cui si fa espresso rinvio”.
Indi, sono stati concessi i termini di cui all'art 190 cpc ed, allo scadere degli stessi, la causa viene decisa come di seguito.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, come insegna la Cassazione a SS.UU., con Sentenza
n. 24883 del 23 settembre 2008, “…l'art. 279 c.p.c., comma 2, e art. 187 c.p.c., commi 2 e
3, indicano quale sia la progressione naturale che il giudice deve seguire nel decidere le questioni, nella quale quelle di merito vengono sempre dopo quelle attinenti alla giurisdi- zione…”
Tuttavia, la giurisprudenza, sia quella di merito che quella di legittimità, ha elaborato il c.d. principio della ragione più liquida che consente al giudice di pronunciarsi su una que-
stione, d'agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre. Infatti, per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere re-
spinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scru- tinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tut-
te le altre secondo l'ordine previsto dall'art 276 cpc e 118 disp att. cpc. (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 6.9.2022, n. 26214).
Dunque, nel caso di specie, deve, innanzitutto, rilevarsi la carenza di legittimazione attiva di il quale non risulta essere parte, se non in qualità di legale rappresentan- Parte_1
te e, quindi, non in proprio, del rapporto contrattuale sottoposto al vaglio del giudicante, pagina 8 di 13 con conseguente necessità di declaratoria di tale carenza di legittimazione.
Nel merito la domanda risulta infondata sotto vari profili.
Innanzitutto, ed in maniera assorbente, deve osservarsi che parte ricorrente-attrice, su cui incombeva il relativo onere, si è limitata a produrre il contratto di compravendita con ac- collo di mutuo, un “elaborato giurimetrico” ed il verbale di mediazione.
Dalla scarna ed insufficiente documentazione prodotta non è possibile rilevare se e quanti pagamenti siano stati effettuati, chi abbia effettuato gli eventuali pagamenti e le date in cui gli stessi sarebbero stati eseguiti con l'ovvia conseguenza che il Tribunale non ha potuto neanche disporre una CTU che, nel caso di specie, sarebbe stata totalmente esplorativa e che, come ben noto, nel nostro ordinamento non può trovare ingresso come insegna Cass.
SS.UU.
1.2.2022 n. 3086 che ha esplicitato il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ri-
cerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.
Il c.d. “elaborato giurimetrico”, poi, consiste in una serie di pagine contenenti considera-
zioni giuridiche che non sono di competenza del consulente di parte e che non trovano ri- scontro nella richiamata scarna documentazione agli atti.
Peraltro, come esattamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta, gran parte degli addebiti, sia pur solo labialmente esplicitati, sarebbero riferibili a pagamenti effettuati da parte del precedente mutuatario, unico soggetto, in teoria, legittimato a dolersi di tali ad- debiti, e che non è neanche intervenuto in giudizio, con la conseguenza che la società ri-
corrente sarebbe finanche sfornita di legittimazione attiva.
In ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva, appare dirimente quanto già os-
servato da Corte d'Appello Milano – Sez. spec. Impresa – sentenza 917/2019 a cui questo pagina 9 di 13 Giudice ritiene di aderire, ribadendo il principio condiviso anche da Corte d'Appello di Bo- logna, sentenza 15.06.2021, n. 1551.
In sintesi, va ribadito che l'art. 47 d.lgs 180/2015, in ottica di separazione dei patrimoni appartenenti all'ente bancario risolto ed all'ente ponte, prevede che "salvo quanto è dispo- sto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottopo-
sto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della ces-
sione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo dell'alta dirigenza del cessionario"; l'art.
1.1. del provvedimento della AN d'IT del 22.11.2015 (allegato alla memoria di costituzione di parte convenuta), con riguardo all'oggetto della cessione dall'ente risolto all'ente-ponte, af-
ferma che sono oggetto di cessione "tutti i diritti, le attività e passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i giudizi attivi o passivi, inclusi le azioni di responsabilità risarcitorie e di regresso in essere alla data di efficacia della cessione ai sen-
si degli art. 43 e 47 d.lgs. 180/2025 all'ente ponte". In considerazione di quanto appena evidenziato si rileva come, con il proprio provvedimento, la AN d'IT abbia posto un chiaro limite temporale con riguardo all'oggetto della cessione dei rapporti rispetto all'ente ponte, nella specie, individuato nella loro sussistenza "in essere alla data di efficacia della cessione", escludendo quei diritti o azioni esercitate in data successiva all'emanazione av- venuta il citato 22.11.2015. Ed infatti, la ratio della finalità di "mantenere la continuità
delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione" di cui all'art. 42 del più volte richiamato d.lgs. 180 del 2015 è quella di consentire la prosecuzio-
ne delle funzioni essenziali dell'azienda bancaria in vista della cessione a terzi che avverrà solo in presenza di condizioni di mercato idonee, tanto che l'art. 25 richiede che venga ef-
fettuata dalla AN d'IT o dal commissario straordinario una valutazione provvisoria che evidenzi tutte le eventuali ulteriori perdite, seguita da una valutazione definitiva (confor- me agli artt. 23 e 24), valutazioni in grado di assicurare che le perdite siano pienamente ri- pagina 10 di 13 levate e di individuare con sufficiente precisione quali attività e passività siano cedute all'ente ponte.
La necessità di una specifica individuazione delle attività e delle passività cedute è con-
fermata anche dall'art. 47, che al settimo comma statuisce "Salvo quanto è disposto dal Ti- tolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a riso-
luzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario".
Ulteriore conferma della "specialità" del trasferimento viene individuata nella circostanza che l'ente-ponte, in coerenza con la sua funzione di gestore transitorio che è chiamato a svolgere, in attesa della collocazione sul mercato dell'azienda, non paga alcun corrispettivo per la cessione.
La cessione in favore della società veicolo per la gestione delle attività, attiene, quindi, so-
lo a quei beni e rapporti giuridici che di volta in volta l'autorità di risoluzione ritiene oppor- tuno separare dal complesso di beni e rapporti facenti capo all'ente in risoluzione, per mas-
simizzare il valore oppure consentire la liquidazione assieme alla stessa società veicolo. Lo strumento delle cessioni delineato dagli artt. 29-47 del d.lgs. 180/2015 consente, pertanto,
alla AN d'IT di operare una profonda ristrutturazione degli assetti patrimoniali e fi- nanziari dell'ente in risoluzione, diretta a ripristinare le condizioni di sostenibilità economi-
ca delle attività, evitando nel contempo interruzioni nell'erogazione dei servizi essenziali bancari per dare stabilità al sistema. Questo interesse giustifica gli ampi poteri conferiti all'autorità di risoluzione di disporre, unilateralmente tale trasferimento e di conformarne il contenuto, le modalità e gli effetti con la più ampia autonomia (cfr., testualmente, Corte
di Appello di Ancona 1.8.2024 n. 1203.
Nel caso oggi in esame deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte e, pagina 11 di 13 conseguentemente, di BI AN e, dunque, della incorporante Controparte_1
avendo i ricorrenti promosso il presente giudizio in data 28.07.2021, ossia in epoca succes-
siva alla data di efficacia della cessione, fermo restando l'elemento di fatto, assorbente nel caso oggi in esame, dell'esaurimento del rapporto controverso per effetto della cessazione degli effetti del contratto di mutuo in data 17.09.2015 a seguito della sua estinzione anti-
cipata, come affermato nel ricorso introduttivo.
Stando così le cose la domanda deve essere rigettata ed il Giudicante non è tenuto ad esa-
minare, per quanto esposto innanzi, le ulteriori questioni sottoposte al vaglio del Tribuna- le.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e devono esse- re poste a carico delle parti ricorrenti-attrici in solido tra di loro. Le stesse vengono liqui-
date con riferimento a valori inferiori a quelli medi previsti dal D.M. 147/2022, e quanto al- la fase istruttoria con riferimento ai valori minimi non essendo stata espletata la relativa fase, nonché in considerazione del fatto che non sono state espletate attività difensive par-
ticolari.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione disattesa, così provvede: CP_11
RIGETTA la domanda dei ricorrenti e per l'effetto;
CONDANNA, per l'effetto, e in persona del suo legale rap- Parte_1 Parte_2
presentante p.t., al pagamento in via solidale tra di loro, in favore della Controparte_12
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (di cui
[...]
€ 1.197,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quan-
pagina 12 di 13 to dovuta, e C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 23/12/2024.
IL GIUDICE ONORARIO
TO ID
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