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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2024, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3487/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3487/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIS STEFANO, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1)-Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta.
2)-Dichiarare l'inesistenza di servitù di accesso e di passaggio sul terreno di proprietà di
[...]
, distinto in n.c.t. del Comune di Sassari al foglio 91, mappale 676, in favore del terreno e Parte_2
del fabbricato entrostante di proprietà di distinti: Persona_1
-il terreno al n.c.t. del Comune di Sassari al foglio 91, mappali: 959 di ha 0.08.10, 960 di ha 0.04.21,
963 di ha 0.23.76;
-il fabbricato al n.c.e.u. del Comune di Sassari al foglio 91, mappale 838.
pagina 1 di 7 Con conseguente obbligo di di realizzare un accesso al terreno di sua proprietà dal Persona_1
viottolo consortile.
3)-Ordinare a la cessazione di ogni turbativa al godimento esclusivo della proprietà da Persona_1
parte di . Parte_1
4)-Condannare al risarcimento dei danni subiti da che vengono Persona_1 Parte_1
determinati come segue:
-€.1.650,00 per i danni prodotti al muro di recinzione, al cancello ed all'impianto di motorizzazione, come da relazione di perizia del dr. Persona_2
-€.10.000,00 a titolo di indennizzo per le turbative al godimento dei beni di sua proprietà patiti dall'attore nel corso degli anni o quella diversa somma che verrà ritenuta di equo risarcimento.
5)-Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“1) rigettarsi integralmente le domande avverse, con vittoria di spese e onorari;
2) dichiararsi il diritto della KA convenuta ad accedere alla sua proprietà attraverso il cancello che da sempre ha consentito l'accesso ad entrambe le quote, sino a che essa non ne è stata estromessa;
3) condannarsi il al risarcimento integrale dei danni subiti dalla KA a seguito Pt_1 dell'impedimento all'accesso alla proprietà, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio.
4) Con vittoria di spese e onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio , premesso di aver Parte_1
acquistato in data 8.7.2003 un ampio terreno sito in Sassari, loc. Monte Bianchinu, rappresentato di aver ristrutturato i fabbricati ivi presenti nonché di aver costruito un nuovo fabbricato introdotto in
Catasto fabbricati al F. 91, mapp. 838, rappresentato di aver donato la proprietà di quest'ultimo fabbricato, con annesso cortile di pertinenza, a in data 23.12.2014, rappresentato che Persona_1 attualmente l'accesso per la proprietà della donataria avviene attraverso il cancello del donante, affermato che nell'atto di donazione non era stata costituita alcuna servitù di passaggio, rappresentato di avere il possesso esclusivo del cancello e di aver permesso il suo utilizzo da parte della convenuta per spirito di tolleranza, rappresentato di essere disponibile a contribuire alle spese per la costruzione di un cancello d'accesso autonomo sul fondo della donataria, allegato di aver subito danni all'impianto di motorizzazione del cancello, tutto ciò dedotto, chiedeva di accertare l'inesistenza della servitù di accesso e di passaggio sul proprio terreno e in favore del terreno della convenuta nonché di ordinare la cessazione di ogni turbativa nel godimento dell'accesso; chiedeva altresì la condanna al risarcimento pagina 2 di 7 dei danni subiti.
Con comparsa del 30.9.2021 (tardiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, CP_1
contestata la ricostruzione avversaria, rappresentato che il terreno per cui è causa era stato acquistato con provviste di esclusiva provenienza di attuale coniuge della convenuta, pur Persona_3
essendo stata la compravendita intestata formalmente al solo , rappresentato che Parte_1
tale accordo era stato trasfuso nella scrittura privata del 23.12.2014, affermato che sin da allora l'accesso alla casa era avvenuto attraverso l'unico cancello esistente, anche tenuto conto del rapporto di amicizia tra le parti, dedotto che il cancello è utilizzato in comune tra i proprietari dei due fondi, rappresentato di aver subito danni per il mancato accesso dall'unico cancello esistente, affermata la legittimità del passaggio per accedere al proprio fondo, chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché la dichiarazione preliminare del proprio diritto ad accedere alla sua proprietà attraverso il cancello esistente costituente l'accesso a entrambe le proprietà nonché la condanna al risarcimento integrale dei danni subiti a seguito dell'impedimento all'accesso alla proprietà.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., veniva esperito il tentativo di conciliazione con comparizione personale delle parti, non andato a buon fine.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, l'interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale.
All'udienza cartolare del 12.6.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
Le domande di parte attrice sono infondate e devono pertanto essere respinte.
La domanda di negatoria servitutis
agiva ai sensi dell'art. 949 c.c. per ottenere l'accertamento dell'inesistenza della Parte_1
servitù di accesso e di passaggio gravante sul proprio fondo, distinto al Catasto terreni del Comune di
Sassari al Foglio 91, mapp. 676, a favore del fondo di distinto al Catasto terreno del CP_1
Comune di Sassari al Foglio 91, mapp. 959 e del relativo fabbricato distinto al Catasto fabbricati del
Comune di Sassari al Foglio 91, mapp. 838.
La distribuzione dell'onere probatorio per l'actio negatoria servitutis pone, a carico di parte attrice,
l'onere di dimostrare di possedere il fondo in forza di un titolo valido, presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni;
mentre spetta al convenuto di dimostrare la legittimità del peso imposto all'altrui fondo (cfr. C. Cass. n. 21851/2014).
È pacifico tra le parti che l'accesso al fondo di parte convenuta è possibile esclusivamente dal cancello pagina 3 di 7 di proprietà dell'attore, non essendo presente alcun accesso esclusivo e diretto sul fondo di CP_1
[...]
È altresì dimostrato in causa che: a) i fondi dell'attore e della convenuta erano parte di un unico fondo originario, che era stato acquistato da in data 8.7.2003 (terreno originario distinto Parte_1
al F. 91, mapp. 676) (doc. 1 di parte attrice); b) il fabbricato (di proprietà odierna di era CP_1
stato costruito ex novo in forza di una concessione edilizia richiesta e ottenuta da Parte_1
(doc. 3 di parte attrice, concessione edilizia emessa in data 24.2.2004); c) con atto di donazione del
23.12.2014 la porzione di terreno con relativo fabbricato era stata donata a la quale ne era CP_1 divenuta proprietaria;
d) l'accesso sul fondo di era stato esercitato dalla stessa attraverso CP_1
l'unico cancello esistente, sino a che ne aveva impedito l'utilizzo. Parte_1
Dette circostanze trovano altresì preciso riscontro nelle dichiarazioni testimoniali, tutte rese da testimoni a conoscenza dello stato dei luoghi e dei rapporti tra le parti: a) il teste confermava che Tes_1
sul fondo originario “c'era un cancello, che all'epoca era manuale;
quello telecomandato è stato messo dopo. Si entrava da quell'unico cancello per entrare in entrambe le abitazioni.
Come era questo ingresso? Il cancello si affaccia sulla strada. Appena passato il cancello, c'è una stradina dentro il terreno che va dritta nella casa del;
invece, per andare verso la casa della Pt_1
si usa sempre quella stradina, e la casa della è lì subito a destra (…) Nella casa della si CP_1 CP_1 CP_1 può accedere in altro modo? Ci sono altre entrate? no. C'è solo il cancello di cui ho detto prima”; b) la teste riferiva che “l'accesso al terreno è unico ed è chiuso da un cancello. Sul terreno è Tes_2 presente l'abitazione del e l'abitazione della ; c) il teste descriveva l'accesso dal Pt_1 CP_1 Tes_3
fondo di e di precisando che “il cancello è posizionato davanti allo scivolo che porta alla Pt_1 CP_1
abitazione del . La casa della invece è posta più a destra del cancello di ingresso. Preciso Pt_1 CP_1 che c'è anche una rampa che parte dalla pubblica strada verso la casa della La villetta è stata CP_1 costruita all'interno di una proprietà che era recintata all'esterno e che presentava al suo interno due fabbricati: una casa di abitazione (un piano terra e un piano mansardato) e un magazzino/rudere lì vicino. In particolare, ricordo che prima dei lavori della seconda villetta, i luoghi si presentavano così: dalla strada a uso pubblico si accedeva mediante un cancello scorrevole (era telecomandato), poi si entrava nella proprietà (che aveva una forte pendenza in discesa); c'era una rampa cementata, una sorta di viottolo, che andava verso i due fabbricati. Ricordo anche che subito sulla destra dell'ingresso
c'era una sorta di piazzale, dove noi abbiamo fatto lo scavo per costruire la seconda villetta. Preciso che il luogo presenta un dislivello: i due fabbricati originari si trovano a un livello a valle, raggiungibile mediante la stradella interna;
il terzo fabbricato da me costruito si trova più a monte,
pagina 4 di 7 proprio vicino al confine con la strada ad accesso pubblico. La villetta da me costruita quindi si trova proprio a destra dell'accesso principale, ad un livello superiore rispetto al resto della proprietà.
(…) Come si faceva a passare dal cancello alla zona/area ove era stato eseguito lo scavo della seconda villetta? Si entrava solo dal cancello a scorrimento, quello era l'unico accesso per la proprietà. Si usava solo quello. Poi dal cancello all'area cantiere e di scavo si passava direttamente, liberamente. Non vi erano divisioni o separazioni all'interno della proprietà, si passava liberamente.
Quel cancello veniva utilizzato da tutti, sia dal che dalla Anche noi usavamo solo quello. Pt_1 CP_1
Quanto ho descritto si riferisce a quando io ero direttore dei lavori della costruzione villetta nuova,
l'anno esatto non me lo ricordo, comunque il cantiere probabilmente è durato più anni”.
Così delineato lo stato dei luoghi e, soprattutto, l'utilizzo condiviso del cancello, le parti forniscono prospettazioni contrarie sul godimento (e sul relativo titolo) del cancello da parte di CP_1
secondo la prospettazione attorea, aveva esercitato in via esclusiva il possesso sul Parte_1
cancello (in quanto proprietario del fondo di cui il cancello è pertinenza) e il godimento da parte della convenuta era giustificato dalla mera tolleranza, senza che sussistesse alcun titolo – neppure di servitù
– per tale passaggio;
secondo la prospettazione convenuta, i due terreni erano all'origine unici e pertanto il cancello è ora come allora di proprietà comune, sicché l'attore avrebbe dovuto provare il diritto di esclusività del passaggio.
Ebbene, si ritiene che sia emersa la legittimità del peso imposto sul fondo di e a Parte_1
favore di CP_1
È infatti stato provato – in via di eccezione riconvenzionale e incidenter tantum – l'esistenza di un diritto di servitù di accesso e di passaggio in forza della destinazione del buon padre di famiglia di cui all'art. 1062 c.c.
Sul punto, si osserva che “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere
o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (C. Cass. n. 4646/2024).
Più in dettaglio, nel caso di specie, è emerso che il fondo originario era posseduto dallo stesso proprietario ( ), e che, a seguito della donazione del 23.12.2014, si sono formati due Parte_1
fondi, di cui uno posseduto da unica proprietaria;
è altresì emerso che lo stato dei luoghi è CP_1
rimasto invariato con la presenza – sia prima che dopo la divisione in due fondi – di un unico cancello per l'accesso a entrambi i fondi.
pagina 5 di 7 Inoltre, nell'atto di donazione non è prevista alcuna disposizione relativa alla servitù e, per l'effetto, deve richiamarsi l'art. 1062, co. 2, c.c. secondo cui la servitù per destinazione del buon padre di famiglia “s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dell'eccezione di legittimità del passaggio formulata dalla convenuta, deve affermarsi che il godimento del passaggio mediante utilizzo del cancello da parte di trova causa e titolo nella destinazione del buon padre di famiglia e CP_1
nella servitù costituita per tale causa.
La domanda di parte attrice deve, dunque, essere respinta in quanto il peso di cui si chiede l'inesistenza trova, ex adverso, legittimo fondamento e causa.
La domanda di risarcimento dei danni
chiedeva la condanna di al pagamento delle seguenti somme: A) € Parte_1 CP_1
1.650,00 per i danni prodotti al muro di recinzione, al cancello e all'impianto di motorizzazione;
B) €
10.000,00 quale equa somma per le turbative al godimento dei beni di proprietà da sé patiti.
Con riguardo ai danni sub lett. A), deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva di CP_1
poiché dalla documentazione in atti (e, in particolare, dalla documentazione penale di cui ai verbali di denuncia prodotti nella memoria n. 2 di parte convenuta nonché di cui agli atti di costituzione di parte civile in sede penale) è emerso che lo stesso attore allegava che il danneggiamento era stato effettuato da coniuge della convenuta, e per tali fatti si era anche costituito parte civile nei Persona_3
procedimenti penali avviati.
Con riguardo ai danni sub lett. B), dalla legittimità dell'utilizzo del cancello da parte di CP_1
consegue l'insussistenza delle turbative e l'infondatezza della relativa domanda risarcitoria.
Le domande di parte convenuta
Le domande formulate da ai punti 2) e 3) delle conclusioni non sono ammissibili in quanto CP_1
la costituzione della convenuta è avvenuta tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.c., sicché la costituzione tardiva non può estendere il thema decidendum odierno.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 15/2014, ritenuta la nota spese conforme ai parametri tabellari previsti per lo scaglione di causa indeterminabile complessità bassa, si liquidano in € 6.107,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%, da porsi a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione pagina 6 di 7 disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta nel merito le domande di parte attrice;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di con riguardo alla domanda risarcitoria CP_1 della somma di € 1.650,00;
3) dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di parte convenuta;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per la somma Parte_1 CP_1 di € 6.107,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 4.12.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3487/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIS STEFANO, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“1)-Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta.
2)-Dichiarare l'inesistenza di servitù di accesso e di passaggio sul terreno di proprietà di
[...]
, distinto in n.c.t. del Comune di Sassari al foglio 91, mappale 676, in favore del terreno e Parte_2
del fabbricato entrostante di proprietà di distinti: Persona_1
-il terreno al n.c.t. del Comune di Sassari al foglio 91, mappali: 959 di ha 0.08.10, 960 di ha 0.04.21,
963 di ha 0.23.76;
-il fabbricato al n.c.e.u. del Comune di Sassari al foglio 91, mappale 838.
pagina 1 di 7 Con conseguente obbligo di di realizzare un accesso al terreno di sua proprietà dal Persona_1
viottolo consortile.
3)-Ordinare a la cessazione di ogni turbativa al godimento esclusivo della proprietà da Persona_1
parte di . Parte_1
4)-Condannare al risarcimento dei danni subiti da che vengono Persona_1 Parte_1
determinati come segue:
-€.1.650,00 per i danni prodotti al muro di recinzione, al cancello ed all'impianto di motorizzazione, come da relazione di perizia del dr. Persona_2
-€.10.000,00 a titolo di indennizzo per le turbative al godimento dei beni di sua proprietà patiti dall'attore nel corso degli anni o quella diversa somma che verrà ritenuta di equo risarcimento.
5)-Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“1) rigettarsi integralmente le domande avverse, con vittoria di spese e onorari;
2) dichiararsi il diritto della KA convenuta ad accedere alla sua proprietà attraverso il cancello che da sempre ha consentito l'accesso ad entrambe le quote, sino a che essa non ne è stata estromessa;
3) condannarsi il al risarcimento integrale dei danni subiti dalla KA a seguito Pt_1 dell'impedimento all'accesso alla proprietà, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio.
4) Con vittoria di spese e onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio , premesso di aver Parte_1
acquistato in data 8.7.2003 un ampio terreno sito in Sassari, loc. Monte Bianchinu, rappresentato di aver ristrutturato i fabbricati ivi presenti nonché di aver costruito un nuovo fabbricato introdotto in
Catasto fabbricati al F. 91, mapp. 838, rappresentato di aver donato la proprietà di quest'ultimo fabbricato, con annesso cortile di pertinenza, a in data 23.12.2014, rappresentato che Persona_1 attualmente l'accesso per la proprietà della donataria avviene attraverso il cancello del donante, affermato che nell'atto di donazione non era stata costituita alcuna servitù di passaggio, rappresentato di avere il possesso esclusivo del cancello e di aver permesso il suo utilizzo da parte della convenuta per spirito di tolleranza, rappresentato di essere disponibile a contribuire alle spese per la costruzione di un cancello d'accesso autonomo sul fondo della donataria, allegato di aver subito danni all'impianto di motorizzazione del cancello, tutto ciò dedotto, chiedeva di accertare l'inesistenza della servitù di accesso e di passaggio sul proprio terreno e in favore del terreno della convenuta nonché di ordinare la cessazione di ogni turbativa nel godimento dell'accesso; chiedeva altresì la condanna al risarcimento pagina 2 di 7 dei danni subiti.
Con comparsa del 30.9.2021 (tardiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, CP_1
contestata la ricostruzione avversaria, rappresentato che il terreno per cui è causa era stato acquistato con provviste di esclusiva provenienza di attuale coniuge della convenuta, pur Persona_3
essendo stata la compravendita intestata formalmente al solo , rappresentato che Parte_1
tale accordo era stato trasfuso nella scrittura privata del 23.12.2014, affermato che sin da allora l'accesso alla casa era avvenuto attraverso l'unico cancello esistente, anche tenuto conto del rapporto di amicizia tra le parti, dedotto che il cancello è utilizzato in comune tra i proprietari dei due fondi, rappresentato di aver subito danni per il mancato accesso dall'unico cancello esistente, affermata la legittimità del passaggio per accedere al proprio fondo, chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché la dichiarazione preliminare del proprio diritto ad accedere alla sua proprietà attraverso il cancello esistente costituente l'accesso a entrambe le proprietà nonché la condanna al risarcimento integrale dei danni subiti a seguito dell'impedimento all'accesso alla proprietà.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., veniva esperito il tentativo di conciliazione con comparizione personale delle parti, non andato a buon fine.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, l'interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale.
All'udienza cartolare del 12.6.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
Le domande di parte attrice sono infondate e devono pertanto essere respinte.
La domanda di negatoria servitutis
agiva ai sensi dell'art. 949 c.c. per ottenere l'accertamento dell'inesistenza della Parte_1
servitù di accesso e di passaggio gravante sul proprio fondo, distinto al Catasto terreni del Comune di
Sassari al Foglio 91, mapp. 676, a favore del fondo di distinto al Catasto terreno del CP_1
Comune di Sassari al Foglio 91, mapp. 959 e del relativo fabbricato distinto al Catasto fabbricati del
Comune di Sassari al Foglio 91, mapp. 838.
La distribuzione dell'onere probatorio per l'actio negatoria servitutis pone, a carico di parte attrice,
l'onere di dimostrare di possedere il fondo in forza di un titolo valido, presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni;
mentre spetta al convenuto di dimostrare la legittimità del peso imposto all'altrui fondo (cfr. C. Cass. n. 21851/2014).
È pacifico tra le parti che l'accesso al fondo di parte convenuta è possibile esclusivamente dal cancello pagina 3 di 7 di proprietà dell'attore, non essendo presente alcun accesso esclusivo e diretto sul fondo di CP_1
[...]
È altresì dimostrato in causa che: a) i fondi dell'attore e della convenuta erano parte di un unico fondo originario, che era stato acquistato da in data 8.7.2003 (terreno originario distinto Parte_1
al F. 91, mapp. 676) (doc. 1 di parte attrice); b) il fabbricato (di proprietà odierna di era CP_1
stato costruito ex novo in forza di una concessione edilizia richiesta e ottenuta da Parte_1
(doc. 3 di parte attrice, concessione edilizia emessa in data 24.2.2004); c) con atto di donazione del
23.12.2014 la porzione di terreno con relativo fabbricato era stata donata a la quale ne era CP_1 divenuta proprietaria;
d) l'accesso sul fondo di era stato esercitato dalla stessa attraverso CP_1
l'unico cancello esistente, sino a che ne aveva impedito l'utilizzo. Parte_1
Dette circostanze trovano altresì preciso riscontro nelle dichiarazioni testimoniali, tutte rese da testimoni a conoscenza dello stato dei luoghi e dei rapporti tra le parti: a) il teste confermava che Tes_1
sul fondo originario “c'era un cancello, che all'epoca era manuale;
quello telecomandato è stato messo dopo. Si entrava da quell'unico cancello per entrare in entrambe le abitazioni.
Come era questo ingresso? Il cancello si affaccia sulla strada. Appena passato il cancello, c'è una stradina dentro il terreno che va dritta nella casa del;
invece, per andare verso la casa della Pt_1
si usa sempre quella stradina, e la casa della è lì subito a destra (…) Nella casa della si CP_1 CP_1 CP_1 può accedere in altro modo? Ci sono altre entrate? no. C'è solo il cancello di cui ho detto prima”; b) la teste riferiva che “l'accesso al terreno è unico ed è chiuso da un cancello. Sul terreno è Tes_2 presente l'abitazione del e l'abitazione della ; c) il teste descriveva l'accesso dal Pt_1 CP_1 Tes_3
fondo di e di precisando che “il cancello è posizionato davanti allo scivolo che porta alla Pt_1 CP_1
abitazione del . La casa della invece è posta più a destra del cancello di ingresso. Preciso Pt_1 CP_1 che c'è anche una rampa che parte dalla pubblica strada verso la casa della La villetta è stata CP_1 costruita all'interno di una proprietà che era recintata all'esterno e che presentava al suo interno due fabbricati: una casa di abitazione (un piano terra e un piano mansardato) e un magazzino/rudere lì vicino. In particolare, ricordo che prima dei lavori della seconda villetta, i luoghi si presentavano così: dalla strada a uso pubblico si accedeva mediante un cancello scorrevole (era telecomandato), poi si entrava nella proprietà (che aveva una forte pendenza in discesa); c'era una rampa cementata, una sorta di viottolo, che andava verso i due fabbricati. Ricordo anche che subito sulla destra dell'ingresso
c'era una sorta di piazzale, dove noi abbiamo fatto lo scavo per costruire la seconda villetta. Preciso che il luogo presenta un dislivello: i due fabbricati originari si trovano a un livello a valle, raggiungibile mediante la stradella interna;
il terzo fabbricato da me costruito si trova più a monte,
pagina 4 di 7 proprio vicino al confine con la strada ad accesso pubblico. La villetta da me costruita quindi si trova proprio a destra dell'accesso principale, ad un livello superiore rispetto al resto della proprietà.
(…) Come si faceva a passare dal cancello alla zona/area ove era stato eseguito lo scavo della seconda villetta? Si entrava solo dal cancello a scorrimento, quello era l'unico accesso per la proprietà. Si usava solo quello. Poi dal cancello all'area cantiere e di scavo si passava direttamente, liberamente. Non vi erano divisioni o separazioni all'interno della proprietà, si passava liberamente.
Quel cancello veniva utilizzato da tutti, sia dal che dalla Anche noi usavamo solo quello. Pt_1 CP_1
Quanto ho descritto si riferisce a quando io ero direttore dei lavori della costruzione villetta nuova,
l'anno esatto non me lo ricordo, comunque il cantiere probabilmente è durato più anni”.
Così delineato lo stato dei luoghi e, soprattutto, l'utilizzo condiviso del cancello, le parti forniscono prospettazioni contrarie sul godimento (e sul relativo titolo) del cancello da parte di CP_1
secondo la prospettazione attorea, aveva esercitato in via esclusiva il possesso sul Parte_1
cancello (in quanto proprietario del fondo di cui il cancello è pertinenza) e il godimento da parte della convenuta era giustificato dalla mera tolleranza, senza che sussistesse alcun titolo – neppure di servitù
– per tale passaggio;
secondo la prospettazione convenuta, i due terreni erano all'origine unici e pertanto il cancello è ora come allora di proprietà comune, sicché l'attore avrebbe dovuto provare il diritto di esclusività del passaggio.
Ebbene, si ritiene che sia emersa la legittimità del peso imposto sul fondo di e a Parte_1
favore di CP_1
È infatti stato provato – in via di eccezione riconvenzionale e incidenter tantum – l'esistenza di un diritto di servitù di accesso e di passaggio in forza della destinazione del buon padre di famiglia di cui all'art. 1062 c.c.
Sul punto, si osserva che “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere
o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla” (C. Cass. n. 4646/2024).
Più in dettaglio, nel caso di specie, è emerso che il fondo originario era posseduto dallo stesso proprietario ( ), e che, a seguito della donazione del 23.12.2014, si sono formati due Parte_1
fondi, di cui uno posseduto da unica proprietaria;
è altresì emerso che lo stato dei luoghi è CP_1
rimasto invariato con la presenza – sia prima che dopo la divisione in due fondi – di un unico cancello per l'accesso a entrambi i fondi.
pagina 5 di 7 Inoltre, nell'atto di donazione non è prevista alcuna disposizione relativa alla servitù e, per l'effetto, deve richiamarsi l'art. 1062, co. 2, c.c. secondo cui la servitù per destinazione del buon padre di famiglia “s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dell'eccezione di legittimità del passaggio formulata dalla convenuta, deve affermarsi che il godimento del passaggio mediante utilizzo del cancello da parte di trova causa e titolo nella destinazione del buon padre di famiglia e CP_1
nella servitù costituita per tale causa.
La domanda di parte attrice deve, dunque, essere respinta in quanto il peso di cui si chiede l'inesistenza trova, ex adverso, legittimo fondamento e causa.
La domanda di risarcimento dei danni
chiedeva la condanna di al pagamento delle seguenti somme: A) € Parte_1 CP_1
1.650,00 per i danni prodotti al muro di recinzione, al cancello e all'impianto di motorizzazione;
B) €
10.000,00 quale equa somma per le turbative al godimento dei beni di proprietà da sé patiti.
Con riguardo ai danni sub lett. A), deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva di CP_1
poiché dalla documentazione in atti (e, in particolare, dalla documentazione penale di cui ai verbali di denuncia prodotti nella memoria n. 2 di parte convenuta nonché di cui agli atti di costituzione di parte civile in sede penale) è emerso che lo stesso attore allegava che il danneggiamento era stato effettuato da coniuge della convenuta, e per tali fatti si era anche costituito parte civile nei Persona_3
procedimenti penali avviati.
Con riguardo ai danni sub lett. B), dalla legittimità dell'utilizzo del cancello da parte di CP_1
consegue l'insussistenza delle turbative e l'infondatezza della relativa domanda risarcitoria.
Le domande di parte convenuta
Le domande formulate da ai punti 2) e 3) delle conclusioni non sono ammissibili in quanto CP_1
la costituzione della convenuta è avvenuta tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.c., sicché la costituzione tardiva non può estendere il thema decidendum odierno.
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Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 15/2014, ritenuta la nota spese conforme ai parametri tabellari previsti per lo scaglione di causa indeterminabile complessità bassa, si liquidano in € 6.107,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%, da porsi a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione pagina 6 di 7 disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta nel merito le domande di parte attrice;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di con riguardo alla domanda risarcitoria CP_1 della somma di € 1.650,00;
3) dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di parte convenuta;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per la somma Parte_1 CP_1 di € 6.107,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 4.12.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
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