Sentenza breve 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 15/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7265 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Denise Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del PEI 2025/2026 protocollo n. -OMISSIS- -OMISSIS- nella parte in cui dispone che sono assegnate 18 ore di sostegno, nonostante la necessità di 30 ore settimanali della classe di appartenenza;
dell’atto, protocollo n. -OMISSIS- -OMISSIS- con cui il dirigente scolastico ha comunicato l'attribuzione per l'anno scolastico 2025/2026 all'alunno (…) di 18 ore di sostegno a fronte delle 30 del monte ore scolastico completo;
- ove ritenuto necessario, dei provvedimenti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali il Ministero dell'istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola sopra indicata un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti, e pertanto hanno attribuito, all'alunno, solo 18 ore di sostegno settimanali;
e per l'accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap;
nel merito, perché sia ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed all’Istituto comprensivo -OMISSIS-, di assegnare al minore un insegnante di sostegno per l'intero monte orario scolastico di lezioni frontali, previsto di 30 ore settimanali, per la classe di appartenenza, relativamente all'a.s. 2025/2026;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa MA Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il minore è affetto da “ Disturbo dello spettro autistico con marcata compromissione dell’area comunicativa verbale e socio-relazionale, non ancora acquisito il controllo sfinterico ” (per effetto di tale disturbo, la Commissione medica dell’INPS di -OMISSIS- con verbale del 14 dicembre 2020 ha riconosciuto la condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992) e frequenta il primo anno della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto comprensivo statale -OMISSIS- di -OMISSIS-;
-con gli atti impugnati in epigrafe, gli sono stati assegnate 18 ore di insegnamento di sostegno, a fronte della offerta formativa, per la sua classe, di 30 ore settimanali (emerge dagli atti, e la circostanza non è contestata dall’Amministrazione, che il minore non può frequentare la scuola nelle ore in cui non è supportato dal docente di sostegno, per cui resta di fatto a casa);
Osservato che:
- gli atti versati in giudizio rivelano una intrinseca contraddittorietà e il difetto di motivazione, come dedotto da parte ricorrente, poiché la necessità della copertura integrale delle ore con il docente di sostegno emerge in modo univoco da tutti i documenti del procedimento, prodotti dalla medesima parte ricorrente;
-l’Amministrazione non ha prodotto né una memoria difensiva, né una relazione illustrativa, né gli atti sui cui si basano i provvedimenti impugnati (tra cui il PEI 2025/2026), in violazione del principio di collaborazione processuale ex art. 2 c.p.a. e dell’obbligo previsto dall’art. 46 comma 2 c.p.a., limitandosi a “resistere” in giudizio con la comparsa depositata in data 2 gennaio 2026;
Rilevato che dirimenti, ai fini della fondatezza della domanda spiegata da parte ricorrente, sono sia il contenuto descrittivo del PEI 2025/2026 (prot. -OMISSIS- del 03/12/2025), nel quale si rappresenta testualmente la “ gravità della diagnosi ” e la “ necessità assoluta di affiancamento continuo dell’alunno ”, stimandosi quindi un fabbisogno di 30 ore settimanali di sostegno; sia il verbale del GLO del 28 novembre 2025, che ribadisce il fabbisogno del minore e la necessità della “ copertura delle ore di sostegno per l’intero orario scolastico ” (pari a 30 ore);
Osservato, peraltro, che nel medesimo verbale si precisa che la madre dell’alunno si attiverà “ per inoltrare ricorso al TAR Campania, per il riconoscimento del diritto a 30 ore settimanali ” (come poi effettivamente avvenuto: il ricorso è stato depositato il 23 dicembre 2025) e che, come anticipato, per effetto della denegata assegnazione delle ore ritenute dalla medesima Amministrazione congruenti rispetto al suo fabbisogno, il minore non frequenta la scuola per tutte le ore previste (30 settimanali), ma solo per le ore corrispondenti al monte ore di insegnamento di sostegno assegnatogli (18 settimanali), così venendo escluso per 12 ore settimanali dalla comunità scolastica;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto, confermandosi pienamente la contraddittorietà interna tra le ore ritenute necessarie dal GLO e dal medesimo PEI 2025/2026 e invece effettivamente assegnate al minore;
Considerato che la motivazione posta a supporto di tale evidente discrasia non ha alcuna base normativa, poiché, come noto, la “normativa vigente” in materia non coincide con la fonte di rango secondario (ossia il Decreto Interministeriale 153/2023, citato in atti), ma con un articolato ordito normativo, chiarito e costantemente interpretato in modo univoco dalla giurisprudenza sia costituzionale (Corte Cost. 80/2010) che amministrativa, anche di questo Tribunale (per l’esaustività della ricostruzione, cfr. da ultimo T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449; in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341, e tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369; l’Amministrazione scolastica, odierna resistente, è stata parte soccombente nei predetti giudizi, i quali si sono conclusi senza che alcuna delle relative decisioni sia stata appellata);
Considerato che:
- la menzione del “ ricorso al TAR ” nel verbale del GLO non è un dato neutro, costituendo invece un indice sintomatico della prassi illegittima, per cui l’Amministrazione, anziché esercitare compiutamente i propri poteri nell’alveo procedimentale, rappresenta che la piena inclusione, in una situazione concreta in cui ha già valutato il fabbisogno della “copertura totale”, si può solo ottenere mediante una decisione giudiziale;
- tuttavia, come è evidente, il processo può attribuire al titolare dell’interesse sostanziale al bene della vita, che nel caso specifico si configura come diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, solo quanto già l’ordinamento giuridico gli riconosce; né il giudice amministrativo, nelle materie diverse dalla giurisdizione estesa al merito ex art. 134 c.p.a., può sostituirsi all’Amministrazione, supplendo alla mancata assunzione di responsabilità decisionale;
- la verbalizzazione del ricorso al TAR, come passaggio “necessitato” per assegnare al minore la copertura totale, a fronte della palese gravità della sua condizione di disabilità, tradisce una deviazione di funzione amministrativa, cristallizzando la prassi, più volte stigmatizzata anche dal Consiglio di Stato, per cui la decisione amministrativa viene di fatto demandata alla sede giudiziale, nonostante la consolidata giurisprudenza in materia;
- tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; la suddetta prassi è stata già rilevata nei copiosi precedenti del Tribunale, tra cui, oltre alla già citata T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. -OMISSIS-, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142 anche per i precedenti ivi citati);
Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati siano viziati per difetto di motivazione e contraddittorietà e che debbano essere annullati, con il dovere dell’Amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, come accertato nel GLO, riformulando la determinazione contenuta nel PEI 2025/2026, circa le ore di assegnazione dell’insegnante di sostegno, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito;
Ritenuto doverosa la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto dirigenziale di assegnazione delle ore ed il P.E.I. a.s. 2025/2026, nei sensi e limiti, di cui in motivazione.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda la Segreteria della Sezione per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza (campania.procura@corteconticert.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
MA Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| MA Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.