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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CAVALIERE ERMELINDA, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 02/01/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1)- i coniugi si obbligano congiuntamente ed incondizionatamente alla vendita dell'appartamento sito in Aprilia (LT) alla Via Sofia n. 28/A riportato al N.C.E.U. dell'Ufficio
Provinciale di Latina al Foglio 69, Part. 941, Sub. 24, Cat. A/2, Classe 3, Consistenza 4,0 vani, R.C. 402,84, già casa coniugale, e dell'annesso garage riportato al Foglio 69, Part.
941, Sub. 91, Cat. C/6, Classe 3, Consistenza 20 mq, R.C. 48,55 e, per l'effetto, entro e non oltre tre mesi dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si obbligano a conferire mandato ad agenzia immobiliare della zona. Il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali detratto, naturalmente, l'importo residuo del mutuo ancora da corrispondere che verrà estinto;
2)- confermare fino alla data di vendita di cui innanzi
l'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune al Sig. fino alla Parte_1 data della vendita in uno ai mobili ed alle suppellettili costituenti arredo familiare che non formeranno oggetto di divisione e rimarranno nella sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità; 3)- confermare che il mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2 con cui convivranno resterà interamente a carico del Sig. sia per le spese Parte_1
ordinarie che straordinarie;
4)- confermare a titolo di assegno di mantenimento in favore della Sig.ra il versamento della somma mensile di € 100,00 (cento/00) da Parte_2
versarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente postale alla stessa intestato con il seguente codice Iban
[...], da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, essendosi tenuto conto nel detto accordo di divorzio per la composizione della crisi coniugale e la sistemazione dei loro rapporti economici del versamento della metà del presso ricavato dalla vendita della casa comune al netto del mutuo ancora da versare;
”
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio. La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Napoli (NA) il 29/05/1999, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 89,
Parte II, Serie A, Sez. Q, dell'anno 1999, dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 16/09/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CAVALIERE ERMELINDA, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 02/01/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1)- i coniugi si obbligano congiuntamente ed incondizionatamente alla vendita dell'appartamento sito in Aprilia (LT) alla Via Sofia n. 28/A riportato al N.C.E.U. dell'Ufficio
Provinciale di Latina al Foglio 69, Part. 941, Sub. 24, Cat. A/2, Classe 3, Consistenza 4,0 vani, R.C. 402,84, già casa coniugale, e dell'annesso garage riportato al Foglio 69, Part.
941, Sub. 91, Cat. C/6, Classe 3, Consistenza 20 mq, R.C. 48,55 e, per l'effetto, entro e non oltre tre mesi dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si obbligano a conferire mandato ad agenzia immobiliare della zona. Il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali detratto, naturalmente, l'importo residuo del mutuo ancora da corrispondere che verrà estinto;
2)- confermare fino alla data di vendita di cui innanzi
l'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune al Sig. fino alla Parte_1 data della vendita in uno ai mobili ed alle suppellettili costituenti arredo familiare che non formeranno oggetto di divisione e rimarranno nella sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità; 3)- confermare che il mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1 Per_2 con cui convivranno resterà interamente a carico del Sig. sia per le spese Parte_1
ordinarie che straordinarie;
4)- confermare a titolo di assegno di mantenimento in favore della Sig.ra il versamento della somma mensile di € 100,00 (cento/00) da Parte_2
versarsi anticipatamente entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente postale alla stessa intestato con il seguente codice Iban
[...], da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, essendosi tenuto conto nel detto accordo di divorzio per la composizione della crisi coniugale e la sistemazione dei loro rapporti economici del versamento della metà del presso ricavato dalla vendita della casa comune al netto del mutuo ancora da versare;
”
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio. La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Napoli (NA) il 29/05/1999, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 89,
Parte II, Serie A, Sez. Q, dell'anno 1999, dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 16/09/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino