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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422 r.g.a.c. dell'anno 2024 tra
( AVV. PICCIONE SARA) Parte_1
E
(avv. BALDARI LUCIA e avv. Parte_2
BUCCOLIERI PATRIZIA CARLA); con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 09/02/2024,
[...]
e premesso di aver contratto Pt_1 Parte_2
matrimonio in Manduria (TA) in data 27/08/2014, che dalla loro unione era nato il figlio il 31.12.2015, che in data 5.5.2022 era stata pronunciata Per_1
dal Tribunale di Taranto la separazione tra i coniugi con sentenza n.
1171/2022, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 18.03.2024
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 22.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza non definitiva pubblicata il 5.5.2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e confermate con note a firma congiunta depositate il
21.03.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 09/02/2024 da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/08/2014 in Manduria (TA) da , nata a [...] Parte_1
(BI) il 12/03/1974, e nato a [...] Parte_2
(BR) il 11/07/1981, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Manduria (TA) dell'anno 2014 , parte 2, serie A, numero 62;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria
(TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422 r.g.a.c. dell'anno 2024 tra
( AVV. PICCIONE SARA) Parte_1
E
(avv. BALDARI LUCIA e avv. Parte_2
BUCCOLIERI PATRIZIA CARLA); con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 09/02/2024,
[...]
e premesso di aver contratto Pt_1 Parte_2
matrimonio in Manduria (TA) in data 27/08/2014, che dalla loro unione era nato il figlio il 31.12.2015, che in data 5.5.2022 era stata pronunciata Per_1
dal Tribunale di Taranto la separazione tra i coniugi con sentenza n.
1171/2022, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 18.03.2024
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 22.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza non definitiva pubblicata il 5.5.2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e confermate con note a firma congiunta depositate il
21.03.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 09/02/2024 da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/08/2014 in Manduria (TA) da , nata a [...] Parte_1
(BI) il 12/03/1974, e nato a [...] Parte_2
(BR) il 11/07/1981, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Manduria (TA) dell'anno 2014 , parte 2, serie A, numero 62;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manduria
(TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3