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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5655/2023 promossa da:
, (C.F.: , , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ) rappresentati e CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 ico Conc iciliati presso lo studio del primo in Milano – Viale di Porta Vercellina 7/9, giusta delega in atti ATTORI contro
, (C.F.: rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
elettiv liati presso il loro studio in Milano, c/o Via Fabio Filzi n. 2 , giusta delega in atti Controparte_2
CONVENUTO e contro (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina CP_3 C.F._4
il c ano, Viale Ca' Granda 2/12, è elettivamente domiciliato giusta delega in atti TERZO CHIAMATO Nei termini concessi le parti hanno depositato il proprio foglio contenente la precisazione delle conclusioni chiedendo: Parte Attrice: In via principale e nel merito previo accertamento e dichiarazione della responsabilità di , sito in Controparte_1
Via Gerbino 35, in Birago, frazione del comune di Lentate s ona del legale rappresentante pro tempore, nonché del sig. nato a [...] il 30 aprile CP_3
1986 e residente a [...], in quali rofessionista, in ordine a quanto previsto e disciplinato dall'art 2052 cod.civ. per i fatti in narrativa, condannare gli stessi al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in favore della minore , Parte_1 che di seguito si quantificano, come da perizia medico-legale in atti: Danno biologico da invalidità permanente 13% € 30.915,00 Incremento per sofferenza o personalizzazione 30% € 9.274,50 Totale parziale d.b.p. + personalizzazione € 40.189,50 Invalidità temporanea totale 4gg x € 120,00 € 480,00 Invalidità temporanea parziale (con punto base € 120) ITP 40 gg al 75% € 3.600,00 Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
ITP 30 gg al 50% € 1.800,00 ITP 30 gg al 25% € 900,00 Totale parziale da d.b.t. € 6.780,00 e quindi per un totale complessivo di € 46.969,50 oltre spese mediche documentate (doc.7)
€ 2.306,03 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
- previo accertamento e dichiarazione della responsabilità di , sito in Controparte_1
Via Gerbino 35, in Birago, frazione del comune di Lentate sul Seveso (MB), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del sig. nato a [...] il 30 aprile CP_3
1986 e residente a [...], in qualità di istruttore professionista, in ordine a quanto previsto e disciplinato dall'art 2052 cod.civ. per i fatti in narrativa, condannare gli stessi al risarcimento dei danni in favore dei sig.ri e Parte_3 Parte_2
, della somma in via equitativa di euro 5.000,00 ciascuno, a titolo di danno
[...] niale e non patrimoniale, per il grave sinistro patito dalla figlia, e così per il totale di euro 10.000/00 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
- Si richiede sin d'ora l'espletamento di CTU medico legale per la valutazione dei danni patrimoniali, e non, patiti da in conseguenza dei fatti descritti in premessa;
Parte_1
- Con vittoria di spese e c a e con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
- Con espressa riserva di ulteriormente articolare, dedurre e produrre in ragione del comportamento processuale di controparte, entro i termini di rito. Parte Convenuta In via principale e nel merito Il , come sopra rappresentato e Controparte_4 difeso, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove:
- insiste per l'interrogatorio formale del signor e la prova per testimoni delle CP_3 signore e , sui capit ammessi di cui alla memoria Tes_1 Testimone_2 ex art 1 .
- nel merito conferma le conclusioni di cui alla comparsa di risposta, che di seguito si ritrascrivono: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario. Terzo Chiamato Voglia il Tribunale nel merito
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-2- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
In via principale: Respingere ogni e qualsivoglia domanda da chiunque proposta nei confronti della sig. , in quanto infondata e carente di prova per i motivi in atti, CP_3 dalla stessa totalmente assolvendo il terzo chiamato;
In via subordinata: Liquidare il risarcimento in misura giusta ed equa, alla stregua delle risultanze della espletata CTU e in proporzione al concorso di colpa ascrivibile alle altre parti in causa con esclusione di qualsivoglia infondata e non provata maggiore pretesa. Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge. In via istruttoria: ammettere le residue istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter cpc del 15 febbraio 2024 redatta nell'interesse del terzo chiamato e non CP_3 ammettere le residue istanze istruttorie avversarie per i motivi dedot moria ex art. 171 ter cpc addì 26 febbraio 2024. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene riportata solo per la parte a sostegno della motivazione espressa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito, inoltre, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-3- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). I fatti posti a fondamento della domanda, possono così riassumersi: con citazione ritualmente notificata i sig.ri e in proprio e Parte_2 Parte_3 quali genitori esercenti la pote convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendone la co mento di tutti i danni Controparte_1 subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 21 settembre 2021 allorché al termine della lezione effettuata presso il , , mentre si trovava nel corridoio CP_1 Parte_1 dei box intenta a riporre i e a lei riservato, veniva colpita al volto dalla porta dello stesso cassone contro il quale il cavallo condotto dal sig.
[...] aveva scalciato causandone lo spostamento e facendo sì che lo spigolo della porta CP_3
viso dell'attrice, ferendola. Costituendosi in giudizio il ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 eccependo preliminarmente ittimazione passiva discendente dalla circostanza che il cavallo coinvolto nei fatti non era di proprietà del né tanto meno CP_1 utilizzato dallo stesso, tant'è che la cura e la gestione dell'animale e ate affidate dal proprietari (come emerge dal passaporto Controparte_5 dell'animale ore professionista estraneo al CP_3
che si era limitato metter el cavallo un box. CP_1
Nel merito ha comunque chiesto il rigetto delle domande eccependo che l'evento dannoso si era verificato a causa della condotta imprudente e disattenta tenuta dalla stessa
[...]
la quale, cavallerizza esperta e quindi esperta conoscitrice dei cavalli, Parte_1 nel corridoio dei box per cambiare le scarpe e proprio al sopraggiungere del cavallo, nonostante l'avvertimento rivoltole dal sig. di prestare attenzione, si era CP_3 incautamente mossa spaventando l'animale che avev colpendo la porta del cassone e facendola finire sul volto dell'attrice. A sua volta il sig. chiamato in causa dal , ha chiesto il rigetto delle CP_3 CP_1 domande eccependo che l'evento dannoso occorso a si sia verificato per Parte_1 cause non riconducibili alla propria condotta che non ofilo di censurabilità ed era piuttosto dipeso del solo incauto comportamento tenuto dalla danneggiata che distratta dal cellulare aveva compiuto una manovra pericolosa proprio nel momento del sopraggiungere del cavallo e nonostante fosse stata preavvertita dal fantino di prestare attenzione.
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Passando al merito, deve evidenziarsi preliminarmente che la domanda attorea è basata solo sul titolo di responsabilità previsto dell'articolo 2052 cod.civ., non avendo gli attori avanzato alcuna richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 cod.civ. o ex art. 2050 cod.civ.: pertanto in virtù dell'articolo 112 c.p.c. che recita “il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti…”, il pronunciato sarà basato solo sulle richieste avanzate da parte attrice nel proprio atto introduttivo. Pare, comunque, opportuno premettere, per meglio esplicare le ragioni della decisione, i principi ermeneutici fondamentali elaborati dalla dottrina ed enunciati dalla giurisprudenza in materia. Superando ormai la tesi tradizionale che leggeva nella norma la presenza di una presunzione di colpa iuris et de iure, la dottrina e giurisprudenza più recenti sono arrivate ad una ben diversa conclusione, riconducendo la fattispecie nell'ambito di una responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa, e si fonda sul mero rapporto di fatto con l'animale ( Cass. 22 marzo 2013 nr. 7260, Cass. 28 luglio 2014 nr. 17091 e Cass. 20 maggio 2016 nr. 10402). Una lettura giuseconomica della norma, evidenzia, infatti, che la sua funzione consiste nell'elisione delle esternalità connesse all'utilizzazione dell'animale (funzione già nota ai romani, che la condensarono nel brocardo cuius commoda eius et incomoda). Corretta appare, quindi, la posizione di quella parte della giurisprudenza che pone il fondamento della norma nell'utilità che dall'animale ricava il proprietario o chi se ne serve temporaneamente (Cass. 7 luglio 2010 nr. 16023 secondo cui la responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario). L'irrilevanza del rapporto proprietario ben trova una logica spiegazione nella circostanza che a rilevare non è l'astratta titolarità dell'animale, ma il suo impiego (e cioè l'appropriazione del valore d'uso, valore che va detto per completezza può anche essere "affettivo" o "di compagnia"). Detto impiego può avvenire sulla base dei più diversi rapporti e, in ultima analisi, anche sulla base della mera titolarità di fatto, essendo, si ripete, sufficiente un rapporto di utilizzo che consenta di ricavare dall'animale le sue utilità come farebbe il proprietario. Proprio questi principi spiegano perché la Suprema Corte sia recentemente giunta alla conclusione per "cui responsabile dei danni cagionati dall'animale è chi, adoperandolo secondo la sua destinazione economica, ne trae profitto", con riferimento proprio al gestore di un maneggio per i danni subiti da un allievo caduta da cavallo nel corso di una lezione di equitazione (Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2002, n. 14743, ma sul punto cfr. Cass.
9.3.2010 nr. 5664 secondo cui l'attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione;
spetta, pertanto, al gestore dell'animale -utilizzatore o proprietario- che
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ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno). Hanno infatti osservato i Giudici di Legittimità che l'esonero da responsabilità del proprietario o detentore presuppone che quest'ultimo si sia spogliato della facoltà di far uso dell'animale, nel senso di trarne un profitto economico, trasferendolo ad un terzo. Il proprietario del maneggio, invece, continua a far uso dell'animale, sia pure affidandolo temporaneamente agli allievi e, quindi, ha ingerenza nel governo dell'animale. Né può richiamarsi in senso contrario Cass. civ. 12 settembre 2000, n. 12025, perché in quel caso la responsabilità del maneggio è stata esclusa poiché l'animale era stato noleggiato dal padre della minore, poi disarcionata, il quale aveva condotto il cavallo fuori dal recinto del maneggio. È quindi evidente che in questo caso l'animale era stato portato fuori dalla sfera gestionale del titolare. La responsabilità presuppone, naturalmente, che l'attore fornisca la prova del danno e del nesso causale tra esso e la condotta mentre ritiene il Tribunale che il riferimento operato da alcuni giudici di merito alla c.d. "indole" della bestia (cfr. Trib. Vercelli 9 gennaio 1996) sia inconferente, alla luce della notoria (art. 115 c.p.c.) imprevedibilità del comportamento degli animali e della difficoltà che il danneggiato avrebbe nel fornire prove sull'"indole" di un animale. Assai più convincente è l'orientamento secondo cui la responsabilità si fonda sul fatto che l'incidente sia avvenuto a causa dell'animale indipendentemente dalla sua condotta. Una volta provati tali presupposti, il "proprietario" dell'animale potrà essere esonerato da responsabilità solo ove provi che l'evento è stato determinato dal caso fortuito, dal fatto del terzo oppure dal fatto della vittima, colposamente, mentre non sarà sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass. 14 settembre 2000, n. 12161, Cass. 22 marzo 2013 nr. 7260). Fatta tale premessa di portata generale, deve rilevarsi che nel caso di specie l'evento dannoso che ha colpito la minore è stato causato, a giudizio di questo Parte_1
Tribunale, dalla sua stessa condotta imprudente e gravemente disattenta, nulla potendosi opporre al e allo stesso sig. CP_1 CP_3
Infatti, dal fotografie raffig tato dei luoghi e soprattutto dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste presente ai fatti sig. è emerso non solo che il sig. Tes_3 giunto in prossimità del box in cui doveva sistemare la cavalla portata per la CP_3
a richiamato l'attenzione della cavallerizza sita al fianco del cassone usando appunto l'espressione “attenzione”, ma che lo scatto del cavallo è dipeso dal forte rumore fatto a seguito dell'apertura della porta del cassone operata dalla minore la quale, ignorando il richiamo del fantino, ha ugualmente aperto il cassone spaventando l'animale. Il sig. ha infatti così dichiarato: “Io il giorno in cui è successo il fatto, ero presente nella Pt_4 corsi x presso il centro ippico poiché volevo chiedere al sig. se avesse CP_3 bisogno di un aiuto e se aveva un posto di lavoro da offrirmi. Io er i un mio amico e stavamo aspettando che arrivasse nella corsia dei box. È arrivato con un CP_3 cavallo tenuto per le redini con la tra, se non erro. Si è fermato a metà del corridoio
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nel punto in cui il corridoio forma una curva e ha atteso che finissero di pulire il box al cui interno doveva mettere la cavalla. Sulla destra prima del box c'era un cassone vicino al quale stazionava una ragazzina intenta a guardare il cellulare. A un certo punto la ragazza ha aperto il cassone proprio nel momento in cui ha incominciato a camminare, dopo aver CP_3 detto “attenzione”. Il cassone nell'aprirsi ha rumore che ha spaventato la cavalla la quale ha scalciato contro la porta del cassone che si è andata per chiudere urtando la testa della ragazzina intenta a guardare all'interno. A causa dell'urto la ragazzina è caduta per terra. Adr: il sig. prima di riprendere la marcia per entrare nel box ha detto “attenzione” CP_3
Non vi è uindi, che l'evento dannoso sia avvenuto a causa non di un autonomo scarto dell'animale che per ragioni proprie e non esterne ha scalciato improvvisamente, bensì a causa della condotta tenuta dalla minore che distratta dal cellulare non si è accorta del sopraggiungere del cavallo condotto dal fantino, ha ignorato il richiamo vocale rivoltole da quest'ultimo, e ha imprudentemente aperto il cassone spaventando l'animale a causa del rumore provocato e portandolo a calciare contro il portellone che richiudendosi è finito sul viso di . Parte_1
Prude to imporle, non appena visto il fantino che stava arrivando con il cavallo, di fermarsi, prestare attenzione e attendere che entrambi entrassero nel box prima di aprire il cassone e cambiarsi. Né nella dinamica dei fatti può attribuirsi alcuna rilevanza al fatto che il sig. tenesse il cavallo con la mano destra o con la sinistra e ciò in quanto CP_3 la scalciata è dopo che il fantino era passato oltre il cassone e con le zampe posteriori, zampe libere sia che il cavallo fosse stato sulla destra sia che fosse stato sulla sinistra del terzo chiamato. Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova liberatoria del caso fortuito (inteso come fatto dello stesso danneggiato) che ha integrato la causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso senza il quale lo stesso non si sarebbe verificato. L'esito della lite esime il tribunale dall'analizzare la richiesta avanzata dal nei CP_1 confronti del sig. CP_3
Il Tribunale pertanto, non può che rigettare le domande proposte dagli attori e in considerazione della circostanza che la “colpa” esclusiva in capo alla minore è emersa solo all'esito e grazie all'istruttoria orale, compensare integralmente tra le parti le spese processuali sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte;
2. Compensa tra le parti le spese processuali reciprocamente sostenute. Così deciso in Monza in data 30 gennaio 2025 Il Presidente dott. Maria Gabriella Mariconda
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
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, (C.F.: , , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ) rappresentati e CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 ico Conc iciliati presso lo studio del primo in Milano – Viale di Porta Vercellina 7/9, giusta delega in atti ATTORI contro
, (C.F.: rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
elettiv liati presso il loro studio in Milano, c/o Via Fabio Filzi n. 2 , giusta delega in atti Controparte_2
CONVENUTO e contro (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina CP_3 C.F._4
il c ano, Viale Ca' Granda 2/12, è elettivamente domiciliato giusta delega in atti TERZO CHIAMATO Nei termini concessi le parti hanno depositato il proprio foglio contenente la precisazione delle conclusioni chiedendo: Parte Attrice: In via principale e nel merito previo accertamento e dichiarazione della responsabilità di , sito in Controparte_1
Via Gerbino 35, in Birago, frazione del comune di Lentate s ona del legale rappresentante pro tempore, nonché del sig. nato a [...] il 30 aprile CP_3
1986 e residente a [...], in quali rofessionista, in ordine a quanto previsto e disciplinato dall'art 2052 cod.civ. per i fatti in narrativa, condannare gli stessi al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in favore della minore , Parte_1 che di seguito si quantificano, come da perizia medico-legale in atti: Danno biologico da invalidità permanente 13% € 30.915,00 Incremento per sofferenza o personalizzazione 30% € 9.274,50 Totale parziale d.b.p. + personalizzazione € 40.189,50 Invalidità temporanea totale 4gg x € 120,00 € 480,00 Invalidità temporanea parziale (con punto base € 120) ITP 40 gg al 75% € 3.600,00 Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
ITP 30 gg al 50% € 1.800,00 ITP 30 gg al 25% € 900,00 Totale parziale da d.b.t. € 6.780,00 e quindi per un totale complessivo di € 46.969,50 oltre spese mediche documentate (doc.7)
€ 2.306,03 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
- previo accertamento e dichiarazione della responsabilità di , sito in Controparte_1
Via Gerbino 35, in Birago, frazione del comune di Lentate sul Seveso (MB), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del sig. nato a [...] il 30 aprile CP_3
1986 e residente a [...], in qualità di istruttore professionista, in ordine a quanto previsto e disciplinato dall'art 2052 cod.civ. per i fatti in narrativa, condannare gli stessi al risarcimento dei danni in favore dei sig.ri e Parte_3 Parte_2
, della somma in via equitativa di euro 5.000,00 ciascuno, a titolo di danno
[...] niale e non patrimoniale, per il grave sinistro patito dalla figlia, e così per il totale di euro 10.000/00 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
- Si richiede sin d'ora l'espletamento di CTU medico legale per la valutazione dei danni patrimoniali, e non, patiti da in conseguenza dei fatti descritti in premessa;
Parte_1
- Con vittoria di spese e c a e con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
- Con espressa riserva di ulteriormente articolare, dedurre e produrre in ragione del comportamento processuale di controparte, entro i termini di rito. Parte Convenuta In via principale e nel merito Il , come sopra rappresentato e Controparte_4 difeso, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove:
- insiste per l'interrogatorio formale del signor e la prova per testimoni delle CP_3 signore e , sui capit ammessi di cui alla memoria Tes_1 Testimone_2 ex art 1 .
- nel merito conferma le conclusioni di cui alla comparsa di risposta, che di seguito si ritrascrivono: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi che si dichiara antistatario. Terzo Chiamato Voglia il Tribunale nel merito
Il Presidente Est. Maria Gabriella Mariconda
-2- Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
In via principale: Respingere ogni e qualsivoglia domanda da chiunque proposta nei confronti della sig. , in quanto infondata e carente di prova per i motivi in atti, CP_3 dalla stessa totalmente assolvendo il terzo chiamato;
In via subordinata: Liquidare il risarcimento in misura giusta ed equa, alla stregua delle risultanze della espletata CTU e in proporzione al concorso di colpa ascrivibile alle altre parti in causa con esclusione di qualsivoglia infondata e non provata maggiore pretesa. Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge. In via istruttoria: ammettere le residue istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter cpc del 15 febbraio 2024 redatta nell'interesse del terzo chiamato e non CP_3 ammettere le residue istanze istruttorie avversarie per i motivi dedot moria ex art. 171 ter cpc addì 26 febbraio 2024. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene riportata solo per la parte a sostegno della motivazione espressa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito, inoltre, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
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In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). I fatti posti a fondamento della domanda, possono così riassumersi: con citazione ritualmente notificata i sig.ri e in proprio e Parte_2 Parte_3 quali genitori esercenti la pote convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendone la co mento di tutti i danni Controparte_1 subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 21 settembre 2021 allorché al termine della lezione effettuata presso il , , mentre si trovava nel corridoio CP_1 Parte_1 dei box intenta a riporre i e a lei riservato, veniva colpita al volto dalla porta dello stesso cassone contro il quale il cavallo condotto dal sig.
[...] aveva scalciato causandone lo spostamento e facendo sì che lo spigolo della porta CP_3
viso dell'attrice, ferendola. Costituendosi in giudizio il ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 eccependo preliminarmente ittimazione passiva discendente dalla circostanza che il cavallo coinvolto nei fatti non era di proprietà del né tanto meno CP_1 utilizzato dallo stesso, tant'è che la cura e la gestione dell'animale e ate affidate dal proprietari (come emerge dal passaporto Controparte_5 dell'animale ore professionista estraneo al CP_3
che si era limitato metter el cavallo un box. CP_1
Nel merito ha comunque chiesto il rigetto delle domande eccependo che l'evento dannoso si era verificato a causa della condotta imprudente e disattenta tenuta dalla stessa
[...]
la quale, cavallerizza esperta e quindi esperta conoscitrice dei cavalli, Parte_1 nel corridoio dei box per cambiare le scarpe e proprio al sopraggiungere del cavallo, nonostante l'avvertimento rivoltole dal sig. di prestare attenzione, si era CP_3 incautamente mossa spaventando l'animale che avev colpendo la porta del cassone e facendola finire sul volto dell'attrice. A sua volta il sig. chiamato in causa dal , ha chiesto il rigetto delle CP_3 CP_1 domande eccependo che l'evento dannoso occorso a si sia verificato per Parte_1 cause non riconducibili alla propria condotta che non ofilo di censurabilità ed era piuttosto dipeso del solo incauto comportamento tenuto dalla danneggiata che distratta dal cellulare aveva compiuto una manovra pericolosa proprio nel momento del sopraggiungere del cavallo e nonostante fosse stata preavvertita dal fantino di prestare attenzione.
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Passando al merito, deve evidenziarsi preliminarmente che la domanda attorea è basata solo sul titolo di responsabilità previsto dell'articolo 2052 cod.civ., non avendo gli attori avanzato alcuna richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 cod.civ. o ex art. 2050 cod.civ.: pertanto in virtù dell'articolo 112 c.p.c. che recita “il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti…”, il pronunciato sarà basato solo sulle richieste avanzate da parte attrice nel proprio atto introduttivo. Pare, comunque, opportuno premettere, per meglio esplicare le ragioni della decisione, i principi ermeneutici fondamentali elaborati dalla dottrina ed enunciati dalla giurisprudenza in materia. Superando ormai la tesi tradizionale che leggeva nella norma la presenza di una presunzione di colpa iuris et de iure, la dottrina e giurisprudenza più recenti sono arrivate ad una ben diversa conclusione, riconducendo la fattispecie nell'ambito di una responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa, e si fonda sul mero rapporto di fatto con l'animale ( Cass. 22 marzo 2013 nr. 7260, Cass. 28 luglio 2014 nr. 17091 e Cass. 20 maggio 2016 nr. 10402). Una lettura giuseconomica della norma, evidenzia, infatti, che la sua funzione consiste nell'elisione delle esternalità connesse all'utilizzazione dell'animale (funzione già nota ai romani, che la condensarono nel brocardo cuius commoda eius et incomoda). Corretta appare, quindi, la posizione di quella parte della giurisprudenza che pone il fondamento della norma nell'utilità che dall'animale ricava il proprietario o chi se ne serve temporaneamente (Cass. 7 luglio 2010 nr. 16023 secondo cui la responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario). L'irrilevanza del rapporto proprietario ben trova una logica spiegazione nella circostanza che a rilevare non è l'astratta titolarità dell'animale, ma il suo impiego (e cioè l'appropriazione del valore d'uso, valore che va detto per completezza può anche essere "affettivo" o "di compagnia"). Detto impiego può avvenire sulla base dei più diversi rapporti e, in ultima analisi, anche sulla base della mera titolarità di fatto, essendo, si ripete, sufficiente un rapporto di utilizzo che consenta di ricavare dall'animale le sue utilità come farebbe il proprietario. Proprio questi principi spiegano perché la Suprema Corte sia recentemente giunta alla conclusione per "cui responsabile dei danni cagionati dall'animale è chi, adoperandolo secondo la sua destinazione economica, ne trae profitto", con riferimento proprio al gestore di un maneggio per i danni subiti da un allievo caduta da cavallo nel corso di una lezione di equitazione (Cass. civ., Sez. III, 17 ottobre 2002, n. 14743, ma sul punto cfr. Cass.
9.3.2010 nr. 5664 secondo cui l'attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione;
spetta, pertanto, al gestore dell'animale -utilizzatore o proprietario- che
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ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno). Hanno infatti osservato i Giudici di Legittimità che l'esonero da responsabilità del proprietario o detentore presuppone che quest'ultimo si sia spogliato della facoltà di far uso dell'animale, nel senso di trarne un profitto economico, trasferendolo ad un terzo. Il proprietario del maneggio, invece, continua a far uso dell'animale, sia pure affidandolo temporaneamente agli allievi e, quindi, ha ingerenza nel governo dell'animale. Né può richiamarsi in senso contrario Cass. civ. 12 settembre 2000, n. 12025, perché in quel caso la responsabilità del maneggio è stata esclusa poiché l'animale era stato noleggiato dal padre della minore, poi disarcionata, il quale aveva condotto il cavallo fuori dal recinto del maneggio. È quindi evidente che in questo caso l'animale era stato portato fuori dalla sfera gestionale del titolare. La responsabilità presuppone, naturalmente, che l'attore fornisca la prova del danno e del nesso causale tra esso e la condotta mentre ritiene il Tribunale che il riferimento operato da alcuni giudici di merito alla c.d. "indole" della bestia (cfr. Trib. Vercelli 9 gennaio 1996) sia inconferente, alla luce della notoria (art. 115 c.p.c.) imprevedibilità del comportamento degli animali e della difficoltà che il danneggiato avrebbe nel fornire prove sull'"indole" di un animale. Assai più convincente è l'orientamento secondo cui la responsabilità si fonda sul fatto che l'incidente sia avvenuto a causa dell'animale indipendentemente dalla sua condotta. Una volta provati tali presupposti, il "proprietario" dell'animale potrà essere esonerato da responsabilità solo ove provi che l'evento è stato determinato dal caso fortuito, dal fatto del terzo oppure dal fatto della vittima, colposamente, mentre non sarà sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass. 14 settembre 2000, n. 12161, Cass. 22 marzo 2013 nr. 7260). Fatta tale premessa di portata generale, deve rilevarsi che nel caso di specie l'evento dannoso che ha colpito la minore è stato causato, a giudizio di questo Parte_1
Tribunale, dalla sua stessa condotta imprudente e gravemente disattenta, nulla potendosi opporre al e allo stesso sig. CP_1 CP_3
Infatti, dal fotografie raffig tato dei luoghi e soprattutto dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste presente ai fatti sig. è emerso non solo che il sig. Tes_3 giunto in prossimità del box in cui doveva sistemare la cavalla portata per la CP_3
a richiamato l'attenzione della cavallerizza sita al fianco del cassone usando appunto l'espressione “attenzione”, ma che lo scatto del cavallo è dipeso dal forte rumore fatto a seguito dell'apertura della porta del cassone operata dalla minore la quale, ignorando il richiamo del fantino, ha ugualmente aperto il cassone spaventando l'animale. Il sig. ha infatti così dichiarato: “Io il giorno in cui è successo il fatto, ero presente nella Pt_4 corsi x presso il centro ippico poiché volevo chiedere al sig. se avesse CP_3 bisogno di un aiuto e se aveva un posto di lavoro da offrirmi. Io er i un mio amico e stavamo aspettando che arrivasse nella corsia dei box. È arrivato con un CP_3 cavallo tenuto per le redini con la tra, se non erro. Si è fermato a metà del corridoio
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nel punto in cui il corridoio forma una curva e ha atteso che finissero di pulire il box al cui interno doveva mettere la cavalla. Sulla destra prima del box c'era un cassone vicino al quale stazionava una ragazzina intenta a guardare il cellulare. A un certo punto la ragazza ha aperto il cassone proprio nel momento in cui ha incominciato a camminare, dopo aver CP_3 detto “attenzione”. Il cassone nell'aprirsi ha rumore che ha spaventato la cavalla la quale ha scalciato contro la porta del cassone che si è andata per chiudere urtando la testa della ragazzina intenta a guardare all'interno. A causa dell'urto la ragazzina è caduta per terra. Adr: il sig. prima di riprendere la marcia per entrare nel box ha detto “attenzione” CP_3
Non vi è uindi, che l'evento dannoso sia avvenuto a causa non di un autonomo scarto dell'animale che per ragioni proprie e non esterne ha scalciato improvvisamente, bensì a causa della condotta tenuta dalla minore che distratta dal cellulare non si è accorta del sopraggiungere del cavallo condotto dal fantino, ha ignorato il richiamo vocale rivoltole da quest'ultimo, e ha imprudentemente aperto il cassone spaventando l'animale a causa del rumore provocato e portandolo a calciare contro il portellone che richiudendosi è finito sul viso di . Parte_1
Prude to imporle, non appena visto il fantino che stava arrivando con il cavallo, di fermarsi, prestare attenzione e attendere che entrambi entrassero nel box prima di aprire il cassone e cambiarsi. Né nella dinamica dei fatti può attribuirsi alcuna rilevanza al fatto che il sig. tenesse il cavallo con la mano destra o con la sinistra e ciò in quanto CP_3 la scalciata è dopo che il fantino era passato oltre il cassone e con le zampe posteriori, zampe libere sia che il cavallo fosse stato sulla destra sia che fosse stato sulla sinistra del terzo chiamato. Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova liberatoria del caso fortuito (inteso come fatto dello stesso danneggiato) che ha integrato la causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso senza il quale lo stesso non si sarebbe verificato. L'esito della lite esime il tribunale dall'analizzare la richiesta avanzata dal nei CP_1 confronti del sig. CP_3
Il Tribunale pertanto, non può che rigettare le domande proposte dagli attori e in considerazione della circostanza che la “colpa” esclusiva in capo alla minore è emersa solo all'esito e grazie all'istruttoria orale, compensare integralmente tra le parti le spese processuali sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte;
2. Compensa tra le parti le spese processuali reciprocamente sostenute. Così deciso in Monza in data 30 gennaio 2025 Il Presidente dott. Maria Gabriella Mariconda
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