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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11912 / 2023
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11912 / 2023
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per , l'avv. MARNIGA PAOLA NERINA Parte_1
Per , nessuno compare. Controparte_1
L'avv. Marniga precisa che la condanna al pagamento dell'importo di € 124.000 “veriore come accertando in corso di causa” significa il diverso importo (maggiore/inferiore) come accertato in corso di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11912 / 2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. e dom. Paola Parte_1 C.F._1
Nerina Marniga del foro di Brescia;
ATTRICE contro
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da comparsa conclusiva del 6 febbraio 2025: “In via principale e nel merito: previa declaratoria dell'esclusiva e/o concorrente responsabilità professionale del DO. , accertato l'inadempimento di quest'ultimo al CP_1
mandato professionale allo stesso conferito, condannarsi il convenuto al pagamento a favore della SI.ra della somma complessiva di € 124.000,00 o quello Parte_1
veriore accertando in corso di causa, a titolo di rimborso delle somme dalla stessa versate a titolo di sanzioni ed interessi per fatto e colpa del DO. , per le ragioni tutte CP_1
di cui alla precedente narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via subordinata e nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, condannarsi il DO. a corrispondere alla SI.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 124.000,00 o quella veriore accertanda in corso di causa, per le ragioni tutte di cui alla precedente narrativa o quelle ritenute di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari. In via istruttoria: oltre alla prodotta documentazione, si chiede ammettersi l'interrogatorio formale del DO. nonchè l'ammissione di prova per testi sulle Controparte_1 circostanze tutte di cui alla precedente narrativa trascritte premesso “vero che”.
Nell'auspicato caso di accoglimento delle domande avanzate dall'attrice si chiede altresì che il convenuto venga condannato a rimborsare le spese anticipate da parte attrice per il
Contributo Unificato, per la marca di iscrizione a ruolo, per la CTU e per il CTP. e parti hanno concluso come in atti”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del Parte_1
commercialista dott. e la condanna dello stesso al pagamento della Controparte_1 somma di € 124.000,00 versata dall'attrice a titolo di sanzioni ed interessi a causa della condotta negligente posta in essere dal convenuto.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva di avere conferito in data 30 novembre 2015 al convenuto, dott. incarico nella procedura c.d. di Controparte_1
“voluntary disclosure” finalizzata al rimpatrio di somme depositate su conti corrente esteri, ma che, pur avendo ottenuto il rimpatrio delle somme estere in favore della cliente, il professionista non compilava correttamente le dichiarazioni integrative e dei redditi nel periodo di imposta 2014-2017, né adottava un comportamento congruo a seguito dell'invio degli avvisi di irregolarità (prima) e dei conseguenti ruoli esattoriali (poi), emessi dagli enti accertatori che risultavano notificati presso il domicilio professionale del convenuto, anzi, quest'ultimo suggeriva all'attrice di attendere per effettuare il pagamento, aggravando in tal modo il danno.
All'udienza del 1 febbraio 2024 il GI dichiarava la contumacia del convenuto e disponeva CTU contabile (“Letti gli atti, chiesti eventuali chiarimenti necessari anche alla
P.A., ricostruisca il rapporto tra le parti e quantifichi il danno subito dall'attrice tenuto conto delle sanzioni e interessi, anche in ragione della mancata possibilità di accedere a agevolazioni fiscali”).
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda attorea va accolta.
Giova richiamare alcuni principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (cfr Cass.
n. 3765/2017).
Sempre esprimendosi in tema di responsabilità professionale per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la Suprema Corte ha chiarito (cfr Cass. n. 10320/2018) che la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale.
Si evidenzia altresì che in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di un giudizio prognostico;
cioè di una valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza del professionista, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito (cfr Cass., n.11548/2013).
All'esito della CTU esperita, nominata dott.ssa è emerso che in data Persona_1
30 novembre 2015 l'attrice incaricava formalmente il convenuto, dott. “di Controparte_1
assisterla nella procedura di Voluntary Disclosure, strumento che consentiva ai contribuenti, che detenevano patrimoni all'estero non dichiarati in Italia ai fini del monitoraggio, di regolarizzare la propria posizione”.
Risulta inoltre che il convenuto abbia predisposto la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico e che le somme estere di proprietà dell'attrice siano effettivamente rientrate in Italia.
Risulta altresì che il commercialista si sia occupato della predisposizione e dell'invio delle dichiarazioni dei redditi della attrice riferite ai seguenti periodi d'imposta: “2014 n. 2 dichiarazioni integrative, 2015 n. 2 dichiarazioni dei redditi (di cui una inviata entro i termini previsti e la seconda “integrativa”), 2016 n. 1 dichiarazione (presentata tempestiva nei termini), 2017 n. 1 dichiarazione integrativa”.
Risulta inoltre che con riferimento a tutte le predette dichiarazioni il consulente stesso:
“provvedeva a barrare, all'interno del modello dichiarativo, la relativa casella grazie alla quale gli avvisi automatizzati emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della contribuente, limitatamente alle medesime dichiarazioni dei redditi, sarebbero stati recapitati con anticipo direttamente al consulente stesso, per poi essere successivamente inviati alla SI.ra ”. Parte_1
Con riguardo al danno il CTU ha concluso quantificandolo in € 124.706,45, così composto:
“€ 58.403,45 così come contenuto all'interno della cartella esattoriale indicata a pag. 6 dell'atto di citazione, relativa alle sanzioni derivanti dal mancato versamento, tramite ravvedimento operoso, delle somme dichiarate nella seconda dichiarazione integrativa
(ma omesse nelle precedenti dichiarazioni relative al medesimo periodo d'imposta), predisposta ed inviata in data 11 ottobre 2018 dal Dott. per conto della Controparte_1
SI.ra ; Parte_1
€ 66.303,00 credito vantato dalla SI.ra nei confronti dell'Agenzia delle Parte_1
Entrate, non recuperati per l'errore commesso dal Dott. il quale ha Controparte_1
richiesto il rimborso delle suddette somme (ed indicati nel relativo quadro DI) nel modello dichiarativo sbagliato: Modello Redditi 2018 anno 2017 anziché Modello Redditi 2019 anno 2018, avendo appunto inviato la dichiarazione integrativa dalla quale emergeva il credito nel corso dell'anno 2018”.
Nel caso in esame, con riguardo al primo importo (€ 58.403,45) va quindi attribuita al professionista la responsabilità omissiva per non aver indicato alla cliente le modalità e tempistiche per risolvere le problematiche, pur ricevendo gli avvisi e gli accertamenti degli enti accertatori presso il suo domicilio
Con riguardo al secondo importo (€ 66.303,00) va altresì attribuita la responsabilità commissiva del professionista per aver errato nell'indicare le somme oggetto di rimborso in favore della attrice nel modello dichiarativo sbagliato
Peraltro, il convenuto scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Nondimeno, va ricordato che non è sufficiente ad integrare il diritto risarcitorio nei confronti del professionista l'omissione posta in essere, essendo necessario verificare la responsabilità dello stesso nell'esercizio del mandato mediante un giudizio prognostico e, solo in caso affermativo, se lo stesso può essere chiamato a risarcire i danni e in che misura.
All'esito della CTU espletata e della precisa ricostruzione ed analisi posta in essere dal perito, che qui viene integralmente richiamata in quanto priva di vizi logico giuridici, è possibile ritenere sussistente la responsabilità professionale del convenuto anche sotto tale profilo.
Con riguardo al primo importo (€ 58.403,45) può dirsi che se il professionista avesse tempestivamente indicato alla cliente gli importi da corrispondere attraverso il c.d. ravvedimento operoso -in mancanza di elementi di segno contrario- l'attrice vi avrebbe provveduto entro i termini e non ne sarebbe conseguito né l'avviso bonario, né la cartella esattoriale1.
Con riguardo al secondo importo (€ 66.303,00) può dirsi che in mancanza dell'errore professionale del convenuto l'attrice avrebbe ottenuto il rimborso dovuto 2. 1 Con riguardo all'importo di € 58.403,45 il CTU ha rilevato infatti che: “il contribuente ha la possibilità con apposita dichiarazione integrativa di dichiarare redditi in precedenza non esposti nel modello dichiarativo già inviato, pagando, oltre alle imposte dovute ed ai relativi interessi, anche una sanzione di importo ridotto rispetto a quella che sarebbe erogata in caso di accertamento da parte degli uffici del Fisco;
che in riferimento alla dichiarazione del 11 ottobre 2018 (anno d'imposta 2014, così come sopra richiamata), sulla base di quanto allegato in atti, il Dott. pur Controparte_1 avendo predisposto ed inviato apposita dichiarazione integrativa per conto della SI.ra , non trasmetteva Parte_1 alcuna indicazione a quest'ultima in merito agli importi da versare tramite quello che in gergo tecnico viene denominato ravvedimento operoso (pagamento spontaneo ed in forma ridotta delle sanzioni previste); da tale omessa indicazione, infatti, scaturisce, in primo luogo, l'avviso bonario dell'Agenzia delle entrate (allegato n.6 all'atto di citazione) contenente le imposte dovute e non pagate, oltre a relative sanzioni ed interessi, tramutatosi poi nella cartella esattoriale notificata in data 22 giugno 2022, n.02220220003363492000, oggetto di successiva rottamazione (cancellazione delle sanzioni ed interessi, pagando entro i termini le sole imposte dovute), il Ctu specifica che, come sopra riportato, tale avviso dovrebbe essere stato notificato anche al Dott. vista l'indicazione dallo Controparte_1 stesso compilata nella medesima dichiarazione;
in secondo luogo, in assenza del versamento delle sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso, l'Agenzia delle Entrate notificava a parte attrice l'atto n. TMJCO0200139/2020 (allegato n.8 all'atto di citazione) in data 28 ottobre 2021;
- in data 29 ottobre 2021 (il giorno successivo a quello di notifica) la SI.ra , tramite la propria Parte_1 collaboratrice, inviava al Dott. l'atto ricevuto il giorno seguente, richiedendo un riscontro;
Controparte_1
- sulla base degli atti di causa il riscontro richiesto non risulta essere mai stato fornito dal Dott. alla Controparte_1 SI.ra , la quale, per l'atto n. TMJCO0200139/2020, avrebbe potuto tra l'altro usufruire di uno sconto Parte_1 delle sanzioni piene, pari ad €.58.403,45#, versando l'importo ridotto di €.19.473,65# entro il termine di 60 giorni dalla dal 28 ottobre 2021, non dovendo versare alcun'ulteriore somma a riguardo;
- in assenza dei riscontri richiesti ed al conseguente mancato versamento delle somme dovute in misura ridotta entro il termine stabilito, nessuno sconto veniva perfezionato e pertanto parte attrice si trova in debito con l'Agenzia delle Entrate per l'importo pari ad €.58.403,45#.”. Il danno subito dall'attrice risulta quantificato dal CTU e corrisponde all'importo di €
124.706,45.
Tale importo va ritenuto congruo in quanto può dirsi diretta conseguenza delle condotte poste in essere dal professionista.
Sulla scorta delle suddette argomentazioni consegue l'accoglimento della domanda e la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 124.706,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 4.227,00, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), cpa ed iva come per legge, valori medi, ai minimi per la fase decisoria stante la forma semplificata della decisione.
Spese di CTU a carico del convenuto come già liquidate secondo separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea.
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 124.706,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Spese di CTU a carico del convenuto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Con riguardo all'importo di € 66.303,00 il CTU ha rilevato infatti che: “dalla dichiarazione integrativa predisposta ed inviata in data 11 ottobre 2018 dal Dott. per conto della SI.ra (vedasi allegato n.5 Controparte_1 Parte_1 all'atto di citazione), emergeva l'esistenza di un credito in capo al contribuente (richiesto a rimborso) pari ad
€.66.303,00# nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (vedasi pag.17 dell'allegato n.5) a supporto del quale, in atti, non risulta alcuna documentazione allegata;
- il credito di cui al punto precedente, non essendo stato indicato né all'interno della prima dichiarazione redatta in autonomia dalla SI.ra in data 19 giugno 2015, né tantomeno nella prima dichiarazione integrativa Parte_1 redatta ed inviata dal Dott. in data 30 settembre 2015 (vedasi allegato n.4 all'atto di citazione), ed Controparte_1 essendo stato rilevato nella dichiarazione inviata nel corso dell'anno 2018 (ben tre anni dopo la scadenza ordinaria dei termini), obbligava a trattare tale credito come facente parte della categoria degli “ultrannuali” (così definita dall'Agenzia delle Entrate);
- per poter definire correttamente la pratica di rimborso a favore della SI.ra , il Dott. Parte_1 Controparte_1 oltre ad effettuare la dichiarazione integrativa come all'allegato n. 5 all'atto di citazione (inviata come detto nel corso dell'anno 2018), avrebbe dovuto presentare un modello dichiarativo riferito all'anno d'imposta 2018 (Modello Redditi 2019 anno 2018) nel quale avrebbe dovuto indicare nel quadro denominato DI, l'esistenza del credito di €.66.303,00#, richiedendolo a rimborso nel successivo quadro RX;
- tale procedura è stata svolta dal Dott. ma il credito è stato indicato nella dichiarazione dell'anno Controparte_1 precedente rispetto all'annualità corretta (Modello Redditi 2018 anno 2017 anziché Modello Redditi 2019 anno 2018);
- rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, è possibile individuare il motivo del mancato rimborso della somma di
€.66.303,00# a favore della SI.ra proprio nel suddetto errore”. Parte_1