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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6497 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3977 del 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avverso la sentenza n. 2067 del 2023, del Tribunale di Nola, I Sez.
Civile, iscritta a NRG n. 7072 del 2016, notificata il 17.07.2023 e pubblicata l'11.07.2023
TRA nato il [...] ad [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappr. e dif. in forza di procura in calce all'atto di appello dall'avv. Giuseppe Aselli elettivamente domiciliata in
Marigliano, al Corso Umberto I°, 392/D chiedendo che, ai sensi dell'art. 136 c.p.c. art. 170 c.p.c. IV co. art. 176 c.p.c. co. II, tutte le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio potranno essere recapitate al numero di fax 081/8434770 e all'indirizzo pec.: Email_1
APPELLANTE
E
1 (cod. fisc. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
22.04.1964, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
RM IA (cod. fisc. ) e CO CC (cod. fisc. C.F._3
, in virtù di procura conferita in calce al presente atto, e che C.F._4
dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni del presente procedimento al numero fax ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata e domicilio digitale:
Email_2 Email_3
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(P. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Iro Tralli, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Milano, alla Via E. De Amicis n. 55.
ZA TA
Oggetto: responsabilità professionale – commercialista.
Conclusioni:
Per l'appellante, l'Avv. Giuseppe Aselli insiste per sentir così provvedere: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2067/2023 emessa dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, Giudice dott.ssa Antonella Cennamo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7072/2016, depositata in cancelleria in data 11 luglio 2023, notificata il 17 luglio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione eventuale della CTU così come richiesta anche in appello non ammessa
2 in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico indicate in precedenza.”.
Per l'appellato, nonché appellante incidentale, , gli Avv.ti RM Controparte_1
IA e CO CC insistono per sentir così provvedere: “
1- voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza: rigettare l'appello principale;
2. accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, a riforma parziale della sentenza n. 2067/2023 del Tribunale di Nola, condannare la società di assicurazioni
[...]
, a tenere indenne e manlevare il rag. Controparte_2 [...]
da qualsivoglia pregiudizio derivante dall'accoglimento della domanda CP_1 attorea, anche in ordine alle spese processuali del primo grado;
3. condannare i soccombenti al pagamento delle spese di lite del doppio grado con attribuzione ai procuratori antistatari.”.
Per , l'Avv. Andrea Iro Tralli insiste per Controparte_2 sentir così provvedere: “in via preliminare: - dichiarare inammissibile e comunque rigettare, per quanto riguarda le spese di lite dovute dal rag. alle terze CP_1 chiamate, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
in via principale: - accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza con il quale è stata accertata e dichiarata, in primo grado, l'inoperatività della polizza assicurativa
in via subordinata, e solo in ipotesi di appello incidentale tardivo CP_2 del rag. : - confermare l'inoperatività della polizza assicurativa CP_1 [...] rispetto alla domanda di garanzia che il rag. dovesse CP_2 CP_1 riproporre anche nel presente grado d'appello, per le considerazioni pure tutte svolte nel presente atto difensivo;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario del 15% per spese generali, anche del presente grado di giudizio.”.
Per l'Avv. Andrea Iro Tralli insiste per sentir così provvedere: “in via Controparte_3 preliminare: - dichiarare inammissibile e comunque rigettare, per quanto riguarda le spese di lite dovute dal rag. alle terze chiamate, l'istanza di sospensione CP_1 della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
in via principale: - accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza con il quale è stata accertata e dichiarata, in primo grado, la carenza di legittimazione passiva in capo a;
in via subordinata, e CP_3 solo in ipotesi di appello incidentale tardivo del rag. : - confermare la CP_1 carenza di legittimazione passiva in capo a rispetto alla domanda Controparte_3 di garanzia che il rag. dovesse riproporre anche nel presente grado CP_1
d'appello, per le considerazioni pure tutte svolte nel presente atto difensivo, e con ogni più opportuna e conseguente pronuncia;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario del 15% per spese generali, anche del presente grado di giudizio.”.
3 Per , l'Avv. Andrea Iro Tralli insiste per sentir così provvedere: Controparte_4
“in via pregiudiziale: - dichiarare sanata la vocatio in ius della cancellata
[...]
, con la costituzione dell'esponente Controparte_2 [...]
; in via preliminare: - dichiarare inammissibile e comunque Controparte_4 rigettare, per quanto riguarda le spese di lite dovute dal rag. alle terze CP_1 chiamate, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
in via principale: - accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza con il quale è stata accertata e dichiarata, in primo grado, l'inoperatività della polizza assicurativa
in via subordinata, e solo in ipotesi di appello incidentale tardivo CP_2 del rag. : - confermare l'inoperatività della polizza assicurativa CP_1 [...] rispetto alla domanda di garanzia che il rag. dovesse CP_2 CP_1 riproporre anche nel presente grado d'appello, per le considerazioni pure tutte svolte nel presente atto difensivo;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario del 15% per spese generali, anche del presente grado di giudizio.”.
Svolgimento del processo
Giudizio di primo grado
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 ottobre 2016, Parte_1
conveniva in giudizio – cui aveva affidato la sua attività
[...] Controparte_1
fiscale, relativa alla sua attività di consulente di infortunistica stradale, e la relativa dichiarazione dei redditi , al fine di sentirne accertare la responsabilità da inadempimento contrattuale, con conseguente condanna della somma di € 7.150,22, per aver omesso di presentare, quanto agli anni 2008 e 2009, la relativa dichiarazione dei redditi deducendo che, a seguito di questa omissione, in data 20 novembre 2014, gli era stato notificato, da parte di Equitalia Sud, il preavviso di fermo amministrativo
(atto n. 0718020140007921000) con il quale era stato invitato a pagare la somma di €
19.737,88 in conseguenza del mancato pagamento di due avvisi di accertamento esecutivi notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 23/07/2013 (n. e C.F._5
), non pagati e non impugnati entro i termini di legge. C.F._6
1.1.Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa Controparte_1
attorea, avendo svolto con diligenza l'incarico professionale affidatogli;
avanzava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al pagamento di CP_5
[..
[...] della somma di € 7.954, 16, a titolo di corrispettivo per l'intera attività
[...]
professionale svolta in favore di quest'ultimo; in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia Dual Italia S.p.A.
1.2.Costituitasi regolarmente in giudizio, quest'ultima eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di – avendo la Controparte_2
stessa sottoscritto il contratto di assicurazione “per il tramite di – la Controparte_3
quale, costituitasi a sua volta, nel merito si difendeva affermando “l'inoperatività temporale della polizza considerato che essa era stata stipulata per il periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014; che detto contratto presentava una retroattività illimitata purché le perdite delle quali l'assicurato avrebbe dovuto rispondere, quale civilmente responsabile, traessero origine da richieste risarcitorie di terzi all'assicurato effettuate per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione, per tal via, considerato che la richiesta risarcitoria dell'attore nei confronti del convenuto era stata avanzata, per la prima volta, in data 13.10.2016 (data di notifica dell'atto di citazione)”.
1.3. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2067 del 2023, così statuiva:
a) in accoglimento della domanda principale, accertava la responsabilità professionale di – in quanto, vertendo la fattispecie in Controparte_1
un'ipotesi di responsabilità contrattuale, allegato da parte dell'attore il titolo negoziale e l'inadempimento del professionista, “il convenuto non ha allegato né tanto meno provato [..] circostanze limitative della propria responsabilità, limitandosi a contestare, peraltro genericamente, l'esistenza a monte del rapporto negoziale nel periodo 2008/2009” – e, per l'effetto, lo condannava al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 7.496, più interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto – in quanto, sempre in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova in ambito contrattuale, “parte attrice non allega, né prova, quale fatto estintivo 5 della pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale dal professionista alcuna ricevuta di pagamento” – condannava l pagamento, in Parte_1
favore di , della somma di € 7.954,16; Controparte_1
c) accertata la legittimazione passiva di , Controparte_2
rigettava la domanda di manleva sollevata dal convenuto, accogliendo ex adverso l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata dalla terza chiamata in causa;
d) infine, da un lato, compensava integralmente le spese nei rapporti tra CP_1
e , stante la sussistenza di un'ipotesi di
[...] Parte_1
soccombenza reciproca, e, d'altro lato, condannava Controparte_1
(soccombente rispetto alla domanda di manleva) a rifondere delle spese di lite le assicurazioni chiamate in giudizio.
Giudizio d'appello
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Nola, propone in questa Parte_1
sede appello censurando il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado lo ha condannato, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, al pagamento di € 7.954,16, “somma complessivamente determinata dal professionista e non specificamente contestata da parte attrice, a titolo di corrispettivo dell'attività svolta”.
A sostegno della propria pretesa, l'appellante deduce che il Tribunale non avrebbe erroneamente considerato che “vi erano agli atti le contestazioni ed una eccezione di prescrizione”.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, in particolare, il Tribunale – incorrendo in un vizio di motivazione – non avrebbe considerato che, vertendo in un'ipotesi di credito oggetto di prescrizione presuntiva – sarebbe stato onere del creditore (non anche del debitore) provare la mancata soddisfazione del credito;
prova che avrebbe potuto essere fornita solo a mezzo di deferimento del giuramento decisorio, ovvero
6 avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Inoltre, continua l'appellante, il Tribunale avrebbe altresì errato nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale nonostante il quantum richiesto dal professionista fosse “scarno e indicativo”, non supportato da una parcella, ma basato soltanto sulla base “dell'indicazione dell'anno e della somma richiesta a titolo di compenso”.
2.1. Si costituisce in giudizio depositando comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta con appello incidentale parziale insistendo, in primo luogo, per l'infondatezza dell'appello nella parte in cui è contestato il diritto del professionista al pagamento del compenso per l'intera attività di contabilità svolta in favore dell'appellante (dal 01.11.2005 al 31.12.2013) in considerazione del fatto che la prescrizione ordinaria decennale non fosse ancora maturata al momento della proposizione della domanda (riconvenzionale) del convenuto in primo grado e che, in ogni caso, le affermazioni effettuate dall'odierno appellante in primo grado avrebbero escluso l'applicabilità della prescrizione presuntiva di cui all'art. 2959 c.c. risultando del tutto incompatibili con l'avvenuto pagamento.
Con il medesimo atto, impugna in via incidentale il capo della Controparte_1
sentenza relativo alla esclusione della operatività della polizza da questi stipulata con per il periodo successivo al 28.01.2014 “nonostante la polizza con la Controparte_2
società chiamata in causa fosse stata tacitamente rinnovata in assenza di espressa disdetta, come si rileva dalle condizioni contrattuali allegate fin dal primo grado (doc. 3 del fascicolo del presente grado). Ovviamente, la dimostrazione della cessazione della polizza doveva essere effettuata dalla compagnia di assicurazione che aveva proposto la relativa eccezione, esibendo la eventuale disdetta (spedita o ricevuta). In mancanza di tale disdetta, la polizza doveva ritenersi pienamente operativa […]”.
7 Non viene in questa sede impugnato il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento della somma determinata in primo grado a titolo di responsabilità professionale su cui si intende, per l'effetto, sceso il giudicato.
2.2. In data 19 febbraio 2024, si costituisce in giudizio Controparte_2
, insistendo per la conferma della sentenza impugnata in considerazione
[...]
sia del passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alla inoperatività della polizza (essendo stato impugnato solo il capo della sentenza di accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi professionali, non oggetto di domanda di garanzia assicurativa verso ), che della inoperatività Parte_2
temporale (essendo stata la richiesta di risarcimento inoltrata oltre la scadenza della polizza) e oggettiva della stessa (essendo la copertura esclusa in riferimento alle attività non retribuite, come quella relativa al caso di specie).
Nel caso in cui questo giudice accertasse la operatività della polizza, l CP_2
eccepisce l'operatività della stessa nei soli limiti di euro 1.000,00 per ogni richiesta di risarcimento.
2.3. In data 19 febbraio 2024, si costituisce in giudizio altresì al fine di Controparte_3
ottenere l'accertamento del passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo all'accertamento della sua carenza di legittimazione passiva rispetto all'oggetto del giudizio e, in ogni caso, la sua conferma.
4. In data 13 marzo 2024, si costituisce in giudizio per sanare Controparte_4
il vizio relativo alla errata vocatio in ius di , deducendo che, Controparte_6
con decorrenza dall' 01.01.2021, il portafoglio di veniva Controparte_6
trasferito ad , con conseguente estinzione della società Controparte_4
inizialmente citata in giudizio.
In particolare, essa si costituiva insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato dal , in quanto l'interesse alla sua CP_1
proposizione non sarebbe sorto in conseguenza della proposizione dell'appello
8 principale (vertendo lo stesso sul solo capo di sentenza relativo ai compensi professionali del;
compensi estranei alla domanda di garanzia del CP_1 CP_1
verso Arch); la declaratoria di inammissibilità della documentazione relativa alle ricevute di pagamento che attesterebbero i rinnovi di polizza, prodotte per la prima volta solo in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.; e, in ogni caso, la sua infondatezza reiterando le prospettazioni delle altre parti convenute in merito alla inoperatività della polizza.
2.5. Rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., in data 31.10.2025, con ordinanza, questo Collegio riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello principale azionato dal è inammissibile, con conseguente Parte_1
perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo azionato da parte appellata ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c.
§ 1.
L'odierno appellante censura, sub specie del vizio di motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe riconosciuto il credito professionale del per non aver dato prova di un fatto estintivo del credito medesimo e per non CP_1
averlo contestato, senza considerare tre profili (contestati, per l'appunto, in questa sede): 1) il fatto che sin dal primo atto difensivo la difesa dell'appellante avesse sollevato eccezione di prescrizione del credito;
2) il fatto che avesse contestato la sua debenza;
3) l'asserita erronea “autoliquidazione” degli onorari professionali contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
§ 1. 1.
Ciò posto, con riferimento al primo profilo di doglianza, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. perché il – prospettando come Parte_1
9 il giudice di primo grado non abbia considerato il decorso della prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2956 c.c. – ha sollevato in questa sede un'eccezione nuova.
Infatti, all'interno del primo atto difensivo utile successivo alla comparsa di costituzione e risposta avanzata dal in primo grado – in cui ha azionato per la CP_1
prima volta il credito professionale –, cioè, la memoria di cui all'art. 183, sesto comma,
I termine (depositata in data 13.02.2020), il eccepisce il decorso del Parte_1
termine prescrizionale decennale sollevando, dunque, l'eccezione di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.; eccezione, poi, genericamente riproposta e non ulteriormente specificata in sede di precisazione delle conclusioni (depositata in data
14.06.2023).
In particolare, dagli atti emerge quanto segue:
- “Sulla prescrizione di quanto richiesto a titolo di compenso. Il rapporto intercorso tra le parti deve qualificarsi alla stregua di un contratto di prestazione di opera professionale. Il Professionista dovrebbe (il condizionale e d'obbligo) impegnarsi a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle Leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nel caso di specie appare chiaro che così non è stato, ancora, appare chiaro che disquisiamo di un incarico professionale risalente al 2006 e per cui opera la prescrizione dei crediti che il professionista ritiene di vantare essendo trascorsi ben oltre 10 anni. Andrà dichiarata l'estinzione del diritto stante il decorso del tempo con prescrizione di quanto richiesto a titolo di onorario, rilevando che proprio per gli anni 2008 e 2009 non viene conteggiato”
(memoria ex art. 183, cit.);
- “Sulla prescrizione di quanto richiesto a titolo di compenso e nel merito della domanda ex adverso formulata. Andrà dichiarata la prescrizione di quanto richiesto a titolo di onorario da parte del professionista, in ogni caso la domanda la domanda del è del tutto infondata e va, dunque, rigettata. Non può CP_1
addebitarsi al cliente la mancata presentazione di alcune formalità che sono di 10 competenza del commercialista, né validamente espresse come già accennato le eccezioni ex adverso formulate perché contraddittorie e non provate” (atto di precisazione delle conclusioni, cit.).
Ciò posto, questo Collegio intende dar seguito a quell'orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che, facendo leva sulla ontologica differenza tra prescrizione presuntiva ed estintiva, ne fa derivare la loro infungibilità sul piano processuale: “secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre,
Cass., 21 febbraio 2005, n. 3443; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22649; Cass., 26 agosto
2013, n. 19545; Cass., 18 gennaio 2017, n. 1203), la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito, sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda
è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. Ne consegue
l'onere, per la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione, di specificare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, mentre nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne identifichi il tipo legale e ne indichi la durata, spettando al giudice, in base al principio iura novit curia, identificare quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le varie ipotesi previste dalla legge. (Cass.
III, n. 16486 del 2017).
§ 1. 2.
Il secondo profilo di doglianza con cui l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe riconosciuto il credito del professionista senza considerare le contestazioni mosse sul punto dall'odierno appellante sono inammissibili perché
11 non colgono la ratio decidendi alla base della statuizione di condanna oggetto di gravame.
La condivisibile ratio decidendi su cui si fonda la impugnata statuizione di condanna è, infatti, la regola generale di ripartizione degli oneri della prova in materia contrattuale ex art. 1218 c.c. (così come precisati nella nota sentenza delle Sezioni Unite, la n.
13533 del 2001).
L'accoglimento della domanda riconvenzionale del si fonda sulle medesime CP_1
ragioni di fatto e di diritto che hanno portato il giudice di primo grado ad accogliere la domanda principale del valorizzato – in accoglimento della domanda Parte_1
principale ed implicitamente richiamato anche per l'accoglimento della domanda riconvenzionale – il fatto che “[..] emerge per tabulas, in particolare dal documento proveniente dall'Agenzia delle Entrate depositato dallo stesso convenuto (si cfr. all. 1 della produzione di parte convenuta, denominato “tenuta della contabilità”) che nel periodo per cui è causa egli risultava il soggetto depositario delle scritture contabili, ciò, ulteriormente, emerge anche dalla documentazione depositata da parte attrice agli allegati 7 e 8, considerato che ai verbali di contraddittorio con l'agenzia delle
Entrate è apposta la sottoscrizione di ” – da cui, dunque, Controparte_1
emergerebbe la prova del titolo del credito azionato, nella specie l'esecuzione della prestazione professionale – e, allegato il pregiudizio subito corrispondente al mancato pagamento del corrispettivo (auto-determinato in applicazione delle tabelle professionali) sarebbe stato onere del dimostrare l'esistenza di un fatto Parte_1
estintivo della relativa pretesa creditoria.
Per altro, il riferimento alla non specifica contestazione da parte del è Parte_1
riferito all'interno della sentenza impugnata non con riferimento all'an della pretesa, bensì al quantum. In altri termini, considerata fondata la domanda sulla base dei criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui sopra, il Tribunale ha accolto la determinazione del danno così come effettuata dal in base alle tabelle CP_1
12 professionali senza che tale quantificazione fosse stata specificamente messa in discussione dal Parte_1
Infatti, all'interno degli atti difensivi immediatamente successivi alla comparsa di costituzione e risposta del (in cui è stata sollevata domanda CP_1
riconvenzionale), è possibile ravvisare solo contestazioni generiche in ordine alla non debenza del credito professionale azionato dal professionista nonché contestazioni che non distinguono chiaramente – ma, anzi, appaiono in più punti sovrapporre – le differenti questioni della responsabilità professionale del per l'omessa CP_1
dichiarazione dei redditi per gli a.a. 2008/2009 (oggetto di domanda giudiziale introduttiva del giudizio di primo grado), da un lato, e della pretesa creditoria azionata in relazione al resto dell'attività professionale svolta in favore del Parte_1
(evidentemente diversa da quella omessa), dall'altro. E tale genericità non può che emergere dalla lettura dei seguenti passaggi:
• “Nel caso di specie appare chiaro che così non è stato, ancora, appare chiaro che disquisiamo di un incarico professionale risalente al 2006 e per cui opera la prescrizione dei crediti che il professionista ritiene di vantare essendo trascorsi ben oltre 10 anni. Andrà dichiarata l'estinzione del diritto stante il decorso del tempo con prescrizione di quanto richiesto a titolo di onorario, rilevando che proprio per gli anni 2008 e 2009 non viene conteggiato. Nel merito In ogni caso, si eccepisce che la prestazione resa non ha condotto al risultato sperato essendo in dubbio addirittura che l'operato sia stato posto in essere. Infatti, egli non ha poi operato alcuna attività, sicché, anche nel merito, la domanda del
è del tutto infondata e va, dunque, rigettata. Non può addebitarsi al CP_1
cliente la mancata presentazione di alcune formalità che sono di competenza del commercialista, la mancata presentazione delle dichiarazioni.” (memoria ex art. 183, VI co., I termine, c.p.c.);
• “Tra l'altro se mai fu dato incarico e mai fu posta attività da parte del commercialista ben poco si comprende perché poi venga affermato che non gli
13 è stata pagata la prestazione d'opera. Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente
l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa.” (precisazione delle conclusioni).
Dunque, se è corretto affermare come ex actis risulti che sia sull'an che sul quantum del credito azionato dal non vi sia stata una contestazione specifica, è CP_1
erroneo concludere che è sulla base di questa premessa che il giudice di primo grado abbia condannato il al pagamento degli onorari professionali;
da questa Parte_1
conclusione deriva, dunque, l'inammissibilità del presente motivo di gravame.
§ 1. 3.
L'ultimo profilo di doglianza, con cui è contestata la determinazione del danno (in accoglimento della domanda riconvenzionale del ) da parte del primo CP_1
giudice è inammissibile per difetto di specificità del motivo ex art. 342, primo comma,
c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese precisato come “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U.,
n. 36481 del 2022).
14 Nel caso di specie, in particolare, l'articolazione dell'appello sarebbe completamente priva della parte argomentativa essendosi l'odierno appellante limitatosi ad affermare quanto segue: “Ancora, il quantum richiesto dal professionista era scarno e indicativo, non vi era una parcella, ma un calcolo sulla base solo dell'indicazione dell'anno e della somma richiesta a titolo di compenso, senza nemmeno la predisposizione di una sorta di parcella che, comunque, non avrebbe assunto all'interno del giudizio valore probatorio. Quanto richiesto assumeva, a voler essere di manica larga, al massimo il valore di una dichiarazione unilatere che non poteva essere posta a fondamento della decisione, perché contestata e perché vi era l'eccezione di prescrizione, e perché non vi era alcuna prova dell'attività svolta, tra l'altro nemmeno indicata.” (pag.
4-5 atto di appello).
Dunque, dopo aver contestato le modalità di determinazione del quantum debeatur,
l'appellante non precisa quali sono le violazioni di legge riscontrate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata nonché le circostanze di fatto ovvero le disposizioni di legge che, se debitamente considerate, avrebbero portato ad una differente determinazione della statuizione di condanna (in senso ad egli, ovviamente, favorevole).
L'articolazione della presente censura, dunque, non consente a questo Collegio di cogliere il significato giuridico della doglianza del con conseguente Parte_1
impossibilità di pronunciarsi sulla stessa.
§ 1. 4.
L'inammissibilità dell'appello principale determina la perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo azionato dal , ai sensi dell'art. 334, secondo comma, CP_1
c.p.c.
Occorre precisare come nessun pagamento del doppio del contributo unificato è dovuto da a seguito della declaratoria di inefficacia dello stesso, Controparte_1
non rientrando tra le ipotesi rilevanti ai fini dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, cioè
15 l'improcedibilità, inammissibilità e il rigetto del gravame principale o incidentale
(Cass. Ord. Sez. V, n. 1343 del 2019; Cass Ord. Sez. VI, n. 18348 del 2017).
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Pertanto, essendo soccombente rispetto all'appello principale, è Parte_1
condannato al pagamento, in favore di – e, per esso, degli Avv.ti Controparte_1
RM IA e CO CC che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. – della somma di € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Al fine della determinazione del valore della causa, stante la conferma della sentenza gravata, si prenderà in considerazione l'entità del credito in contestazione (ex multis,
Cass. Sez. III, ord. 13145 del 2025), cioè € 7.954,16.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00.
Rispetto all'appello incidentale, è condannato a rifondere in favore Controparte_1
di la somma di € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre il 15% Controparte_4
per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
16 Infine, le spese eventualmente sostenute da e da Controparte_3 [...]
si dichiarano non ripetibili. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2067 del
2023, del Tribunale di Nola, I Sez. Civile, iscritta a NRG n. 7072 del 2016, così provvede:
• dichiara l'appello principale inammissibile, con conseguente perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c.;
• a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello principale,
è condannato al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
– e, per esso, degli Avv.ti RM IA e CO CC che CP_1
ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. – della somma di € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• a seguito della perdita di efficacia dell'appello incidentale tardivo,
[...]
è condannato al pagamento, in favore di , CP_1 Controparte_4
della somma di € 5.809,00, a titolo di compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• in conseguenza dell'inammissibilità dell'appello principale del Parte_1
, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002.
Così deciso, Napoli, 11 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo Dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Federica Ponticelli – Magistrato ordinario in tirocinio (MOT).
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