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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1049/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1049/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
CAPPOLA e dell'avv. MATTEO CAVALLUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA TETI, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.4.2024 ha chiesto che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi e , con addebito al secondo, e che fosse Parte_1 Controparte_1
riconosciuto in suo favore un assegno di separazione.
Il resistente ha aderito alla domanda di separazione, ma chiedendo che fosse addebitata alla moglie e che non fosse statuito alcun assegno di separazione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito -, concordando le parti sulla disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, coniugati in Caporciano il 11.6.1994 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Caporciano al n. 7, parte II, serie A, anno 1994);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caporciano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rimette al definitivo la regolazione delle spese processuali tra le parti;
4) rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice istruttore.
Pescara 17 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1049/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
CAPPOLA e dell'avv. MATTEO CAVALLUCCI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA TETI, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.4.2024 ha chiesto che fosse dichiarata la Parte_1
separazione dei coniugi e , con addebito al secondo, e che fosse Parte_1 Controparte_1
riconosciuto in suo favore un assegno di separazione.
Il resistente ha aderito alla domanda di separazione, ma chiedendo che fosse addebitata alla moglie e che non fosse statuito alcun assegno di separazione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito -, concordando le parti sulla disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande, come da separata ordinanza del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, coniugati in Caporciano il 11.6.1994 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Caporciano al n. 7, parte II, serie A, anno 1994);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caporciano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rimette al definitivo la regolazione delle spese processuali tra le parti;
4) rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice istruttore.
Pescara 17 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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