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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4873/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 10 gennaio 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite in data 13 gennaio 2025; lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato;
esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 128, comma 1, ultimo inciso e 127-ter, comma 5, ultimo inciso, c.p.c. (così come modificati dal D.Lgs. 31/10/2024,
n. 164), anche l'udienza pubblica può essere sostituita dal deposito di note scritte e che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento, nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4873/2024 R.G.A.C., pendente
TRA
n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma alla via Tagliamento n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Caccavale Roberto (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione depositato telematicamente
ATTRICE-OPPONENTE
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano alla Piazza Cinque Giornate n. 10, presso lo studio dell'Avv. De Domenico Danila (c.f.: ), dalla quale è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di procura in calce al ricorso monitorio depositato telematicamente CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1423/2024 emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 23/05/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 3891/2024 r.g.”
Conclusioni: Come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 e come segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Giova, altresì, precisare che il presente provvedimento, reso all'esito dell'udienza del
23 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte entro il termine del 23 gennaio
2025, viene depositato il giorno successivo alla scadenza del predetto termine, onde si considera letto in udienza ex art. 127-ter, comma 5 (ultimo inciso), c.p.c. (così come risultante dalla modifica apportata a tale articolo dal D.Lgs. 31/10/2024, n. 164).
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU.,
29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a conoscere della controversa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
In particolare, la odierna opposta, ha adito l'intestato Tribunale Controparte_1 ordinario di Napoli Nord al fine di ottenere la condanna della odierna opponente,
al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di euro Parte_1
10.252,57, quale corrispettivo per la compravendita di materiali (pompe e accessori) ordinati da quest'ultima dalla prima in forza dell'ordine n. 585 del 03/07/2018 e consegnati alla in data 11/07, 23/07 e 27/07 2018 (cfr. ricorso Parte_1 monitorio).
In accoglimento della domanda monitoria veniva emesso il decreto ingiuntivo n.
1423/2024, pubblicato in data 23/05/2024.
Con il promosso atto di citazione introduttivo del presente giudizio, di contro, la ingiunta spiegava opposizione avverso l'emesso decreto monitorio Parte_1 eccependo, in via pregiudiziale di rito e preliminare rispetto a ogni altra difesa,
l'incompetenza territoriale del Giudice adito in monitorio in forza della clausola di cui all'art. 12 delle condizioni generali di fornitura, che devolveva al Tribunale di
Monza la competenza esclusiva in merito ad ogni possibile controversia insorgente tra le parti in relazione al rapporto giuridico negoziale qui dedotto in lite.
Rappresentava, ancora, la opponente che già in precedenza, nell'anno 2020, la opposta aveva proposto innanzi al Tribunale di Milano analoga domanda monitoria nei confronti della odierna opponente, per le medesime causali di cui al ricorso introduttivo anche della domanda monitoria instaurata innanzi a questo Tribunale, e che il Tribunale meneghino, con sentenza n. 2973/2021, ebbe anch'esso a dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Foro di Monza, proprio in forza della medesima clausola contrattuale invocata anche in questa sede dalla opponente;
tale pronuncia, tra l'altro, non sarebbe stata mai oggetto di impugnazione da parte della odierna opposta, la quale, anzi, risulta essersi limitata a riproporre la medesima domanda innanzi a questo Tribunale, in violazione, pertanto, del giudicato ivi in precedenza formatosi tra le parti.
L'eccezione tempestivamente e ritualmente formulata dalla opponente merita accoglimento.
Giova premettere che è stato documentalmente provato in atti (cfr. sentenza n.
2973/2021, pubblicata in data 08/04/2021, resa dal Tribunale di Milano, allegata alla produzione telematica di parte opponente e mai contestata dalla opposta) che la questione pregiudiziale di rito anche qui venuta in considerazione risulta essere stata già oggetto di pronuncia giudiziale tra le medesime parti oggi in causa e che essa
(pur non volendosi addentrare nella questione della sua idoneità al giudicato esterno) non può trovare, nell'ambito anche del presente giudizio — secondo la valutazione di questo Tribunale adito — diversa sistemazione e soluzione.
n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
Ed invero, è provato documentalmente in atti che le “Condizioni generali di fornitura” allegate alla conferma ordine n. 500686350 del 10/07/2018 (con il quale la odierna opposta riscontrava e accettava l'ordine n. 585 del 07/07/2018 effettuato dalla odierna opponete — entrambi i documenti prodotti in atti da parte opposta in allegato al proprio ricorso monitorio — ) espressamente prevedevano, all'art. 12 (rubricato “Foro competente”), che “Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti derivante, o comunque relativa e/o connessa al contratto di fornitura e/o anche relativa a tutte le attività ad esso connesse o comunque conseguenti sarà competente il Tribunale di Monza, con conseguente ed espressa esclusione di qualsiasi altro foro previsto dalla legge”.
Trattasi di chiara clausola derogativa della competenza territoriale ex art. 28 c.p.c., la quale, predisposta unilateralmente tramite moduli e formulari della stessa opposta, sanciva la competenza territoriale esclusiva (con testuale “[…] espressa esclusione di qualsiasi altro foro previsto dalla legge”) del Tribunale di Monza.
Avverso tali chiare risultanze documentali, di contro, parte opposta ha replicato e dedotto, da un lato, addirittura la non operatività di tali condizioni tra le parti, per Cont non essere state le stesse ritrasmesse, debitamente sottoscritte dalla alla e, Pt_1 dall'altro lato, la loro nullità per non essere state esse specificamente sottoscritte dalla opponente ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Entrambe le difese sono manifestamente infondate.
Da un lato, occorre precisare come la stessa parte opposta abbia espressamente basato la propria azione monitoria sulla scorta di un rapporto negoziale sorto tra le parti proprio in forza del su menzionato ordine n. 585 del 07/07/2018, seguito dalla corrispondente conferma d'ordine emessa dalla opposta e a cui risultano essere allegate le condizioni generali di fornitura — contenenti anche la clausola derogativa della competenza qui in esame — richiamate dalla opponente (documenti, peraltro, prodotti in atti dalla stessa opposta sin dalla fase monitoria).
Ora, appare evidente l'illogicità e la contraddittorietà della tesi sostenuta dalla opposta nella misura in cui essa si è spinta sostanzialmente a dedurre il mancato rituale perfezionamento tra le parti del rapporto negoziale in forza del quale essa stessa ha agito in giudizio (il che, per ipotesi, dovrebbe condurre finanche ad un rigetto nel merito della relativa domanda).
Del resto, la concorde produzione in atti delle parti del medesimo documento contrattuale in esame, le deduzioni in fatto formulate sulla sua stipula da parte della opposta e la mancata contestazione (ma, anzi, la specifica ammissione di tale circostanza) da parte della stessa opponente, portano certamente a ritenere pacifica la vigenza tra le parti delle pattuizioni in discorso, essendo del tutto irrilevante la presenza sul documento contrattuale in discorso della sottoscrizione della sola parte opponente (essendo, peraltro, granitica la giurisprudenza di legittimità in punto di n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
c.d. contratto “monofirma”, che si considera satisfattivo finanche del requisito della forma scritta ad substantiam quando — come appunto avvenuto nel caso di specie — pur sottoscritto da solo uno dei contraenti, il consenso dell'altro può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti — cfr., ex multis, Cass.,
SS.UU., 898/2018 — ).
In secondo luogo, non assume neppure alcuna rilevanza il difetto di una specifica approvazione per iscritto, da parte della odierna opponente, della predetta clausola derogativa della competenza, così come previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c., dato che la Suprema Corte di Cassazione ha altrettanto chiarito che, in tema di condizioni generali di contratto, il contraente aderente è il solo legittimato a far valere l'eventuale mancanza della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, sicché la nullità di una clausola onerosa per difetto di specifica sottoscrizione non può essere invocata dal soggetto predisponente (cfr. Cass.
27320/2020; Cass. 20205/2017; Cass. 14570/2012).
Nella specie, è fuori dubbio che il contraente predisponente la clausola in questione, tramite l'uso di moduli o formulari, sia stata proprio l'odierna opposta, non potendo, dunque, essa strumentalmente invocarne la nullità in vece dell'aderente, vero ed unico soggetto tutelato dalla nullità di protezione in discorso.
Alla luce di tutto quanto in precedenza considerato, dunque, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente, dovendosi affermare la competenza in via esclusiva a conoscere del presente giudizio del Tribunale di Monza.
Per quanto riguarda, poi, gli effetti che una tale pronuncia di incompetenza spiega nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre precisare che, se da un lato il Giudice (inteso quale Ufficio Giudiziario) che ha emesso il decreto ingiuntivo è dotato di competenza funzionale e inderogabile a conoscere anche della relativa opposizione (cfr. Cass. 6788/1995; Cass. 41/1995; Cass. 9624/1990), dall'altro lato, qualora nel giudizio di opposizione venga eccepita proprio l'incompetenza (e nello specifico, l'incompetenza territoriale), il Giudice dell'opposizione, se ravvisi tale vizio, non può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza (con ordinanza), dovendo invece pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo emesso (con sentenza) ed esaurire così la propria competenza funzionale (cfr. Cass. 15720/2006; Cass.
861/2003; Cass. 2843/1998).
Per tutto quanto innanzi osservato, dunque, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, il quale va, pertanto, revocato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, seppure in rito, della opposta e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla stessa parte opposta nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice-opponente OR (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato
D.M., avuto, tuttavia, altresì riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 4873/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Opposizione al Decreto
Ingiuntivo n. 1423/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data
23/05/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 3891/2024 r.g.", pendente tra – attrice-opponente – e – convenuta- Parte_1 Controparte_1 opposta – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, e per le ragioni di cui in motivazione, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale ordinario di Napoli Nord ad emettere il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e, per l'effetto, lo revoca;
2. condanna parte convenuta-opposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice-opponente,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila/00), per soli compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice-opponente, Avv. Caccavale Roberto, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 24/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 10 gennaio 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite in data 13 gennaio 2025; lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato;
esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 128, comma 1, ultimo inciso e 127-ter, comma 5, ultimo inciso, c.p.c. (così come modificati dal D.Lgs. 31/10/2024,
n. 164), anche l'udienza pubblica può essere sostituita dal deposito di note scritte e che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento, nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4873/2024 R.G.A.C., pendente
TRA
n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma alla via Tagliamento n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Caccavale Roberto (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione depositato telematicamente
ATTRICE-OPPONENTE
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano alla Piazza Cinque Giornate n. 10, presso lo studio dell'Avv. De Domenico Danila (c.f.: ), dalla quale è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di procura in calce al ricorso monitorio depositato telematicamente CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: “Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1423/2024 emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data 23/05/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 3891/2024 r.g.”
Conclusioni: Come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 e come segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Giova, altresì, precisare che il presente provvedimento, reso all'esito dell'udienza del
23 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte entro il termine del 23 gennaio
2025, viene depositato il giorno successivo alla scadenza del predetto termine, onde si considera letto in udienza ex art. 127-ter, comma 5 (ultimo inciso), c.p.c. (così come risultante dalla modifica apportata a tale articolo dal D.Lgs. 31/10/2024, n. 164).
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU.,
29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a conoscere della controversa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
In particolare, la odierna opposta, ha adito l'intestato Tribunale Controparte_1 ordinario di Napoli Nord al fine di ottenere la condanna della odierna opponente,
al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di euro Parte_1
10.252,57, quale corrispettivo per la compravendita di materiali (pompe e accessori) ordinati da quest'ultima dalla prima in forza dell'ordine n. 585 del 03/07/2018 e consegnati alla in data 11/07, 23/07 e 27/07 2018 (cfr. ricorso Parte_1 monitorio).
In accoglimento della domanda monitoria veniva emesso il decreto ingiuntivo n.
1423/2024, pubblicato in data 23/05/2024.
Con il promosso atto di citazione introduttivo del presente giudizio, di contro, la ingiunta spiegava opposizione avverso l'emesso decreto monitorio Parte_1 eccependo, in via pregiudiziale di rito e preliminare rispetto a ogni altra difesa,
l'incompetenza territoriale del Giudice adito in monitorio in forza della clausola di cui all'art. 12 delle condizioni generali di fornitura, che devolveva al Tribunale di
Monza la competenza esclusiva in merito ad ogni possibile controversia insorgente tra le parti in relazione al rapporto giuridico negoziale qui dedotto in lite.
Rappresentava, ancora, la opponente che già in precedenza, nell'anno 2020, la opposta aveva proposto innanzi al Tribunale di Milano analoga domanda monitoria nei confronti della odierna opponente, per le medesime causali di cui al ricorso introduttivo anche della domanda monitoria instaurata innanzi a questo Tribunale, e che il Tribunale meneghino, con sentenza n. 2973/2021, ebbe anch'esso a dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Foro di Monza, proprio in forza della medesima clausola contrattuale invocata anche in questa sede dalla opponente;
tale pronuncia, tra l'altro, non sarebbe stata mai oggetto di impugnazione da parte della odierna opposta, la quale, anzi, risulta essersi limitata a riproporre la medesima domanda innanzi a questo Tribunale, in violazione, pertanto, del giudicato ivi in precedenza formatosi tra le parti.
L'eccezione tempestivamente e ritualmente formulata dalla opponente merita accoglimento.
Giova premettere che è stato documentalmente provato in atti (cfr. sentenza n.
2973/2021, pubblicata in data 08/04/2021, resa dal Tribunale di Milano, allegata alla produzione telematica di parte opponente e mai contestata dalla opposta) che la questione pregiudiziale di rito anche qui venuta in considerazione risulta essere stata già oggetto di pronuncia giudiziale tra le medesime parti oggi in causa e che essa
(pur non volendosi addentrare nella questione della sua idoneità al giudicato esterno) non può trovare, nell'ambito anche del presente giudizio — secondo la valutazione di questo Tribunale adito — diversa sistemazione e soluzione.
n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
Ed invero, è provato documentalmente in atti che le “Condizioni generali di fornitura” allegate alla conferma ordine n. 500686350 del 10/07/2018 (con il quale la odierna opposta riscontrava e accettava l'ordine n. 585 del 07/07/2018 effettuato dalla odierna opponete — entrambi i documenti prodotti in atti da parte opposta in allegato al proprio ricorso monitorio — ) espressamente prevedevano, all'art. 12 (rubricato “Foro competente”), che “Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti derivante, o comunque relativa e/o connessa al contratto di fornitura e/o anche relativa a tutte le attività ad esso connesse o comunque conseguenti sarà competente il Tribunale di Monza, con conseguente ed espressa esclusione di qualsiasi altro foro previsto dalla legge”.
Trattasi di chiara clausola derogativa della competenza territoriale ex art. 28 c.p.c., la quale, predisposta unilateralmente tramite moduli e formulari della stessa opposta, sanciva la competenza territoriale esclusiva (con testuale “[…] espressa esclusione di qualsiasi altro foro previsto dalla legge”) del Tribunale di Monza.
Avverso tali chiare risultanze documentali, di contro, parte opposta ha replicato e dedotto, da un lato, addirittura la non operatività di tali condizioni tra le parti, per Cont non essere state le stesse ritrasmesse, debitamente sottoscritte dalla alla e, Pt_1 dall'altro lato, la loro nullità per non essere state esse specificamente sottoscritte dalla opponente ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Entrambe le difese sono manifestamente infondate.
Da un lato, occorre precisare come la stessa parte opposta abbia espressamente basato la propria azione monitoria sulla scorta di un rapporto negoziale sorto tra le parti proprio in forza del su menzionato ordine n. 585 del 07/07/2018, seguito dalla corrispondente conferma d'ordine emessa dalla opposta e a cui risultano essere allegate le condizioni generali di fornitura — contenenti anche la clausola derogativa della competenza qui in esame — richiamate dalla opponente (documenti, peraltro, prodotti in atti dalla stessa opposta sin dalla fase monitoria).
Ora, appare evidente l'illogicità e la contraddittorietà della tesi sostenuta dalla opposta nella misura in cui essa si è spinta sostanzialmente a dedurre il mancato rituale perfezionamento tra le parti del rapporto negoziale in forza del quale essa stessa ha agito in giudizio (il che, per ipotesi, dovrebbe condurre finanche ad un rigetto nel merito della relativa domanda).
Del resto, la concorde produzione in atti delle parti del medesimo documento contrattuale in esame, le deduzioni in fatto formulate sulla sua stipula da parte della opposta e la mancata contestazione (ma, anzi, la specifica ammissione di tale circostanza) da parte della stessa opponente, portano certamente a ritenere pacifica la vigenza tra le parti delle pattuizioni in discorso, essendo del tutto irrilevante la presenza sul documento contrattuale in discorso della sottoscrizione della sola parte opponente (essendo, peraltro, granitica la giurisprudenza di legittimità in punto di n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
c.d. contratto “monofirma”, che si considera satisfattivo finanche del requisito della forma scritta ad substantiam quando — come appunto avvenuto nel caso di specie — pur sottoscritto da solo uno dei contraenti, il consenso dell'altro può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti — cfr., ex multis, Cass.,
SS.UU., 898/2018 — ).
In secondo luogo, non assume neppure alcuna rilevanza il difetto di una specifica approvazione per iscritto, da parte della odierna opponente, della predetta clausola derogativa della competenza, così come previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c., dato che la Suprema Corte di Cassazione ha altrettanto chiarito che, in tema di condizioni generali di contratto, il contraente aderente è il solo legittimato a far valere l'eventuale mancanza della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, sicché la nullità di una clausola onerosa per difetto di specifica sottoscrizione non può essere invocata dal soggetto predisponente (cfr. Cass.
27320/2020; Cass. 20205/2017; Cass. 14570/2012).
Nella specie, è fuori dubbio che il contraente predisponente la clausola in questione, tramite l'uso di moduli o formulari, sia stata proprio l'odierna opposta, non potendo, dunque, essa strumentalmente invocarne la nullità in vece dell'aderente, vero ed unico soggetto tutelato dalla nullità di protezione in discorso.
Alla luce di tutto quanto in precedenza considerato, dunque, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente, dovendosi affermare la competenza in via esclusiva a conoscere del presente giudizio del Tribunale di Monza.
Per quanto riguarda, poi, gli effetti che una tale pronuncia di incompetenza spiega nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre precisare che, se da un lato il Giudice (inteso quale Ufficio Giudiziario) che ha emesso il decreto ingiuntivo è dotato di competenza funzionale e inderogabile a conoscere anche della relativa opposizione (cfr. Cass. 6788/1995; Cass. 41/1995; Cass. 9624/1990), dall'altro lato, qualora nel giudizio di opposizione venga eccepita proprio l'incompetenza (e nello specifico, l'incompetenza territoriale), il Giudice dell'opposizione, se ravvisi tale vizio, non può limitarsi a dichiarare la propria incompetenza (con ordinanza), dovendo invece pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo emesso (con sentenza) ed esaurire così la propria competenza funzionale (cfr. Cass. 15720/2006; Cass.
861/2003; Cass. 2843/1998).
Per tutto quanto innanzi osservato, dunque, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, il quale va, pertanto, revocato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, seppure in rito, della opposta e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 6 N. 4873/2024 R.G.A.C.
applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia
(rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla stessa parte opposta nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice-opponente OR (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato
D.M., avuto, tuttavia, altresì riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 4873/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Opposizione al Decreto
Ingiuntivo n. 1423/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, pubblicato in data
23/05/2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 3891/2024 r.g.", pendente tra – attrice-opponente – e – convenuta- Parte_1 Controparte_1 opposta – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, e per le ragioni di cui in motivazione, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale ordinario di Napoli Nord ad emettere il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e, per l'effetto, lo revoca;
2. condanna parte convenuta-opposta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice-opponente,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila/00), per soli compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte attrice-opponente, Avv. Caccavale Roberto, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 24/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4873/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 6