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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 417/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 417/2024 R.V. G. avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 predetto difensore
E
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. elettivamente domiciliato presso il Parte_2 predetto difensore
RICORRENTI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note congiunte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 e Parte_1 CP_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
[...]
IF (SA), in data 01/06/2012 e che dall'unione non erano nati figli, ed evidenziato che il Tribunale di Vallo della Lucania , con sentenza n.
09/2024, pubblicata in data 02/01/2024, omologava l'accordo di separazione, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, avendo rinunciato a comparire personalmente, con il deposito di note congiunte in sostituzione dell'udienza prevista per il 22/10/2024, ribadivano la volontà di divorziare. Il designato G.I., quindi, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge
55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve , dunque, reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Quanto ai provvedimenti accessori , i ricorrenti hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede: “ i coniugi riconoscono e dichiarano di non avere pretese economiche per il loro mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
alcunché, pertanto, pagina 2 di 4 ciascuno di essi potrà pretendere, a titolo di assegno divorzile, dall'altro; i coniugi, avendo già definito ogni rapporto economico/patrimoniale dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo
o ragione”. Ciò posto, poiché gli accordi espressi da i ricorrenti, non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura camerale in cui esse sono state anticipate dalle parti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronun ciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), in IF (Sa), in data
[...] C.F._2
01/06/2012.
- Recepisce integralmente le condizioni concordate tra le parti e ribadite con le note scritte in sostituzione d'udienza del 22/10/2024, come riportate in motivazione.
- Nulla per le spese.
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IF per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n.
74.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 17/4/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 417/2024 R.V. G. avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 predetto difensore
E
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. elettivamente domiciliato presso il Parte_2 predetto difensore
RICORRENTI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note congiunte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22/10/2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 e Parte_1 CP_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
[...]
IF (SA), in data 01/06/2012 e che dall'unione non erano nati figli, ed evidenziato che il Tribunale di Vallo della Lucania , con sentenza n.
09/2024, pubblicata in data 02/01/2024, omologava l'accordo di separazione, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, avendo rinunciato a comparire personalmente, con il deposito di note congiunte in sostituzione dell'udienza prevista per il 22/10/2024, ribadivano la volontà di divorziare. Il designato G.I., quindi, riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge
55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve , dunque, reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Quanto ai provvedimenti accessori , i ricorrenti hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede: “ i coniugi riconoscono e dichiarano di non avere pretese economiche per il loro mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
alcunché, pertanto, pagina 2 di 4 ciascuno di essi potrà pretendere, a titolo di assegno divorzile, dall'altro; i coniugi, avendo già definito ogni rapporto economico/patrimoniale dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo
o ragione”. Ciò posto, poiché gli accordi espressi da i ricorrenti, non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura camerale in cui esse sono state anticipate dalle parti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronun ciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), in IF (Sa), in data
[...] C.F._2
01/06/2012.
- Recepisce integralmente le condizioni concordate tra le parti e ribadite con le note scritte in sostituzione d'udienza del 22/10/2024, come riportate in motivazione.
- Nulla per le spese.
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IF per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n.
74.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 17/4/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
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