CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gerenzano - Via Duca Degli Abruzzi N. 2 21040 Gerenzano VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Saronno Servizi S.p.a. - 02213180124
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 4534 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia agli atti del giudizio.
Resistente: dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio la resistente, concludendo per l'annullamento dell'avviso di pagamento.
Si costituiva la Saronno Servizi s.p.a., contestando quanto osservato dalla controparte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con una successiva memoria, la convenuta proponeva istanza di "estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di sgravio parziale dell'avviso di pagamento".
Preso atto di tale istanza, la società ricorrente dichiarava di avere provveduto al pagamento dell'importo residuo e, di comune accordo con la controparte, dichiarava altresì di rinunciare al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte resistente ha proceduto allo sgravio parziale dell'avviso di pagamento.
La ricorrente, dal canto suo, ha provveduto al pagamento dell'importo residuo ed ha formalmente rinunciato al ricorso.
Va perciò dichiarato estinto il giudizio, per rinuncia agli atti, con integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gerenzano - Via Duca Degli Abruzzi N. 2 21040 Gerenzano VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Saronno Servizi S.p.a. - 02213180124
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 4534 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: rinuncia agli atti del giudizio.
Resistente: dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio la resistente, concludendo per l'annullamento dell'avviso di pagamento.
Si costituiva la Saronno Servizi s.p.a., contestando quanto osservato dalla controparte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con una successiva memoria, la convenuta proponeva istanza di "estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di sgravio parziale dell'avviso di pagamento".
Preso atto di tale istanza, la società ricorrente dichiarava di avere provveduto al pagamento dell'importo residuo e, di comune accordo con la controparte, dichiarava altresì di rinunciare al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte resistente ha proceduto allo sgravio parziale dell'avviso di pagamento.
La ricorrente, dal canto suo, ha provveduto al pagamento dell'importo residuo ed ha formalmente rinunciato al ricorso.
Va perciò dichiarato estinto il giudizio, per rinuncia agli atti, con integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e compensa le spese.