CASS
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/09/2025, n. 31046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31046 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TOURAY KISSIMA nato il [...] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31046 Anno 2025 Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/07/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza emessa il 19 settembre 2024, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale RA IM era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe dichiarato alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari di essere nato in data [...], quando invece, dal suo passaporto, risultava essere nato il [...]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero valutato l'ipotesi che l'indicazione di una data di nascita non esatta (con riferimento al solo mese) potesse essere stato causato da un errore nella traduzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., evidenziando che alcuna conseguenza dannosa era derivata dalla condotta, atteso che l'imputato, sulla base delle corrette generalità, aveva, poi, ottenuto il riconoscimento del diritto alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 3. Il ricorso deve essere accolto, atteso che il primo motivo di ricorso è fondato. Al riguardo, va evidenziato che: i giudici di merito hanno dato atto del fatto che l'imputato, al momento dello sbarco, aveva declinato le corrette generalità; l'imputato aveva poi ottenuto il riconoscimento del diritto alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla base delle corrette generalità. Tali circostanze evidenziano che l'imputato non avrebbe avuto alcun interesse a dichiarare una diversa data di nascita e appaiono del tutto incompatibili con il dolo, necessario a integrare la fattispecie contestata. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso, il 9 luglio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31046 Anno 2025 Presidente: MOROSINI ELISABETTA MARIA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 09/07/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza emessa il 19 settembre 2024, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale RA IM era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe dichiarato alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari di essere nato in data [...], quando invece, dal suo passaporto, risultava essere nato il [...]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero valutato l'ipotesi che l'indicazione di una data di nascita non esatta (con riferimento al solo mese) potesse essere stato causato da un errore nella traduzione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., evidenziando che alcuna conseguenza dannosa era derivata dalla condotta, atteso che l'imputato, sulla base delle corrette generalità, aveva, poi, ottenuto il riconoscimento del diritto alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 3. Il ricorso deve essere accolto, atteso che il primo motivo di ricorso è fondato. Al riguardo, va evidenziato che: i giudici di merito hanno dato atto del fatto che l'imputato, al momento dello sbarco, aveva declinato le corrette generalità; l'imputato aveva poi ottenuto il riconoscimento del diritto alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla base delle corrette generalità. Tali circostanze evidenziano che l'imputato non avrebbe avuto alcun interesse a dichiarare una diversa data di nascita e appaiono del tutto incompatibili con il dolo, necessario a integrare la fattispecie contestata. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso, il 9 luglio 2025.