CASS
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2025, n. 18176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18176 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT SC avverso l'ordinanza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
I et-t-Osent-ite-Ie-eefielesie~1-PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18176 Anno 2025 Presidente: CIAMPI SC MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/01/2025 Il Presi nte RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'avvocato Francesco Conti propone ricorso avverso il decreto emesso il 22 ottobre 2024, a lui notificato in data 11 novembre 2024, con il quale la Corte di appello di Ancona disponeva la correzione di errore materiale del precedente provvedimento di liquidazione compensi professionali relativi ad un procedimento penale a carico di AB IC, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 1.1. Con un unico ed articolato motivo di ricorso lamenta violazione di legge sotto un duplice profilo: perché il provvedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. è stato adottato senza previa fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti, e perché il provvedimento di liquidazione onorari è atto 'non modificabile e non revocabile', ma solo opponibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso chiedendo di rimettere alle Sezioni Unite la questione inerente alla possibilità per il difensore di ricorrere per cassazione per la liquidazione degli onorari;
ovvero, dichiarare inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie, non si tratta di errore materiale, nel senso indicato dall'art. 130 cod. proc. pen., e quindi di un errore materiale o di un'omissione la cui eliminazione non comporti una modifica essenziale dell'atto. La modifica dell'importo della liquidazione del compenso professionale invero incide sul merito della decisione, per i cui effetti sarebbe stato necessario seguire la procedura di cui all'art. 127 cod. proc pen., dando piena attuazione al contraddittorio tra le parti. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Ancona per il prosieguo. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
I et-t-Osent-ite-Ie-eefielesie~1-PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18176 Anno 2025 Presidente: CIAMPI SC MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/01/2025 Il Presi nte RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'avvocato Francesco Conti propone ricorso avverso il decreto emesso il 22 ottobre 2024, a lui notificato in data 11 novembre 2024, con il quale la Corte di appello di Ancona disponeva la correzione di errore materiale del precedente provvedimento di liquidazione compensi professionali relativi ad un procedimento penale a carico di AB IC, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 1.1. Con un unico ed articolato motivo di ricorso lamenta violazione di legge sotto un duplice profilo: perché il provvedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. è stato adottato senza previa fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti, e perché il provvedimento di liquidazione onorari è atto 'non modificabile e non revocabile', ma solo opponibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso chiedendo di rimettere alle Sezioni Unite la questione inerente alla possibilità per il difensore di ricorrere per cassazione per la liquidazione degli onorari;
ovvero, dichiarare inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie, non si tratta di errore materiale, nel senso indicato dall'art. 130 cod. proc. pen., e quindi di un errore materiale o di un'omissione la cui eliminazione non comporti una modifica essenziale dell'atto. La modifica dell'importo della liquidazione del compenso professionale invero incide sul merito della decisione, per i cui effetti sarebbe stato necessario seguire la procedura di cui all'art. 127 cod. proc pen., dando piena attuazione al contraddittorio tra le parti. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Ancona per il prosieguo. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore