Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 07/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13585 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca RI Petrone e Francesca Cernuto, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza Paganica 13;
contro
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-Spa, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento di rigetto della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prot. n. -OMISSIS- del 25/09/2025 (doc. n. 2) notificato in pari data a mezzo PEC all'-OMISSIS- (doc. n. 3);
2) della presupposta nota della -OMISSIS- S.p.a. prot. -OMISSIS- del 27.5.2025 avente ad oggetto «Report “Analisi forensics delle commesse di -OMISSIS-S.p.a. gestite dall'Ing. -OMISSIS-”. Riscontro istanze di accesso agli atti ex L. 241/1990» (doc. n. 4);
3) della presupposta nota della -OMISSIS-S.p.a. prot. -OMISSIS- del 23.6.2025 avente ad oggetto «Richiesta di revoca in autotutela. Riscontro nota del 9/06/2025 prot. -OMISSIS-» (doc. n. 5);
4) di ogni altro atto presupposto o consequenziale anche se non conosciuto alla data di notificazione del presente ricorso.
e per l'accertamento
del diritto dell'Ing. -OMISSIS- ad accedere ai documenti oggetto delle istanze del 28.4.2025 (doc. n.6) e del 6.6.2025 (doc. n. 7), eventualmente anche in forma parzialmente oscurata o differita e dunque per il conseguente ordine di esibizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- Spa e della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa IA RI AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente fa presente di avere prestato la propria attività lavorativa di direttore tecnico presso la-OMISSIS-S.p.A. dal 17.5.2010, quale dirigente con funzioni di responsabile del Servizio Operativo Infrastrutture.
Il 24 aprile 2025 ha ricevuto una nota da parte di -OMISSIS-, con la quale la società riferiva di avere stipulato il 23 gennaio 2025 un contratto con -OMISSIS-S.r.l. «avente ad oggetto lo svolgimento di un servizio di approfondimento di natura forensic » volto a ricostruire il suo operato di direttore tecnico per gli anni dal 2021-2024 in merito alla gestione delle commesse a lui assegnate.
Nella nota si affermava anche che-OMISSIS-il 28 marzo 2025 aveva completato il report richiesto, dal quale emergeva un asserito danno erariale, quantificato in € 436.753,00. La nota si concludeva con la richiesta di pagare a -OMISSIS-tale somma, oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorrente aggiunge di avere avviato diversi contenziosi con -OMISSIS-, riguardanti il licenziamento da questa disposto nei suoi confronti, nonché il mancato versamento di indennità a vario titolo.
Il 28 aprile 2025 parte ricorrente ha chiesto al -OMISSIS- di ottenere l’accesso alla copia integrale del report presentato da -OMISSIS-. Ha anche domandato l’ostensione «degli atti e documenti relativi alla procedura di affidamento dell’incarico di consulenza a -OMISSIS- S.r.l., compresi gli atti di gara (ove presenti), le determinazioni a contrarre, il contratto sottoscritto in data 23/01/2025 (prot. -OMISSIS-), nonché ogni altro atto relativo alla determinazione e liquidazione del corrispettivo economico previsto per l’attività svolta nonché, tutta la corrispondenza con gli organi di controllo».
-OMISSIS-con nota del 27 maggio 2025 negava l’accesso, in ragione della genericità dell’istanza e della presenza nei documenti richiesti di informazioni attinenti «a profili di responsabilità (potenzialmente anche di carattere penale) coperti da segreto istruttorio».
A seguito del diniego, il ricorrente trasmetteva il 6 giugno 2025 un’istanza in autotutela, con la quale precisava l’interesse difensivo sotteso all’accesso e contestava l’esistenza di un diritto alla riservatezza di terzi ostativo all’accoglimento della richiesta.
-OMISSIS-con nota del 23 giugno 2025 negava nuovamente l’accesso agli atti e l’istante presentava il 3 luglio 2025 ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
La Commissione rigettava il ricorso, ritenendo che la documentazione richiesta avesse la natura di parere legale e fosse quindi sottratta all’accesso, poiché coperta da segreto professionale.
Avverso il diniego all’accesso l’Ing. -OMISSIS- presenta l’odierno ricorso, contestando la presenza di un segreto istruttorio o di un diritto alla riservatezza di terzi tale da giustificare il rifiuto all’ostensione degli atti.
Il ricorrente deduce anche la natura presuntiva dell’affermazione, resa dalla Commissione per l’accesso, della consistenza di parere legale del report di -OMISSIS-. In particolare, si duole della mancata chiarezza circa l’oggetto dell’incarico ad essa conferito e ritiene che, se tale incarico fosse consistito in una delega di istruttoria su tutti gli atti degli appalti che lo hanno coinvolto quale direttore tecnico, essi sarebbero totalmente accessibili. Qualora, invece, -OMISSIS- avesse compiuto a monte una selezione di atti amministrativi poi trasmessi a -OMISSIS- per l’ottenimento del relativo parere, non sarebbe ostensibile solo il parere finale e non anche gli atti previamente istruiti da -OMISSIS-.
-OMISSIS-si è costituita in giudizio, eccependo in primo luogo l’improcedibilità del ricorso per tardività. Sostiene che il termine per presentare ricorso innanzi alla Commissione per l’accesso era iniziato a decorrere il 27 maggio 2025, vale a dire dalla data del primo diniego, non rilevando – in assenza di nuovi elementi – l’ulteriore nota del 23 giugno 2025, rilasciata dalla Società in risposta alla richiesta di revoca in autotutela del diniego. Nel merito, -OMISSIS- insiste nella reiezione del gravame.
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha chiesto, in via preliminare, che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, per la natura endoprocedimentale dell’atto emanato; nel merito, ha ribadito la correttezza della decisione assunta.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primo luogo, va confermata la legittimazione passiva della Commissione per l’accesso.
La decisione con la quale la Commissione per l'accesso respinge il ricorso del privato, infatti, deve essere autonomamente impugnata, in quanto le giustificazioni addotte in tale sede a conferma del diniego si saldano con quelle del soggetto che si pronuncia in prima battuta sull'istanza di ostensione, completando il quadro motivazionale che sorregge la complessiva decisione di non consentire l’accesso ai documenti (cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 11 maggio 2011, n. 2803).
Quanto alla presunta tardività del ricorso presentato innanzi alla Commissione per l’accesso, deve osservarsi che nel provvedimento del 25.9.2025 la medesima Commissione, in replica a una eccezione sollevata da-OMISSIS-, ha dichiarato tempestivo il gravame, in ragione degli elementi di novità presenti nel secondo diniego.
-OMISSIS-avrebbe dovuto presentare ricorso incidentale per contestare tale statuizione, non potendola censurare in questo giudizio attraverso una semplice memoria difensiva non notificata.
Pertanto, il ricorso è tempestivo.
Passando al merito della controversia, va premesso che la consulenza a -OMISSIS- è stata richiesta da -OMISSIS-per la sussistenza di situazioni potenzialmente idonee a causare profili risarcitori per danno erariale.
Per consolidata giurisprudenza, se il parere reso dal professionista individuato dall'Amministrazione non è destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all'ente pubblico tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi, esso resta caratterizzato dalla riservatezza, che è volto a tutelare non solo l'opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell'amministrazione, la quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento (così, tra le tante, Cons. Stato, sezione terza, 31 gennaio 2020, n. 808).
Dunque, sono sottratti all’accesso quei pareri relativi ad una fase precontenziosa ovvero ad una lite potenziale che delineano la relativa strategia difensiva o la futura condotta processuale più conveniente per l'amministrazione, da assumere nella controversia giurisdizionale già instaurata o nella futura lite giudiziaria che il soggetto leso attiverà.
Nel caso in esame, il report di -OMISSIS-, oggetto di richiesta di accesso, non si inserisce in una sequenza procedimentale e non è volto all’adozione di un provvedimento finale, bensì costituisce un parere legale funzionale, come correttamente evidenziato dalla Commissione per l’accesso nel provvedimento impugnato, «a valutare l’eventuale sussistenza di responsabilità da parte del ricorrente e a orientare conseguentemente le determinazioni [di -OMISSIS-] in ordine alle azioni esperibili per ottenere il ristoro degli asseriti pregiudizi subiti».
Dunque, avendo la consistenza di parere legale reso per suggerire la migliore strategia processuale da perseguire in giudizio, il report in parola non è accessibile.
Parimenti, sono sottratti all’accesso gli ulteriori documenti oggetto delle istanze presentate dal ricorrente. Si tratta, specificamente: degli atti e documenti relativi alla procedura di affidamento dell’incarico di consulenza a -OMISSIS-, delle determinazioni a contrarre, del contratto sottoscritto tra le parti e di «ogni altro atto relativo alla determinazione e liquidazione del corrispettivo economico previsto per l’attività svolta nonché tutta la corrispondenza con gli organi di controllo». La documentazione in parola, infatti, non risulta pertinente rispetto all’interesse giuridico di cui è portatore il ricorrente, non essendo correlata alle esigenze difensive prospettate.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese di lite, attesa la novità delle questioni prospettate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IA RI AT, Consigliere, Estensore
Francesca RIni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RI AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.