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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 9 7 2 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
RA OR e NT EL per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 05/08/2025, i coniugi esposero che in data 20/09/1986 avevano contratto matrimonio concordatario in Custonaci dal quale erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autonomi. Precisarono che con decreto n. 107/2019, n. cronol.
5128/2019 del 29/5/2019 il Tribunale di Trapani
aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 ottobre 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa sei anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto.
perde il cognome del marito che con Parte_5
il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso depositato
[...] Parte_5
in data 05/08/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_4
e in Custonaci il 20/09/1986, Parte_5
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Custonaci al n. 27, parte II, serie A, anno 1986,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome Parte_5
del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 15/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
RA OR e NT EL per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 05/08/2025, i coniugi esposero che in data 20/09/1986 avevano contratto matrimonio concordatario in Custonaci dal quale erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente autonomi. Precisarono che con decreto n. 107/2019, n. cronol.
5128/2019 del 29/5/2019 il Tribunale di Trapani
aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 9 ottobre 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa sei anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto.
perde il cognome del marito che con Parte_5
il matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Pt_4
e con ricorso depositato
[...] Parte_5
in data 05/08/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_4
e in Custonaci il 20/09/1986, Parte_5
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Custonaci al n. 27, parte II, serie A, anno 1986,
alle condizioni specificate in ricorso;
dichiara che perde il cognome Parte_5
del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 15/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Al essandra Camassa