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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da:
( ) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GRAZIANI DANIELA e dall'avv.to PIVIDORI GIULIA
ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata dall'avv.to CP_1 C.F._2
STELLA ALESSANDRA e dall'avv.to SARTORI RAFFAELLA
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
1 Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Udine in data 1.6.2013, con atto Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per
l'anno 2013 al numero 17, parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere alla trascrizione di legge.
2. I figli minori ed vengono affidati in forma condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale occupandosi della loro cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in loro favore le decisioni di maggiore interesse, con facoltà di esercitare individualmente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza.
3. ed saranno collocati presso i genitori in via paritetica, a Per_1 Per_2
settimane alternate, ovvero secondo il calendario che risulterà più conforme alle loro esigenze ed impegni.
4. Revocarsi l'assegnazione della casa familiare alla signora CP_1
5. In subordine, i figli saranno prevalentemente collocati presso la madre e staranno col papà a fine settimana alternati, da sabato dalla fine della scuola (o dal venerdì sera in assenza di scuola) al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, oltre ad una giornata con pernotto le settimane in cui trascorrono il week end col papà, e due giornate e due notti le altre, oltre ad ogni diversa occasione in cui lo vorranno.
6. Le spese per le utenze domestiche della casa familiare saranno a carico dell'assegnatario.
2
7. Le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
8. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo complessivo di tre settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza estiva con i figli, dandosene reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno.
9. Revocarsi il limite di utilizzo da parte del ricorrente dell'immobile cointestato di (di soli dieci giorni l'anno previamente Parte_2
concordati), con previsione del suo uso paritario e libero da parte dei signori e Pt_1 CP_1
10. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla moglie un assegno mensile di € 200,00 (pari ad € 100,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, mediante ordine permanente di bonifico bancario alle coordinate della moglie, già note al marito, entro il giorno 5 di ogni mese.
11. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico – ricreative), come disciplinate dal Protocollo di intesa sulle spese straordinarie del 28.08.2015 dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, che i coniugi dichiarano di conoscere, saranno ripartite al 50% tra i genitori. Ove richiesto, l'accordo in ordine alle spese straordinarie sarà espresso per iscritto. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto qualora quest'ultimo, debitamente informato per iscritto (anche tramite posta elettronica ordinaria o messaggio Whatsapp) non abbia espresso il proprio
3 motivato dissenso, contenente un'eventuale controproposta in ordine alle scelte, entro 15 giorni dalla data della richiesta.
12. L'assegno unico universale sarà ripartito in egual misura tra i genitori.
13. Nulla tra i coniugi, economicamente autonomi.
14. Con vittoria di spese e competenze di lite
Conclusioni di parte resistente:
1. Affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
2. I genitori concorderanno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei figli.
3. Il padre terrà con sé i figli a week end alternati (dal sabato dopo scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola); durante la settimana in cui il padre trascorrerà il week end con i figli, li terrà altresì un'ulteriore giornata con pernottamento (tendenzialmente il martedì); durante la settimana in cui i figli trascorreranno il week end con la madre, il padre li terrà per due pomeriggi con pernottamento (tendenzialmente il martedì ed il mercoledì), occupandosi degli impegni extrascolastici dei figli. Il dott.
si impegna a comunicare alla sig.ra eventuali variazioni delle Pt_1 CP_1
giornate sopra indicate non appena avrà contezza dei propri turni mensili.
Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per quindici giorni, anche non continuativi. I figli trascorreranno, durante le vacanze di Natale, una settimana con il padre, con la precisazione che i genitori alterneranno di anno in anno le giornate della Vigilia di Natale e del Natale, nonché il giorno dell'ultimo dell'anno. I periodi dovranno essere concordati tra i
4 genitori entro il 30 novembre di ogni anno. I genitori alterneranno, altresì, annualmente i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
4. Assegnare la casa familiare, di proprietà del sig. , sita in Udine Pt_1
via Monzambano n. 69 alla sig.ra Il dott. continuerà a CP_1 Pt_1 pagare i ratei del mutuo gravante sull'immobile sino all'estinzione. Le spese relative alle utenze della casa familiare verranno sostenute dalla sig.ra
ad eccezione delle utenze della corrente elettrica che verranno CP_1
sostenute dal ricorrente.
5. Determinare in euro 800,00 mensili il contributo al mantenimento che il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento dei figli (€ 400,00 per ciascun figlio), salvo diversa somma ritenuta di giustizia, importo che verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat e che sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra CP_1
6. Disporre che le spese straordinarie per i figli, individuate come da
Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia Sezione di Udine e
Tribunale di Udine, siano sostenute dal padre nella misura dell'70% e dalla madre nella misura del 30%.
8. Disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla madre.
9. Nulla per i coniugi, economicamente indipendenti.
IN SUBORDINE Ferme le altre condizioni, in ipotesi di ripartizione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, aumentare proporzionalmente il contributo che il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento per i figli, determinando lo stesso nella somma mensile di euro 1.100,00 (euro
550,00 per ciascun figlio) o nella diversa maggior somma ritenuta di giustizia.
5 Spese e compenso integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 24.8.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 1.6.2013 Parte_1
con e che dalla loro unione sono nati (il 22.6.2009) ed CP_1 Per_1
(il 21.12.2011), ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili Per_2
del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che i coniugi si erano consensualmente separati con accordo raggiunto in data 1.10.2020 a seguito di procedura di negoziazione assistita e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente ha chiesto altresì l'affido condiviso dei figli minori con collocamento paritario presso i due genitori e con assegnazione della casa familiare al padre. Per tale evenienza, si è proposto di versare alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 400,00.
In subordine, per l'ipotesi di collocamento prevalente dei figli presso la madre, ha chiesto che venisse rivisto in aumento il proprio diritto di visita, proponendosi di versare comunque, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, un assegno di euro 300,00 mensili.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di CP_1
divorzio, ma ha contestato la richiesta del marito di collocamento paritario dei figli, così come la domanda di riduzione del contributo paterno in favore dei figli.
6 Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 14.12.2023 il giudice istruttore ha esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ha dettato i provvedimenti provvisori. In particolare, fermo il collocamento prevalente dei minori presso la madre, alla quale è rimasta assegnata la casa coniugale, è stato implementato il diritto di visita paterno. Nel contempo, considerate le condizioni reddituali delle parti, il padre è stato onerato del versamento di un assegno mensile complessivo di euro 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Alla stessa udienza, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione.
Pronunciata, quindi, sentenza non definitiva n. 44/2024, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
Dato corso ad una breve parentesi di monitoraggio, ritenendo la causa sufficientemente istruita, il giudice istruttore ha, quindi, fissato udienza di rimessione della causa in decisione per il 25.6.2024, poi rinviata, a seguito di istanza di parte convenuta, al 29.10.2024 per consentire l'acquisizione delle dichiarazioni reddituali aggiornate, con concessione dei termini di cui all'art. 473-bis 28 c.p.c.
La causa è stata successivamente rimessa in istruttoria per dare corso all'ascolto di – ascolto avvenuto all'udienza del 21.1.2025. Per_1
Infine, all'udienza del 6.2.2025 le parti hanno nuovamente discusso la causa e precisato le conclusioni ex art. 473-bis.22 c.p.c.
***
2- Sull'affido e sul collocamento dei figli minori.
7 Dall'unione tra le parti sono nati i figli (il 22.6.2009) ed (il Per_1 Per_2
21.12.2011).
Stante il diritto – da ritenersi assolutamente preminente – dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione ed istruzione, il caso concreto dovrà essere disciplinato secondo la regola legale dell'affido condiviso, sulla cui applicazione non sono state evidenziate da nessuno dei coniugi effettive e documentate ragioni ostative.
I due figli minori ed verranno, pertanto, affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori.
Quanto alla tematica del collocamento - che la madre vorrebbe prevalente presso di sé e il padre paritario strutturato su settimane alternate -, va premesso che con i provvedimenti provvisori il giudice istruttore ha disposto un ampio diritto/dovere del padre da esercitarsi per 2 weekend al mese, auspicalmente alternati fra loro, dal sabato al termine della scuola (o dal venerdì sera, come richiesto dal padre, se non frequentano la scuola il sabato) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre che in una giornata con pernotto (tendenzialmente il martedì) nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e in due pomeriggi e due notti
(tendenzialmente il martedì e il mercoledì) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna.
La figlia più grande, , è stata recentemente ascoltata dal giudice Per_1 relatore. L'ascolto si è concentrato sui rapporti dei figli con i genitori e, in particolare, sul regime di frequentazione, sui desideri della minore e sulla strutturazione della “giornata tipo” di e del fratello nonché sulle Per_1
relative abitudini.
ha raccontato al giudice istruttore che il calendario provvisorio è stato Per_1 sostanzialmente “rivisto” dalla famiglia mediante introduzione di più
8 frequenti pernotti presso il padre.
Infatti, la minore ha riferito che: “… Papà in base ai turni sceglie i giorni della settimana, di solito i weekend alternati e dei giorni durante la settimana. I giorni durante la settimana possono variare mediamente da due
a tre. Nel senso che pernottiamo dal papà per una notte o due notti;
se il weekend non è del papà anche tre notti. Nei giorni di spettanza del papà, finita la scuola io vado dai nonni paterni a pranzo. I nonni poi ci portano entrambi a casa dalla mamma per studiare (se mio fratello è arrivato dai nonni in bici va a casa dalla mamma in bici). Poi quando il papà finisce di lavorare ci chiama e ci chiede quante ore ci mancano per finire i compiti.
Poi concordiamo un'ora – di solito verso le 17 – in cui il papà ci porta in palestra (io in piscina e mio fratello a karate) e poi ci viene a riprendere.
Ceniamo con lui e . Dormiamo anche dal papà. Il mattino Pt_3 successivo io vengo portata alla fermata dell'autobus per prendere
l'autobus; mio fratello, vista l'ora, viene portato a casa dalla mamma dove prende la bici e va a scuola. Poi mio fratello con la bici raggiunge per il pranzo la casa dei nonni. Io mi muovo con l'autobus fino a casa dei nonni.
Questo schema si ripete ogni giorno di competenza del papà ... Durante i fine settimana, andiamo dal papà dal sabato dopo scuola per pranzo fino al lunedì mattina quando ci riporta dalla mamma e/o alla fermata dell'autobus per quanto mi riguarda …”.
Il collegio ritiene che non vi sia alcuna valida ragione per discostarsi da quanto fino ad ora positivamente sperimentato dai minori.
Va, infatti, rimarcato che , a specifica domanda del giudice relatore, ha Per_1
precisato che “… Mi sono abituata a questa modalità, mi va bene così. Già sono sballottata tanto, non sento il bisogno di modificare i turni. a.d.r. Non so se avrei voluto fare di più …”.
Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli 2 weekend al mese,
9 auspicalmente alternati fra loro, dal sabato al termine della scuola (o dal venerdì sera, come richiesto dal padre, se non frequentano la scuola il sabato) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Inoltre, li potrà vedere e tenere con sé per una o due giornate con pernotto nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e per due o tre pomeriggi e due o tre notti nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di Natale, di Natale, di San Silvestro e di Capodanno nonché il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo complessivo di due settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza estiva con i figli, dandosene reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno.
Va sottolineato che, per quanto la ripartizione dei pernotti sia sostanzialmente paritaria, nei giorni di spettanza paterna i minori pranzano dai nonni paterni e vengono, poi, accompagnati presso l'abitazione materna dove il padre li recupera nel tardo pomeriggio. Non si può, quindi, mettere in discussione che il collocamento prevalente dei figli (così come il centro degli interessi) sia cristallizzato presso la madre.
Consegue a ciò l'assegnazione alla stessa della casa familiare di proprietà esclusiva del marito.
3- Sul mantenimento dei figli.
In generale, in punto di diritto, va ricordato che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
10 proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione
13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Ciò premesso, e venendo alle rispettive posizioni reddituali e patrimoniali, si osserva quanto segue.
La moglie lavora come impiegata con contratto a tempo indeterminato part- time.
La resistente ha prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi da cui si apprezza: 1) per il 2020 una disponibilità imponibile netta di euro 8.089,00 che, suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di euro 670,00 (all. 11 resist., 730/2021); 2) per il 2021 un reddito imponibile di euro 8.883,00 con imposta netta azzerata corrispondente a circa euro 740,00 mensili (all. 12 resist., 730/2022); 3) per l'anno 2022 un reddito imponibile di euro 10.165,00, sempre con imposta
11 netta azzerata, corrispondente ad euro 847,00 netti mensili (all. 13 resist.,
730/2023).
Nel 2023 il reddito è rimasto pressoché invariato, attestando il 730/2024 un reddito imponibile di euro 10.388,00 con imposta netta azzerata pari, quindi,
a circa 865,00 euro netti mensili (v. doc. 31 resist.).
La sig.ra è proprietaria di un immobile sito in Udine, via Valeggio, CP_1
dove il nucleo familiare ha abitato fino al mese di settembre 2018, attualmente locato a terzi e dal quale percepisce un canone annuo di euro
6.000,00, cui va detratta la cedolare secca riportata in dichiarazione dei redditi per complessivi euro 1.200,00. Consegue a ciò l'ulteriore disponibilità di euro 400,00 mensili.
La resistente è, inoltre, proprietaria per la quota del 90% (il marito per il restante 10%) di un immobile sito in , acquistato dalla coppia in Pt_2
costanza di matrimonio. La predetta, stanti gli accordi assunti in sede di separazione, sta impiegando il canone di locazione per far fronte al pagamento del rateo del mutuo acceso per l'acquisto di tale immobile, ma va segnalato che l'ultima rata è in scadenza il prossimo mese di marzo 2025, con la conseguenza che con tale decorrenza la resistente potrà contare sullo stipendio maggiorato del canone di locazione.
Il sig. , invece, di professione medico radiologo, ha effettivamente Pt_1
documentato di avere subito una riduzione della propria disponibilità reddituale a decorrere dall'anno fiscale 2023.
Trattasi, questa, di diretta conseguenza della decisione (dettata -sicuramente anche- dalla volontà di riavvicinarsi ai figli a Udine) di abdicare il ruolo di
Direttore di Struttura ricoperto alle dipendenze della CP_2 nell'Ospedale (ruolo questo che, cumulato alla qualifica Controparte_3 dirigenziale medica, era stato retribuito nell'anno 2022 - v. 730/2023 - in complessivi euro 101.233,00 lordi che, detratta l'imposta netta di euro
12 32.762,00 e suddiviso l'importo per 12 mensilità, corrispondeva ad una disponibilità netta di euro 5.705,00 mensili). È documentale, però, che nell'anno 2023 il sig. abbia ripreso servizio presso il presidio Pt_1
ospedaliero di Palmanova quale dirigente medico, perdendo così la qualifica di dirigente di struttura. Dalla documentazione fiscale prodotta in relazione all'anno 2023 si sono potute apprezzare, infatti, entrate lorde di euro
64.089,00+10.330,00+altri redditi per complessivi euro 79.259,00 – entrate che, detratta l'imposta netta di euro 23.281,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrispondono ad una disponibilità netta mensile di euro 4.664,00 circa. Vi è, però, da dire che nel corso del 2023 hanno concorso ad aumentare il reddito medio anche le “indennità terminative” oltre a voci di
“arretrato” percepite dal precedente datore di lavoro. Un tanto trova conferma nella retribuzione netta attestata dalle buste paga prodotte sia per il
2023 che per il 2024, dalle quali emerge effettivamente una disponibilità media mensile di circa 3.500,000 euro (si veda la media del netto delle buste paga prodotte tenendo conto del numero di buste paga versate in atti).
Il ricorrente ha documentato numerosi esborsi fissi, segnatamente: 1) il rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare oggetto di assegnazione per euro 1.300,00 mensili;
2) il canone di euro 720,00 mensili dell'immobile condotto in locazione;
3) giusta gli accordi di separazione, anche le spese per le bollette dell'energia elettrica della casa familiare assegnata - spese che da febbraio 2022 a gennaio 2023 sono ammontate ad euro 923,08 (v. doc. 17 ric.), e da dicembre 2023 a maggio 2024 ad euro
636,00 (docc. 93-95 ric.), e dunque circa altri euro 100,00 mensili;
4)
l'assicurazione per l'immobile adibito a casa familiare, pari ad euro 650,00 annui (doc. 18 ric.) corrispondenti a circa euro 50,00 al mese;
5) gli esborsi annuali per l'esercizio della professione sanitaria (previdenza - per quanto comunque deducibile -, tasse di iscrizione all'ordine professionale per euro
13 115,00 e assicurazione professionale per euro 420,00) corrispondenti a circa euro 200,00 mensili (docc. 27- 30 ric.).
È evidente che, al netto dei costi fissi (anche a voler escludere le spese per le bollette della casa coniugale), alcuna sperequazione reddituale può dirsi sussistente: la resistente – da marzo 2025 – potrà contare su una disponibilità mensile di circa euro 1.250,00 e avrà a disposizione la casa familiare di proprietà esclusiva del marito a lei assegnata;
parimenti, il ricorrente potrà contare su una disponibilità netta di circa 1.250,00 euro.
La sopra descritta radicale assenza di sperequazione giustifica senz'altro una rimeditazione dell'assegno posto provvisoriamente a carico del sig. , Pt_1
specie se valutata unitamente alle seguenti ulteriori circostanze:
- il sig. , quale proprietario esclusivo della casa coniugale ancora Pt_1
assegnata alla moglie, deve far fronte al pagamento del rateo mensile del mutuo di euro 1.300,00 contratto per il relativo acquisto: trattasi, questo, indubbiamente di un contributo indiretto al mantenimento dei figli;
- diversamente dal passato, stante la vicinanza ai figli, il padre tiene con sé i minori per un tempo apprezzabile, onde è evidente il suo decisivo contributo diretto al relativo mantenimento ordinario;
- stante l'età dei figli e la vicinanza del sig. , la resistente, per età e Pt_1
condizioni di salute, ben potrebbe reperire attività lavorativa full-time e, quindi, implementare le proprie entrate economiche;
- vi è, comunque, potenzialità reddituale della resistente anche in considerazione delle proprietà immobiliari della stessa, una delle quali locate e l'altra, appunto, ubicata in contesto balneare ma non messa a reddito;
- non è provata la stabile convivenza del ricorrente con altra donna e, in particolare, il concorso della stessa al ménage familiare;
- alla madre, giusta accordi di separazione, viene erogato l'assegno unico universale ammontante a circa 377,80 euro mensili.
14 Tutto ciò premesso e considerato, appare opportuno disporre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto dei figli nei periodi di rispettiva pertinenza, fermo l'a.u.u. alla madre.
Va, inoltre, precisato che tutte le spese ordinarie dell'immobile oggetto di assegnazione, comprese le bollette per le utenze domestiche, dovranno essere sostenute dall'assegnatario. Con riferimento alle bollette della elettricità, si osserva che è irrilevante la circostanza che nell'immobile sia installato un impianto fotovoltaico: infatti, tale impianto è stato installato a proprie spese dal ricorrente che consegue il compenso per la mera energia accumulata e non consumata che viene, appunto, immessa in rete. Pertanto, non vi è nessun collegamento tra i ricavi derivanti dalla immissione in rete della energia e i consumi della ricorrente, mentre è evidente che questi ultimi, in assenza dell'impianto, sarebbero più elevati.
Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli possono essere poste per il 50 % a carico del marito e per il restante 50 % a carico della moglie.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine
(protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
4- Sulle ulteriori questioni
L'ulteriore domanda formulata dal ricorrente concernente la modifica degli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale va dichiara inammissibile.
Ci si riferisce, nello specifico, alla pretesa inerente alla clausola relativa al limite di utilizzo da parte del sig. dell'immobile cointestato di Pt_1
per soli 10 giorni. Pt_2
15 Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione (C. n. 19847/2018, conf. C.
n. 24321/2007), le condizioni pattuite tra le parti nell'ambito della separazione personale riconducibili al contenuto “eventuale” del ricorso
(ovvero adottato in occasione e non per l'effetto dell'evento separativo)
“costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, sempre che non comportino una lesione di diritti inderogabili” e sono qualificabili come
“contratti atipici, volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c.”. Pertanto, esse non possono essere modificate né secondo la procedura di cui agli artt. 710 e
711 c.p.c., né dal giudice del divorzio, in assenza di nuova pattuizione concorde delle parti, potendo la decisione del giudice della famiglia riguardare solo il contenuto “necessario” dei ricorsi in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (status, assegnazione abitazione familiare nel caso di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, assegni di mantenimento per i figli, assegno divorzile), non anche il contenuto “eventuale” relativo, cioè, a tutti quei patti autonomi, di variegata natura obbligatoria (personale e/o economica), che abbiano trovato, nell'evento separativo, mera “occasione” e non già “causa” in senso tecnico- giuridico. In definitiva, ogni questione riguardante il contenuto “eventuale” degli accordi raggiunti tra i coniugi in sede di separazione consensuale dovrà perciò essere rimessa al giudizio ordinario, secondo le regole generali.
5- Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesi i superiori interessi della prole qui in rilievo.
P.Q.M.
16 il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni ulteriore e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, ferma la pronuncia n. 44/2024 sullo status, così giudica:
1- Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2- Assegna alla madre la casa coniugale di proprietà del marito;
3- Dispone che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli 2 weekend al mese, auspicalmente alternati fra loro, dal sabato al termine della scuola (o dal venerdì sera, come richiesto dal padre, se non frequentano la scuola il sabato) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Inoltre, li potrà vedere e tenere con sé per una o due giornate con pernotto nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e per due o tre pomeriggi e due o tre notti nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna.
4- Le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della
Vigilia di Natale, di Natale, di San Silvestro e di Capodanno nonché il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
5- Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo complessivo di due settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza estiva con i figli, dandosene reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno;
17 6- Dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto dei figli nei giorni di rispettiva competenza con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
7- Pone le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli per il 50 % a carico del marito e per il restante 50 % a carico della moglie. Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
8- Dispone che l' venga percepito integralmente dalla madre;
CP_4
9- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Udine, camera di consiglio del 12.2.2024.
Il giudice rel
Dr.ssa Marta Diamante La Presidente
Dr.ssa Annamaria Antonini
18
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da:
( ) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GRAZIANI DANIELA e dall'avv.to PIVIDORI GIULIA
ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata dall'avv.to CP_1 C.F._2
STELLA ALESSANDRA e dall'avv.to SARTORI RAFFAELLA
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
1 Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in Udine in data 1.6.2013, con atto Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per
l'anno 2013 al numero 17, parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile competente di procedere alla trascrizione di legge.
2. I figli minori ed vengono affidati in forma condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale occupandosi della loro cura, educazione e istruzione, assumendo di comune accordo in loro favore le decisioni di maggiore interesse, con facoltà di esercitare individualmente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza.
3. ed saranno collocati presso i genitori in via paritetica, a Per_1 Per_2
settimane alternate, ovvero secondo il calendario che risulterà più conforme alle loro esigenze ed impegni.
4. Revocarsi l'assegnazione della casa familiare alla signora CP_1
5. In subordine, i figli saranno prevalentemente collocati presso la madre e staranno col papà a fine settimana alternati, da sabato dalla fine della scuola (o dal venerdì sera in assenza di scuola) al lunedì mattina con riaccompagno a scuola, oltre ad una giornata con pernotto le settimane in cui trascorrono il week end col papà, e due giornate e due notti le altre, oltre ad ogni diversa occasione in cui lo vorranno.
6. Le spese per le utenze domestiche della casa familiare saranno a carico dell'assegnatario.
2
7. Le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
8. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo complessivo di tre settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza estiva con i figli, dandosene reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno.
9. Revocarsi il limite di utilizzo da parte del ricorrente dell'immobile cointestato di (di soli dieci giorni l'anno previamente Parte_2
concordati), con previsione del suo uso paritario e libero da parte dei signori e Pt_1 CP_1
10. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla moglie un assegno mensile di € 200,00 (pari ad € 100,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, mediante ordine permanente di bonifico bancario alle coordinate della moglie, già note al marito, entro il giorno 5 di ogni mese.
11. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludico – ricreative), come disciplinate dal Protocollo di intesa sulle spese straordinarie del 28.08.2015 dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, che i coniugi dichiarano di conoscere, saranno ripartite al 50% tra i genitori. Ove richiesto, l'accordo in ordine alle spese straordinarie sarà espresso per iscritto. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto qualora quest'ultimo, debitamente informato per iscritto (anche tramite posta elettronica ordinaria o messaggio Whatsapp) non abbia espresso il proprio
3 motivato dissenso, contenente un'eventuale controproposta in ordine alle scelte, entro 15 giorni dalla data della richiesta.
12. L'assegno unico universale sarà ripartito in egual misura tra i genitori.
13. Nulla tra i coniugi, economicamente autonomi.
14. Con vittoria di spese e competenze di lite
Conclusioni di parte resistente:
1. Affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
2. I genitori concorderanno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei figli.
3. Il padre terrà con sé i figli a week end alternati (dal sabato dopo scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola); durante la settimana in cui il padre trascorrerà il week end con i figli, li terrà altresì un'ulteriore giornata con pernottamento (tendenzialmente il martedì); durante la settimana in cui i figli trascorreranno il week end con la madre, il padre li terrà per due pomeriggi con pernottamento (tendenzialmente il martedì ed il mercoledì), occupandosi degli impegni extrascolastici dei figli. Il dott.
si impegna a comunicare alla sig.ra eventuali variazioni delle Pt_1 CP_1
giornate sopra indicate non appena avrà contezza dei propri turni mensili.
Durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per quindici giorni, anche non continuativi. I figli trascorreranno, durante le vacanze di Natale, una settimana con il padre, con la precisazione che i genitori alterneranno di anno in anno le giornate della Vigilia di Natale e del Natale, nonché il giorno dell'ultimo dell'anno. I periodi dovranno essere concordati tra i
4 genitori entro il 30 novembre di ogni anno. I genitori alterneranno, altresì, annualmente i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
4. Assegnare la casa familiare, di proprietà del sig. , sita in Udine Pt_1
via Monzambano n. 69 alla sig.ra Il dott. continuerà a CP_1 Pt_1 pagare i ratei del mutuo gravante sull'immobile sino all'estinzione. Le spese relative alle utenze della casa familiare verranno sostenute dalla sig.ra
ad eccezione delle utenze della corrente elettrica che verranno CP_1
sostenute dal ricorrente.
5. Determinare in euro 800,00 mensili il contributo al mantenimento che il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento dei figli (€ 400,00 per ciascun figlio), salvo diversa somma ritenuta di giustizia, importo che verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat e che sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra CP_1
6. Disporre che le spese straordinarie per i figli, individuate come da
Protocollo dell'Osservatorio del diritto di famiglia Sezione di Udine e
Tribunale di Udine, siano sostenute dal padre nella misura dell'70% e dalla madre nella misura del 30%.
8. Disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla madre.
9. Nulla per i coniugi, economicamente indipendenti.
IN SUBORDINE Ferme le altre condizioni, in ipotesi di ripartizione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, aumentare proporzionalmente il contributo che il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento per i figli, determinando lo stesso nella somma mensile di euro 1.100,00 (euro
550,00 per ciascun figlio) o nella diversa maggior somma ritenuta di giustizia.
5 Spese e compenso integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 24.8.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 1.6.2013 Parte_1
con e che dalla loro unione sono nati (il 22.6.2009) ed CP_1 Per_1
(il 21.12.2011), ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili Per_2
del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che i coniugi si erano consensualmente separati con accordo raggiunto in data 1.10.2020 a seguito di procedura di negoziazione assistita e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, il ricorrente ha chiesto altresì l'affido condiviso dei figli minori con collocamento paritario presso i due genitori e con assegnazione della casa familiare al padre. Per tale evenienza, si è proposto di versare alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 400,00.
In subordine, per l'ipotesi di collocamento prevalente dei figli presso la madre, ha chiesto che venisse rivisto in aumento il proprio diritto di visita, proponendosi di versare comunque, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, un assegno di euro 300,00 mensili.
Si è costituita che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di CP_1
divorzio, ma ha contestato la richiesta del marito di collocamento paritario dei figli, così come la domanda di riduzione del contributo paterno in favore dei figli.
6 Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 14.12.2023 il giudice istruttore ha esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ha dettato i provvedimenti provvisori. In particolare, fermo il collocamento prevalente dei minori presso la madre, alla quale è rimasta assegnata la casa coniugale, è stato implementato il diritto di visita paterno. Nel contempo, considerate le condizioni reddituali delle parti, il padre è stato onerato del versamento di un assegno mensile complessivo di euro 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Alla stessa udienza, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione.
Pronunciata, quindi, sentenza non definitiva n. 44/2024, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
Dato corso ad una breve parentesi di monitoraggio, ritenendo la causa sufficientemente istruita, il giudice istruttore ha, quindi, fissato udienza di rimessione della causa in decisione per il 25.6.2024, poi rinviata, a seguito di istanza di parte convenuta, al 29.10.2024 per consentire l'acquisizione delle dichiarazioni reddituali aggiornate, con concessione dei termini di cui all'art. 473-bis 28 c.p.c.
La causa è stata successivamente rimessa in istruttoria per dare corso all'ascolto di – ascolto avvenuto all'udienza del 21.1.2025. Per_1
Infine, all'udienza del 6.2.2025 le parti hanno nuovamente discusso la causa e precisato le conclusioni ex art. 473-bis.22 c.p.c.
***
2- Sull'affido e sul collocamento dei figli minori.
7 Dall'unione tra le parti sono nati i figli (il 22.6.2009) ed (il Per_1 Per_2
21.12.2011).
Stante il diritto – da ritenersi assolutamente preminente – dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevendo da ciascuno cura, educazione ed istruzione, il caso concreto dovrà essere disciplinato secondo la regola legale dell'affido condiviso, sulla cui applicazione non sono state evidenziate da nessuno dei coniugi effettive e documentate ragioni ostative.
I due figli minori ed verranno, pertanto, affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori.
Quanto alla tematica del collocamento - che la madre vorrebbe prevalente presso di sé e il padre paritario strutturato su settimane alternate -, va premesso che con i provvedimenti provvisori il giudice istruttore ha disposto un ampio diritto/dovere del padre da esercitarsi per 2 weekend al mese, auspicalmente alternati fra loro, dal sabato al termine della scuola (o dal venerdì sera, come richiesto dal padre, se non frequentano la scuola il sabato) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre che in una giornata con pernotto (tendenzialmente il martedì) nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e in due pomeriggi e due notti
(tendenzialmente il martedì e il mercoledì) nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna.
La figlia più grande, , è stata recentemente ascoltata dal giudice Per_1 relatore. L'ascolto si è concentrato sui rapporti dei figli con i genitori e, in particolare, sul regime di frequentazione, sui desideri della minore e sulla strutturazione della “giornata tipo” di e del fratello nonché sulle Per_1
relative abitudini.
ha raccontato al giudice istruttore che il calendario provvisorio è stato Per_1 sostanzialmente “rivisto” dalla famiglia mediante introduzione di più
8 frequenti pernotti presso il padre.
Infatti, la minore ha riferito che: “… Papà in base ai turni sceglie i giorni della settimana, di solito i weekend alternati e dei giorni durante la settimana. I giorni durante la settimana possono variare mediamente da due
a tre. Nel senso che pernottiamo dal papà per una notte o due notti;
se il weekend non è del papà anche tre notti. Nei giorni di spettanza del papà, finita la scuola io vado dai nonni paterni a pranzo. I nonni poi ci portano entrambi a casa dalla mamma per studiare (se mio fratello è arrivato dai nonni in bici va a casa dalla mamma in bici). Poi quando il papà finisce di lavorare ci chiama e ci chiede quante ore ci mancano per finire i compiti.
Poi concordiamo un'ora – di solito verso le 17 – in cui il papà ci porta in palestra (io in piscina e mio fratello a karate) e poi ci viene a riprendere.
Ceniamo con lui e . Dormiamo anche dal papà. Il mattino Pt_3 successivo io vengo portata alla fermata dell'autobus per prendere
l'autobus; mio fratello, vista l'ora, viene portato a casa dalla mamma dove prende la bici e va a scuola. Poi mio fratello con la bici raggiunge per il pranzo la casa dei nonni. Io mi muovo con l'autobus fino a casa dei nonni.
Questo schema si ripete ogni giorno di competenza del papà ... Durante i fine settimana, andiamo dal papà dal sabato dopo scuola per pranzo fino al lunedì mattina quando ci riporta dalla mamma e/o alla fermata dell'autobus per quanto mi riguarda …”.
Il collegio ritiene che non vi sia alcuna valida ragione per discostarsi da quanto fino ad ora positivamente sperimentato dai minori.
Va, infatti, rimarcato che , a specifica domanda del giudice relatore, ha Per_1
precisato che “… Mi sono abituata a questa modalità, mi va bene così. Già sono sballottata tanto, non sento il bisogno di modificare i turni. a.d.r. Non so se avrei voluto fare di più …”.
Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli 2 weekend al mese,
9 auspicalmente alternati fra loro, dal sabato al termine della scuola (o dal venerdì sera, come richiesto dal padre, se non frequentano la scuola il sabato) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Inoltre, li potrà vedere e tenere con sé per una o due giornate con pernotto nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e per due o tre pomeriggi e due o tre notti nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna.
Le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di Natale, di Natale, di San Silvestro e di Capodanno nonché il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo complessivo di due settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza estiva con i figli, dandosene reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno.
Va sottolineato che, per quanto la ripartizione dei pernotti sia sostanzialmente paritaria, nei giorni di spettanza paterna i minori pranzano dai nonni paterni e vengono, poi, accompagnati presso l'abitazione materna dove il padre li recupera nel tardo pomeriggio. Non si può, quindi, mettere in discussione che il collocamento prevalente dei figli (così come il centro degli interessi) sia cristallizzato presso la madre.
Consegue a ciò l'assegnazione alla stessa della casa familiare di proprietà esclusiva del marito.
3- Sul mantenimento dei figli.
In generale, in punto di diritto, va ricordato che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
10 proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione
13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Ciò premesso, e venendo alle rispettive posizioni reddituali e patrimoniali, si osserva quanto segue.
La moglie lavora come impiegata con contratto a tempo indeterminato part- time.
La resistente ha prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi da cui si apprezza: 1) per il 2020 una disponibilità imponibile netta di euro 8.089,00 che, suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di euro 670,00 (all. 11 resist., 730/2021); 2) per il 2021 un reddito imponibile di euro 8.883,00 con imposta netta azzerata corrispondente a circa euro 740,00 mensili (all. 12 resist., 730/2022); 3) per l'anno 2022 un reddito imponibile di euro 10.165,00, sempre con imposta
11 netta azzerata, corrispondente ad euro 847,00 netti mensili (all. 13 resist.,
730/2023).
Nel 2023 il reddito è rimasto pressoché invariato, attestando il 730/2024 un reddito imponibile di euro 10.388,00 con imposta netta azzerata pari, quindi,
a circa 865,00 euro netti mensili (v. doc. 31 resist.).
La sig.ra è proprietaria di un immobile sito in Udine, via Valeggio, CP_1
dove il nucleo familiare ha abitato fino al mese di settembre 2018, attualmente locato a terzi e dal quale percepisce un canone annuo di euro
6.000,00, cui va detratta la cedolare secca riportata in dichiarazione dei redditi per complessivi euro 1.200,00. Consegue a ciò l'ulteriore disponibilità di euro 400,00 mensili.
La resistente è, inoltre, proprietaria per la quota del 90% (il marito per il restante 10%) di un immobile sito in , acquistato dalla coppia in Pt_2
costanza di matrimonio. La predetta, stanti gli accordi assunti in sede di separazione, sta impiegando il canone di locazione per far fronte al pagamento del rateo del mutuo acceso per l'acquisto di tale immobile, ma va segnalato che l'ultima rata è in scadenza il prossimo mese di marzo 2025, con la conseguenza che con tale decorrenza la resistente potrà contare sullo stipendio maggiorato del canone di locazione.
Il sig. , invece, di professione medico radiologo, ha effettivamente Pt_1
documentato di avere subito una riduzione della propria disponibilità reddituale a decorrere dall'anno fiscale 2023.
Trattasi, questa, di diretta conseguenza della decisione (dettata -sicuramente anche- dalla volontà di riavvicinarsi ai figli a Udine) di abdicare il ruolo di
Direttore di Struttura ricoperto alle dipendenze della CP_2 nell'Ospedale (ruolo questo che, cumulato alla qualifica Controparte_3 dirigenziale medica, era stato retribuito nell'anno 2022 - v. 730/2023 - in complessivi euro 101.233,00 lordi che, detratta l'imposta netta di euro
12 32.762,00 e suddiviso l'importo per 12 mensilità, corrispondeva ad una disponibilità netta di euro 5.705,00 mensili). È documentale, però, che nell'anno 2023 il sig. abbia ripreso servizio presso il presidio Pt_1
ospedaliero di Palmanova quale dirigente medico, perdendo così la qualifica di dirigente di struttura. Dalla documentazione fiscale prodotta in relazione all'anno 2023 si sono potute apprezzare, infatti, entrate lorde di euro
64.089,00+10.330,00+altri redditi per complessivi euro 79.259,00 – entrate che, detratta l'imposta netta di euro 23.281,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrispondono ad una disponibilità netta mensile di euro 4.664,00 circa. Vi è, però, da dire che nel corso del 2023 hanno concorso ad aumentare il reddito medio anche le “indennità terminative” oltre a voci di
“arretrato” percepite dal precedente datore di lavoro. Un tanto trova conferma nella retribuzione netta attestata dalle buste paga prodotte sia per il
2023 che per il 2024, dalle quali emerge effettivamente una disponibilità media mensile di circa 3.500,000 euro (si veda la media del netto delle buste paga prodotte tenendo conto del numero di buste paga versate in atti).
Il ricorrente ha documentato numerosi esborsi fissi, segnatamente: 1) il rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare oggetto di assegnazione per euro 1.300,00 mensili;
2) il canone di euro 720,00 mensili dell'immobile condotto in locazione;
3) giusta gli accordi di separazione, anche le spese per le bollette dell'energia elettrica della casa familiare assegnata - spese che da febbraio 2022 a gennaio 2023 sono ammontate ad euro 923,08 (v. doc. 17 ric.), e da dicembre 2023 a maggio 2024 ad euro
636,00 (docc. 93-95 ric.), e dunque circa altri euro 100,00 mensili;
4)
l'assicurazione per l'immobile adibito a casa familiare, pari ad euro 650,00 annui (doc. 18 ric.) corrispondenti a circa euro 50,00 al mese;
5) gli esborsi annuali per l'esercizio della professione sanitaria (previdenza - per quanto comunque deducibile -, tasse di iscrizione all'ordine professionale per euro
13 115,00 e assicurazione professionale per euro 420,00) corrispondenti a circa euro 200,00 mensili (docc. 27- 30 ric.).
È evidente che, al netto dei costi fissi (anche a voler escludere le spese per le bollette della casa coniugale), alcuna sperequazione reddituale può dirsi sussistente: la resistente – da marzo 2025 – potrà contare su una disponibilità mensile di circa euro 1.250,00 e avrà a disposizione la casa familiare di proprietà esclusiva del marito a lei assegnata;
parimenti, il ricorrente potrà contare su una disponibilità netta di circa 1.250,00 euro.
La sopra descritta radicale assenza di sperequazione giustifica senz'altro una rimeditazione dell'assegno posto provvisoriamente a carico del sig. , Pt_1
specie se valutata unitamente alle seguenti ulteriori circostanze:
- il sig. , quale proprietario esclusivo della casa coniugale ancora Pt_1
assegnata alla moglie, deve far fronte al pagamento del rateo mensile del mutuo di euro 1.300,00 contratto per il relativo acquisto: trattasi, questo, indubbiamente di un contributo indiretto al mantenimento dei figli;
- diversamente dal passato, stante la vicinanza ai figli, il padre tiene con sé i minori per un tempo apprezzabile, onde è evidente il suo decisivo contributo diretto al relativo mantenimento ordinario;
- stante l'età dei figli e la vicinanza del sig. , la resistente, per età e Pt_1
condizioni di salute, ben potrebbe reperire attività lavorativa full-time e, quindi, implementare le proprie entrate economiche;
- vi è, comunque, potenzialità reddituale della resistente anche in considerazione delle proprietà immobiliari della stessa, una delle quali locate e l'altra, appunto, ubicata in contesto balneare ma non messa a reddito;
- non è provata la stabile convivenza del ricorrente con altra donna e, in particolare, il concorso della stessa al ménage familiare;
- alla madre, giusta accordi di separazione, viene erogato l'assegno unico universale ammontante a circa 377,80 euro mensili.
14 Tutto ciò premesso e considerato, appare opportuno disporre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto dei figli nei periodi di rispettiva pertinenza, fermo l'a.u.u. alla madre.
Va, inoltre, precisato che tutte le spese ordinarie dell'immobile oggetto di assegnazione, comprese le bollette per le utenze domestiche, dovranno essere sostenute dall'assegnatario. Con riferimento alle bollette della elettricità, si osserva che è irrilevante la circostanza che nell'immobile sia installato un impianto fotovoltaico: infatti, tale impianto è stato installato a proprie spese dal ricorrente che consegue il compenso per la mera energia accumulata e non consumata che viene, appunto, immessa in rete. Pertanto, non vi è nessun collegamento tra i ricavi derivanti dalla immissione in rete della energia e i consumi della ricorrente, mentre è evidente che questi ultimi, in assenza dell'impianto, sarebbero più elevati.
Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli possono essere poste per il 50 % a carico del marito e per il restante 50 % a carico della moglie.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine
(protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
4- Sulle ulteriori questioni
L'ulteriore domanda formulata dal ricorrente concernente la modifica degli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale va dichiara inammissibile.
Ci si riferisce, nello specifico, alla pretesa inerente alla clausola relativa al limite di utilizzo da parte del sig. dell'immobile cointestato di Pt_1
per soli 10 giorni. Pt_2
15 Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione (C. n. 19847/2018, conf. C.
n. 24321/2007), le condizioni pattuite tra le parti nell'ambito della separazione personale riconducibili al contenuto “eventuale” del ricorso
(ovvero adottato in occasione e non per l'effetto dell'evento separativo)
“costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, sempre che non comportino una lesione di diritti inderogabili” e sono qualificabili come
“contratti atipici, volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c.”. Pertanto, esse non possono essere modificate né secondo la procedura di cui agli artt. 710 e
711 c.p.c., né dal giudice del divorzio, in assenza di nuova pattuizione concorde delle parti, potendo la decisione del giudice della famiglia riguardare solo il contenuto “necessario” dei ricorsi in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (status, assegnazione abitazione familiare nel caso di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, assegni di mantenimento per i figli, assegno divorzile), non anche il contenuto “eventuale” relativo, cioè, a tutti quei patti autonomi, di variegata natura obbligatoria (personale e/o economica), che abbiano trovato, nell'evento separativo, mera “occasione” e non già “causa” in senso tecnico- giuridico. In definitiva, ogni questione riguardante il contenuto “eventuale” degli accordi raggiunti tra i coniugi in sede di separazione consensuale dovrà perciò essere rimessa al giudizio ordinario, secondo le regole generali.
5- Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesi i superiori interessi della prole qui in rilievo.
P.Q.M.
16 il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni ulteriore e diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, ferma la pronuncia n. 44/2024 sullo status, così giudica:
1- Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2- Assegna alla madre la casa coniugale di proprietà del marito;
3- Dispone che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli 2 weekend al mese, auspicalmente alternati fra loro, dal sabato al termine della scuola (o dal venerdì sera, come richiesto dal padre, se non frequentano la scuola il sabato) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Inoltre, li potrà vedere e tenere con sé per una o due giornate con pernotto nella settimana che termina con weekend di competenza paterna e per due o tre pomeriggi e due o tre notti nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna.
4- Le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà con ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della
Vigilia di Natale, di Natale, di San Silvestro e di Capodanno nonché il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
5- Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo complessivo di due settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza estiva con i figli, dandosene reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ciascun anno;
17 6- Dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto dei figli nei giorni di rispettiva competenza con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
7- Pone le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli per il 50 % a carico del marito e per il restante 50 % a carico della moglie. Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
8- Dispone che l' venga percepito integralmente dalla madre;
CP_4
9- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Udine, camera di consiglio del 12.2.2024.
Il giudice rel
Dr.ssa Marta Diamante La Presidente
Dr.ssa Annamaria Antonini
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