Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente est
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1547/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15/1/2025, vertente tra , nata a [...] il Parte_1
14/5/19, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Parisi e C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], c.f. , difeso dall'avv. Giuliana
[...] C.F._2
Sardelli, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/6/2024 la signora premesso di aver sposato il signor Parte_1 [...] il 20/6/1999 a Pontecorvo (FR) secondo il rito concordatario e di aver avuto dall'uomo il CP_1 figlio (nato l'[...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi Per_1 alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 13/12/2024, il signor non si è opposto alla pronuncia della CP_1 separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
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All'udienza del 15/1/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Parte_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle condizioni seguenti: “Affidamento congiunto del figlio
con collocazione preferenziale presso la madre nell'abitazione sita a Pontecorvo, in Via Aldo Per_1
Moro, e facoltà per il padre di frequentarlo liberamente in base agli impegni lavorativi, alle inclinazioni del minore e ai suoi obblighi scolastici;
rinuncia della signora all'assegnazione della casa Parte_1 coniugale e all'assegno di mantenimento del coniuge;
impegno della signora a lasciare la casa Parte_1 coniugale sita a Pontecorvo, in Via Gramsci n. 10, libera da cose personali entro il 30/4/2025; accollo da parte della signora delle spese necessarie a rendere abitabile la nuova abitazione di Parte_1 residenza;
determinazione in € 400,00 al mese rivalutabili dell'assegno di mantenimento ordinario della prole, mediante bonifico sul conto corrente della destinataria entro il giorno venti di ogni mese;
suddivisione a metà delle spese straordinarie inerenti alla prole secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Cassino;
divisione a metà degli assegni unici inerenti alla prole;
spese di lite compensate”.
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Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze
Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta al loro recepimento.
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L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1547/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecorvo (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pontecorvo (FR) dell'anno 1999, al numero 38 parte II, serie A, Uff.1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, così Parte_1 Controparte_1 come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 15/1/2025
il Presidente est. Virgilio Notari