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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa
Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11926 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONINO ORAZIO CAVALLARO per procura in atti
- opponente -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SIMONA FILIPPA D'AGATA per procura in atti
- opposta –
(C.F. ), nella qualità di titolare della ditta CP_2 C.F._2 individuale di (P. I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
EMANUELE GULLO per procura in atti
-terzo chiamato-
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato il 20.7.2019 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3249/2019, emesso da questo Tribunale il 7.6.2019, notificato il 13.6.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma CP_1 di € 9.455,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per i lavori in ferro ed alluminio eseguiti presso la sua Sala da CP_3
A sostegno dell'opposizione il allegava: di avere stipulato apposito contratto di Pt_1 appalto con la ditta di MB AN avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Aci Sant'Antonio, via T.N. Maugeri;
che le opere erano collegate ad un finanziamento CRIAS per l'importo di € 61.003,28; che era stato redatto apposito computo metrico nonché quattro stati avanzamento lavori, a fronte dei quali erano stati eseguiti i pagamenti alla ditta previa emissione delle fatture, e che tutta la documentazione era CP_2 stata trasmessa alla CRIAS;
che, in particolare, il 16.1.2018 era stata trasmessa la fattura contenente, alla lettera L, la voce “fornitura e posa in opera di elementi in ferro per la realizzazione di soppalco su parte del locale”, per un totale di € 8.000,00 più iva;
che la fattura era stata pagata.
Sulla scorta di quanto sopra, escludeva l'esistenza di una lettera di incarico o di un titolo in Cont capo all'opposta, avendo egli formalmente incaricato solo la ditta alla quale la si CP_2 sarebbe dovuta rivolgere. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Chiedeva, ed otteneva, l'autorizzazione a chiamare in causa quale titolare CP_2 dell'omonima ditta, al fine di ottenere la sua condanna al pagamento dell'importo oggetto di causa e, in via subordinata, al fine di ottenere il rimborso di quanto egli fosse stato tenuto a Cont versare alla .
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione. CP_1
La società opposta dichiarava di avere eseguito i lavori in ferro e alluminio per conto e nell'interesse dell'opponente presso la sala da barba di cui egli era titolare;
precisava che i lavori erano stati commissionati dall'opponente e affermava di avere conosciuto solo CP_2 dopo il conferimento di detto incarico;
escludeva alcun rapporto di subappalto.
pagina 2 di 7 Dichiarava, pertanto, di avere diritto al corrispettivo, anche a titolo di arricchimento senza causa;
affermava che la data della fattura era successiva all'ultimazione dei lavori perché aveva atteso invano il pagamento della somma richiesta.
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione. In via subordinata chiedeva, comunque, la condanna del terzo chiamato al pagamento della somma richiesta, avendo questi ricevuto il pagamento per la fornitura e posa in opera di elementi in ferro per la realizzazione di soppalco.
Verificata la regolarità del contraddittorio, con provvedimento del 17.12.2019 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva autorizzata la chiamata in giudizio di nella qualità di titolare della CP_2 omonima ditta individuale, che si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed escludendo l'esistenza di alcun rapporto giuridico con CP_1 avendo egli intrattenuto rapporti solo con il Pt_1
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita oralmente e all'udienza del 27.3.2023 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
25.10.2023.
Seguivano vari rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
2.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, ai sensi dell'art. 1655 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del noto principio, espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (sentenza n. 13533/2001), in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
pagina 3 di 7 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Dunque, nel caso in esame, deve fornire la prova dell'avvenuta conclusione del CP_1 contratto con il Pt_1
Com'è noto, il contratto di appalto non necessita di forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Cont La nel giudizio monitorio ha depositato la fattura n. 93 bis del 5.10.2018 e la lettera di messa in mora. Tuttavia, se la fattura è utilizzabile come prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, essa non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte (C. Cass., Sez. II, n. 10860/2007; n. 5915/2011).
La prova orale espletata in giudizio consente di concludere per l'avvenuta conclusione del contratto tra il e la Pt_1 CP_1
Cont Invero, il teste – che ha messo in contatto il con la – Testimone_1 Pt_1 ha riferito che il ha commissionato le opere alla Egli ha confermato i Pt_1 CP_1 capitoli di prova articolati dall'opposta e, in particolare i capp. 4 e 5 (cap. 4: vero o no che a seguito dell'incontro tra il signor ed il signor quest'ultimo commissionava l'esecuzione dei lavori in ferro Pt_2 Pt_1 presso l'immobile da ristrutturare alla società ; cap. 5: vero o no che nell'autunno del 2017 CP_1 vedeva il signor ed i dipendenti della società montare lavori in ferro presso la Parte_3 CP_1 Pt_4
Cont del signor ) e ha precisato che la ha realizzato un soppalco in ferro e la porta
[...] Pt_1 di ingresso. Cont Cont Il teste , dipendente della , ha dichiarato che la ha realizzato il Testimone_2 soppalco in ferro, la porta di ingresso, due finestre e la scala per il soppalco.
Il teste direttore dei lavori, ha dichiarato di non sapere se il Coco della Testimone_3
Cont ditta fosse a conoscenza del fatto che i pagamenti dovessero avvenire tramite un finanziamento CRIAS;
ha riferito di avere incontrato in cantiere il signor ma non ha Pt_2 saputo indicare i lavori da questi eseguiti.
pagina 4 di 7 Le dichiarazioni del teste non risultano dirimenti ai fini di causa, in Testimone_4 quanto si sono rivelate o de relato ex parte o inconducenti ai fini della prova del titolo.
Le dichiarazioni dei testi, come succintamente riportate, permettono di concludere per l'avvenuta conclusione del contratto tra l'opponente e l'opposta e per l'avvenuta esecuzione, da Cont parte della , dei lavori ad essa commissionati.
Il ha dichiarato di avere già pagato le opere in questione e, al riguardo, oltre ad Pt_1 avere depositato in giudizio il contratto di appalto concluso con n.q., ha CP_2 prodotto tutti i documenti relativi all'appalto, tra cui le fatture e le prove dei pagamenti;
peraltro, trattandosi di un appalto finanziato con fondi CRIAS, lo stesso risulta minuziosamente documentato.
Ebbene, la fattura n. 1 del 15/1/2018, alla lett. l), espressamente indica la voce fornitura e posa in opera di elementi in ferro per la realizzazione di soppalco su parte del locale per € 8.000,00, oltre iva al
22%, fattura pagata alla ditta MB, per la percentuale spettante al come non Pt_1 contestato e, anzi, riconosciuto dallo stesso CP_2
La ditta MB, tuttavia, non ha specificamente dimostrato di avere eseguito i lavori in esame, non potendo utilizzarsi sul punto la dichiarazione resa dallo stesso in sede di CP_2 interrogatorio formale, in quanto priva di valore confessorio – anzi, sul punto, favorevole alla parte - e, comunque, estremamente generica.
Dunque il ha versato ad un altro soggetto, ovvero ad il Pt_1 CP_2
Cont corrispettivo dei lavori eseguiti dalla , dunque il suo pagamento non ha avuto effetto Cont Cont liberatorio nei confronti della , né è emerso in giudizio che la dovesse ricevere le somme da CP_2
Cont Irrilevante risulta, infine, la data di emissione della fattura da parte dalla .
A questo punto, essendo emerso il titolo, ovvero l'esistenza del contratto tra il e Pt_1
Cont
, e l'avvenuta esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Deve essere accolta la domanda spiegata dall'opponente nei confronti di CP_2
n.q., avendo quest'ultimo incassato gli importi indicati nella fattura n. 1 del 15/1/2018, alla lett.
pagina 5 di 7 l), per i lavori in ferro che, sulla base di quanto emerso in giudizio, non risultano da egli eseguiti;
conseguentemente il terzo chiamato va condannato a tenere indenne l'opponente per tutte le somme che il medesimo opponente è tenuto a versare all'opposta per effetto della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente è tenuto a versare le spese di lite all'opposta, mentre il terzo chiamato va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, €
1.500,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 4.100,00, oltre € 145,50 per esborsi
(contributo unificato, bollo), in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 11926/2019, vertente tra
(opponente), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 CP_1
(opposta) e nella qualità di titolare della ditta individuale di MB AN CP_2
(terzo chiamato), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3249/2019;
2. Condanna al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che Parte_1
liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge;
3. Accoglie la domanda formulata da nei confronti del terzo chiamato e, Parte_1
per l'effetto, condanna nella qualità, al pagamento in favore di CP_2
di tutte le somme che quest'ultimo è tenuto a pagare all'opposta per Parte_1 effetto della presente sentenza (capi 1 e 2);
pagina 6 di 7 4. Condanna nella qualità, al pagamento in favore di delle CP_2 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 4.100,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge.
Così deciso in Catania il 29/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa
Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11926 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONINO ORAZIO CAVALLARO per procura in atti
- opponente -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. SIMONA FILIPPA D'AGATA per procura in atti
- opposta –
(C.F. ), nella qualità di titolare della ditta CP_2 C.F._2 individuale di (P. I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
EMANUELE GULLO per procura in atti
-terzo chiamato-
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato il 20.7.2019 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3249/2019, emesso da questo Tribunale il 7.6.2019, notificato il 13.6.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma CP_1 di € 9.455,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per i lavori in ferro ed alluminio eseguiti presso la sua Sala da CP_3
A sostegno dell'opposizione il allegava: di avere stipulato apposito contratto di Pt_1 appalto con la ditta di MB AN avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Aci Sant'Antonio, via T.N. Maugeri;
che le opere erano collegate ad un finanziamento CRIAS per l'importo di € 61.003,28; che era stato redatto apposito computo metrico nonché quattro stati avanzamento lavori, a fronte dei quali erano stati eseguiti i pagamenti alla ditta previa emissione delle fatture, e che tutta la documentazione era CP_2 stata trasmessa alla CRIAS;
che, in particolare, il 16.1.2018 era stata trasmessa la fattura contenente, alla lettera L, la voce “fornitura e posa in opera di elementi in ferro per la realizzazione di soppalco su parte del locale”, per un totale di € 8.000,00 più iva;
che la fattura era stata pagata.
Sulla scorta di quanto sopra, escludeva l'esistenza di una lettera di incarico o di un titolo in Cont capo all'opposta, avendo egli formalmente incaricato solo la ditta alla quale la si CP_2 sarebbe dovuta rivolgere. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Chiedeva, ed otteneva, l'autorizzazione a chiamare in causa quale titolare CP_2 dell'omonima ditta, al fine di ottenere la sua condanna al pagamento dell'importo oggetto di causa e, in via subordinata, al fine di ottenere il rimborso di quanto egli fosse stato tenuto a Cont versare alla .
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione. CP_1
La società opposta dichiarava di avere eseguito i lavori in ferro e alluminio per conto e nell'interesse dell'opponente presso la sala da barba di cui egli era titolare;
precisava che i lavori erano stati commissionati dall'opponente e affermava di avere conosciuto solo CP_2 dopo il conferimento di detto incarico;
escludeva alcun rapporto di subappalto.
pagina 2 di 7 Dichiarava, pertanto, di avere diritto al corrispettivo, anche a titolo di arricchimento senza causa;
affermava che la data della fattura era successiva all'ultimazione dei lavori perché aveva atteso invano il pagamento della somma richiesta.
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione. In via subordinata chiedeva, comunque, la condanna del terzo chiamato al pagamento della somma richiesta, avendo questi ricevuto il pagamento per la fornitura e posa in opera di elementi in ferro per la realizzazione di soppalco.
Verificata la regolarità del contraddittorio, con provvedimento del 17.12.2019 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva autorizzata la chiamata in giudizio di nella qualità di titolare della CP_2 omonima ditta individuale, che si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed escludendo l'esistenza di alcun rapporto giuridico con CP_1 avendo egli intrattenuto rapporti solo con il Pt_1
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita oralmente e all'udienza del 27.3.2023 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
25.10.2023.
Seguivano vari rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
2.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, ai sensi dell'art. 1655 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del noto principio, espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (sentenza n. 13533/2001), in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
pagina 3 di 7 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Dunque, nel caso in esame, deve fornire la prova dell'avvenuta conclusione del CP_1 contratto con il Pt_1
Com'è noto, il contratto di appalto non necessita di forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Cont La nel giudizio monitorio ha depositato la fattura n. 93 bis del 5.10.2018 e la lettera di messa in mora. Tuttavia, se la fattura è utilizzabile come prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, essa non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte (C. Cass., Sez. II, n. 10860/2007; n. 5915/2011).
La prova orale espletata in giudizio consente di concludere per l'avvenuta conclusione del contratto tra il e la Pt_1 CP_1
Cont Invero, il teste – che ha messo in contatto il con la – Testimone_1 Pt_1 ha riferito che il ha commissionato le opere alla Egli ha confermato i Pt_1 CP_1 capitoli di prova articolati dall'opposta e, in particolare i capp. 4 e 5 (cap. 4: vero o no che a seguito dell'incontro tra il signor ed il signor quest'ultimo commissionava l'esecuzione dei lavori in ferro Pt_2 Pt_1 presso l'immobile da ristrutturare alla società ; cap. 5: vero o no che nell'autunno del 2017 CP_1 vedeva il signor ed i dipendenti della società montare lavori in ferro presso la Parte_3 CP_1 Pt_4
Cont del signor ) e ha precisato che la ha realizzato un soppalco in ferro e la porta
[...] Pt_1 di ingresso. Cont Cont Il teste , dipendente della , ha dichiarato che la ha realizzato il Testimone_2 soppalco in ferro, la porta di ingresso, due finestre e la scala per il soppalco.
Il teste direttore dei lavori, ha dichiarato di non sapere se il Coco della Testimone_3
Cont ditta fosse a conoscenza del fatto che i pagamenti dovessero avvenire tramite un finanziamento CRIAS;
ha riferito di avere incontrato in cantiere il signor ma non ha Pt_2 saputo indicare i lavori da questi eseguiti.
pagina 4 di 7 Le dichiarazioni del teste non risultano dirimenti ai fini di causa, in Testimone_4 quanto si sono rivelate o de relato ex parte o inconducenti ai fini della prova del titolo.
Le dichiarazioni dei testi, come succintamente riportate, permettono di concludere per l'avvenuta conclusione del contratto tra l'opponente e l'opposta e per l'avvenuta esecuzione, da Cont parte della , dei lavori ad essa commissionati.
Il ha dichiarato di avere già pagato le opere in questione e, al riguardo, oltre ad Pt_1 avere depositato in giudizio il contratto di appalto concluso con n.q., ha CP_2 prodotto tutti i documenti relativi all'appalto, tra cui le fatture e le prove dei pagamenti;
peraltro, trattandosi di un appalto finanziato con fondi CRIAS, lo stesso risulta minuziosamente documentato.
Ebbene, la fattura n. 1 del 15/1/2018, alla lett. l), espressamente indica la voce fornitura e posa in opera di elementi in ferro per la realizzazione di soppalco su parte del locale per € 8.000,00, oltre iva al
22%, fattura pagata alla ditta MB, per la percentuale spettante al come non Pt_1 contestato e, anzi, riconosciuto dallo stesso CP_2
La ditta MB, tuttavia, non ha specificamente dimostrato di avere eseguito i lavori in esame, non potendo utilizzarsi sul punto la dichiarazione resa dallo stesso in sede di CP_2 interrogatorio formale, in quanto priva di valore confessorio – anzi, sul punto, favorevole alla parte - e, comunque, estremamente generica.
Dunque il ha versato ad un altro soggetto, ovvero ad il Pt_1 CP_2
Cont corrispettivo dei lavori eseguiti dalla , dunque il suo pagamento non ha avuto effetto Cont Cont liberatorio nei confronti della , né è emerso in giudizio che la dovesse ricevere le somme da CP_2
Cont Irrilevante risulta, infine, la data di emissione della fattura da parte dalla .
A questo punto, essendo emerso il titolo, ovvero l'esistenza del contratto tra il e Pt_1
Cont
, e l'avvenuta esecuzione dei lavori da parte di quest'ultima, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Deve essere accolta la domanda spiegata dall'opponente nei confronti di CP_2
n.q., avendo quest'ultimo incassato gli importi indicati nella fattura n. 1 del 15/1/2018, alla lett.
pagina 5 di 7 l), per i lavori in ferro che, sulla base di quanto emerso in giudizio, non risultano da egli eseguiti;
conseguentemente il terzo chiamato va condannato a tenere indenne l'opponente per tutte le somme che il medesimo opponente è tenuto a versare all'opposta per effetto della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente è tenuto a versare le spese di lite all'opposta, mentre il terzo chiamato va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, €
1.500,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 4.100,00, oltre € 145,50 per esborsi
(contributo unificato, bollo), in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 11926/2019, vertente tra
(opponente), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 CP_1
(opposta) e nella qualità di titolare della ditta individuale di MB AN CP_2
(terzo chiamato), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3249/2019;
2. Condanna al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che Parte_1
liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge;
3. Accoglie la domanda formulata da nei confronti del terzo chiamato e, Parte_1
per l'effetto, condanna nella qualità, al pagamento in favore di CP_2
di tutte le somme che quest'ultimo è tenuto a pagare all'opposta per Parte_1 effetto della presente sentenza (capi 1 e 2);
pagina 6 di 7 4. Condanna nella qualità, al pagamento in favore di delle CP_2 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 4.100,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge.
Così deciso in Catania il 29/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7