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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/12/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 409/2022
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice UC MU, all'esito dell'udienza del 5.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. SPADAFORA GIUSEPPE
ATTORE
e c.f. difeso dall'Avv. MELLEA Controparte_1 C.F._2
GE IE
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
Conclusioni:
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il (dichiarazione di Fallimento del 4.6.2019) ha citato in Parte_1 giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“a.- Accogliere le domande alternativamente formulate nel presente atto, dichiarando la inopponibilità o la inefficacia, ex art. 67, primma n. 1 l. Fall. ovvero ex art. 2901 Cod. Civ., delle disposizioni patrimoniali compiute con l'accordo di separazione personale tra coniugi (omologato dal Tribunale di Catanzaro il 20.10.2017 e trascritto il 7.6.2018, R.G. 7443 e R.P. 5915) con cui ha trasferito alla moglie Parte_1
la quota di ½ della proprietà dei beni immobili elencati nella Controparte_1 soprastante esposizione;
”.
1 La Curatela ha allegato che:
a) la convenuta aveva prestato fideiussione nei confronti del Banco di Napoli rispetto agli obblighi assunti dal , relativamente ai quali essa era destinataria del d.i. n. Pt_1
984/2016 in forza del quale veniva trascritta, con nota del 6.2.2017, ipoteca giudiziale sui beni indicati a pag. 2 dell'atto di citazione;
b) la convenuta aveva prestato fideiussione nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro prestando il consenso alla trascrizione di un'ipoteca sugli immobili siti a Catanzaro, Via Magna Grecia, identificati al f. 93, p. 1067, subb 18 e 19;
c) visto l'inadempimento dei coniugi rispetto agli obblighi assunti nei confronti dei suddetti istituti di credito, erano stati trascritti pignoramenti immobiliari (nelle date del 12.5.2017 e del 22.1.2018) sui beni indicati al punto b), nonché sui fabbricati siti a Catanzario, Via Tommaso Gullì (f. 102, p. 128 sub 13), Via Carlo Pisacane (f. 96, p. 1035, subb 6 e 7), Viale Magna Grecia f. 93, p. 1067, sub 23, e terreni siti a Catanzaro e censiti al f. 96, p. 851 e 852;
d) la convenuta e , con accordo di separazione personale omologato Parte_1 in data 20.10.2017, trascritto il 7.6.2018, registrato in data successiva alla trascrizione delle ipoteche e dei pignoramenti sopra indicati, hanno pattuito il trasferimento, dal secondo alla prima, della quota di ½ dei seguenti beni:
• Fabbricati siti a Catanzaro, Via Carlo Pisacane n. 19/A, censiti al Catasto al f. 96, p. 1035, subb 6 e 7;
• terreni siti a Catanzaro e censiti al f. 96, p. 851 e 852;
• fabbricati siti in Catanzaro, Viale Magna Grecia, f. 93, p. 1067, subb 18, 19 e 23;
• fabbricati siti a Catanzaro, Via Nazionale, identificati al catasto al f. 93, pp. 2012 e 3013.
La Curatela deduce quindi, in diritto, l'inopponibilità del trasferimento della proprietà determinato dall'accordo relativamente ai beni su cui era stato trascritto il pignoramento immobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2913 c.c. e 107 l. Fall.
Deduce, inoltre, l'inefficacia relativa di tali atti sia ai sensi degli artt. 67, comma 1, n. 1 e 69 l. Fall., dal momento che il valore dei trasferimenti (€ 436.100, secondo la stima effettuata nell'ambito della procedura es. immobiliare RG 56/2017) è gravemente sproporzionato per oltre ¼ del relativo valore, rispetto ai vantaggi conseguiti.
In subordine, la Curatela domanda la revocatoria ai sensi degli artt. 66 l. Fall. e 2901 c.c., dal momento che sussisteva già, al momento della stipula dell'accordo di separazione, un'ingente esposizione debitoria di , che l'accordo di Parte_1
2 separazione ha determinato un grave pregiudizio per le ragioni creditorie e che i coniugi erano consapevoli di arrecare pregiudizio ai creditori.
Si è costituita tardivamente la convenuta, deducendo:
a) che il ricorso per la separazione consensuale dei coniugi era stato depositato in Cancelleria in data 26.5.2017 e che l'omologa della separazione era antecedente a uno dei due pignoramenti (quello del 22.1.2018);
b) che la non aveva piena e integrale conoscenza della situazione debitoria del CP_1 marito;
c) che “la cessione di proprietà da parte del sig. era stata compiuta in Pt_1 adempimento degli accordi della separazione ed a tutela della famiglia, di talchè non può essere ammessa la legittimità della richiesta di inefficacia laddove in tale maniera, verrebbero travolti i diritti di sostentamento della moglie e dell'intera famiglia”;
d) la non assoggetabilità a revocatoria dell'accordo di separazione patrimoniale con cui uno dei coniugi trasferisca all'altro i propri beni, perché “in caso di trasferimento di proprietà mediante un procedimento di separazione non si può parlare di una donazione in senso tecnico, ciò in quanto il trasferimento viene sempre operato nell'ambito di una valutazione più complessa dei rispettivi rapporti tra coniugi di dare ed avere e anche a tutela dei figli e neanche si può equiparare la cessione ad una mera compravendita, essendo coinvolti nell'accordo diritti primari e tutela della prole”.
La convenuta, infine, nella propria comparsa di costituzione dava atto che era stata depositata una domanda di concordato.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 5.12.2025, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto del fatto che, con le note conclusive, del 28.11.2025, parte attrice ha dato atto che uno dei beni trasferiti con l'atto impugnato è stato donato al figlio della convenuta in data 21.3.2024. Parte_2
Perciò, il , ritenendo che detto soggetto sia litisconsorte necessario, Parte_1 domanda che sia integrato il contraddittorio con il donatario.
Ritiene il Tribunale che, in realtà, il soggetto al quale è stata trasferita la proprietà nel corso del processo non sia litisconsorte necessario.
Ciò perché l'azione revocatoria mira semplicemente a privare di effetti un determinato atto nei confronti di colui che agisce in revocatoria.
Essa, quindi, non ha effetti restitutori o recuperatori del bene.
3 Il terzo acquirente, allora, non essendo partecipe dell'atto e non essendo destinatario degli effetti della sentenza, non può essere considerato litisconsorte necessario ( cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9931 del 11/05/2005 (Rv. 581249 - 01), per cui “In tema di revocatoria fallimentare, qualora il curatore agisca per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del contratto con il quale il fallito, allorchè era "in bonis", ha ceduto la quota di partecipazione in una s.a.s., questa società è terzo rispetto al contratto e, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessaria nel giudizio.”).
Naturalmente, la sentenza costitutiva che dichiari l'inefficacia dell'atto sarà opponibile anche al terzo acquirente, purché la domanda revocatoria sia stata trascritta (art. 2652 n. 5 c.c.) anteriormente all'atto di trasferimento della proprietà tra il soggetto che ha partecipato all'atto revocato e il terzo, di talché anche tale atto sarà inefficace nei confronti dell'attore vittorioso in revocatoria.
Ciò detto, deve osservarsi quanto segue.
Parte attrice propone due domande alternative tra loro per quanto concerne gli immobili oggetto anche di pignoramento (e cioè tutti meno quelli siti in via Nazionale): una domanda di accertamento dell'inopponibilità al dell'accordo di Parte_1 separazione, nella parte in cui ha trasferito la proprietà di tali immobili, e una domanda costitutiva di revocatoria ex artt. 67 e 69 l. Fall.
Sono fondate entrambe le domande.
Per quanto riguarda la prima, va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 2913 c.c.,
“non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento”.
Il successivo art. 2914 c.c. chiarisce, per quanto qui di interesse, che “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili (…), che siano state trascritte successivamente al pignoramento”.
Ne consegue che, al fine di comprendere se un trasferimento sia o meno opponibile al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, occorre avere riguardo non alla data in cui si è verificato l'effetto traslativo (nel caso di specie, la data del decreto di omologa), ma la data in cui è stata data pubblicità al trasferimento e, quindi, per il decreto di omologa, la data della trascrizione o dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Con riguardo al subentro del Curatore, la S.C. afferma che “Ai sensi dell'art. 107 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra di pieno diritto nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente (che non possa più 4 proseguirle giusta l'art. 51 l.fall.), scegliendo con il programma di liquidazione di sostituirsi a lui, ovvero di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari. In tale ultima ipotesi, l'improcedibilità dell'esecuzione, dichiarata dal giudice dell'espropriazione su istanza del curatore, non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo;
del resto, opinando diversamente, il curatore sarebbe sempre tenuto a proseguire l'esecuzione singolare onde conservare gli effetti del pignoramento, cosi svilendosi non solo la sua facoltà discrezionale di scelta di cui all'art. 107, comma 6, l.fall., ma anche il suo stesso ruolo centrale assunto dalla programmazione liquidatoria nella riforma del 2006.” (Sez. 1, Sentenza n. 25802 del 22/12/2015 (Rv. 637873 - 01); conf. Sez. 1 - , Sentenza n. 5655 del 26/02/2019 (Rv. 652814 - 01).
Ne consegue che il trasferimento dei beni immobili effettuato con l'accordo di separazione non è opponibile al , che è subentrato ai creditori pignoranti Parte_1 relativamente ai pignoramenti immobiliari trascritti nelle date del 12.5.2017 e del 22.1.2018.
È, poi, fondata la domanda ex art. 67 e 69 l. Fall.
Deve in primo luogo chiarirsi che è assolutamente pacifica la revocabilità dell'accordo di separazione tra coniugi nella parte in cui prevede il trasferimento di beni, in base al pacifico orientamento – del tutto condivisibile – per cui “Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 26127 del 07/10/2024 (Rv. 672516 - 01), in cui si chiarisce che “Questa Corte, con orientamento costante ed univoco, non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (cfr. Cass., sez. 1, 23/03/2004, n. 5741; Cass., sez. 3, 26/07/2005, n. 15603; Cass., sez. 3, 14/03/2006, n. 5473; Cass., sez. 1, 12/04/2006, n. 8516; Cass., sez. 1, 20/03/2008, n. 7450; con riferimento alla revocatoria fallimentare, Cass., sez. 3, 13/05/2008, n. 11914; Cass., sez. 1, 10/04/2013, n. 8678; Cass., sez. 3, 05/07/2018, n. 17612).”; conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15169 del 12/05/2022 (Rv. 664830 - 01); Sez. 3 - , Ordinanza n. 19899 del 12/07/2023 (Rv. 668143 - 01); cfr. anche Sez. 3 - , Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019 (Rv. 653582 - 01).
Ciò chiarito, va osservato che la prima delle due disposizioni richiamate prevede, per quanto qui di interesse, che “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non 5 conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato
o promesso;
”.
La seconda stabilisce che “Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.”.
Quindi, è revocabile l'atto compiuto tra i coniugi gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che è stato a lui dato o promesso nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, salvo che il coniuge non provi che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
In proposito, la convenuta si difende negando di aver avuto, al tempo della conclusione degli accordi, l'integrale conoscenza della situazione debitoria del coniuge, senza però offrire la relativa prova, e contestando l'esistenza della sproporzione di oltre un quarto tra la prestazione eseguita dal coniuge e i vantaggi da questi ricevuti, poiché il marito avrebbe ricevuto, quale controprestazione, l'estinzione dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento.
La difesa è assolutamente priva di pregio.
Il valore degli immobili trasferiti è almeno – dal momento che non è stato indicato il valore degli altri immobili, e cioè degli immobili di Via Nazionale – pari a € 556.100 (complessivi € 1.112.200, somma pari al valore degli immobili siti in Catanzaro al viale Magna Grecia, identificati al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio 93, p.lla 1067, sub. 23, 27, 28, 29 (ex sub. 18 e sub. 19) e siti a Catanzaro alla via Carlo Pisacane, identificati al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio 96, p.lla 1035, sub. 6 e sub. 7, fratto 2 essendo stata trasferita la quota di 1/2), secondo l'allegazione contenuta nella seconda memoria di parte attrice, mai contestata da parte convenuta.
A fronte del trasferimento della quota di ½, dal valore complessivo di € 556.100, il riceveva quale controprestazione l'esonero dal versamento dell'assegno di Pt_1 mantenimento, il cui valore non era indicato.
Ora, per ritenere che non vi sia una sproporzione di oltre ¼ tra le due prestazioni bisognerebbe ipotizzare, considerando un'aspettativa di vita di , nato Parte_1 nel 1960, pari ad anni 80, considerato che il decreto di omologa è del 2017, un mantenimento superiore all'importo mensile di € 1.512.
6 Questa somma è data dalla divisione del valore di € 556.100 con il numero di mesi in cui il sarebbe stato tenuto al mantenimento, pari a 276 (ossia 23 anni, periodo in Pt_1 cui il sarebbe stato tenuto al mantenimento), che dà un risultato di € 2.015 da Pt_1 ridurre di ¼ per un totale, appunto, di € 1.512.
È del tutto evidente che non è in alcun modo possibile ipotizzare che, stante l'esigua disponibilità economica dei coniugi, e soprattutto del , dichiarato fallito, avrebbe Pt_1 potuto essere previsto un assegno di mantenimento superiore all'importo di € 1.512, da aggiungersi peraltro al previsto assegno di € 1.200 da corrispondere ai figli (non si vede, poi, come l'assegno di mantenimento per la sola moglie avrebbe potuto essere superiore a quello corrisposto ai figli).
La domanda revocatoria proposta in via subordinata è da ritenersi assorbita in quanto proposta in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai valori medi previsti dallo scaglione di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inopponibile al Fallimento l'accordo di separazione personale tra i coniugi e , nella parte in cui ha trasferito alla seconda la quota di ½ sugli CP_1 Pt_1 immobili, omologato in data 20.10.2017 e trascritto in data 7.6.2018, relativamente ai beni immobili già oggetto di pignoramento;
b) in accoglimento della domanda revocatoria fallimentare proposta, dichiara l'inopponibilità al dell'accordo di separazione di cui alla Parte_1 lettera a) nella parte in cui ha disposto il trasferimento di beni immobili ad CP_1
;
[...]
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 10.860 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato giusto il combinato disposto degli artt. 133 e 144 d.p.r. 115/2002.
Si comunichi
6/12/2025
Il Giudice
UC MU
7 8
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice UC MU, all'esito dell'udienza del 5.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. SPADAFORA GIUSEPPE
ATTORE
e c.f. difeso dall'Avv. MELLEA Controparte_1 C.F._2
GE IE
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
Conclusioni:
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il (dichiarazione di Fallimento del 4.6.2019) ha citato in Parte_1 giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“a.- Accogliere le domande alternativamente formulate nel presente atto, dichiarando la inopponibilità o la inefficacia, ex art. 67, primma n. 1 l. Fall. ovvero ex art. 2901 Cod. Civ., delle disposizioni patrimoniali compiute con l'accordo di separazione personale tra coniugi (omologato dal Tribunale di Catanzaro il 20.10.2017 e trascritto il 7.6.2018, R.G. 7443 e R.P. 5915) con cui ha trasferito alla moglie Parte_1
la quota di ½ della proprietà dei beni immobili elencati nella Controparte_1 soprastante esposizione;
”.
1 La Curatela ha allegato che:
a) la convenuta aveva prestato fideiussione nei confronti del Banco di Napoli rispetto agli obblighi assunti dal , relativamente ai quali essa era destinataria del d.i. n. Pt_1
984/2016 in forza del quale veniva trascritta, con nota del 6.2.2017, ipoteca giudiziale sui beni indicati a pag. 2 dell'atto di citazione;
b) la convenuta aveva prestato fideiussione nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro prestando il consenso alla trascrizione di un'ipoteca sugli immobili siti a Catanzaro, Via Magna Grecia, identificati al f. 93, p. 1067, subb 18 e 19;
c) visto l'inadempimento dei coniugi rispetto agli obblighi assunti nei confronti dei suddetti istituti di credito, erano stati trascritti pignoramenti immobiliari (nelle date del 12.5.2017 e del 22.1.2018) sui beni indicati al punto b), nonché sui fabbricati siti a Catanzario, Via Tommaso Gullì (f. 102, p. 128 sub 13), Via Carlo Pisacane (f. 96, p. 1035, subb 6 e 7), Viale Magna Grecia f. 93, p. 1067, sub 23, e terreni siti a Catanzaro e censiti al f. 96, p. 851 e 852;
d) la convenuta e , con accordo di separazione personale omologato Parte_1 in data 20.10.2017, trascritto il 7.6.2018, registrato in data successiva alla trascrizione delle ipoteche e dei pignoramenti sopra indicati, hanno pattuito il trasferimento, dal secondo alla prima, della quota di ½ dei seguenti beni:
• Fabbricati siti a Catanzaro, Via Carlo Pisacane n. 19/A, censiti al Catasto al f. 96, p. 1035, subb 6 e 7;
• terreni siti a Catanzaro e censiti al f. 96, p. 851 e 852;
• fabbricati siti in Catanzaro, Viale Magna Grecia, f. 93, p. 1067, subb 18, 19 e 23;
• fabbricati siti a Catanzaro, Via Nazionale, identificati al catasto al f. 93, pp. 2012 e 3013.
La Curatela deduce quindi, in diritto, l'inopponibilità del trasferimento della proprietà determinato dall'accordo relativamente ai beni su cui era stato trascritto il pignoramento immobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2913 c.c. e 107 l. Fall.
Deduce, inoltre, l'inefficacia relativa di tali atti sia ai sensi degli artt. 67, comma 1, n. 1 e 69 l. Fall., dal momento che il valore dei trasferimenti (€ 436.100, secondo la stima effettuata nell'ambito della procedura es. immobiliare RG 56/2017) è gravemente sproporzionato per oltre ¼ del relativo valore, rispetto ai vantaggi conseguiti.
In subordine, la Curatela domanda la revocatoria ai sensi degli artt. 66 l. Fall. e 2901 c.c., dal momento che sussisteva già, al momento della stipula dell'accordo di separazione, un'ingente esposizione debitoria di , che l'accordo di Parte_1
2 separazione ha determinato un grave pregiudizio per le ragioni creditorie e che i coniugi erano consapevoli di arrecare pregiudizio ai creditori.
Si è costituita tardivamente la convenuta, deducendo:
a) che il ricorso per la separazione consensuale dei coniugi era stato depositato in Cancelleria in data 26.5.2017 e che l'omologa della separazione era antecedente a uno dei due pignoramenti (quello del 22.1.2018);
b) che la non aveva piena e integrale conoscenza della situazione debitoria del CP_1 marito;
c) che “la cessione di proprietà da parte del sig. era stata compiuta in Pt_1 adempimento degli accordi della separazione ed a tutela della famiglia, di talchè non può essere ammessa la legittimità della richiesta di inefficacia laddove in tale maniera, verrebbero travolti i diritti di sostentamento della moglie e dell'intera famiglia”;
d) la non assoggetabilità a revocatoria dell'accordo di separazione patrimoniale con cui uno dei coniugi trasferisca all'altro i propri beni, perché “in caso di trasferimento di proprietà mediante un procedimento di separazione non si può parlare di una donazione in senso tecnico, ciò in quanto il trasferimento viene sempre operato nell'ambito di una valutazione più complessa dei rispettivi rapporti tra coniugi di dare ed avere e anche a tutela dei figli e neanche si può equiparare la cessione ad una mera compravendita, essendo coinvolti nell'accordo diritti primari e tutela della prole”.
La convenuta, infine, nella propria comparsa di costituzione dava atto che era stata depositata una domanda di concordato.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 5.12.2025, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto del fatto che, con le note conclusive, del 28.11.2025, parte attrice ha dato atto che uno dei beni trasferiti con l'atto impugnato è stato donato al figlio della convenuta in data 21.3.2024. Parte_2
Perciò, il , ritenendo che detto soggetto sia litisconsorte necessario, Parte_1 domanda che sia integrato il contraddittorio con il donatario.
Ritiene il Tribunale che, in realtà, il soggetto al quale è stata trasferita la proprietà nel corso del processo non sia litisconsorte necessario.
Ciò perché l'azione revocatoria mira semplicemente a privare di effetti un determinato atto nei confronti di colui che agisce in revocatoria.
Essa, quindi, non ha effetti restitutori o recuperatori del bene.
3 Il terzo acquirente, allora, non essendo partecipe dell'atto e non essendo destinatario degli effetti della sentenza, non può essere considerato litisconsorte necessario ( cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9931 del 11/05/2005 (Rv. 581249 - 01), per cui “In tema di revocatoria fallimentare, qualora il curatore agisca per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del contratto con il quale il fallito, allorchè era "in bonis", ha ceduto la quota di partecipazione in una s.a.s., questa società è terzo rispetto al contratto e, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessaria nel giudizio.”).
Naturalmente, la sentenza costitutiva che dichiari l'inefficacia dell'atto sarà opponibile anche al terzo acquirente, purché la domanda revocatoria sia stata trascritta (art. 2652 n. 5 c.c.) anteriormente all'atto di trasferimento della proprietà tra il soggetto che ha partecipato all'atto revocato e il terzo, di talché anche tale atto sarà inefficace nei confronti dell'attore vittorioso in revocatoria.
Ciò detto, deve osservarsi quanto segue.
Parte attrice propone due domande alternative tra loro per quanto concerne gli immobili oggetto anche di pignoramento (e cioè tutti meno quelli siti in via Nazionale): una domanda di accertamento dell'inopponibilità al dell'accordo di Parte_1 separazione, nella parte in cui ha trasferito la proprietà di tali immobili, e una domanda costitutiva di revocatoria ex artt. 67 e 69 l. Fall.
Sono fondate entrambe le domande.
Per quanto riguarda la prima, va innanzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 2913 c.c.,
“non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento”.
Il successivo art. 2914 c.c. chiarisce, per quanto qui di interesse, che “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili (…), che siano state trascritte successivamente al pignoramento”.
Ne consegue che, al fine di comprendere se un trasferimento sia o meno opponibile al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, occorre avere riguardo non alla data in cui si è verificato l'effetto traslativo (nel caso di specie, la data del decreto di omologa), ma la data in cui è stata data pubblicità al trasferimento e, quindi, per il decreto di omologa, la data della trascrizione o dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Con riguardo al subentro del Curatore, la S.C. afferma che “Ai sensi dell'art. 107 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra di pieno diritto nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente (che non possa più 4 proseguirle giusta l'art. 51 l.fall.), scegliendo con il programma di liquidazione di sostituirsi a lui, ovvero di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari. In tale ultima ipotesi, l'improcedibilità dell'esecuzione, dichiarata dal giudice dell'espropriazione su istanza del curatore, non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo;
del resto, opinando diversamente, il curatore sarebbe sempre tenuto a proseguire l'esecuzione singolare onde conservare gli effetti del pignoramento, cosi svilendosi non solo la sua facoltà discrezionale di scelta di cui all'art. 107, comma 6, l.fall., ma anche il suo stesso ruolo centrale assunto dalla programmazione liquidatoria nella riforma del 2006.” (Sez. 1, Sentenza n. 25802 del 22/12/2015 (Rv. 637873 - 01); conf. Sez. 1 - , Sentenza n. 5655 del 26/02/2019 (Rv. 652814 - 01).
Ne consegue che il trasferimento dei beni immobili effettuato con l'accordo di separazione non è opponibile al , che è subentrato ai creditori pignoranti Parte_1 relativamente ai pignoramenti immobiliari trascritti nelle date del 12.5.2017 e del 22.1.2018.
È, poi, fondata la domanda ex art. 67 e 69 l. Fall.
Deve in primo luogo chiarirsi che è assolutamente pacifica la revocabilità dell'accordo di separazione tra coniugi nella parte in cui prevede il trasferimento di beni, in base al pacifico orientamento – del tutto condivisibile – per cui “Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 26127 del 07/10/2024 (Rv. 672516 - 01), in cui si chiarisce che “Questa Corte, con orientamento costante ed univoco, non ha mai dubitato della esperibilità dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (cfr. Cass., sez. 1, 23/03/2004, n. 5741; Cass., sez. 3, 26/07/2005, n. 15603; Cass., sez. 3, 14/03/2006, n. 5473; Cass., sez. 1, 12/04/2006, n. 8516; Cass., sez. 1, 20/03/2008, n. 7450; con riferimento alla revocatoria fallimentare, Cass., sez. 3, 13/05/2008, n. 11914; Cass., sez. 1, 10/04/2013, n. 8678; Cass., sez. 3, 05/07/2018, n. 17612).”; conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15169 del 12/05/2022 (Rv. 664830 - 01); Sez. 3 - , Ordinanza n. 19899 del 12/07/2023 (Rv. 668143 - 01); cfr. anche Sez. 3 - , Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019 (Rv. 653582 - 01).
Ciò chiarito, va osservato che la prima delle due disposizioni richiamate prevede, per quanto qui di interesse, che “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non 5 conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato
o promesso;
”.
La seconda stabilisce che “Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.”.
Quindi, è revocabile l'atto compiuto tra i coniugi gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che è stato a lui dato o promesso nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, salvo che il coniuge non provi che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.
In proposito, la convenuta si difende negando di aver avuto, al tempo della conclusione degli accordi, l'integrale conoscenza della situazione debitoria del coniuge, senza però offrire la relativa prova, e contestando l'esistenza della sproporzione di oltre un quarto tra la prestazione eseguita dal coniuge e i vantaggi da questi ricevuti, poiché il marito avrebbe ricevuto, quale controprestazione, l'estinzione dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento.
La difesa è assolutamente priva di pregio.
Il valore degli immobili trasferiti è almeno – dal momento che non è stato indicato il valore degli altri immobili, e cioè degli immobili di Via Nazionale – pari a € 556.100 (complessivi € 1.112.200, somma pari al valore degli immobili siti in Catanzaro al viale Magna Grecia, identificati al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio 93, p.lla 1067, sub. 23, 27, 28, 29 (ex sub. 18 e sub. 19) e siti a Catanzaro alla via Carlo Pisacane, identificati al catasto fabbricati dello stesso Comune al foglio 96, p.lla 1035, sub. 6 e sub. 7, fratto 2 essendo stata trasferita la quota di 1/2), secondo l'allegazione contenuta nella seconda memoria di parte attrice, mai contestata da parte convenuta.
A fronte del trasferimento della quota di ½, dal valore complessivo di € 556.100, il riceveva quale controprestazione l'esonero dal versamento dell'assegno di Pt_1 mantenimento, il cui valore non era indicato.
Ora, per ritenere che non vi sia una sproporzione di oltre ¼ tra le due prestazioni bisognerebbe ipotizzare, considerando un'aspettativa di vita di , nato Parte_1 nel 1960, pari ad anni 80, considerato che il decreto di omologa è del 2017, un mantenimento superiore all'importo mensile di € 1.512.
6 Questa somma è data dalla divisione del valore di € 556.100 con il numero di mesi in cui il sarebbe stato tenuto al mantenimento, pari a 276 (ossia 23 anni, periodo in Pt_1 cui il sarebbe stato tenuto al mantenimento), che dà un risultato di € 2.015 da Pt_1 ridurre di ¼ per un totale, appunto, di € 1.512.
È del tutto evidente che non è in alcun modo possibile ipotizzare che, stante l'esigua disponibilità economica dei coniugi, e soprattutto del , dichiarato fallito, avrebbe Pt_1 potuto essere previsto un assegno di mantenimento superiore all'importo di € 1.512, da aggiungersi peraltro al previsto assegno di € 1.200 da corrispondere ai figli (non si vede, poi, come l'assegno di mantenimento per la sola moglie avrebbe potuto essere superiore a quello corrisposto ai figli).
La domanda revocatoria proposta in via subordinata è da ritenersi assorbita in quanto proposta in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai valori medi previsti dallo scaglione di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inopponibile al Fallimento l'accordo di separazione personale tra i coniugi e , nella parte in cui ha trasferito alla seconda la quota di ½ sugli CP_1 Pt_1 immobili, omologato in data 20.10.2017 e trascritto in data 7.6.2018, relativamente ai beni immobili già oggetto di pignoramento;
b) in accoglimento della domanda revocatoria fallimentare proposta, dichiara l'inopponibilità al dell'accordo di separazione di cui alla Parte_1 lettera a) nella parte in cui ha disposto il trasferimento di beni immobili ad CP_1
;
[...]
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in € 10.860 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato giusto il combinato disposto degli artt. 133 e 144 d.p.r. 115/2002.
Si comunichi
6/12/2025
Il Giudice
UC MU
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