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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il IB di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr.Chiara-Ilaria Bitozzi – Presidente rel.– dr.Alina Rossato – Giudice – dr.Luisa Bettio - Giudice – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 6247/2024 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica provvedimenti della sentenza di separazione e adozione di provvedimenti sanzionatori ex art 473bis39 cpc
CONCLUSIONI congiunte delle parti:
“1) Dichiarare l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne in virtù dell'attività commerciale esercitata e, per l'effetto, Per_1 dichiarare cessato, dalla mensilità di Luglio 2025, l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno per concorso al Controparte_1 mantenimento ordinario e di contribuire alle spese straordinarie della ragazza.
2) Ferma ed impregiudicata la autosufficienza economica della figlia i genitori concordano che il padre contribuirà, nella quota Per_1 percentuale del 50%, alle sole spese per le tasse universitarie relative al corso di laurea che la ragazza sta seguendo. I genitori concordano che la quota dovuta dal padre per le tasse universitarie di deve intendersi Per_1 compensata con il credito vantato dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1 di cui al Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Padova n° Pt_1
2789/2024 in data 23 Luglio 2024, noto alle parti. Per effetto della compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. concordata dalle parti nulla sarà dovuto dal sig. per le tasse universitarie di e nulla sarà CP_1 Per_1 dovuto dalla sig.ra rispetto alle somme portate dal Decreto Pt_1
Ingiuntivo citato. Conseguentemente con l'esecuzione di tale compensazione volontaria nulla è più reciprocamente dovuto per i rispettivi titoli sopra specificati.
3) Disporre che, con decorrenza dalla mensilità di Luglio 2025, il sig. corrisponda alla sig.ra l'importo di € 1.200,00 mensili, CP_1 Pt_1 annualmente rivalutabili a decorrere dalla mensilità di Luglio 2026, a titolo di assegno ordinario di mantenimento per il figlio minore e Persona_2 per la figlia maggiorenne ed incolpevolmente non autosufficiente
Per_3
4) Disporre che i genitori concorrano, nella pari percentuale del 50%, alle spese straordinarie occorrende per i due figli e Persona_2 Per_3 quali individuate e come disciplinate nel Protocollo di Intesa in data 17
Gennaio 2017 vigente per il IB di Padova.
5) La sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di affidamento Pt_1 esclusivo del figlio ed il sig. dichiara di accettare la Persona_2 CP_1 rinuncia;
le parti chiedono che il IB, preso atto della rinuncia alla domanda e della relativa accettazione, pronunci la cessazione della materia del contendere.
6) La sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di adozione dei Pt_1 provvedimenti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c.. ed il sig. dichiara di CP_1 accettare la rinuncia;
le parti chiedono che il IB, preso atto della rinuncia alla domanda e della relativa accettazione, pronunci la cessazione della materia del contendere.
7) Disporre la integrale compensazione delle spese e dei compensi di lite.
Si dà atto che, ai fini della pratica forense, alla redazione delle presenti note scritte hanno partecipato la dott.ssa Giulia Bacchin e la dott.ssa
Emma Barbiani”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale n. 639/18 di
ES IB (in punto di richiesta di affido esclusivo a sé del figlio ancora minore , nonché di aumento del contributo paterno al Persona_2 mantenimento dei tre figli a complessivi euro 1500 mensili), oltre alla condanna del convenuto all'ammonimento ed al risarcimento dei danni in favore proprio e del minore ex art 473bis39 cpc.
Si è costituita la parte resistente, contestando in fatto ed in diritto le avverse allegazioni e conclusioni e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.06.25 sono comparse entrambe le parti e, dopo aver sentito le stesse, il GD ha formulato una proposta conciliativa rispettosa della attuale situazione personale e patrimoniale dei coniugi e nel preminente interesse dei tre figli della coppia (di cui pacificamente Per_1 autosufficiente, maggiorenne ma non autosufficiente, Per_3 [...]
minore); parte convenuta ha aderito immediatamente alla Per_4 proposta, mentre l'attrice ha chiesto un rinvio per valutare detta proposta.
Conseguentemente la causa è stata rinviata all'udienza del 25.06.25, poi differita d'ufficio all'udienza del 15.07.25, al fine di verificare l'adesione di entrambe le parti a detta proposta, disponendo la trattazione scritta dell'udienza.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 15.07.25, entrambe le parti hanno aderito alla proposta del GD, concludendo congiuntamente come in epigrafe .
Conseguentemente il GD, ex art 473 bis 22, ult comma cpc, si è riservato di riferire al collegio.
Ciò premesso le conclusioni congiunte, raggiunte a seguito di proposta del
GD, sono conformi all'interesse morale e materiale dei figli, nonché congrue rispetto alle condizioni economiche e personali dei coniugi e della figlia maggiore ne consegue che esse vanno recepite in sentenza Per_1 ove va statuito in conformità quanto ai punti 1-4 delle conclusioni di cui in premessa, con la sola eccezione della compensazione volontaria prevista al punto 2) che, in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, non richiede alcun provvedimento ulteriore da parte del IB per produrre effetti.
Altresì il Collegio, preso atto della rinuncia dell'attrice e conseguente accettazione della rinuncia da parte del convenuto, in ordine alle domande di affido esclusivo di e di adozione dei provvedimenti ex art Persona_2 art 473bis39 cpc, dichiara cessata la materia del contendere su dette domande.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, e considerato l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il IB di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 639/18 di ES IB : provvede in conformità alle condizioni riportate in epigrafe sub 1-4, da aversi qui integralmente riprodotte, con la precisazione di cui in motivazione;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attorea di affidamento esclusivo di e di adozione dei provvedimenti Persona_2 sanzionatori ex art 473bis39 cpc;
compensa le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.07.25
Il Presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi