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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2551/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Palmi, via Rodi, n. 2, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Elio Cannizzaro (PEC: che, congiuntamente, all'avv. Email_1
Giovambattista Cacciola (OEC: lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Matteotti, n. 74, presso lo studio dell'avv. Valeria Vasapollo (PEC: che la rappresenta Email_3
e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Luigi
1 Razza, n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificatagli il 16.11.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento n.
13920190000334178000 (riferita a contributi forensi per gli anni 2014 e 2017) e n.
13920200007414701000 (relativa a contributi forensi per gli anni9 2012 e 2013). Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e, in ogni caso, che le pretese contributive fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via principale, accertare
l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le cartella ivi contenute relative ai contributi previdenziali della opposta per i motivi sopra esposti, e CP_2 conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 13976202300000798000 contenente le sottese cartelle di pagamento oggetto della presente impugnazione.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_3 CP_2 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti riportati per intervenuta prescrizione.
2 3. Deve osservarsi, come in materia di contributi di , il termine di prescrizione sia CP_2 decennale.
3.1. A riguardo, dapprima la Legge 576 del 1980, con l'art. 19 prevedeva che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per CP_2
i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
3.2. Successivamente, l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, con i commi 9 e 10, ha statuito come per le pretese contributive successive alla data di entrata in vigore della legge (1995) la prescrizione sia quinquennale, prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
3.3. Conclusivamente, l'art. 66 della L. n. 247 del 31/12/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) è intervenuto sul tema della prescrizione, sottolineando come l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995 predetto, non trova applicazione alle contribuzioni dovute alla Controparte_2
.
[...]
3.4. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sent. 6729/2013, ha «rilevato, infatti, che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».
4. All'esito dell'evoluzione normativa, rileva la subordinazione dell'estinzione del credito contributivo forense al termine decennale di prescrizione.
5. L'Ente impositore ha documentato, peraltro, di aver notificato al ricorrente delle richieste di pagamento dei contributi, mediante delle apposite note, il 13.04.2017, il 18.10.2019 e il
23.12.2019. Tali notifiche devono considerarsi validamente eseguite, anche in ragione dell'omessa contestazione di parte ricorrente, a riguardo.
6. L' ha, inoltre, dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente, Controparte_4 due intimazioni di pagamento, contenenti le cartelle oggetto di contestazione. Esse sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920229001393816000, notificata il 19.07.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239001998089000, notificata il 26.07.2023.
3 7. Si ravvisa, pertanto, come i termini di prescrizione siano stati più volte interrotti con diverse richieste di pagamento, le quali hanno rappresentato nuovi termini di decorrenza del decennio normativamente previsto.
8. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di
[...]
. Controparte_2
Vibo Valentia, 04.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Palmi, via Rodi, n. 2, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Elio Cannizzaro (PEC: che, congiuntamente, all'avv. Email_1
Giovambattista Cacciola (OEC: lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Matteotti, n. 74, presso lo studio dell'avv. Valeria Vasapollo (PEC: che la rappresenta Email_3
e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Luigi
1 Razza, n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Limardo (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificatagli il 16.11.2023, cui sono sottese le cartelle di pagamento n.
13920190000334178000 (riferita a contributi forensi per gli anni 2014 e 2017) e n.
13920200007414701000 (relativa a contributi forensi per gli anni9 2012 e 2013). Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti e, in ogni caso, che le pretese contributive fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via principale, accertare
l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le cartella ivi contenute relative ai contributi previdenziali della opposta per i motivi sopra esposti, e CP_2 conseguentemente pronunciare l'annullamento/la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 13976202300000798000 contenente le sottese cartelle di pagamento oggetto della presente impugnazione.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_3 CP_2 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti riportati per intervenuta prescrizione.
2 3. Deve osservarsi, come in materia di contributi di , il termine di prescrizione sia CP_2 decennale.
3.1. A riguardo, dapprima la Legge 576 del 1980, con l'art. 19 prevedeva che “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per CP_2
i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
3.2. Successivamente, l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995, con i commi 9 e 10, ha statuito come per le pretese contributive successive alla data di entrata in vigore della legge (1995) la prescrizione sia quinquennale, prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
3.3. Conclusivamente, l'art. 66 della L. n. 247 del 31/12/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) è intervenuto sul tema della prescrizione, sottolineando come l'art. 3 della L. n. 335 del 8/8/1995 predetto, non trova applicazione alle contribuzioni dovute alla Controparte_2
.
[...]
3.4. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sent. 6729/2013, ha «rilevato, infatti, che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».
4. All'esito dell'evoluzione normativa, rileva la subordinazione dell'estinzione del credito contributivo forense al termine decennale di prescrizione.
5. L'Ente impositore ha documentato, peraltro, di aver notificato al ricorrente delle richieste di pagamento dei contributi, mediante delle apposite note, il 13.04.2017, il 18.10.2019 e il
23.12.2019. Tali notifiche devono considerarsi validamente eseguite, anche in ragione dell'omessa contestazione di parte ricorrente, a riguardo.
6. L' ha, inoltre, dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente, Controparte_4 due intimazioni di pagamento, contenenti le cartelle oggetto di contestazione. Esse sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920229001393816000, notificata il 19.07.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239001998089000, notificata il 26.07.2023.
3 7. Si ravvisa, pertanto, come i termini di prescrizione siano stati più volte interrotti con diverse richieste di pagamento, le quali hanno rappresentato nuovi termini di decorrenza del decennio normativamente previsto.
8. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di
[...]
. Controparte_2
Vibo Valentia, 04.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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