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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1404/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Nigro;
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Achiropita Spagnuolo;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.7.2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 18.8.1996, in Crosia, avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 1996); b) dall'unione sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nata a Per_1
Rossano il 16.7.1997, e nato a [...] il [...]; c) nel tempo, il rapporto di coniugio Per_2 si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con sentenza n. 1727-24 del 15/10/2024, il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la separazione alle condizioni concordemente stabilite dalle parti nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1229/2022 R.G.
Tanto premesso, hanno concluso formulando la richiesta congiunta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione.
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473- bis.51, comma II c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione (21.2.2023) esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 1229/2022
R.G., poi definito con sentenza n. n. 1727-24 del 15/10/2024.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Con riferimento alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1404/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.8.1996, in Crosia, tra
(C.F. , nato a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( , nata a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti
[...] CodiceFiscale_2 di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 1996).
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 1/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1404/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Nigro;
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Achiropita Spagnuolo;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.7.2025 gli odierni istanti hanno concordemente dedotto che: a) in data 18.8.1996, in Crosia, avevano contratto matrimonio concordatario (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 1996); b) dall'unione sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nata a Per_1
Rossano il 16.7.1997, e nato a [...] il [...]; c) nel tempo, il rapporto di coniugio Per_2 si era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi;
d) con sentenza n. 1727-24 del 15/10/2024, il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato la separazione alle condizioni concordemente stabilite dalle parti nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1229/2022 R.G.
Tanto premesso, hanno concluso formulando la richiesta congiunta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione.
Preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473- bis.51, comma II c.p.c. di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ivi dichiarando di non volersi riconciliare, le stesse hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione (21.2.2023) esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 1229/2022
R.G., poi definito con sentenza n. n. 1727-24 del 15/10/2024.
D'altra parte, risultando pacifico che i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Con riferimento alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1404/2025 R.G.V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.8.1996, in Crosia, tra
(C.F. , nato a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1 CP_1
( , nata a [...] il [...]), trascritto nel registro degli atti
[...] CodiceFiscale_2 di matrimonio del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 1996).
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Nulla per le spese.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 1/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola