Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 886
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia fornito la prova della regolare notifica della cartella richiamata nell'atto di intimazione.

  • Accolto
    Estinzione per prescrizione dei tributi sottostanti

    La Corte ha ritenuto che la prima notifica scadesse in periodo emergenziale, ma la seconda fuori da tale periodo, escludendo l'applicabilità della proroga biennale per la notifica dell'atto successivo. Di conseguenza, i tributi intimati si sono estinti per prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 886
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 886
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo