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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7705/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012378743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012378743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90123787 43/000, notificata in data 05.10.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, DP di Cosenza, gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 839,36, per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione agli anni 2017 e 2018. Deduceva la ricorrente la illegittimità della intimazione impugnata per difetto di motivazione, per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e delle altre spese. Eccepiva, altresì, l'intervenuta estinzione per prescrzione dei tributi sottostanti stante la mancata notifica degli atti prodromici. Concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata, previa sospensione della sua esecutorietà, e condanna alle spese di lite, anche per responsabilità aggravata, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva ADER eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto ciò che riguardava il merito del tributo iscritto a ruolo, mentre deduceva l'infondatezza della eccepita illegittimità della intimazione per difetto di motivazione rispondendo essa al modello ministeriale e contenendo tutte le informazioni necessarie per comprendere le ragioni alla base della richiesta, l'importo e le modalità di difesa.
Deduceva, infine, la non operatività della eccepita prescrizione stante la regolare notifca della cartella richiamata nell'atto. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituiva anche la Regione Calabria eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva vertendosi di questioni relative alla fase della riscossione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va rigettato.
L'intimazione impugnata richiama la cartella n. 03420220003240628000.
AD non ha fornito la prova della sua regolare notifica.
Ne consegue che va verificato se il tributo in assenza di prova della notifica dell'atto intermedio si sia o meno estinto per prescrizione.
La Regione ha prodotto la cartolina di ricevimento della notifica a mezzo posta dell'avviso di pagamento relativo alla tassa automobilitica degli anni 2017 e 2018 ricevuta dalla figlia della ricorrente in data 17.2.2021, cui faceva seguito la raccomandata informativa.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è quello oggi impugnato, notificato in data 5.10.2024, quindi oltre i tre anni previsti per il tributo di cui si discorre.
Ne consegue che poiché la prima notifica scadeva in periodo emergenziale, ma la seconda fuori dal detto periodo, non è applicabile la proroga biennale per spostare di altri due anni il termine per la notifica dell'atto successivo, con consegeunte estinzione dei tributi intimati.
Ricorrono giuste ragioni, individuabili nel tipo di pronuncia, per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica: a) accoglie il ricorso e previa declaratoria di estinzione dei tributi sottostanti, annulla l'intimazione opposta;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7705/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012378743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012378743000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90123787 43/000, notificata in data 05.10.2024, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, DP di Cosenza, gli richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 839,36, per asserito mancato pagamento della tassa automobilistica in relazione agli anni 2017 e 2018. Deduceva la ricorrente la illegittimità della intimazione impugnata per difetto di motivazione, per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e delle altre spese. Eccepiva, altresì, l'intervenuta estinzione per prescrzione dei tributi sottostanti stante la mancata notifica degli atti prodromici. Concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata, previa sospensione della sua esecutorietà, e condanna alle spese di lite, anche per responsabilità aggravata, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva ADER eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto ciò che riguardava il merito del tributo iscritto a ruolo, mentre deduceva l'infondatezza della eccepita illegittimità della intimazione per difetto di motivazione rispondendo essa al modello ministeriale e contenendo tutte le informazioni necessarie per comprendere le ragioni alla base della richiesta, l'importo e le modalità di difesa.
Deduceva, infine, la non operatività della eccepita prescrizione stante la regolare notifca della cartella richiamata nell'atto. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituiva anche la Regione Calabria eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva vertendosi di questioni relative alla fase della riscossione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va rigettato.
L'intimazione impugnata richiama la cartella n. 03420220003240628000.
AD non ha fornito la prova della sua regolare notifica.
Ne consegue che va verificato se il tributo in assenza di prova della notifica dell'atto intermedio si sia o meno estinto per prescrizione.
La Regione ha prodotto la cartolina di ricevimento della notifica a mezzo posta dell'avviso di pagamento relativo alla tassa automobilitica degli anni 2017 e 2018 ricevuta dalla figlia della ricorrente in data 17.2.2021, cui faceva seguito la raccomandata informativa.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è quello oggi impugnato, notificato in data 5.10.2024, quindi oltre i tre anni previsti per il tributo di cui si discorre.
Ne consegue che poiché la prima notifica scadeva in periodo emergenziale, ma la seconda fuori dal detto periodo, non è applicabile la proroga biennale per spostare di altri due anni il termine per la notifica dell'atto successivo, con consegeunte estinzione dei tributi intimati.
Ricorrono giuste ragioni, individuabili nel tipo di pronuncia, per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica: a) accoglie il ricorso e previa declaratoria di estinzione dei tributi sottostanti, annulla l'intimazione opposta;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.