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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/12/2024, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI LODI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi letti gli atti del procedimento n.985/2024 R.G., promosso da:
AVV. , C.F. ,in proprio Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO, resistente contumace all'udienza del 09.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, ex art.15 d.lgs. n.150/2011 ed ex artt.84 e 170 d.p.r. n.115/2002, l'avv.
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento emesso dal Tribunale di Parte_1
Lodi, a seguito di istanza di liquidazione relativa al procedimento penale RGNR n.731/2018 –
RG GIP n.1062/2018, celebrato avanti al Tribunale penale di Lodi.
La ricorrente deduceva in fatto: che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, la aveva nominata difensore d'ufficio del sig. nel procedimento penale RGNR n.731/2018 – RG GIP Parte_2
n.1062/2018; che aveva svolto in favore dell'imputato la difesa nel procedimento penale fino alla chiusura dello stesso, avvenuta con sentenza n.532/20, dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
che il 22.06.2020, aveva inviato all'assistito lettera di messa in mora (ricevuta il 07.07.2020), chiedendo il compenso per € 2.298,11; che ,rimasta senza esito la richiesta stragiudiziale di pagamento dei compensi, aveva agito giudizialmente per il recupero del diritto di credito;
che l'Ufficio del Giudice di Pace di Lodi, in data 10.03.2021, aveva emesso va decreto ingiuntivo n.281/2021, immediatamente esecutivo, munito di formula esecutiva il 19.03.2021 e notificato, unitamente all'atto di precetto, per compiuta giacenza in data 17.04.2021; che al fine di individuare i beni da sottoporre a pignoramento aveva depositato istanza ex art. 492 bis cpc.; che quindi aveva instaurato procedura esecutiva presso terzi, avanti il Tribunale di Bergamo, notificando atto di pignoramento al debitore, ai sensi dell'art. 143 c.p.c..; che a fronte della dichiarazione negativa del terzo non aveva iscritto la causa a ruolo;
che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale il difensore d'ufficio ha diritto al compenso una volta che abbia esperito la procedura per la riscossione dell'onorario, anche se non ha esperito tutte le attività previste dalla legge per il recupero della somma e senza dover provare la non abbienza del cliente, provvedeva ad inoltrare istanza di liquidazione al Tribunale penale di Lodi;
che con decreto di pagamento del 16.04.2024, il Giudice dott. Salerno, aveva liquidato in €
800,00 gli onorari relativi all'attività penale, provvedendo relativamente agli onorari per il recupero civile, a liquidare la somma di euro 402,00.
L'opponente, ritenendo l'importo liquidato per la fase del recupero giudiziale non adeguato rispetto ai criteri indicati nelle Tabelle Ministeriali,chiedeva la revoca del decreto impugnato e la conseguente liquidazione dei compensi, dovuti nella misura indicata nelle rassegnate conclusioni che vengono di seguito trascritte:
“revocare o modificare parzialmente il decreto impugnato e, conseguentemente, liquidare alla ricorrente la somma di euro 800,00, ( già ridotta di 1/3) oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, relativamente alla fase penale, oltre alla somma indicata nella nota spese allegata all'istanza di liquidazione, quale compenso per la fase giudiziale di recupero credito pari ad euro 1.146,67 (già ridotta di 1/3), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, o quell'altra somma che il Giudice riterrà di giustizia;
In via istruttoria: ci si riserva di produrre eventuale ulteriore documentazione a seguito delle difese avversarie o su richiesta del Giudice. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento”.
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato Controparte_1 contumace.
La causa - discussa all'esito della udienza con trattazione scritta del 6 novembre 2024 veniva istruita sulla documentazione prodotta dalla ricorrente.
pag. 2/4 Il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto segue.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116”.
Nella fattispecie, la ricorrente, conclusosi il procedimento penale ,aveva richiesto al cliente- senza esito- il pagamento del compenso;
aveva poi promosso il procedimento monitorio e,sempre senza esito,il procedimento esecutivo.
La ricorrente ha provato in giudizio, in via documentale, di avere esperito inutilmente la procedura espropriativa, volta al recupero del proprio compenso. Ne deve conseguire il diritto alla liquidazione della fase di recupero, ex art.82 e 116, d.p.r. n.115/2002.
Alla fattispecie si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. n.55 /2014, senza tener conto delle modifiche di cui al D.M.n.147/2022, in quanto, la relativa prestazione professionale, si è esaurita precedentemente al 23.10.2022.
Tenuto conto che per l'attività defensionale d'ufficio, nell'ambito del giudizio penale, la ricorrente non si duole della relativa liquidazione, dovranno quantificarsi alla ricorrente, a titolo di compensi per l'attività di recupero giudiziale, nell'ambito dello scaglione di riferimento tra €
1.101,00 e € 5.200,00, le seguenti fasi: fase monitoria € 450,00, (pari a quelli liquidati dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lodi, nel decreto ingiuntivo n.281/2021); atto di precetto € 135,00; fase introduttiva dell'espropriazione presso terzi € 315,00.
Non può essere riconosciuta, invece, l'ulteriore voce pari a € 135,00 indicata in nota spese, per il precetto in rinnovazione notificato all'assistito, posto che è principio pacifico della materia del recupero del credito quello secondo cui al creditore, che abbia ottenuto un titolo nei confronti del debitore, è riconosciuta la possibilità di notificare a quest'ultimo quanti atti di precetto egli voglia, a patto che per le intimazioni successive alla prima non vengano sommate le spese legali dovute per quelle precedenti (Cass. sent. n. 19876/13 del 29.08.2013).
Non può essere altresì riconosciuta la voce “onorari ricerca beni” in quanto la relativa attività è già ricompresa nella fase introduttiva del processo esecutivo presso terzi.
La somma degli importi prevista per le predette fasi è pari ad € 900,00.
Il giudicante richiama,infine, facendovi adesione il seguente principio affermato da ultimo dalla
Corte di Cassazione:
pag. 3/4 In tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024 .
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, giusta le previsioni del D.M. n.55/2014 - aggiornato alle modifiche di cui al D.M. n.147/2022 - considerando la natura della causa,
l'assenza di questioni di fatto e di diritto di rilievo, , avuto riguardo al valore effettivo della controversia e secondo i parametri minimi, trattandosi di questione in fatto e diritto priva di complessità.
P.Q.M.
visti gli ex art.15, d. lgs. n.150/2011 ed artt.84 e 170 d.p.r. n.115/2002, in riforma del provvedimento opposto, così dispone: accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. per Parte_1
l'attività giudiziale svolta in favore del sig. nel procedimento penale RGNR Parte_2
n.731/2018 – RG GIP n.1062/2018, celebrato avanti al Tribunale penale di Lodi, l'importo di €
800,00, relativamente alla fase penale, ed € 900,00, quale compenso per la fase giudiziale di recupero del credito, il tutto per complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA,contributo unificato.
Condanna il , al pagamento in favore dell'avv. , delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che sono liquidate in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.,oltre contributo unificato e marca.
Lodi, 23.12.2024.
Il Presidente di Sezione
Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 4/4
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi letti gli atti del procedimento n.985/2024 R.G., promosso da:
AVV. , C.F. ,in proprio Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO, resistente contumace all'udienza del 09.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, ex art.15 d.lgs. n.150/2011 ed ex artt.84 e 170 d.p.r. n.115/2002, l'avv.
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento emesso dal Tribunale di Parte_1
Lodi, a seguito di istanza di liquidazione relativa al procedimento penale RGNR n.731/2018 –
RG GIP n.1062/2018, celebrato avanti al Tribunale penale di Lodi.
La ricorrente deduceva in fatto: che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, la aveva nominata difensore d'ufficio del sig. nel procedimento penale RGNR n.731/2018 – RG GIP Parte_2
n.1062/2018; che aveva svolto in favore dell'imputato la difesa nel procedimento penale fino alla chiusura dello stesso, avvenuta con sentenza n.532/20, dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
che il 22.06.2020, aveva inviato all'assistito lettera di messa in mora (ricevuta il 07.07.2020), chiedendo il compenso per € 2.298,11; che ,rimasta senza esito la richiesta stragiudiziale di pagamento dei compensi, aveva agito giudizialmente per il recupero del diritto di credito;
che l'Ufficio del Giudice di Pace di Lodi, in data 10.03.2021, aveva emesso va decreto ingiuntivo n.281/2021, immediatamente esecutivo, munito di formula esecutiva il 19.03.2021 e notificato, unitamente all'atto di precetto, per compiuta giacenza in data 17.04.2021; che al fine di individuare i beni da sottoporre a pignoramento aveva depositato istanza ex art. 492 bis cpc.; che quindi aveva instaurato procedura esecutiva presso terzi, avanti il Tribunale di Bergamo, notificando atto di pignoramento al debitore, ai sensi dell'art. 143 c.p.c..; che a fronte della dichiarazione negativa del terzo non aveva iscritto la causa a ruolo;
che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale il difensore d'ufficio ha diritto al compenso una volta che abbia esperito la procedura per la riscossione dell'onorario, anche se non ha esperito tutte le attività previste dalla legge per il recupero della somma e senza dover provare la non abbienza del cliente, provvedeva ad inoltrare istanza di liquidazione al Tribunale penale di Lodi;
che con decreto di pagamento del 16.04.2024, il Giudice dott. Salerno, aveva liquidato in €
800,00 gli onorari relativi all'attività penale, provvedendo relativamente agli onorari per il recupero civile, a liquidare la somma di euro 402,00.
L'opponente, ritenendo l'importo liquidato per la fase del recupero giudiziale non adeguato rispetto ai criteri indicati nelle Tabelle Ministeriali,chiedeva la revoca del decreto impugnato e la conseguente liquidazione dei compensi, dovuti nella misura indicata nelle rassegnate conclusioni che vengono di seguito trascritte:
“revocare o modificare parzialmente il decreto impugnato e, conseguentemente, liquidare alla ricorrente la somma di euro 800,00, ( già ridotta di 1/3) oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, relativamente alla fase penale, oltre alla somma indicata nella nota spese allegata all'istanza di liquidazione, quale compenso per la fase giudiziale di recupero credito pari ad euro 1.146,67 (già ridotta di 1/3), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, o quell'altra somma che il Giudice riterrà di giustizia;
In via istruttoria: ci si riserva di produrre eventuale ulteriore documentazione a seguito delle difese avversarie o su richiesta del Giudice. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento”.
Il , pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato Controparte_1 contumace.
La causa - discussa all'esito della udienza con trattazione scritta del 6 novembre 2024 veniva istruita sulla documentazione prodotta dalla ricorrente.
pag. 2/4 Il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto segue.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116”.
Nella fattispecie, la ricorrente, conclusosi il procedimento penale ,aveva richiesto al cliente- senza esito- il pagamento del compenso;
aveva poi promosso il procedimento monitorio e,sempre senza esito,il procedimento esecutivo.
La ricorrente ha provato in giudizio, in via documentale, di avere esperito inutilmente la procedura espropriativa, volta al recupero del proprio compenso. Ne deve conseguire il diritto alla liquidazione della fase di recupero, ex art.82 e 116, d.p.r. n.115/2002.
Alla fattispecie si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. n.55 /2014, senza tener conto delle modifiche di cui al D.M.n.147/2022, in quanto, la relativa prestazione professionale, si è esaurita precedentemente al 23.10.2022.
Tenuto conto che per l'attività defensionale d'ufficio, nell'ambito del giudizio penale, la ricorrente non si duole della relativa liquidazione, dovranno quantificarsi alla ricorrente, a titolo di compensi per l'attività di recupero giudiziale, nell'ambito dello scaglione di riferimento tra €
1.101,00 e € 5.200,00, le seguenti fasi: fase monitoria € 450,00, (pari a quelli liquidati dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lodi, nel decreto ingiuntivo n.281/2021); atto di precetto € 135,00; fase introduttiva dell'espropriazione presso terzi € 315,00.
Non può essere riconosciuta, invece, l'ulteriore voce pari a € 135,00 indicata in nota spese, per il precetto in rinnovazione notificato all'assistito, posto che è principio pacifico della materia del recupero del credito quello secondo cui al creditore, che abbia ottenuto un titolo nei confronti del debitore, è riconosciuta la possibilità di notificare a quest'ultimo quanti atti di precetto egli voglia, a patto che per le intimazioni successive alla prima non vengano sommate le spese legali dovute per quelle precedenti (Cass. sent. n. 19876/13 del 29.08.2013).
Non può essere altresì riconosciuta la voce “onorari ricerca beni” in quanto la relativa attività è già ricompresa nella fase introduttiva del processo esecutivo presso terzi.
La somma degli importi prevista per le predette fasi è pari ad € 900,00.
Il giudicante richiama,infine, facendovi adesione il seguente principio affermato da ultimo dalla
Corte di Cassazione:
pag. 3/4 In tema di patrocinio a spese dello Stato, al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile non è applicabile la riduzione di un terzo, ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, dei compensi professionali relativi alle procedure di recupero del proprio credito, in quanto tale norma è riferibile ai soli compensi maturati dal difensore per le prestazioni rese in favore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, ovvero della parte difesa d'ufficio, ma successivamente resasi irreperibile, non potendosi estendere la relativa riduzione alle diverse spese sostenute contro l'assistito per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 3606 del 08/02/2024 .
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, giusta le previsioni del D.M. n.55/2014 - aggiornato alle modifiche di cui al D.M. n.147/2022 - considerando la natura della causa,
l'assenza di questioni di fatto e di diritto di rilievo, , avuto riguardo al valore effettivo della controversia e secondo i parametri minimi, trattandosi di questione in fatto e diritto priva di complessità.
P.Q.M.
visti gli ex art.15, d. lgs. n.150/2011 ed artt.84 e 170 d.p.r. n.115/2002, in riforma del provvedimento opposto, così dispone: accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. per Parte_1
l'attività giudiziale svolta in favore del sig. nel procedimento penale RGNR Parte_2
n.731/2018 – RG GIP n.1062/2018, celebrato avanti al Tribunale penale di Lodi, l'importo di €
800,00, relativamente alla fase penale, ed € 900,00, quale compenso per la fase giudiziale di recupero del credito, il tutto per complessivi € 1.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA,contributo unificato.
Condanna il , al pagamento in favore dell'avv. , delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che sono liquidate in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.,oltre contributo unificato e marca.
Lodi, 23.12.2024.
Il Presidente di Sezione
Dott.ssa Elena Giuppi
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