TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1799/2023 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. SBARRA ETTORE e CARLO GUARINI contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. TOTARO TERESA nonchè
CP_2 rappr. e dif. dall'avv. DOMENICO LONGO nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.3.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di: aver ricoperto numerosi incarichi pubblici (dall'11 dicembre del 1995 fino al 4 maggio 2000 Assessore alle Politiche Sociali e Culturali c/o il
[...]
dal 18 maggio del 2000 fino al 6 aprile 2005 Assessore alle Opere CP_1
Pubbliche e Servizi Urbani c/o il dal 30 giugno 2003 fino Controparte_1 al 23 settembre 2005 Assessore ai Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale c/o la
; dall'1 aprile 2010 fino al 19 aprile 2019 Sindaco del Comune Controparte_3 di Fg); aver esercitato i ridetti incarichi in via esclusiva, non avendo CP_1 svolto ulteriore attività lavorativa;
non aver beneficiato, in occasione dell'espletamento degli incarichi pubblici, dell'accredito dei contributi.
Il ricorrente, quindi, richiamati l'art. l'art. 86 D.lgs. 267/2000, l'art. 38 co. 2 Cost.,
l'art. 36, Cost, la L. n. 335/1995, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare
e dichiarare che tutti gli anni in cui il ricorrente ha ricoperto gli incarichi pubblici di sindaco ed assessore (sub 1, narrativa) devono considerarsi prestati in qualità di collaboratore dell'ente; 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 335/1995, e conformemente ai principi dell'ordinamento nel suo complesso;
3)Ovvero, accertare e dichiarare il diritto in favore del ricorrente al versamento di una cifra forfettaria a titolo di contributi da versare alla Gestione separata dell' secondo quanto CP_2 determinato dal DM 25.5.2001 e successive mod. ed int., nonché secondo le modalità operative e nella misura determinata dall' per ogni anno, ai sensi di quanto CP_2 previsto dalla l. n. 335/1995 e dall'art. 86 co. 2 del D.lgs. n. 267/2000; 4) per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva spettanza e dunque per gli anni in cui sono stati svolti al proprio servizio i predetti incarichi, alla regolarizzazione contributiva in favore del ricorrente, con il versamento di quanto spetti in favore dell'Ente previdenziale;
”; vinte le spese di lite.
Il regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto integrale Controparte_1 dell'avversa domanda, in quanto destituita di fondamento. CP_ L' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, verificata la fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, si accerti –in caso di suo accoglimento- la relativa retribuzione imponibile e la conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, dei datori di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli accessori di legge sino al saldo”. CP_2
La benchè regolarmente evocata in giudizio è rimasta Controparte_3 contumace.
La causa di natura documentale è stata rinviata per le decisione.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, la domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Innanzitutto non è condivisibile l'assunto del ricorrente laddove ha reclamato il CP_ proprio diritto all'iscrizione presso la Gestione Separata dell' di cui alla L. n.
335/1995, sul presupposto che l'attività pubblica esercitata presso gli enti convenuti sia equiparabile a quella di collaboratore dell'ente.
Ed invero l'attività di matrice prettamente politica espletata dal ricorrente presso le amministrazioni convenute non è assimilabile a nessuna delle attività indicate dall'art. 2 co. 26 della predetta l. 335/1995, ed in particolare non è riconducibile nell'alveo della cd collaborazione coordinata e continuativa, difettando i tratti caratterizzanti di tale tipologia di rapporto di lavoro. CP_ Peraltro, come compiutamente asserito dall' l'indennità di carica e di presenza percepita dagli amministratori locali costituisce reddito assimilato a lavoro dipendente e, pertanto, non assoggettabile a contribuzione nella Gestione Separata. CP_ All'uopo si richiama la circolare n. 83 del 28.3.1997 ove si legge testualmente:
“L'articolo 19 della legge 27 dicembre 1986, n. 816 - recante disposizioni in materia di aspettative, permessi indennità degli amministratori locali - dispone che: "Le indennità' di carica e di presenza sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 e successive modificazioni ed integrazioni". Considerato che, per legge, sono assimilati a quello di lavoro dipendente, tali redditi non rientrano nella base imponibile ai fini del calcolo del contributo del 10 per cento.”
Tanto chiarito, come correttamente dedotto dal resistente, la materia CP_1 concernente la contribuzione spettante in favore degli amministratori locali, trova una compiuta e precisa regolamentazione, dettata espressamente dall'art. 86 d.lgs
267/2000.
Tale noma dispone: “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico” (…).
In attuazione di tale disposizione, è stato poi emesso il D.M. 25.05.2001, con cui sono state concretamente determinate le “quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali”.
Ebbene, circa la portata applicativa della disposizione poc'anzi richiamata, giova richiamare quanto affermato da questo Tribunale in una fattispecie analoga;
in particolare si intende far riferimento alla sentenza del 13/12/2022, n.4267 (est. dott.sa
L.M. Ricucci), la cui motivazione, condivisibile, di seguito si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c. “il Ministero dell'Interno, con nota del 23/9/2002 e parere del 24/2/2004, aveva già chiarito che l'Ente locale ha l'obbligo di versare gli oneri previdenziali per l'amministratore locale che continui a svolgere durante il mandato la propria attività libero professionale, rilevando come detto beneficio accordato ai liberi professionisti “si basa sul presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferiscono sull'attività del professionista con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla sua capacità contributiva”, ed aveva sottolineato che, a differenza dei lavoratori dipendenti, “i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale”.
La situazione ha tuttavia subito successivamente una modifica a seguito della deliberazione della Sezione Regionale per il Controllo della Corte dei Conti
Basilicata del 15 gennaio 2014 n.3, la quale, nel rispondere al quesito di un Sindaco di conoscere in quali casi il Comune è tenuto a versare la contribuzione previdenziale per gli amministratori locali indicati dall'art.86 del T.U.E.L. che non siano lavoratori dipendenti, ha affermato che gli amministratori locali/liberi professionisti, per ottenere da parte dell'Ente il pagamento della quota forfettaria dei contributi previdenziali, devono necessariamente formalizzare una dichiarazione di espressa rinuncia all'attività lavorativa professionale, procedendo così alla sospensione di detta attività, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti che fruiscano dell'aspettativa non retribuita.
La magistratura contabile si è quindi più volte pronunciata sull'interpretazione del citato art. 86 del Tuel, (cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia, n. 106/2014/PA. del 6 marzo 2014, n. 238/2014/PA. del 29 settembre 2014 e n. 274 del 27 ottobre
2014; sez. reg. contr. Veneto n. 280 del 30 aprile 2014; sez. reg. contr. Ma. n. 27 del
16 aprile 2014; sez. reg. contr. Basilicata, n. 3 del 15 gennaio 2014; sez. reg. contr.
Pu., n. 57 del 27 marzo 2013 e n. 74 del 17 marzo 2016; sez. reg. contr. Molise, n. 32 del 17 febbraio 2016).
L'interpretazione della Corte è costante, ripresa da ultimo dalla Sez.reg. Liguria con parere n. 21 del 21 gennaio 2019 e questo Tribunale ritiene di condividerla. Tutte le argomentazioni si fondano sulla chiarezza letterale del testo normativo che afferisce a tutte indistintamente le categorie dei lavoratori – dipendenti nel caso del primo comma, non dipendenti nel caso del secondo - che sono chiamati ad assolvere funzioni di amministratore locale, che il legislatore ha voluto massimamente tutelare se ricoprendo il mandato elettivo si sia scelto di svolgere tale funzione pubblica in via esclusiva.
Da ultimo, la Corte Conti, (Ab.) sez. reg. contr., 26/02/2020, n.31, conformemente al suindicato orientamento generale, ha rimarcato il convincimento che “l'art. 86 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) prescriva agli enti locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato amministrativo fra quelli previsti nel primo comma del predetto art.86 in un ente locale avente la grandezza demografica stabilita e che abbiano deciso di destinare il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti. Perché ricorra l'obbligo da parte dell'ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell'amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l'elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all'ordinaria propria attività lavorativa. In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di versamento in carico all'ente è necessario che l'amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa. L'obbligazione decorre dal momento in cui l'amministratore locale è assunto e non riguarda periodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore – dipendente o meno - al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico. All'eletto che non abbia precedentemente ricoperto alcun rapporto lavorativo spetterà l'indennità di funzione ai sensi dell'art.82 del Tuel così come determinata nella regolamentazione ministeriale conseguente.
Reputa il Tribunale, pertanto, che ai fini della corresponsione della quota forfettaria ex art 86, comma 2, d.lgs. 267/2000 vi sia quindi necessità di una preventiva rinuncia allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore autonomo.”
Analogamente il Tribunale di Bari (sentenza n. 2341 del ., 26/04/2017) ha così statuito: “Questo Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento affermatosi recentemente nell'ambito delle sezioni citate della Corte dei Conti, in quanto l'art. 86, secondo comma, TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall'attività lavorativa. Circostanza, quest'ultima, che il lavoratore autonomo " ha l'onere di comprovare rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 95 del 5 marzo 2014).
Affinché l'amministrazione locale possa farsi carico del versamento degli oneri previdenziali a favore dei propri amministratori esclusivamente al fine di consentire agli stessi di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato istituzionale, è necessario ritenere che il principio della parità di trattamento imponga anche ai lavoratori autonomi, al pari di quelli dipendenti, di sospendere la propria attività lavorativa.
Il pregiudizio che determinate categorie di lavoratori autonomi possano subire dalla sospensione della rinuncia temporanea all'espletamento della propria attività professionale può al più determinare una disparità di fatto non considerata dal legislatore e non superabile in via interpretativa con riguardo a disposizioni di legge dettate a tutela dell'esercizio di pubbliche funzioni.
Una diversa lettura creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti e non dipendenti in punto di percezione delle indennità previste dall'art. 82 TUEL.
Questa disposizione normativa, infatti, dispone che l'indennità di funzione, prevista dal comma 1 per le categorie di amministratori ivi indicate, sia "dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa". A fronte del collocamento in aspettativa, oltre al mancato dimezzamento dell'indennità, il legislatore (art. 86 comma 1) concede all'amministratore che sia lavoratore dipendente il diritto al versamento dei contributi a carico dell'amministrazione locale presso cui espleta il mandato.
Ove l'analogo beneficio, previsto dall'art. 86, comma 2, TUEL per i lavoratori non dipendenti, non fosse collegato alla esplicita e totale rinuncia, durante il mandato, all'attività professionale espletata, questi ultimi si troverebbero nella condizione di cumulare due benefici che il legislatore, per i lavoratori dipendenti, ritiene invece incompatibili (l'indennità di funzione in misura piena, ex art. 82, comma 1, TUEL ed il versamento dei contributi sostitutivi, ex art. 86, comma 2, TUEL), oltre alla possibilità di continuare a svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale, non dedicandosi a tempo pieno all'espletamento dell'incarico di amministratore”.
In conclusione, per la configurazione dell'obbligo di versamento dei contributi in carico all'ente è necessario che l'amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa.
È l'esclusività dell'incarico pubblico, a giustificare il pagamento degli oneri contributivi a carico dell'ente locale in favore dell'amministratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni ovvero dell'amministratore lavoratore autonomo che si astenga del tutto dall'espletamento della propria attività lavorativa.
In altri termini, affinché operi l'istituto dell'accollo contributivo ad opera dell'ente amministrativo è in ogni caso necessario che al momento del conferimento del mandato pubblico, l'amministratore espletasse un'attività lavorativa, dipendente ovvero autonoma. La totale sospensione del lavoro autonomo ovvero anche la naturale riduzione dell'attività autonoma (così come di recente statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24615/2023), fa sorgere l'obbligo contributivo in capo all'ente amministrativo.
Nella sentenza da ultimo citata, invero, gli ermellini hanno chiarito che la ratio della disciplina in esame è volta ad attuare il principio di cui all'art. 51, comma 3, Cost., ovvero è finalizzata a garantire il sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio della conservazione del proprio posto di lavoro e delle relative prerogative previdenziali e assistenziali.
Come correttamente evidenziato dal resistente, il presupposto per l'accollo CP_1 contributivo da parte degli enti, si rinviene nel sacrifico patito dall'eletto e consistente nella riduzione del tempo dedicato alla propria attività lavorativa (già in precedenza esercitata); così facendo la dedizione alla funzione pubblica è tutelata mediante il versamento dei contributi da parte degli enti.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, si evince che il Parte_1 allorquando ha conseguito l'elezione alla carica elettiva con particolare riferimento al mandato di Sindaco del Comune di (tenuto conto della fondatezza CP_1
CP_ dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' in relazione ai contributi relativi agli incarichi pregressi), non svolgeva alcuna attività lavorativa, dipendente o autonoma.
Non ricorrono, quindi, le condizioni per l'accollo contributivo da parte degli enti convenuti, come innanzi delineati.
La domanda attorea, quindi deve essere integralmente rigettata.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, stante la assoluta peculiarità della questione esaminata nonché delle difficoltà interpretative della disciplina di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1799 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integramente le spese di lite.
Foggia, 18.9.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 1799/2023 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. SBARRA ETTORE e CARLO GUARINI contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. TOTARO TERESA nonchè
CP_2 rappr. e dif. dall'avv. DOMENICO LONGO nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 1.3.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di: aver ricoperto numerosi incarichi pubblici (dall'11 dicembre del 1995 fino al 4 maggio 2000 Assessore alle Politiche Sociali e Culturali c/o il
[...]
dal 18 maggio del 2000 fino al 6 aprile 2005 Assessore alle Opere CP_1
Pubbliche e Servizi Urbani c/o il dal 30 giugno 2003 fino Controparte_1 al 23 settembre 2005 Assessore ai Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale c/o la
; dall'1 aprile 2010 fino al 19 aprile 2019 Sindaco del Comune Controparte_3 di Fg); aver esercitato i ridetti incarichi in via esclusiva, non avendo CP_1 svolto ulteriore attività lavorativa;
non aver beneficiato, in occasione dell'espletamento degli incarichi pubblici, dell'accredito dei contributi.
Il ricorrente, quindi, richiamati l'art. l'art. 86 D.lgs. 267/2000, l'art. 38 co. 2 Cost.,
l'art. 36, Cost, la L. n. 335/1995, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare
e dichiarare che tutti gli anni in cui il ricorrente ha ricoperto gli incarichi pubblici di sindaco ed assessore (sub 1, narrativa) devono considerarsi prestati in qualità di collaboratore dell'ente; 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 335/1995, e conformemente ai principi dell'ordinamento nel suo complesso;
3)Ovvero, accertare e dichiarare il diritto in favore del ricorrente al versamento di una cifra forfettaria a titolo di contributi da versare alla Gestione separata dell' secondo quanto CP_2 determinato dal DM 25.5.2001 e successive mod. ed int., nonché secondo le modalità operative e nella misura determinata dall' per ogni anno, ai sensi di quanto CP_2 previsto dalla l. n. 335/1995 e dall'art. 86 co. 2 del D.lgs. n. 267/2000; 4) per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva spettanza e dunque per gli anni in cui sono stati svolti al proprio servizio i predetti incarichi, alla regolarizzazione contributiva in favore del ricorrente, con il versamento di quanto spetti in favore dell'Ente previdenziale;
”; vinte le spese di lite.
Il regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto integrale Controparte_1 dell'avversa domanda, in quanto destituita di fondamento. CP_ L' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, verificata la fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, si accerti –in caso di suo accoglimento- la relativa retribuzione imponibile e la conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, dei datori di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli accessori di legge sino al saldo”. CP_2
La benchè regolarmente evocata in giudizio è rimasta Controparte_3 contumace.
La causa di natura documentale è stata rinviata per le decisione.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, la domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Innanzitutto non è condivisibile l'assunto del ricorrente laddove ha reclamato il CP_ proprio diritto all'iscrizione presso la Gestione Separata dell' di cui alla L. n.
335/1995, sul presupposto che l'attività pubblica esercitata presso gli enti convenuti sia equiparabile a quella di collaboratore dell'ente.
Ed invero l'attività di matrice prettamente politica espletata dal ricorrente presso le amministrazioni convenute non è assimilabile a nessuna delle attività indicate dall'art. 2 co. 26 della predetta l. 335/1995, ed in particolare non è riconducibile nell'alveo della cd collaborazione coordinata e continuativa, difettando i tratti caratterizzanti di tale tipologia di rapporto di lavoro. CP_ Peraltro, come compiutamente asserito dall' l'indennità di carica e di presenza percepita dagli amministratori locali costituisce reddito assimilato a lavoro dipendente e, pertanto, non assoggettabile a contribuzione nella Gestione Separata. CP_ All'uopo si richiama la circolare n. 83 del 28.3.1997 ove si legge testualmente:
“L'articolo 19 della legge 27 dicembre 1986, n. 816 - recante disposizioni in materia di aspettative, permessi indennità degli amministratori locali - dispone che: "Le indennità' di carica e di presenza sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 e successive modificazioni ed integrazioni". Considerato che, per legge, sono assimilati a quello di lavoro dipendente, tali redditi non rientrano nella base imponibile ai fini del calcolo del contributo del 10 per cento.”
Tanto chiarito, come correttamente dedotto dal resistente, la materia CP_1 concernente la contribuzione spettante in favore degli amministratori locali, trova una compiuta e precisa regolamentazione, dettata espressamente dall'art. 86 d.lgs
267/2000.
Tale noma dispone: “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico” (…).
In attuazione di tale disposizione, è stato poi emesso il D.M. 25.05.2001, con cui sono state concretamente determinate le “quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali”.
Ebbene, circa la portata applicativa della disposizione poc'anzi richiamata, giova richiamare quanto affermato da questo Tribunale in una fattispecie analoga;
in particolare si intende far riferimento alla sentenza del 13/12/2022, n.4267 (est. dott.sa
L.M. Ricucci), la cui motivazione, condivisibile, di seguito si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.c. “il Ministero dell'Interno, con nota del 23/9/2002 e parere del 24/2/2004, aveva già chiarito che l'Ente locale ha l'obbligo di versare gli oneri previdenziali per l'amministratore locale che continui a svolgere durante il mandato la propria attività libero professionale, rilevando come detto beneficio accordato ai liberi professionisti “si basa sul presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferiscono sull'attività del professionista con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla sua capacità contributiva”, ed aveva sottolineato che, a differenza dei lavoratori dipendenti, “i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale”.
La situazione ha tuttavia subito successivamente una modifica a seguito della deliberazione della Sezione Regionale per il Controllo della Corte dei Conti
Basilicata del 15 gennaio 2014 n.3, la quale, nel rispondere al quesito di un Sindaco di conoscere in quali casi il Comune è tenuto a versare la contribuzione previdenziale per gli amministratori locali indicati dall'art.86 del T.U.E.L. che non siano lavoratori dipendenti, ha affermato che gli amministratori locali/liberi professionisti, per ottenere da parte dell'Ente il pagamento della quota forfettaria dei contributi previdenziali, devono necessariamente formalizzare una dichiarazione di espressa rinuncia all'attività lavorativa professionale, procedendo così alla sospensione di detta attività, analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti che fruiscano dell'aspettativa non retribuita.
La magistratura contabile si è quindi più volte pronunciata sull'interpretazione del citato art. 86 del Tuel, (cfr. Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia, n. 106/2014/PA. del 6 marzo 2014, n. 238/2014/PA. del 29 settembre 2014 e n. 274 del 27 ottobre
2014; sez. reg. contr. Veneto n. 280 del 30 aprile 2014; sez. reg. contr. Ma. n. 27 del
16 aprile 2014; sez. reg. contr. Basilicata, n. 3 del 15 gennaio 2014; sez. reg. contr.
Pu., n. 57 del 27 marzo 2013 e n. 74 del 17 marzo 2016; sez. reg. contr. Molise, n. 32 del 17 febbraio 2016).
L'interpretazione della Corte è costante, ripresa da ultimo dalla Sez.reg. Liguria con parere n. 21 del 21 gennaio 2019 e questo Tribunale ritiene di condividerla. Tutte le argomentazioni si fondano sulla chiarezza letterale del testo normativo che afferisce a tutte indistintamente le categorie dei lavoratori – dipendenti nel caso del primo comma, non dipendenti nel caso del secondo - che sono chiamati ad assolvere funzioni di amministratore locale, che il legislatore ha voluto massimamente tutelare se ricoprendo il mandato elettivo si sia scelto di svolgere tale funzione pubblica in via esclusiva.
Da ultimo, la Corte Conti, (Ab.) sez. reg. contr., 26/02/2020, n.31, conformemente al suindicato orientamento generale, ha rimarcato il convincimento che “l'art. 86 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) prescriva agli enti locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato amministrativo fra quelli previsti nel primo comma del predetto art.86 in un ente locale avente la grandezza demografica stabilita e che abbiano deciso di destinare il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti. Perché ricorra l'obbligo da parte dell'ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell'amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l'elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all'ordinaria propria attività lavorativa. In conclusione, per la configurazione di tale obbligo di versamento in carico all'ente è necessario che l'amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa. L'obbligazione decorre dal momento in cui l'amministratore locale è assunto e non riguarda periodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore – dipendente o meno - al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico. All'eletto che non abbia precedentemente ricoperto alcun rapporto lavorativo spetterà l'indennità di funzione ai sensi dell'art.82 del Tuel così come determinata nella regolamentazione ministeriale conseguente.
Reputa il Tribunale, pertanto, che ai fini della corresponsione della quota forfettaria ex art 86, comma 2, d.lgs. 267/2000 vi sia quindi necessità di una preventiva rinuncia allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore autonomo.”
Analogamente il Tribunale di Bari (sentenza n. 2341 del ., 26/04/2017) ha così statuito: “Questo Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento affermatosi recentemente nell'ambito delle sezioni citate della Corte dei Conti, in quanto l'art. 86, secondo comma, TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall'attività lavorativa. Circostanza, quest'ultima, che il lavoratore autonomo " ha l'onere di comprovare rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 95 del 5 marzo 2014).
Affinché l'amministrazione locale possa farsi carico del versamento degli oneri previdenziali a favore dei propri amministratori esclusivamente al fine di consentire agli stessi di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato istituzionale, è necessario ritenere che il principio della parità di trattamento imponga anche ai lavoratori autonomi, al pari di quelli dipendenti, di sospendere la propria attività lavorativa.
Il pregiudizio che determinate categorie di lavoratori autonomi possano subire dalla sospensione della rinuncia temporanea all'espletamento della propria attività professionale può al più determinare una disparità di fatto non considerata dal legislatore e non superabile in via interpretativa con riguardo a disposizioni di legge dettate a tutela dell'esercizio di pubbliche funzioni.
Una diversa lettura creerebbe una situazione di disparità di trattamento fra lavoratori dipendenti e non dipendenti in punto di percezione delle indennità previste dall'art. 82 TUEL.
Questa disposizione normativa, infatti, dispone che l'indennità di funzione, prevista dal comma 1 per le categorie di amministratori ivi indicate, sia "dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa". A fronte del collocamento in aspettativa, oltre al mancato dimezzamento dell'indennità, il legislatore (art. 86 comma 1) concede all'amministratore che sia lavoratore dipendente il diritto al versamento dei contributi a carico dell'amministrazione locale presso cui espleta il mandato.
Ove l'analogo beneficio, previsto dall'art. 86, comma 2, TUEL per i lavoratori non dipendenti, non fosse collegato alla esplicita e totale rinuncia, durante il mandato, all'attività professionale espletata, questi ultimi si troverebbero nella condizione di cumulare due benefici che il legislatore, per i lavoratori dipendenti, ritiene invece incompatibili (l'indennità di funzione in misura piena, ex art. 82, comma 1, TUEL ed il versamento dei contributi sostitutivi, ex art. 86, comma 2, TUEL), oltre alla possibilità di continuare a svolgere la propria attività professionale o imprenditoriale, non dedicandosi a tempo pieno all'espletamento dell'incarico di amministratore”.
In conclusione, per la configurazione dell'obbligo di versamento dei contributi in carico all'ente è necessario che l'amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa.
È l'esclusività dell'incarico pubblico, a giustificare il pagamento degli oneri contributivi a carico dell'ente locale in favore dell'amministratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni ovvero dell'amministratore lavoratore autonomo che si astenga del tutto dall'espletamento della propria attività lavorativa.
In altri termini, affinché operi l'istituto dell'accollo contributivo ad opera dell'ente amministrativo è in ogni caso necessario che al momento del conferimento del mandato pubblico, l'amministratore espletasse un'attività lavorativa, dipendente ovvero autonoma. La totale sospensione del lavoro autonomo ovvero anche la naturale riduzione dell'attività autonoma (così come di recente statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24615/2023), fa sorgere l'obbligo contributivo in capo all'ente amministrativo.
Nella sentenza da ultimo citata, invero, gli ermellini hanno chiarito che la ratio della disciplina in esame è volta ad attuare il principio di cui all'art. 51, comma 3, Cost., ovvero è finalizzata a garantire il sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio della conservazione del proprio posto di lavoro e delle relative prerogative previdenziali e assistenziali.
Come correttamente evidenziato dal resistente, il presupposto per l'accollo CP_1 contributivo da parte degli enti, si rinviene nel sacrifico patito dall'eletto e consistente nella riduzione del tempo dedicato alla propria attività lavorativa (già in precedenza esercitata); così facendo la dedizione alla funzione pubblica è tutelata mediante il versamento dei contributi da parte degli enti.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, si evince che il Parte_1 allorquando ha conseguito l'elezione alla carica elettiva con particolare riferimento al mandato di Sindaco del Comune di (tenuto conto della fondatezza CP_1
CP_ dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' in relazione ai contributi relativi agli incarichi pregressi), non svolgeva alcuna attività lavorativa, dipendente o autonoma.
Non ricorrono, quindi, le condizioni per l'accollo contributivo da parte degli enti convenuti, come innanzi delineati.
La domanda attorea, quindi deve essere integralmente rigettata.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, stante la assoluta peculiarità della questione esaminata nonché delle difficoltà interpretative della disciplina di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1799 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integramente le spese di lite.
Foggia, 18.9.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti