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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7384 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC MI GI IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6488 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 05/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Francesco Curti (C.F. ) e Antonello Veneziano (C.F. C.F._1
, presso lo studio dei quali, in Roma, Via Eustachio C.F._2 Manfredi 15, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
( C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_2 (C.F. ), ( C.F. C.F._4 CP_3
), e ( C.F. C.F._5 CP_4 C.F._6
) con l'avvocato Simona Poli ( C.F. ), nel cui
[...] C.F._7 studio in Latina, Piazza Bruno Buozzi 1, sono elettivamente domiciliati
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 19 E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_5 P.IVA_2 Daniela Armida Fiore (c.f.: ) nel cui studio in Latina, CodiceFiscale_8 Viale Francesco Petrarca n. 7 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1326 del 2023 dell'08/06/202 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 22/27 giugno 2016, la Parte_2 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale , CP_6 [...]
, e la , al fine di CP_4 CP_3 CP_1 Controparte_7 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e dato atto di quanto esposto in premessa così provvedere: A - NEL MERITO, in via principale, dato atto e ritenuta la fondatezza in fatto e diritto di quanto esposto in citazione, revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 cc. nei confronti della banca attrice l'atto di conferimento di beni immobili datato 21.11.2012, a rogito Notaio Dott. rep. n.79237, Persona_1 racc. n. 29032, con il quale i debitori , , CP_1 CP_6 [...]
e hanno conferito nella e i CP_4 CP_3 CP_5 CP_7 seguenti beni immobili: a) quanto a : i) locale deposito al CP_1 piano terra, della superficie di mq 319; ii) locale commerciale al piano terra della superficie di mq 312, con annessa corte comune siti in Latina, Via Epitaffio Km 1,400, censiti al N.C.E.U. del Comune di Latina in ditta nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, proprietà, Via Epitaffio s.n.c., piano T, al foglio C.F._3 119, particelle 204, sub 18, z.c.2, cat. C/2, cl. 3, cons. 319 mq, R.C. euro 428,35 (locale deposito); 204 sub 19, z.c.2, cat. C71, cl. 5, cons. 312 mq, R.C. euro 5.140,19 (locale commerciale) e sub 20 (corte); b) quanto ad
[...]
, e i) locale deposito al piano terra CP_6 CP_4 CP_3 della superficie di mq 325; ii) locale commerciale al piano terra della superficie di mq 311; con annesse corti comuni, siti in Latina Via Epitaffio Km 1,400, censiti al N.C.E.U. del Comune di Latina in ditta , CP_6 nata a [...] il [...], codice fiscale , proprietà C.F._4 per 1/3, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_4
, proprietà per 1/3; nata a [...] il C.F._9 CP_3
pag. 2 di 19 17.1.1971, codice fiscale , proprietà per 1/3, Via C.F._5 Epitaffio piano T, al foglio 119, particelle 204, sub. 15, z. c. 2, Cat. C72, cl.3, cons.325 mq, R.C. euro 436,41 (locale deposito); 204 sub 16, z.c.2, cat. C71, cl.5, cons. 311 mq., R.C. euro 5.123,72 (locale commerciale); in via subordinata, in caso di impossibilità – totale o parziale – di restituzione da parte convenuta dei beni oggetto della Controparte_7 presente azione revocatoria, o, in subordine, di diminuzione del valore dei medesimi, condannare anche ex art. 2043 cc. la suddetta convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma corrispondente al valore di detti immobili al compimento dell'atto revocato fino a concorrenza del proprio credito, nonché alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici dalla data del rogito CP_8 notarile sino al saldo. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. A sostegno della domanda, la Banca deduceva di essere creditrice, a seguito della fusione per incorporazione di , nei Controparte_9 confronti della dell'importo di € 161.851,04 sulla Controparte_10 base degli specifici titoli indicati (saldo debitorio conto corrente n. 8508/11765,67 e saldo a debito n. 32 ricevute bancarie) e che tale esposizione era garantita da fideiussioni rilasciate in data 14 ottobre 2009 da , , CP_11 CP_1 CP_12 CP_13
, , e . CP_3 CP_4 Persona_2 CP_6 Si deduceva che, in data 23 settembre 2008, decedeva
[...] lasciando quali eredi e le figlie e CP_11 CP_6 CP_4 e che i debitori nonostante invito al pagamento in data 30 CP_3 ottobre 2013 non vi avevano provveduto. In narrativa si esponeva, inoltre, che la Banca otteneva dal Tribunale di Latina decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 871 del 4 maggio 2015 per il pagamento dell'importo di € 161.851,04 e che successivamente alla notifica si apprendeva che con atto del 21 novembre 2012 a rogito Notaio rep. 79237 i debitori , Persona_1 CP_1
e avevano conferito alla CP_6 CP_4 CP_3
e tutti i beni immobili di loro proprietà indicati nelle CP_5 CP_7 conclusioni. Si assumeva che tale conferimento di beni immobili risultava atto in frode delle ragioni creditorie della di cui si chiedeva la Pt_2 dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc in ragione della sussistenza di tutte le condizioni normative ( esistenza del credito, eventus damni, consapevolezza e conoscenza da parte del terzo beneficiario) rilevando che il conferimento risultava successivo alla maturazione del debito, che la società debitrice dopo pochi mesi presentava istanza di concordato preventivo, il valore stimato dei beni conferiti risultava pari, sulla base di perizia estimativa, di € 552.000,00 a fronte di un aumento di capitale pag. 3 di 19 sottoscritto pari ad € 90.000,00, considerato che la compagine sociale della risultava costituita dai medesimi fideiussori che Controparte_7 avevano costituito società di diritto portoghese ed in seguito a tale conferimento i debitori non risultavano proprietari di altre proprietà immobiliari. In via subordinata si chiedeva di condannare la CP_7 anche ex art. 2043 cc al pagamento del tantundem ossia alla somma
[...] equivalente al valore degli immobili in questione fino alla concorrenza del credito per cui si agiva in revocatoria. Si costituivano i convenuti , CP_1 CP_6 [...]
e chiedendo il rigetto della domanda attrice e CP_4 CP_3 deducendo a tal fine l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria ordinaria, in primo luogo in ragione della pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiamato dalla banca;
veniva inoltre dedotto che al momento del conferimento delle quote degli immobili i garanti erano proprietari di altri beni immobili per un valore complessivo di € 584.983,58, pari a quattro volte il credito vantato dalla Veniva Pt_2 inoltre dedotto dai convenuti che solo in data 30 ottobre 2013 la Pt_2 aveva richiesto ai fideiussori il rientro dell'esposizione debitoria e solo dopo l'ammissione della al concordato preventivo Controparte_10 e che tale conferimento era funzionale agli interessi di tale procedura dato che i convenuti avevano conferito il 100% delle quote di partecipazione della nella al fine di consentirne CP_7 Controparte_10 la patrimonializzazione. Interveniva in giudizio in sostituzione della Banca attrice in nome e per conto di deducendo che, a Parte_3 CP_14 seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), la aveva acquistato da Controparte_15 [...]
la titolarità “pro-soluto” di un portafoglio di Controparte_16 crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, tra i quali quelli oggetto di causa;
veniva inoltre dedotto che CP_15
in relazione ai suddetti crediti, aveva conferito l'incarico di “soggetto
[...] incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni” all' e all'uopo rilasciando procura Parte_3 speciale per compiere, in suo nome e per suo conto, ogni attività di gestione e recupero del credito. A seguito di plurimi tentativi di rinnovo della notifica nei confronti della convenuta risultante con sede in Portogallo, si CP_7 costituiva la svolgendo in primo luogo eccezione di Controparte_5 nullità del procedimento notificatorio della rinnovazione dell'atto di citazione ed estinzione del giudizio.
pag. 4 di 19 La società convenuta deduceva che, in data 21.11.2012, i convenuti avevano conferito nella (società di diritto CP_4 Controparte_7 portoghese) il complesso immobiliare nel quale, storicamente, la
[...] aveva esercitato l'attività di impresa e sito Latina, via Controparte_10 Epitaffio km 1,400 e che la il 24.12.2012, aveva deliberato CP_7 un aumento del capitale sociale mediante conferimento del bene immobile oggetto di controversia da parte degli allora soci e della Si CP_7 esponeva, altresì, che con successivo verbale di assemblea straordinaria registrato il 01.10.2013 n. 1475 Notaio i soci della Persona_3 CP_7
avevano conferito le rispettive partecipazioni sociali nella
[...] [...]
che ne aveva quindi acquisito la titolarità del 100%. Si Controparte_10 deduceva inoltre che la aveva depositato Controparte_10 concordato preventivo ( marzo 2013) inserendo l'intera partecipazione della all'interno del piano di concordato e che con decreto CP_7 del 26.6.2013 il Tribunale di Latina aveva ammesso la
[...] al concordato preventivo mediante cessione dei beni di Controparte_10 proprietà sociale, e successivamente, lo omologava. La società convenuta deduceva che, per effetto della destinazione dell'intero patrimonio della società al soddisfacimento dei creditori Controparte_10 concordatari, anche la partecipazione nella era Controparte_7 stata inserita tra gli asset del concordato preventivo e quindi qualificata tra i beni da esitare. Si esponeva altresì che la partecipazione della CP_7 era stata oggetto di vendita competitiva autorizzata dal Giudice
[...] Delegato al C.P., dapprima con aggiudicazione provvisoria e poi in data 25.1.2021 con trasferimento al Sig. . Veniva inoltre Controparte_17 dedotta la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della
[...] (già ) in ragione della previsione normativa CP_5 Controparte_7 dell'art. 105 l.f. che rendeva la assolutamente carente di Controparte_5 legittimazione passiva e non poteva essere destinataria di qualsivoglia richiesta formulata dall'attrice in suo danno. La società convenuta formulava inoltre eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito della e della CP_14 rappresentante per carenza di prova, assumendo che la mera Parte_3 produzione della Gazzetta Ufficiale non era sufficiente a soddisfare il requisito della prova della cessione del credito in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB. Nella interesse della convenuta veniva inoltre dedotta l'infondatezza della pretesa attorea per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ed in particolare la mancanza del diritto di credito nei confronti del debitore atteso che, in forza degli atti del giudizio della sentenza a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ( Tribunale di Latina n.1053/2020 Dott. Masone), emergeva che il credito della MPS non era sussistente né nei confronti della debitrice principale
[...]
che addirittura risultava creditrice dell'Istituto di credito Controparte_10
pag. 5 di 19 di una somma rilevante, e che le fideiussioni rilasciate dai convenuti CP_4 erano nulle, in quanto conformi allo schema ABI. Detta convenuta pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare: accogliere la domanda di rimessione in termini formulata dalla convenuta, per i motivi già espressi nell'istanza depositata il 25.1.2022 e reiterati nella presente memoria;
accertata la nullità delle notifiche degli atti di rinnovazione eseguiti, come descritti in narrativa, dichiarare l'estinzione del giudizio. In subordine, ordinare il rinnovo della notifica eseguita per l'udienza del 23.11.2022 al fine di consentire alla convenuta la formulazione tempestiva delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito della costituita non in proprio ma Parte_3 a nome e nell'interesse della , l'inammissibilità della sua CP_14 costituzione in giudizio e delle domande formulate. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e titolarità del debito della a seguito dell'acquisto delle Controparte_5 quote societarie tramite procedura competitiva ( Concordato Preventivo della 2/2013). Controparte_10 2. Nel merito: Rigettare la domanda attorea ex art. 2901 c.c. in quanto infondata in fatto e diritto e non provata, per tutti i motivi indicati in narrativa e, comunque, sfornita di deduzione e prova. Rigettare anche la domanda formulata ex art. 2043 c.c. in quanto infondata in fatto e diritto, carente dei presupposti e sfornita di prova. Con integrale vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.” Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa discussa e decisa all'udienza del 6 giugno 2023.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha disposto: “Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna la e la Controparte_16 CP_15
[... e per essa in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore dei convenuti , , e , con CP_6 CP_4 CP_3 CP_1 distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Simona Poli e della con distrazione a favore del procuratore antistatario Controparte_5 Avv. Daniela Armida Fiore nella somma di € 5.431,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA per ciascuna parte.“
pag. 6 di 19 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “in ordine alla posizione della parte intervenuta, in nome della quale agisce , CP_14 Parte_3 per asserito difetto di prova in ordine alla intervenuta cessione del credito oggetto di causa. Tale eccezione deve essere respinta alla luce del più recente approdo giurisprudenziale sul punto. Come da ultimo affermato ( Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277), in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Si afferma inoltre ( Cass. 16 aprile 2021 n. 10200) che, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio. In questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della "notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato pag. 7 di 19 credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, si afferma che la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, risulta un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.). Nel caso di specie risulta prodotta in giudizio l'attestazione di di intervenuta cessione del rapporto a Parte_2 sofferenza relativa al ed i suoi fideiussori con Controparte_10 la quale si dichiara che i relativi crediti sono rientrati nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 Aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo del 1 Settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.a. e la società
[...]
, cessione di cui, ai sensi dell'art. 58 secondo comma del CP_15 sopracitato Decreto Legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana seconda parte n. 151 del 23.12.2017. Venendo al merito della controversia, va rilevato che la medesima ha ad oggetto l'azione revocatoria svolta nei confronti dei fideiussori odierni convenuti che con atto di conferimento del 21 novembre 2012 avevano disposto dei propri beni in favore della CP_7
Sul punto, deve rilevarsi come l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni. Tanto premesso, va osservato come, a norma dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria presupponga l'esistenza di un diritto di credito, del pregiudizio dell'atto arrecato alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., della consapevolezza del debitore di tale pregiudizio (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito), nonché della consapevolezza del terzo se l'atto dispositivo è a titolo oneroso. L'accoglimento della domanda richiede la dimostrazione, con onere della prova a carico del creditore, della esistenza di tutti requisiti richiesti dalla norma. In proposito, va rilevato come la giurisprudenza abbia più volte affermato ( da ultimo Cass. 19 febbraio 2020 n. 4212; Cass. 19 marzo 2018 n. 6702 ) che il credito di cui all'art. 2901 c.c. non deve essere necessariamente consacrato in un titolo formale, potendo anche essere eventuale, come nel caso di credito litigioso. L'art. 2901 cod. civ. ha accolto pag. 8 di 19 una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Per costante orientamento, infatti, della Suprema Corte, l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere affermata in riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ha determinato l'effettiva insorgenza del credito, a prescindere dal relativo accertamento giudiziale, che può essere anche posteriore all'atto di cui viene chiesta l'inefficacia . Quanto all'eventus damni, la giurisprudenza ritiene che non debba consistere necessariamente in un pregiudizio effettivo ed attuale, potendo consistere anche in una maggiore incertezza, difficoltà o onerosità della futura esecuzione coattiva del credito. Si afferma al riguardo in giurisprudenza che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. ( Cass. 19 luglio 2018 n. 19207) . Tuttavia, nel caso di specie, viene in primo luogo contestata la qualità di debitore in capo ai fideiussori convenuti, in relazione alla posizione debitoria originariamente in capo alla CP_4 Controparte_10 dagli stessi garantita, in esito alla sentenza del Tribunale di Latina n. 1053/2020 del 16 giugno 2020 che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla e dichiarato scaduta la garanzia concessa dagli Pt_2 opponenti nei confronti della . Parte_2
Tenuto conto che tale sentenza risulta oggetto di appello, deve tuttavia esaminarsi la questione della sussistenza di valida garanzia in capo agli stessi convenuti, alla stregua della produzione documentale nel presente giudizio. In particolare, risulta che le fideiussioni rilasciate dai convenuti ricalcano il modello predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002, giudicato dall'Autorità garante della Concorrenza (AGCM) frutto di un'intesa pag. 9 di 19 orizzontale restrittiva della concorrenza, come da accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005 – in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera a, della Legge Antitrust – con riferimento alle clausole:
- Artt. 2 e 8: c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione;
- Art. 6 (clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.). Sul punto è intervenuto recentissimo pronunciamento delle SS.UU. (Cass. S.U. n. 41994 del 30 dicembre 2021) in forza del quale «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità e sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che le fideiussioni restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 cod. civ. Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza , a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. Per il rilievo d'ufficio di tale nullità, richiamandosi il principio ormai pacifico dell'obbligo del rilievo di ufficio di ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. Civ (Cass. n. 26242 del 12/12/2014), la rilevabilità officiosa costituisce il proprium anche delle nullità speciali, incluse quelle denominate "di protezione virtuale". Il potere del giudice di rilevarle tout court, difatti, è essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti - quali il corretto pag. 10 di 19 funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica -, con l'unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. Non potendosi dunque maturare preclusioni in materia di nullità rilevabili d'ufficio, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta anche al giudice investito della controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione. Nel caso di specie i convenuti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate rilevando che il testo della fideiussione omnibus sottoscritto dai garanti in data 26.01.2005 fino alla concorrenza di € 276.000,00 (così come quelli relativi ai successivi adeguamenti a € 460.000,00 in data 13.12.2005, ad € 940.000,00 in data 14.01.2009, a € 276.000,00 in data 20.07.2012) contiene gli articoli 2-6-8 (la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., la clausola di reviviscenza, nonché l'insensibilità della garanzia a eventuali vizi del rapporto garantito) che collimano perfettamente con gli articoli n. 2-6-8 dello schema negoziale ABI oggetto del citato provvedimento. Ritenuta, pertanto, in aderenza con la predetta giurisprudenza la nullità parziale delle fideiussioni prestate in favore della
[...]
,ne consegue l'applicabilità dell'art. 1957 cc che non Controparte_10 risulta validamente derogato, norma in forza della quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. Al fine di verificare quale sia la decorrenza del termine semestrale, risulta documento che la abbia presentato domanda Controparte_10 di ammissione al concordato preventivo in data 7 marzo 2013. A norma dell' art. 169 Legge fallimentare, si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, ex pluribus le disposizioni dell'art. 55; secondo tale norma, comma 2, i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. Secondo quanto da ultimo ritenuto ( Cass. 16 ottobre 2017 n. 24296), il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore. Poiché dunque in caso di fallimento del debitore pag. 11 di 19 principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l.fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, ne consegue che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore . Si afferma inoltre che in caso di fideiussione con pattuizione del beneficio di escussione (art. 1944 c.c., comma 2), se il debitore principale fallisce, il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 c.c., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale. Viceversa, in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue "istanze" indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie). Rilevato che il ricorso per ingiunzione di pagamento risulta del 18 novembre 2014 e considerato che la risulta ammessa Controparte_10 al concordato preventivo con decreto del 26 giugno 2013, ne deriva che, non risultando anteriori domande di ammissione al concordato da parte della Banca, risulta maturato il termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. Ne consegue che ai fini della azione revocatoria di cui al presente giudizio non sussiste la qualità di obbligato fideiussorio in capo ai convenuti con quanto conseguente in ordine alla insussistenza del fondamentale presupposto dell'azione ovvero la qualità di debitore della originaria banca creditrice. Tale decisione sul punto determina l'assorbimento dell'esame degli altri presupposti normativi e delle altre questioni processuali. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore della causa e della natura documentale della controversia.”.
§ 3. – Ha proposto appello assegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di fatto e di diritto del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto: Riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1326/2023 – Rep. 4188/2023 emessa in data 08.06.2023 dal Tribunale di Latina e per l'effetto revocare integralmente il rigetto della domanda di revocatoria nonchè la condanna a carico della (ora passata a Controparte_15 Parte_1 ed a favore della dei convenuti disponendo al contempo, come richiesto in primo grado:
pag. 12 di 19 NEL MERITO, in via principale, dato atto e ritenuta la fondatezza in fatto e diritto di quanto esposto nell'atto di citazione di primo grado, revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 cc. nei confronti della banca attrice l'atto di conferimento di beni immobili datato 21.11.2012, a rogito Notaio Dott. rep. n.79237, racc. n. 29032, con il quale i Persona_1 debitori , , e hanno CP_1 CP_6 CP_4 CP_3 conferito nella e i seguenti beni immobili: a) quanto a CP_5 CP_7 : i) locale deposito al piano terra, della superficie di mq 319; CP_1 ii) locale commerciale al piano terra della superficie di mq 312, con annessa corte comune siti in Latina, Via Epitaffio Km 1,400, censiti al N.C.E.U. del Comune di Latina in ditta nato a [...]_1 Faiano il 20.05.1948, codice fiscale , proprietà, Via C.F._3
Epitaffio s.n.c., piano T, al foglio 119, particelle 204, sub 18, z.c.2, cat. C/2, cl. 3, cons. 319 mq, R.C. euro 428,35 (locale deposito); 204 sub 19, z.c.2, cat. C71, cl. 5, cons. 312 mq, R.C. euro 5.140,19 (locale commerciale) e sub 20 (corte); b) quanto ad , e i) CP_6 CP_4 CP_3 locale deposito al piano terra della superficie di mq 325; ii) locale commerciale al piano terra della superficie di mq 311; con annesse corti comuni, siti in Latina Via Epitaffio Km 1,400, censiti al N.C.E.U. del Comune di Latina in ditta , nata a [...] il [...], codice CP_6 fiscale , proprietà per 1/3, nata a [...]F._4 CP_4 Sezze il 24.10.1982, codice fiscale , proprietà per 1/3; C.F._9 nata a [...] il [...], codice fiscale CP_3
, proprietà per 1/3, Via Epitaffio piano T, al foglio C.F._5 119, particelle 204, sub. 15, z. c. 2, Cat. C72, cl.3, cons.325 mq, R.C. euro 436,41 (locale deposito); 204 sub 16, z.c.2, cat. C71, cl.5, cons. 311 mq., R.C. euro 5.123,72 (locale commerciale); in via subordinata, in caso di impossibilità – totale o parziale – di restituzione da parte di dei beni oggetto della presente Controparte_5 azione revocatoria, o, in subordine, di diminuzione del valore dei medesimi, condannare anche ex art. 2043 cc. la suddetta convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma corrispondente al valore di detti immobili al compimento dell'atto revocato fino a concorrenza del proprio credito, nonché alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici dalla data del rogito CP_8 notarile sino al saldo. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge” Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014.””.
AN RE , , CP_1 CP_2 CP_3
e rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_4
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare ed assorbente 1.Dichiarare la sopravvenuta definitiva carenza di legittimazione ed interesse ad agire nonché di titolarità del credito della pag. 13 di 19 a seguito dell'accertamento giudiziale di inesistenza Parte_1 del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria, in forza delle sentenze conformi del Tribunale di Latina e Corte di Appello di Roma, indicate in narrativa, e per l'effetto rigettare l'appello. Nel merito ed in subordine 2. Rigettare l'appello in quanto i motivi sono infondati in fatto e diritto e non provati.
3.Rigettare in ogni caso l'appello, anche alla luce delle citate sentenze conformi del Tribunale di Latina n. 1053/2020 ( Dott. Masone) e della Corte di Appello di Roma n. 852/2024, per l'inesistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. e per tutti i motivi indicati in narrativa.
4.Con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario secondo il DM 147 del 2022, valore della causa tra 52.000 e 260.000,00 – complessità media;
con l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale e quindi per un compenso tabellare pari ad € 18.612,00 oltre accessori di legge.
5. Ordinare la cancellazione, a cura e spese della della trascrizione Parte_1 della domanda giudiziale presso la Conservatoria dei RR.I.I. di Latina.”
Ha RE E rassegnando le seguenti CP_7 CP_5 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1. Rigettare entrambi i motivi di appello proposti, in quanto inammissibili ed infondati – in fatto e diritto – e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata n. 1326/2023 emessa in data 08.06.2023 dal Tribunale di Latina in persona del Giudice Dr.ssa Valeri;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello proposti: a) rigettare in ogni caso la domanda formulata nei confronti della in quanto Controparte_5 carente di legittimazione passiva e titolarità del debito, a seguito dell'intervenuto acquisto delle quote societarie tramite procedura competitiva (Concordato Preventivo della n. Controparte_10
2/2013), per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa;
b) rigettare la domanda attorea ex art. 2901 c.c. in quanto infondata in fatto e diritto e non provata, per tutti i motivi indicati in narrativa. c) rigettare per i medesimi motivi anche la domanda formulata ex art. 2043 c.c.. 3. Ordinare alla competente Conservatoria dei RR.II. di Latina la cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria sugli immobili oggetto di causa, a cura e spese della 4. In ogni caso, con vittoria di Parte_1 spese e compensi legali di giudizio, oltre spese generali e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
All'udienza del 5/12/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c.
pag. 14 di 19 § 4. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Valutazione di eccezione nuova con conseguente mutatio libelli – Violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. ”. Con tale motivo l'appellante censura la decisione di primo grado per avere il Tribunale respinto la revocatoria, fondando il rigetto esclusivamente sulla presunta nullità parziale delle fideiussioni per violazione dello schema ABI e sulla conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. Tale esito discenderebbe però, secondo l'appellante, da un duplice errore: da un lato, il giudice ha ritenuto ammissibile l'eccezione di nullità sollevata dai convenuti solo nelle memorie ex art. 183 c.p.c., introducendo così un tema del tutto nuovo e determinando una vera e propria mutatio libelli;
dall'altro, ha giustificato tale ammissibilità richiamando la rilevabilità d'ufficio della nullità, in contrasto con la costante giurisprudenza che impone alle parti di formulare tempestivamente allegazioni e prove. La decisione avrebbe quindi illegittimamente travalicato i limiti processuali, pregiudicando il diritto di difesa della Banca. Viene pertanto domandato, in riforma della sentenza impugnata che l'eccezione dei fideiussori sia dichiarata inammissibile con conseguente accoglimento della domanda revocatoria.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Validità della fidejussione delle relative clausole - Violazione dell'art. 183 VI comma per errata valutazione della prova ”. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto nulla – senza alcuna adeguata prova – la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., facendo derivare da ciò l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e quindi il venir meno del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria. In realtà, i convenuti non hanno allegato gli elementi necessari per dimostrare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale “a monte”, né hanno prodotto il provvedimento della Banca d'Italia o lo schema ABI, atti amministrativi non conoscibili d'ufficio; l'eccezione è perciò rimasta del tutto generica e priva di supporto probatorio. Anche a volerla considerare ammissibile, sarebbe comunque infondata, poiché la semplice presenza di clausole simili allo schema ABI non prova alcuna intesa illecita, né esclude la legittima deroga pattizia all'art. 1957 c.c., pacificamente ammessa dalla giurisprudenza. Viene perciò invocata dall'appellante la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda della banca, poiché il Tribunale ha quindi erroneamente valutato le prove, fondando il rigetto della revocatoria su un vizio mai dimostrato: la Corte dovrà pertanto riformare la decisione e accogliere la domanda della Pt_2
§ 5. – L'appello è infondato.
pag. 15 di 19 § 6. – Va evidenziato che successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è intervenuta la decisione della Corte di Appello di Roma n. 852/2024, del 06/02/2024, la quale, confermando la sentenza n. 1053/2020, del Tribunale di Latina, che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 871/2015, ha definitivamente accertato l'inesistenza del credito di
€161.851,04, costituente il presupposto dell'azione revocatoria esercitata dall'appellante. La predetta sentenza n.852/2024, è stata depositata dalla difesa degli appellati e in sede di costituzione nel presente grado di CP_2 CP_4 giudizio (all.2), unitamente alla pec di notificazione del 07/02/2024, ritualmente eseguita ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. La stessa parte appellata ha quindi eccepito il passaggio in giudicato della decisione, per non essere stata la sentenza n.852/2024 della Corte di Appello di Roma oggetto di ricorso per cassazione. L'appellata non ha a tale fine prodotto il certificato di passaggio in giudicato di cui all'art.124 disp. att. c.p.c., tuttavia, la circostanza che la sentenza non è stata impugnata può ritenersi acquisita in applicazione del principio della mancata contestazione. Il fatto che avverso la decisione della Corte di Appello non sia stato proposto ricorso per cassazione non è stato infatti contestato dall'appellante né all'udienza di trattazione del 27/09/2024, né nelle note conclusionale del 30/10/2025, e nonostante il decreto presidenziale del 18/10/2024, avesse disposto l'anticipazione al 05/12/2025 dell'udienza di discussione già fissata per il 18/09/2026, proprio in considerazione della definizione del parallelo giudizio sul credito vantato dall'appellante e del fatto che la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo di fosse stata confermata dalla Corte Parte_1 d'Appello con l'anzidetta sentenza n. 852/2024 del 06.02.2024, non impugnata nel termine breve dalla notifica del 07.02.2024. Da tale condotta processuale dell'appellante può dunque trarsi il convincimento che la sentenza n. 852/2024 non sia stata impugnata dalla e che su di essa si sia formato il giudicato. Parte_1 Secondo un orientamento giurisprudenziale tradizionale, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della formazione dello stesso, producendo la sentenza e la certificazione rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art.124 disp. att. c.p.c. È tuttavia da preferirsi l'opposto orientamento secondo il quale, ” il giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui manchi la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n. 16695/2022, che sottolinea come l'accertamento del giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponda a un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, così che il giudice non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio; al riguardo v. anche Cass. n. 16589/2021[…]) (Cass. 2, Ord. 29/02/2024 n.5383). Il giudice è dunque da pag. 16 di 19 ritenersi libero di rilevare e valutare d'ufficio il giudicato esterno anche in mancanza della rituale certificazione del cancelliere. Inoltre, con riguardo alla formazione del giudicato, la mancata contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., fa venir meno l'onere probatorio relativamente al fatto non contestato della mancata proposizione del ricorso per cassazione. I fatti non espressamente contestati dalla parte contro la quale sono prodotti devono, infatti, considerarsi esclusi dalla formazione del thema probandum in quanto implicitamente ammessi. Acclarato, in quanto ritenuto pacifico, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma n.852/2024, va osservato che per effetto della revoca del decreto ingiuntivo n.871/2015, il credito derivante dal rapporto di conto corrente garantito dagli appellati è da ritenersi inesistente. L'azione revocatoria oggetto del presente giudizio è stata proposta dalla -cui è succeduta a seguito di Controparte_16 cessione pro soluto dei crediti l'appellante -, sul Parte_1 presupposto dell'esistenza di un proprio credito di € 161.851,04, nei confronti della , in favore della quale avevano Controparte_10 prestato garanzia fideiussoria gli odierni appellati CP_6 CP_1
, e Oltre ad esperire l'azione
[...] CP_4 CP_3 revocatoria, la aveva ottenuto nei confronti di costoro, dal Tribunale Pt_2 di Latina, il decreto ingiuntivo n.871/2015, per il pagamento del predetto credito garantito. A seguito di opposizione, il provvedimento monitorio veniva quindi revocato dallo stesso Tribunale di Latina, con la sentenza n.1053/2020, che accertava l'insussistenza del credito. Tale provvedimento è stato poi confermato dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n.852/2024, divenuta irrevocabile dopo la pronuncia della sentenza oggetto del presente gravame. La decisione che ha respinto la pretesa creditizia della dante causa dell'appellante, e per la cui tutela era stata proposta Pt_2 l'azione revocatoria, è dunque passata in giudicato in data 08/04/2024, a seguito della rituale notifica della sentenza di appello il 07/02/2024, e della mancata impugnazione della stessa con ricorso per cassazione. A ciò consegue perciò la non esperibilità dell'azione revocatoria proposta dalla Banca a tutela di un credito inesistente. Va richiamato al riguardo l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “la titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore” (Cass. 16/11/2023 n.31950) Venuto meno il credito che costituiva l'iniziale presupposto per l'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c. è venuta meno anche la pag. 17 di 19 legittimatio ad causam dell'appellante, cui deve pertanto essere disconosciuto il diritto di sentire dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dai pretesi debitori.
Assorbita pertanto ogni altra conclusione, l'appello di
[...] viene respinto. Con ordine al competente Conservatore dei Parte_1 RR.II. di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminabile della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , , Parte_1 CP_1 CP_2
e , nonché nei confronti di CP_3 CP_4 contro la sentenza n.1326 del 2023 Controparte_5 dell'08/06/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma, con altra motivazione, la sentenza n.1326 del 2023, dell'08/06/2023 del Tribunale di Latina;
2. – condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di , , CP_1 CP_2
e , da distrarsi in CP_3 CP_4 favore del procuratore antistatario Avv. Simona Poli, liquidate in complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre all'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di e da distrarsi in CP_7 CP_5 favore del procuratore antistatario Avv. Daniela Armida Fiore, che si liquidano in complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00
pag. 18 di 19 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – ordina al competente Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria sugli immobili oggetto di causa.
5. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 05/12/2025.
L'estensore Il presidente
RC MI GI IL NT ZZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NT ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC MI GI IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6488 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 05/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Francesco Curti (C.F. ) e Antonello Veneziano (C.F. C.F._1
, presso lo studio dei quali, in Roma, Via Eustachio C.F._2 Manfredi 15, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
( C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_2 (C.F. ), ( C.F. C.F._4 CP_3
), e ( C.F. C.F._5 CP_4 C.F._6
) con l'avvocato Simona Poli ( C.F. ), nel cui
[...] C.F._7 studio in Latina, Piazza Bruno Buozzi 1, sono elettivamente domiciliati
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 19 E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_5 P.IVA_2 Daniela Armida Fiore (c.f.: ) nel cui studio in Latina, CodiceFiscale_8 Viale Francesco Petrarca n. 7 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1326 del 2023 dell'08/06/202 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 22/27 giugno 2016, la Parte_2 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale , CP_6 [...]
, e la , al fine di CP_4 CP_3 CP_1 Controparte_7 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e dato atto di quanto esposto in premessa così provvedere: A - NEL MERITO, in via principale, dato atto e ritenuta la fondatezza in fatto e diritto di quanto esposto in citazione, revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 cc. nei confronti della banca attrice l'atto di conferimento di beni immobili datato 21.11.2012, a rogito Notaio Dott. rep. n.79237, Persona_1 racc. n. 29032, con il quale i debitori , , CP_1 CP_6 [...]
e hanno conferito nella e i CP_4 CP_3 CP_5 CP_7 seguenti beni immobili: a) quanto a : i) locale deposito al CP_1 piano terra, della superficie di mq 319; ii) locale commerciale al piano terra della superficie di mq 312, con annessa corte comune siti in Latina, Via Epitaffio Km 1,400, censiti al N.C.E.U. del Comune di Latina in ditta nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, proprietà, Via Epitaffio s.n.c., piano T, al foglio C.F._3 119, particelle 204, sub 18, z.c.2, cat. C/2, cl. 3, cons. 319 mq, R.C. euro 428,35 (locale deposito); 204 sub 19, z.c.2, cat. C71, cl. 5, cons. 312 mq, R.C. euro 5.140,19 (locale commerciale) e sub 20 (corte); b) quanto ad
[...]
, e i) locale deposito al piano terra CP_6 CP_4 CP_3 della superficie di mq 325; ii) locale commerciale al piano terra della superficie di mq 311; con annesse corti comuni, siti in Latina Via Epitaffio Km 1,400, censiti al N.C.E.U. del Comune di Latina in ditta , CP_6 nata a [...] il [...], codice fiscale , proprietà C.F._4 per 1/3, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_4
, proprietà per 1/3; nata a [...] il C.F._9 CP_3
pag. 2 di 19 17.1.1971, codice fiscale , proprietà per 1/3, Via C.F._5 Epitaffio piano T, al foglio 119, particelle 204, sub. 15, z. c. 2, Cat. C72, cl.3, cons.325 mq, R.C. euro 436,41 (locale deposito); 204 sub 16, z.c.2, cat. C71, cl.5, cons. 311 mq., R.C. euro 5.123,72 (locale commerciale); in via subordinata, in caso di impossibilità – totale o parziale – di restituzione da parte convenuta dei beni oggetto della Controparte_7 presente azione revocatoria, o, in subordine, di diminuzione del valore dei medesimi, condannare anche ex art. 2043 cc. la suddetta convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma corrispondente al valore di detti immobili al compimento dell'atto revocato fino a concorrenza del proprio credito, nonché alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici dalla data del rogito CP_8 notarile sino al saldo. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”. A sostegno della domanda, la Banca deduceva di essere creditrice, a seguito della fusione per incorporazione di , nei Controparte_9 confronti della dell'importo di € 161.851,04 sulla Controparte_10 base degli specifici titoli indicati (saldo debitorio conto corrente n. 8508/11765,67 e saldo a debito n. 32 ricevute bancarie) e che tale esposizione era garantita da fideiussioni rilasciate in data 14 ottobre 2009 da , , CP_11 CP_1 CP_12 CP_13
, , e . CP_3 CP_4 Persona_2 CP_6 Si deduceva che, in data 23 settembre 2008, decedeva
[...] lasciando quali eredi e le figlie e CP_11 CP_6 CP_4 e che i debitori nonostante invito al pagamento in data 30 CP_3 ottobre 2013 non vi avevano provveduto. In narrativa si esponeva, inoltre, che la Banca otteneva dal Tribunale di Latina decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 871 del 4 maggio 2015 per il pagamento dell'importo di € 161.851,04 e che successivamente alla notifica si apprendeva che con atto del 21 novembre 2012 a rogito Notaio rep. 79237 i debitori , Persona_1 CP_1
e avevano conferito alla CP_6 CP_4 CP_3
e tutti i beni immobili di loro proprietà indicati nelle CP_5 CP_7 conclusioni. Si assumeva che tale conferimento di beni immobili risultava atto in frode delle ragioni creditorie della di cui si chiedeva la Pt_2 dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cc in ragione della sussistenza di tutte le condizioni normative ( esistenza del credito, eventus damni, consapevolezza e conoscenza da parte del terzo beneficiario) rilevando che il conferimento risultava successivo alla maturazione del debito, che la società debitrice dopo pochi mesi presentava istanza di concordato preventivo, il valore stimato dei beni conferiti risultava pari, sulla base di perizia estimativa, di € 552.000,00 a fronte di un aumento di capitale pag. 3 di 19 sottoscritto pari ad € 90.000,00, considerato che la compagine sociale della risultava costituita dai medesimi fideiussori che Controparte_7 avevano costituito società di diritto portoghese ed in seguito a tale conferimento i debitori non risultavano proprietari di altre proprietà immobiliari. In via subordinata si chiedeva di condannare la CP_7 anche ex art. 2043 cc al pagamento del tantundem ossia alla somma
[...] equivalente al valore degli immobili in questione fino alla concorrenza del credito per cui si agiva in revocatoria. Si costituivano i convenuti , CP_1 CP_6 [...]
e chiedendo il rigetto della domanda attrice e CP_4 CP_3 deducendo a tal fine l'assenza dei presupposti per l'azione revocatoria ordinaria, in primo luogo in ragione della pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiamato dalla banca;
veniva inoltre dedotto che al momento del conferimento delle quote degli immobili i garanti erano proprietari di altri beni immobili per un valore complessivo di € 584.983,58, pari a quattro volte il credito vantato dalla Veniva Pt_2 inoltre dedotto dai convenuti che solo in data 30 ottobre 2013 la Pt_2 aveva richiesto ai fideiussori il rientro dell'esposizione debitoria e solo dopo l'ammissione della al concordato preventivo Controparte_10 e che tale conferimento era funzionale agli interessi di tale procedura dato che i convenuti avevano conferito il 100% delle quote di partecipazione della nella al fine di consentirne CP_7 Controparte_10 la patrimonializzazione. Interveniva in giudizio in sostituzione della Banca attrice in nome e per conto di deducendo che, a Parte_3 CP_14 seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), la aveva acquistato da Controparte_15 [...]
la titolarità “pro-soluto” di un portafoglio di Controparte_16 crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, tra i quali quelli oggetto di causa;
veniva inoltre dedotto che CP_15
in relazione ai suddetti crediti, aveva conferito l'incarico di “soggetto
[...] incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulle cartolarizzazioni” all' e all'uopo rilasciando procura Parte_3 speciale per compiere, in suo nome e per suo conto, ogni attività di gestione e recupero del credito. A seguito di plurimi tentativi di rinnovo della notifica nei confronti della convenuta risultante con sede in Portogallo, si CP_7 costituiva la svolgendo in primo luogo eccezione di Controparte_5 nullità del procedimento notificatorio della rinnovazione dell'atto di citazione ed estinzione del giudizio.
pag. 4 di 19 La società convenuta deduceva che, in data 21.11.2012, i convenuti avevano conferito nella (società di diritto CP_4 Controparte_7 portoghese) il complesso immobiliare nel quale, storicamente, la
[...] aveva esercitato l'attività di impresa e sito Latina, via Controparte_10 Epitaffio km 1,400 e che la il 24.12.2012, aveva deliberato CP_7 un aumento del capitale sociale mediante conferimento del bene immobile oggetto di controversia da parte degli allora soci e della Si CP_7 esponeva, altresì, che con successivo verbale di assemblea straordinaria registrato il 01.10.2013 n. 1475 Notaio i soci della Persona_3 CP_7
avevano conferito le rispettive partecipazioni sociali nella
[...] [...]
che ne aveva quindi acquisito la titolarità del 100%. Si Controparte_10 deduceva inoltre che la aveva depositato Controparte_10 concordato preventivo ( marzo 2013) inserendo l'intera partecipazione della all'interno del piano di concordato e che con decreto CP_7 del 26.6.2013 il Tribunale di Latina aveva ammesso la
[...] al concordato preventivo mediante cessione dei beni di Controparte_10 proprietà sociale, e successivamente, lo omologava. La società convenuta deduceva che, per effetto della destinazione dell'intero patrimonio della società al soddisfacimento dei creditori Controparte_10 concordatari, anche la partecipazione nella era Controparte_7 stata inserita tra gli asset del concordato preventivo e quindi qualificata tra i beni da esitare. Si esponeva altresì che la partecipazione della CP_7 era stata oggetto di vendita competitiva autorizzata dal Giudice
[...] Delegato al C.P., dapprima con aggiudicazione provvisoria e poi in data 25.1.2021 con trasferimento al Sig. . Veniva inoltre Controparte_17 dedotta la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della
[...] (già ) in ragione della previsione normativa CP_5 Controparte_7 dell'art. 105 l.f. che rendeva la assolutamente carente di Controparte_5 legittimazione passiva e non poteva essere destinataria di qualsivoglia richiesta formulata dall'attrice in suo danno. La società convenuta formulava inoltre eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito della e della CP_14 rappresentante per carenza di prova, assumendo che la mera Parte_3 produzione della Gazzetta Ufficiale non era sufficiente a soddisfare il requisito della prova della cessione del credito in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB. Nella interesse della convenuta veniva inoltre dedotta l'infondatezza della pretesa attorea per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ed in particolare la mancanza del diritto di credito nei confronti del debitore atteso che, in forza degli atti del giudizio della sentenza a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ( Tribunale di Latina n.1053/2020 Dott. Masone), emergeva che il credito della MPS non era sussistente né nei confronti della debitrice principale
[...]
che addirittura risultava creditrice dell'Istituto di credito Controparte_10
pag. 5 di 19 di una somma rilevante, e che le fideiussioni rilasciate dai convenuti CP_4 erano nulle, in quanto conformi allo schema ABI. Detta convenuta pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare: accogliere la domanda di rimessione in termini formulata dalla convenuta, per i motivi già espressi nell'istanza depositata il 25.1.2022 e reiterati nella presente memoria;
accertata la nullità delle notifiche degli atti di rinnovazione eseguiti, come descritti in narrativa, dichiarare l'estinzione del giudizio. In subordine, ordinare il rinnovo della notifica eseguita per l'udienza del 23.11.2022 al fine di consentire alla convenuta la formulazione tempestiva delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito della costituita non in proprio ma Parte_3 a nome e nell'interesse della , l'inammissibilità della sua CP_14 costituzione in giudizio e delle domande formulate. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e titolarità del debito della a seguito dell'acquisto delle Controparte_5 quote societarie tramite procedura competitiva ( Concordato Preventivo della 2/2013). Controparte_10 2. Nel merito: Rigettare la domanda attorea ex art. 2901 c.c. in quanto infondata in fatto e diritto e non provata, per tutti i motivi indicati in narrativa e, comunque, sfornita di deduzione e prova. Rigettare anche la domanda formulata ex art. 2043 c.c. in quanto infondata in fatto e diritto, carente dei presupposti e sfornita di prova. Con integrale vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.” Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa discussa e decisa all'udienza del 6 giugno 2023.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha disposto: “Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna la e la Controparte_16 CP_15
[... e per essa in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore dei convenuti , , e , con CP_6 CP_4 CP_3 CP_1 distrazione a favore del procuratore antistatario Avv. Simona Poli e della con distrazione a favore del procuratore antistatario Controparte_5 Avv. Daniela Armida Fiore nella somma di € 5.431,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA per ciascuna parte.“
pag. 6 di 19 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “in ordine alla posizione della parte intervenuta, in nome della quale agisce , CP_14 Parte_3 per asserito difetto di prova in ordine alla intervenuta cessione del credito oggetto di causa. Tale eccezione deve essere respinta alla luce del più recente approdo giurisprudenziale sul punto. Come da ultimo affermato ( Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277), in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Si afferma inoltre ( Cass. 16 aprile 2021 n. 10200) che, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio. In questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della "notizia" della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato pag. 7 di 19 credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, si afferma che la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, risulta un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.). Nel caso di specie risulta prodotta in giudizio l'attestazione di di intervenuta cessione del rapporto a Parte_2 sofferenza relativa al ed i suoi fideiussori con Controparte_10 la quale si dichiara che i relativi crediti sono rientrati nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 Aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo del 1 Settembre 1993 n. 385, conclusa in data 20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.a. e la società
[...]
, cessione di cui, ai sensi dell'art. 58 secondo comma del CP_15 sopracitato Decreto Legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana seconda parte n. 151 del 23.12.2017. Venendo al merito della controversia, va rilevato che la medesima ha ad oggetto l'azione revocatoria svolta nei confronti dei fideiussori odierni convenuti che con atto di conferimento del 21 novembre 2012 avevano disposto dei propri beni in favore della CP_7
Sul punto, deve rilevarsi come l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni. Tanto premesso, va osservato come, a norma dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria presupponga l'esistenza di un diritto di credito, del pregiudizio dell'atto arrecato alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., della consapevolezza del debitore di tale pregiudizio (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito), nonché della consapevolezza del terzo se l'atto dispositivo è a titolo oneroso. L'accoglimento della domanda richiede la dimostrazione, con onere della prova a carico del creditore, della esistenza di tutti requisiti richiesti dalla norma. In proposito, va rilevato come la giurisprudenza abbia più volte affermato ( da ultimo Cass. 19 febbraio 2020 n. 4212; Cass. 19 marzo 2018 n. 6702 ) che il credito di cui all'art. 2901 c.c. non deve essere necessariamente consacrato in un titolo formale, potendo anche essere eventuale, come nel caso di credito litigioso. L'art. 2901 cod. civ. ha accolto pag. 8 di 19 una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Per costante orientamento, infatti, della Suprema Corte, l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere affermata in riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ha determinato l'effettiva insorgenza del credito, a prescindere dal relativo accertamento giudiziale, che può essere anche posteriore all'atto di cui viene chiesta l'inefficacia . Quanto all'eventus damni, la giurisprudenza ritiene che non debba consistere necessariamente in un pregiudizio effettivo ed attuale, potendo consistere anche in una maggiore incertezza, difficoltà o onerosità della futura esecuzione coattiva del credito. Si afferma al riguardo in giurisprudenza che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. ( Cass. 19 luglio 2018 n. 19207) . Tuttavia, nel caso di specie, viene in primo luogo contestata la qualità di debitore in capo ai fideiussori convenuti, in relazione alla posizione debitoria originariamente in capo alla CP_4 Controparte_10 dagli stessi garantita, in esito alla sentenza del Tribunale di Latina n. 1053/2020 del 16 giugno 2020 che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla e dichiarato scaduta la garanzia concessa dagli Pt_2 opponenti nei confronti della . Parte_2
Tenuto conto che tale sentenza risulta oggetto di appello, deve tuttavia esaminarsi la questione della sussistenza di valida garanzia in capo agli stessi convenuti, alla stregua della produzione documentale nel presente giudizio. In particolare, risulta che le fideiussioni rilasciate dai convenuti ricalcano il modello predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002, giudicato dall'Autorità garante della Concorrenza (AGCM) frutto di un'intesa pag. 9 di 19 orizzontale restrittiva della concorrenza, come da accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005 – in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera a, della Legge Antitrust – con riferimento alle clausole:
- Artt. 2 e 8: c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione;
- Art. 6 (clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.). Sul punto è intervenuto recentissimo pronunciamento delle SS.UU. (Cass. S.U. n. 41994 del 30 dicembre 2021) in forza del quale «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità e sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che le fideiussioni restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 cod. civ. Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza , a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. Per il rilievo d'ufficio di tale nullità, richiamandosi il principio ormai pacifico dell'obbligo del rilievo di ufficio di ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. Civ (Cass. n. 26242 del 12/12/2014), la rilevabilità officiosa costituisce il proprium anche delle nullità speciali, incluse quelle denominate "di protezione virtuale". Il potere del giudice di rilevarle tout court, difatti, è essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti - quali il corretto pag. 10 di 19 funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica -, con l'unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela. Non potendosi dunque maturare preclusioni in materia di nullità rilevabili d'ufficio, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta anche al giudice investito della controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione. Nel caso di specie i convenuti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni rilasciate rilevando che il testo della fideiussione omnibus sottoscritto dai garanti in data 26.01.2005 fino alla concorrenza di € 276.000,00 (così come quelli relativi ai successivi adeguamenti a € 460.000,00 in data 13.12.2005, ad € 940.000,00 in data 14.01.2009, a € 276.000,00 in data 20.07.2012) contiene gli articoli 2-6-8 (la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., la clausola di reviviscenza, nonché l'insensibilità della garanzia a eventuali vizi del rapporto garantito) che collimano perfettamente con gli articoli n. 2-6-8 dello schema negoziale ABI oggetto del citato provvedimento. Ritenuta, pertanto, in aderenza con la predetta giurisprudenza la nullità parziale delle fideiussioni prestate in favore della
[...]
,ne consegue l'applicabilità dell'art. 1957 cc che non Controparte_10 risulta validamente derogato, norma in forza della quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. Al fine di verificare quale sia la decorrenza del termine semestrale, risulta documento che la abbia presentato domanda Controparte_10 di ammissione al concordato preventivo in data 7 marzo 2013. A norma dell' art. 169 Legge fallimentare, si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, ex pluribus le disposizioni dell'art. 55; secondo tale norma, comma 2, i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. Secondo quanto da ultimo ritenuto ( Cass. 16 ottobre 2017 n. 24296), il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore. Poiché dunque in caso di fallimento del debitore pag. 11 di 19 principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l.fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, ne consegue che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore . Si afferma inoltre che in caso di fideiussione con pattuizione del beneficio di escussione (art. 1944 c.c., comma 2), se il debitore principale fallisce, il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 c.c., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale. Viceversa, in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione (c.d. fideiussione solidale - art. 1944 c.c., comma 1), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, potrà promuovere le sue "istanze" indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie). Rilevato che il ricorso per ingiunzione di pagamento risulta del 18 novembre 2014 e considerato che la risulta ammessa Controparte_10 al concordato preventivo con decreto del 26 giugno 2013, ne deriva che, non risultando anteriori domande di ammissione al concordato da parte della Banca, risulta maturato il termine semestrale di cui all'art. 1957 cc. Ne consegue che ai fini della azione revocatoria di cui al presente giudizio non sussiste la qualità di obbligato fideiussorio in capo ai convenuti con quanto conseguente in ordine alla insussistenza del fondamentale presupposto dell'azione ovvero la qualità di debitore della originaria banca creditrice. Tale decisione sul punto determina l'assorbimento dell'esame degli altri presupposti normativi e delle altre questioni processuali. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore della causa e della natura documentale della controversia.”.
§ 3. – Ha proposto appello assegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di fatto e di diritto del presente gravame, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto: Riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1326/2023 – Rep. 4188/2023 emessa in data 08.06.2023 dal Tribunale di Latina e per l'effetto revocare integralmente il rigetto della domanda di revocatoria nonchè la condanna a carico della (ora passata a Controparte_15 Parte_1 ed a favore della dei convenuti disponendo al contempo, come richiesto in primo grado:
pag. 12 di 19 NEL MERITO, in via principale, dato atto e ritenuta la fondatezza in fatto e diritto di quanto esposto nell'atto di citazione di primo grado, revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 cc. nei confronti della banca attrice l'atto di conferimento di beni immobili datato 21.11.2012, a rogito Notaio Dott. rep. n.79237, racc. n. 29032, con il quale i Persona_1 debitori , , e hanno CP_1 CP_6 CP_4 CP_3 conferito nella e i seguenti beni immobili: a) quanto a CP_5 CP_7 : i) locale deposito al piano terra, della superficie di mq 319; CP_1 ii) locale commerciale al piano terra della superficie di mq 312, con annessa corte comune siti in Latina, Via Epitaffio Km 1,400, censiti al N.C.E.U. del Comune di Latina in ditta nato a [...]_1 Faiano il 20.05.1948, codice fiscale , proprietà, Via C.F._3
Epitaffio s.n.c., piano T, al foglio 119, particelle 204, sub 18, z.c.2, cat. C/2, cl. 3, cons. 319 mq, R.C. euro 428,35 (locale deposito); 204 sub 19, z.c.2, cat. C71, cl. 5, cons. 312 mq, R.C. euro 5.140,19 (locale commerciale) e sub 20 (corte); b) quanto ad , e i) CP_6 CP_4 CP_3 locale deposito al piano terra della superficie di mq 325; ii) locale commerciale al piano terra della superficie di mq 311; con annesse corti comuni, siti in Latina Via Epitaffio Km 1,400, censiti al N.C.E.U. del Comune di Latina in ditta , nata a [...] il [...], codice CP_6 fiscale , proprietà per 1/3, nata a [...]F._4 CP_4 Sezze il 24.10.1982, codice fiscale , proprietà per 1/3; C.F._9 nata a [...] il [...], codice fiscale CP_3
, proprietà per 1/3, Via Epitaffio piano T, al foglio C.F._5 119, particelle 204, sub. 15, z. c. 2, Cat. C72, cl.3, cons.325 mq, R.C. euro 436,41 (locale deposito); 204 sub 16, z.c.2, cat. C71, cl.5, cons. 311 mq., R.C. euro 5.123,72 (locale commerciale); in via subordinata, in caso di impossibilità – totale o parziale – di restituzione da parte di dei beni oggetto della presente Controparte_5 azione revocatoria, o, in subordine, di diminuzione del valore dei medesimi, condannare anche ex art. 2043 cc. la suddetta convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma corrispondente al valore di detti immobili al compimento dell'atto revocato fino a concorrenza del proprio credito, nonché alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici dalla data del rogito CP_8 notarile sino al saldo. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge” Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014.””.
AN RE , , CP_1 CP_2 CP_3
e rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] CP_4
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare ed assorbente 1.Dichiarare la sopravvenuta definitiva carenza di legittimazione ed interesse ad agire nonché di titolarità del credito della pag. 13 di 19 a seguito dell'accertamento giudiziale di inesistenza Parte_1 del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria, in forza delle sentenze conformi del Tribunale di Latina e Corte di Appello di Roma, indicate in narrativa, e per l'effetto rigettare l'appello. Nel merito ed in subordine 2. Rigettare l'appello in quanto i motivi sono infondati in fatto e diritto e non provati.
3.Rigettare in ogni caso l'appello, anche alla luce delle citate sentenze conformi del Tribunale di Latina n. 1053/2020 ( Dott. Masone) e della Corte di Appello di Roma n. 852/2024, per l'inesistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. e per tutti i motivi indicati in narrativa.
4.Con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario secondo il DM 147 del 2022, valore della causa tra 52.000 e 260.000,00 – complessità media;
con l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale e quindi per un compenso tabellare pari ad € 18.612,00 oltre accessori di legge.
5. Ordinare la cancellazione, a cura e spese della della trascrizione Parte_1 della domanda giudiziale presso la Conservatoria dei RR.I.I. di Latina.”
Ha RE E rassegnando le seguenti CP_7 CP_5 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1. Rigettare entrambi i motivi di appello proposti, in quanto inammissibili ed infondati – in fatto e diritto – e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata n. 1326/2023 emessa in data 08.06.2023 dal Tribunale di Latina in persona del Giudice Dr.ssa Valeri;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello proposti: a) rigettare in ogni caso la domanda formulata nei confronti della in quanto Controparte_5 carente di legittimazione passiva e titolarità del debito, a seguito dell'intervenuto acquisto delle quote societarie tramite procedura competitiva (Concordato Preventivo della n. Controparte_10
2/2013), per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa;
b) rigettare la domanda attorea ex art. 2901 c.c. in quanto infondata in fatto e diritto e non provata, per tutti i motivi indicati in narrativa. c) rigettare per i medesimi motivi anche la domanda formulata ex art. 2043 c.c.. 3. Ordinare alla competente Conservatoria dei RR.II. di Latina la cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria sugli immobili oggetto di causa, a cura e spese della 4. In ogni caso, con vittoria di Parte_1 spese e compensi legali di giudizio, oltre spese generali e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
All'udienza del 5/12/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c.
pag. 14 di 19 § 4. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Valutazione di eccezione nuova con conseguente mutatio libelli – Violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. ”. Con tale motivo l'appellante censura la decisione di primo grado per avere il Tribunale respinto la revocatoria, fondando il rigetto esclusivamente sulla presunta nullità parziale delle fideiussioni per violazione dello schema ABI e sulla conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. Tale esito discenderebbe però, secondo l'appellante, da un duplice errore: da un lato, il giudice ha ritenuto ammissibile l'eccezione di nullità sollevata dai convenuti solo nelle memorie ex art. 183 c.p.c., introducendo così un tema del tutto nuovo e determinando una vera e propria mutatio libelli;
dall'altro, ha giustificato tale ammissibilità richiamando la rilevabilità d'ufficio della nullità, in contrasto con la costante giurisprudenza che impone alle parti di formulare tempestivamente allegazioni e prove. La decisione avrebbe quindi illegittimamente travalicato i limiti processuali, pregiudicando il diritto di difesa della Banca. Viene pertanto domandato, in riforma della sentenza impugnata che l'eccezione dei fideiussori sia dichiarata inammissibile con conseguente accoglimento della domanda revocatoria.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Validità della fidejussione delle relative clausole - Violazione dell'art. 183 VI comma per errata valutazione della prova ”. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto nulla – senza alcuna adeguata prova – la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., facendo derivare da ciò l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria e quindi il venir meno del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria. In realtà, i convenuti non hanno allegato gli elementi necessari per dimostrare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale “a monte”, né hanno prodotto il provvedimento della Banca d'Italia o lo schema ABI, atti amministrativi non conoscibili d'ufficio; l'eccezione è perciò rimasta del tutto generica e priva di supporto probatorio. Anche a volerla considerare ammissibile, sarebbe comunque infondata, poiché la semplice presenza di clausole simili allo schema ABI non prova alcuna intesa illecita, né esclude la legittima deroga pattizia all'art. 1957 c.c., pacificamente ammessa dalla giurisprudenza. Viene perciò invocata dall'appellante la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda della banca, poiché il Tribunale ha quindi erroneamente valutato le prove, fondando il rigetto della revocatoria su un vizio mai dimostrato: la Corte dovrà pertanto riformare la decisione e accogliere la domanda della Pt_2
§ 5. – L'appello è infondato.
pag. 15 di 19 § 6. – Va evidenziato che successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è intervenuta la decisione della Corte di Appello di Roma n. 852/2024, del 06/02/2024, la quale, confermando la sentenza n. 1053/2020, del Tribunale di Latina, che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 871/2015, ha definitivamente accertato l'inesistenza del credito di
€161.851,04, costituente il presupposto dell'azione revocatoria esercitata dall'appellante. La predetta sentenza n.852/2024, è stata depositata dalla difesa degli appellati e in sede di costituzione nel presente grado di CP_2 CP_4 giudizio (all.2), unitamente alla pec di notificazione del 07/02/2024, ritualmente eseguita ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. La stessa parte appellata ha quindi eccepito il passaggio in giudicato della decisione, per non essere stata la sentenza n.852/2024 della Corte di Appello di Roma oggetto di ricorso per cassazione. L'appellata non ha a tale fine prodotto il certificato di passaggio in giudicato di cui all'art.124 disp. att. c.p.c., tuttavia, la circostanza che la sentenza non è stata impugnata può ritenersi acquisita in applicazione del principio della mancata contestazione. Il fatto che avverso la decisione della Corte di Appello non sia stato proposto ricorso per cassazione non è stato infatti contestato dall'appellante né all'udienza di trattazione del 27/09/2024, né nelle note conclusionale del 30/10/2025, e nonostante il decreto presidenziale del 18/10/2024, avesse disposto l'anticipazione al 05/12/2025 dell'udienza di discussione già fissata per il 18/09/2026, proprio in considerazione della definizione del parallelo giudizio sul credito vantato dall'appellante e del fatto che la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo di fosse stata confermata dalla Corte Parte_1 d'Appello con l'anzidetta sentenza n. 852/2024 del 06.02.2024, non impugnata nel termine breve dalla notifica del 07.02.2024. Da tale condotta processuale dell'appellante può dunque trarsi il convincimento che la sentenza n. 852/2024 non sia stata impugnata dalla e che su di essa si sia formato il giudicato. Parte_1 Secondo un orientamento giurisprudenziale tradizionale, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della formazione dello stesso, producendo la sentenza e la certificazione rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art.124 disp. att. c.p.c. È tuttavia da preferirsi l'opposto orientamento secondo il quale, ” il giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui manchi la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n. 16695/2022, che sottolinea come l'accertamento del giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponda a un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, così che il giudice non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti del giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio; al riguardo v. anche Cass. n. 16589/2021[…]) (Cass. 2, Ord. 29/02/2024 n.5383). Il giudice è dunque da pag. 16 di 19 ritenersi libero di rilevare e valutare d'ufficio il giudicato esterno anche in mancanza della rituale certificazione del cancelliere. Inoltre, con riguardo alla formazione del giudicato, la mancata contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., fa venir meno l'onere probatorio relativamente al fatto non contestato della mancata proposizione del ricorso per cassazione. I fatti non espressamente contestati dalla parte contro la quale sono prodotti devono, infatti, considerarsi esclusi dalla formazione del thema probandum in quanto implicitamente ammessi. Acclarato, in quanto ritenuto pacifico, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma n.852/2024, va osservato che per effetto della revoca del decreto ingiuntivo n.871/2015, il credito derivante dal rapporto di conto corrente garantito dagli appellati è da ritenersi inesistente. L'azione revocatoria oggetto del presente giudizio è stata proposta dalla -cui è succeduta a seguito di Controparte_16 cessione pro soluto dei crediti l'appellante -, sul Parte_1 presupposto dell'esistenza di un proprio credito di € 161.851,04, nei confronti della , in favore della quale avevano Controparte_10 prestato garanzia fideiussoria gli odierni appellati CP_6 CP_1
, e Oltre ad esperire l'azione
[...] CP_4 CP_3 revocatoria, la aveva ottenuto nei confronti di costoro, dal Tribunale Pt_2 di Latina, il decreto ingiuntivo n.871/2015, per il pagamento del predetto credito garantito. A seguito di opposizione, il provvedimento monitorio veniva quindi revocato dallo stesso Tribunale di Latina, con la sentenza n.1053/2020, che accertava l'insussistenza del credito. Tale provvedimento è stato poi confermato dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n.852/2024, divenuta irrevocabile dopo la pronuncia della sentenza oggetto del presente gravame. La decisione che ha respinto la pretesa creditizia della dante causa dell'appellante, e per la cui tutela era stata proposta Pt_2 l'azione revocatoria, è dunque passata in giudicato in data 08/04/2024, a seguito della rituale notifica della sentenza di appello il 07/02/2024, e della mancata impugnazione della stessa con ricorso per cassazione. A ciò consegue perciò la non esperibilità dell'azione revocatoria proposta dalla Banca a tutela di un credito inesistente. Va richiamato al riguardo l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “la titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore” (Cass. 16/11/2023 n.31950) Venuto meno il credito che costituiva l'iniziale presupposto per l'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c. è venuta meno anche la pag. 17 di 19 legittimatio ad causam dell'appellante, cui deve pertanto essere disconosciuto il diritto di sentire dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dai pretesi debitori.
Assorbita pertanto ogni altra conclusione, l'appello di
[...] viene respinto. Con ordine al competente Conservatore dei Parte_1 RR.II. di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminabile della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , , Parte_1 CP_1 CP_2
e , nonché nei confronti di CP_3 CP_4 contro la sentenza n.1326 del 2023 Controparte_5 dell'08/06/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma, con altra motivazione, la sentenza n.1326 del 2023, dell'08/06/2023 del Tribunale di Latina;
2. – condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di , , CP_1 CP_2
e , da distrarsi in CP_3 CP_4 favore del procuratore antistatario Avv. Simona Poli, liquidate in complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre all'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di e da distrarsi in CP_7 CP_5 favore del procuratore antistatario Avv. Daniela Armida Fiore, che si liquidano in complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00
pag. 18 di 19 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – ordina al competente Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria sugli immobili oggetto di causa.
5. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 05/12/2025.
L'estensore Il presidente
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