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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 261/2023 R.G., vertente TRA
, in persona del Dott. in qualità di Parte_1 Persona_1 Responsabile Contenzioso Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi, CF , fax 06-3222274, C.F._1 pec , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Email_1 Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace E
, CF , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della
[...] CF , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avv. Lilia Bonicioli, CF pec C.F._2
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato Email_2 generale del 23.1.2023, Rep.n.37590/7131, a rogito del dott. Notaio in Persona_3 Fiumicino appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri, esponeva di Controparte_1 essere venuto a conoscenza, a seguito di un accesso presso gli uffici dell'ente di riscossione, dell'esistenza a suo carico di ruoli per i quali erano state emesse le seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti IVS per gli anni dal 2010 al 2013:
- cartella di pagamento n. 09420100012369967, asseritamente notificata in data 17.06.2010, pec € 20.073,72;
- avviso di addebito n. 39420112000571148, asseritamente notificato in data 07.10.2011, per € 3.550,95; 2
- avviso di addebito n. 39420120002014067, asseritamente notificato in data 10.08.2012, per € 3.416,94;
- avviso di addebito n. 39420130004332679, asseritamente notificato in data 10.02.2014, per € 4.071,53. Avverso le suddette cartelle ed avvisi eccepiva la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione del credito considerati gli anni di riferimento e l'inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Dava atto altresì di aver proposto richiesta di sgravio/sospensione del credito in data 30/11/2020, rimasta inevasa. Chiedeva al Tribunale che dichiarasse la prescrizione del credito e la nullità delle cartelle e dei ruoli impugnati. L' , costituitasi deduceva la corretta notifica della cartella di Controparte_5 pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività; concludeva per il rigetto della domanda anche per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto;
CP_3 in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all' . CP_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1051/2022 pubblicata il 07/12/2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 09420100012369967 e degli avvisi di addebito n. 39420112000571148, n. 39420120002014067 e n. 39420130004332679, e dei ruoli sottesi per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati e dagli stessi portati;
- condanna l Controparte_6 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di € 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituito dichiaratosi antistatario”. Preliminarmente, evidenziava che il ricorrente aveva tentato, in via amministrativa, la risoluzione della vertenza deducendo le proprie eccezioni (inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione) senza alcun, esito divenendo così necessario il ricorso al giudice per la tutela dei propri diritti. Sicché andava confermata la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, finalizzato a verificare la validità della notifica delle cartelle di pagamento, in vista dell'accertamento della sussistenza o meno dei crediti azionati. Procedendo alla verifica dell'effettiva regolare notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi, dai documenti prodotti, e dalle deduzione dei resistenti in comparsa, affermava che le cartella e gli avvisi erano stati effettivamente notificati nella date rispettivamente indicate. Il ricorrente, eccependo la prescrizione, aveva inteso formulare, per tale verso, un'opposizione all'esecuzione, essendo sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorreva in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben poteva essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Affermata l'applicabilità ai crediti in oggetto della prescrizione quinquennale, affermava che non emergeva dagli atti la prova di eventi interruttivi tra la data della notifica delle cartelle e l'introduzione del ricorso e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 l. n 335 del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti dovevano dichiararsi estinti per prescrizione. 3
Andava, dunque, dichiarata la nullità delle cartelle impugnate, degli avvisi di addebito e dei ruoli sottesi per i quali anda va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito. Le spese venivano poste esclusivamente a carico della che non aveva dato la CP_7 prova di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica della cartella e dalla presa in carico degli avvisi di addebito.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da , che lamentava la mancata declaratoria di CP_7 inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire. Premessa la rituale notifica delle intimazioni di pagamento e premesso che il ricorrente aveva esposto di essere venuto a conoscenza degli avvisi di addebito a seguito della consegna dell'estratto di ruolo, affermava la non impugnabilità dell'estratto ruolo. Riportava le pronunce del giudice di legittimità che avevano negato la sussistenza di interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo e aggiungeva che l'art. 3 bis della legge 215/2021 di conversione e modificazione del D.L. 146/2021 era stato modificato l'art. 12 del D.p.r. n. 602/73 mediante inserimento del comma 4 bis che disponeva: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Era evidente l'erroneità della sentenza che doveva essere riformata con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione Con il secondo motivo impugnava la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione, che invero non era maturata, in conseguenza della rituale notificazione della cartella di pagamento, delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di ipoteca medio tempore emessa, atti validi ai fini interruttivi del termine prescrizionale, dovendosi altresì considerare quanto disposto dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. La controparte aveva depositato istanza di sgravio, ma essa non ingenerava l'interesse ad agire, come affermato da Cass. Civ. Sez. VI n. 13347/2020 e Cass. Civ. Sez. III n. 21257 del 2020, che il diniego di accoglimento di tale istanza non aveva alcuna rilevanza. La sentenza era altresì errata per non aver applicato le disposizioni contenuta nella L. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 146/2021, che all'art. 3 bis, che aveva modificato l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, e prevedendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, né ricorreva l'ipotesi di pregiudizio, contemplata nel medesimo articolo, che sarebbe potuto derivare al ricorrente dalla limitazione all'impugnabilità del ruolo. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza. Con il terzo motivo chiedeva la riforma della statuizione sulle spese di lite in ragione della corretta attività svolta dall'Ente impositore. Costituitosi, l' affermava la fondatezza dei motivi di appello proposti da . CP_3 CP_7 Quanto al primo motivo, rilevava il disposto dall'art. 3 bis DL n.146 del 21.10.2021, convertito in L.n.215/2021, entrato in vigore il 22.10.2021. La norma aveva natura interpretativa (non innovativa) ed era applicabile alla fattispecie in esame. A seguito della rimessione alle Sezioni Unite, la Suprema Corte di Cassazione, a 4
Sezioni Unite, aveva emesso la sentenza n.26283/2022, enunciando il principio di diritto secondo cui l'art. 3 bis si applicava ai processi pendenti. La disposizione, inoltre, prendeva atto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione con riferimento alla carenza di interesse ad agire nel caso di azione di accertamento negativo del credito, in totale assenza di atti esecutivi o di minaccia di atti esecutivi da parte dell'Agente della Riscossione. L'appellato aveva opposto l'estratto di ruolo autonomamente richiesto ad CP_1
. Controparte_8
L'azione giudiziaria era pertanto inammissibile. In via subordinata, affermava che era stata provata la notifica degli avvisi di addebito mediante documentazione tempestivamente depositata con la memoria di costituzione di primo grado, non contestata e aveva provato la notifica della Controparte_8 cartella esattoriale e degli atti interruttivi della prescrizione i, tenuto parimenti conto dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali previsti a seguito dell'emergenza COVID 19.
Con riferimento al terzo motivo di appello concernente la condanna di Controparte_8
alla rifusione delle spese nei confronti del ricorrente, rilevava che in ogni caso
[...] le spese di lite, non potevano essere addossate all' . CP_2
Chiedeva dichiarare inammissibili tutte le domande proposte da Controparte_1 CP_ contro l e condannare alla rifusione delle spese di lite di primo e Controparte_1 CP_ CP_ secondo grado in favore dell' ; in via subordinata, esentare l dalla rifusione delle spese di lite del primo e secondo grado nei confronti delle altre parti in giudizio e condannare CP_ la parte soccombente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite del secondo grado di giudizio. Con ordinanza del 15.12.2023 veniva dichiarata la contumacia di , Controparte_1 appellato non costituito, benché regolarmente citato. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato. Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude 5
il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5. Ciò posto, non può esser confermata la sentenza nella parte in cui ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, posto che non era stata avviata alcuna esecuzione forzata e non ne era stato neanche minacciato l'avvio. Lo stesso ricorrente aveva, infatti, affermato di aver proposto la sua azione a seguito dell'estratto di ruolo e delle relative risultanze. L'estratto di ruolo, tuttavia, non è un atto esecutivo/e/o un atto impositivo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Non essendoci procedura esecutiva avviata, la domanda non avrebbe potuto qualificarsi come opposizione all'esecuzione, avuto riguardo all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere 6
fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico carente di valore impositivo. Ancora, ove la domanda potesse esser qualificata come domanda di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, essa necessiterebbe di essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile Controparte_1 per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., nei confronti di e , in persona del legale Controparte_1 CP_3 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1051/2022 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 07.12.2022, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 261/2023 R.G., vertente TRA
, in persona del Dott. in qualità di Parte_1 Persona_1 Responsabile Contenzioso Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi, CF , fax 06-3222274, C.F._1 pec , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Email_1 Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace E
, CF , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della
[...] CF , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avv. Lilia Bonicioli, CF pec C.F._2
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato Email_2 generale del 23.1.2023, Rep.n.37590/7131, a rogito del dott. Notaio in Persona_3 Fiumicino appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri, esponeva di Controparte_1 essere venuto a conoscenza, a seguito di un accesso presso gli uffici dell'ente di riscossione, dell'esistenza a suo carico di ruoli per i quali erano state emesse le seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti IVS per gli anni dal 2010 al 2013:
- cartella di pagamento n. 09420100012369967, asseritamente notificata in data 17.06.2010, pec € 20.073,72;
- avviso di addebito n. 39420112000571148, asseritamente notificato in data 07.10.2011, per € 3.550,95; 2
- avviso di addebito n. 39420120002014067, asseritamente notificato in data 10.08.2012, per € 3.416,94;
- avviso di addebito n. 39420130004332679, asseritamente notificato in data 10.02.2014, per € 4.071,53. Avverso le suddette cartelle ed avvisi eccepiva la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione del credito considerati gli anni di riferimento e l'inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Dava atto altresì di aver proposto richiesta di sgravio/sospensione del credito in data 30/11/2020, rimasta inevasa. Chiedeva al Tribunale che dichiarasse la prescrizione del credito e la nullità delle cartelle e dei ruoli impugnati. L' , costituitasi deduceva la corretta notifica della cartella di Controparte_5 pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività; concludeva per il rigetto della domanda anche per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto;
CP_3 in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all' . CP_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1051/2022 pubblicata il 07/12/2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 09420100012369967 e degli avvisi di addebito n. 39420112000571148, n. 39420120002014067 e n. 39420130004332679, e dei ruoli sottesi per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati e dagli stessi portati;
- condanna l Controparte_6 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di € 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituito dichiaratosi antistatario”. Preliminarmente, evidenziava che il ricorrente aveva tentato, in via amministrativa, la risoluzione della vertenza deducendo le proprie eccezioni (inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione) senza alcun, esito divenendo così necessario il ricorso al giudice per la tutela dei propri diritti. Sicché andava confermata la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, finalizzato a verificare la validità della notifica delle cartelle di pagamento, in vista dell'accertamento della sussistenza o meno dei crediti azionati. Procedendo alla verifica dell'effettiva regolare notifica delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito e di successivi atti interruttivi, dai documenti prodotti, e dalle deduzione dei resistenti in comparsa, affermava che le cartella e gli avvisi erano stati effettivamente notificati nella date rispettivamente indicate. Il ricorrente, eccependo la prescrizione, aveva inteso formulare, per tale verso, un'opposizione all'esecuzione, essendo sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorreva in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis, tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben poteva essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Affermata l'applicabilità ai crediti in oggetto della prescrizione quinquennale, affermava che non emergeva dagli atti la prova di eventi interruttivi tra la data della notifica delle cartelle e l'introduzione del ricorso e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 l. n 335 del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti dovevano dichiararsi estinti per prescrizione. 3
Andava, dunque, dichiarata la nullità delle cartelle impugnate, degli avvisi di addebito e dei ruoli sottesi per i quali anda va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito. Le spese venivano poste esclusivamente a carico della che non aveva dato la CP_7 prova di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica della cartella e dalla presa in carico degli avvisi di addebito.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da , che lamentava la mancata declaratoria di CP_7 inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire. Premessa la rituale notifica delle intimazioni di pagamento e premesso che il ricorrente aveva esposto di essere venuto a conoscenza degli avvisi di addebito a seguito della consegna dell'estratto di ruolo, affermava la non impugnabilità dell'estratto ruolo. Riportava le pronunce del giudice di legittimità che avevano negato la sussistenza di interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo e aggiungeva che l'art. 3 bis della legge 215/2021 di conversione e modificazione del D.L. 146/2021 era stato modificato l'art. 12 del D.p.r. n. 602/73 mediante inserimento del comma 4 bis che disponeva: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Era evidente l'erroneità della sentenza che doveva essere riformata con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione Con il secondo motivo impugnava la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione, che invero non era maturata, in conseguenza della rituale notificazione della cartella di pagamento, delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di ipoteca medio tempore emessa, atti validi ai fini interruttivi del termine prescrizionale, dovendosi altresì considerare quanto disposto dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. La controparte aveva depositato istanza di sgravio, ma essa non ingenerava l'interesse ad agire, come affermato da Cass. Civ. Sez. VI n. 13347/2020 e Cass. Civ. Sez. III n. 21257 del 2020, che il diniego di accoglimento di tale istanza non aveva alcuna rilevanza. La sentenza era altresì errata per non aver applicato le disposizioni contenuta nella L. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 146/2021, che all'art. 3 bis, che aveva modificato l'art. 12 del DPR n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, e prevedendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, né ricorreva l'ipotesi di pregiudizio, contemplata nel medesimo articolo, che sarebbe potuto derivare al ricorrente dalla limitazione all'impugnabilità del ruolo. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza. Con il terzo motivo chiedeva la riforma della statuizione sulle spese di lite in ragione della corretta attività svolta dall'Ente impositore. Costituitosi, l' affermava la fondatezza dei motivi di appello proposti da . CP_3 CP_7 Quanto al primo motivo, rilevava il disposto dall'art. 3 bis DL n.146 del 21.10.2021, convertito in L.n.215/2021, entrato in vigore il 22.10.2021. La norma aveva natura interpretativa (non innovativa) ed era applicabile alla fattispecie in esame. A seguito della rimessione alle Sezioni Unite, la Suprema Corte di Cassazione, a 4
Sezioni Unite, aveva emesso la sentenza n.26283/2022, enunciando il principio di diritto secondo cui l'art. 3 bis si applicava ai processi pendenti. La disposizione, inoltre, prendeva atto dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione con riferimento alla carenza di interesse ad agire nel caso di azione di accertamento negativo del credito, in totale assenza di atti esecutivi o di minaccia di atti esecutivi da parte dell'Agente della Riscossione. L'appellato aveva opposto l'estratto di ruolo autonomamente richiesto ad CP_1
. Controparte_8
L'azione giudiziaria era pertanto inammissibile. In via subordinata, affermava che era stata provata la notifica degli avvisi di addebito mediante documentazione tempestivamente depositata con la memoria di costituzione di primo grado, non contestata e aveva provato la notifica della Controparte_8 cartella esattoriale e degli atti interruttivi della prescrizione i, tenuto parimenti conto dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali previsti a seguito dell'emergenza COVID 19.
Con riferimento al terzo motivo di appello concernente la condanna di Controparte_8
alla rifusione delle spese nei confronti del ricorrente, rilevava che in ogni caso
[...] le spese di lite, non potevano essere addossate all' . CP_2
Chiedeva dichiarare inammissibili tutte le domande proposte da Controparte_1 CP_ contro l e condannare alla rifusione delle spese di lite di primo e Controparte_1 CP_ CP_ secondo grado in favore dell' ; in via subordinata, esentare l dalla rifusione delle spese di lite del primo e secondo grado nei confronti delle altre parti in giudizio e condannare CP_ la parte soccombente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite del secondo grado di giudizio. Con ordinanza del 15.12.2023 veniva dichiarata la contumacia di , Controparte_1 appellato non costituito, benché regolarmente citato. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato. Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude 5
il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5. Ciò posto, non può esser confermata la sentenza nella parte in cui ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, posto che non era stata avviata alcuna esecuzione forzata e non ne era stato neanche minacciato l'avvio. Lo stesso ricorrente aveva, infatti, affermato di aver proposto la sua azione a seguito dell'estratto di ruolo e delle relative risultanze. L'estratto di ruolo, tuttavia, non è un atto esecutivo/e/o un atto impositivo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Non essendoci procedura esecutiva avviata, la domanda non avrebbe potuto qualificarsi come opposizione all'esecuzione, avuto riguardo all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Posto che a fondamento della domanda erano state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere 6
fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, posto che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico carente di valore impositivo. Ancora, ove la domanda potesse esser qualificata come domanda di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata, essa necessiterebbe di essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile Controparte_1 per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., nei confronti di e , in persona del legale Controparte_1 CP_3 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1051/2022 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 07.12.2022, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti