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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7627/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da: (C.F. ) nata a [...] allo Ionio Parte_1 C.F._1
(CS), il 15 maggio 1978, rappresentata e difesa dall'Avv. Ersilia PATERNOSTER ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Bologna, via Val D'Aposa n. 13, RICORRENTE contro (C.F. ) nato a [...] il Novara Controparte_1 C.F._2
(NO), il 14 agosto 1977, rappresentato e difeso dall'Avv. v. Giovambattista FRAGOMENI ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Bologna, via della Grada n. 19, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. del 1° ottobre 2025 chiedendo di:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del Sig. e sita Controparte_1 in Bologna, Via Stalingrado n. 16, alla Sig.ra Pt_1 Parte_1
- Disporre, l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, la quale Persona_1 Per_2 eserciterà la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la Sig.ra Pt_1
- Disporre le visite padre/figli secondo le modalità ed i tempi che il giudice riterrà più idonei, nell'esclusivo interesse dei minori;
pagina 1 di 12 - Disporre, che il padre provveda al mantenimento in favore dei figli minori nella misura di complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), o nella somma maggiore o minore, secondo il prudente apprezzamento del giudice, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della Sig.ra Il suddetto importo sarà annualmente rivalutato Pt_1 secondo gli indici ISTAT;
- Disporre, la contribuzione alle spese straordinarie in favore dei figli minori, nella misura del 50% a carico del Sig. e del 50% a carico della Sig.ra CP_1 Pt_1
- Disporre, che il Sig. provveda al mantenimento in favore della moglie nella misura di € CP_1 300,00, o nella somma maggiore o minore, secondo il prudente apprezzamento del giudice, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della Sig.ra Pt_1 Il suddetto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso professionale secondo i parametri ministeriali”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 1° ottobre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. dichiarare la separazione coniugale tra i sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
2. disporre:
2. che e siano affidati in forma condivisa Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2.2 che i figli siano collocati presso la madre e di conseguenza che ad essa sia assegnata la casa coniugale di proprietà del padre posta in Bologna, via Stalingrado n. 16; 2.3 che al padre sia dato di incontrare i figli, ed eventualmente tenerli con sé, secondo tempi e modalità stabiliti dal Giudicante;
2.4 che il padre corrisponda alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese una contribuzione per il mantenimento dei figli nella misura di euro 400,00 mensili somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
2.5 che entrambi i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che necessitano per i figli e ciò seguendo le regole fissate dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Bologna. Spese compensate.”
IL PM ha così concluso: “nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio ad Parte_1 Controparte_1
OL (CS) il 5 agosto 2010. Dall'unione sono nati , l'11 settembre 2011, e , Persona_1 Persona_4 il 1° settembre 2016. Il nucleo familiare ha fissato la propria residenza a Bologna in un appartamento sito al quinto piano dello stabile in via Stalingrado n. 16 di proprietà del signor
CP_1
pagina 2 di 12 All'inizio del 2021 il marito si è trasferito in un'unità abitativa posta al secondo piano del medesimo stabile in precedenza adibita a “B&B”, mentre la moglie e i figli sono rimasti a vivere nella ex casa familiare. Attualmente il resistente si è trasferito in Calabria, a TO CA IC.
2. Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 la signora ha domandato Pt_1 che:
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
- i figli le siano affidati in forma esclusiva;
- i bambini siano collocati presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
- le visite del padre ai minori siano regolate dal Tribunale secondo il calendario giudicato idoneo nell'interesse di questi ultimi;
- sia previsto che il signor versi un contributo mensile complessivo di CP_1
1.000,00 euro per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che il resistente corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di 300,00 euro mensili. Ha inoltre formulato istanze istruttorie. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha contestato tutte le CP_1 allegazioni di controparte e non si è opposto alla separazione. Sulle questioni accessorie ha invece chiesto che:
- i figli siano affidati ai genitori in forma condivisa;
- i minori siano collocati presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale;
- egli possa tenere con sé i bambini uno o due giorni infrasettimanali, a week end alternati, per sei giorni nelle vacanze natalizie da concordarsi tra i genitori almeno tre mesi prima, per un giorno nel periodo pasquale, per tre settimane (di cui due consecutive) in estate;
- sia previsto che egli paghi, entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della prole, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie. Nell'udienza del 1° ottobre 2024 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei loro atti. Il 14 novembre 2024 è stata ascoltata la primogenita , la quale ha parlato dei Per_1 propri progetti futuri, del positivo rapporto con la madre e con il fratellino, nonché della deteriorata relazione con il padre. Con ordinanza del 20 novembre 2024, la Giudice ha:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato e in forma condivisa a entrambi i Persona_1 Persona_4 genitori;
- li ha collocati presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare;
pagina 3 di 12 - ha stabilito il calendario di visita del signor con e CP_1 Persona_4 disposto che gli incontri con la figlia avvengano secondo la volontà di Per_1 quest'ultima;
- ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla signora per il mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di euro 400,00 complessivi;
- ha disposto che le spese straordinarie relative ai minori siano ripartite in pari misura tra i coniugi;
- ha fatto obbligo ai genitori di comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- ha invitato il resistente ad intraprendere tempestivamente un percorso presso il per verificare se effettivamente egli assuma bevande alcoliche e stupefacenti;
CP_2
- ha deciso sulle istanze istruttorie. Nell'udienza del 29 maggio 2025 sono state nuovamente sentite le parti e alla successiva udienza del 4 dicembre 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 3a. Preliminarmente, deve essere senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3b. Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dalla signora questa è da ritenersi implicitamente abbandonata per non essere Pt_1 stata ripresa nelle conclusioni rassegnate dalla parte con il foglio del 1° ottobre 2025, né ribadita con la comparsa conclusionale del 2 novembre 2025 o coltivata in quest'ultima con specifiche e puntuali allegazioni. La domanda, ad ogni modo, non potrebbe essere accolta per mancata prova dell'incidenza causale delle condotte allegate nei confronti del signor CP_1 sulla crisi dell'unione. La ricorrente, infatti, ha fondato la propria richiesta sull'allegazione di un progressivo disinteresse del marito rispetto agli obblighi familiari, tanto morali quanto materiali. Ha sostenuto, in particolare che -a far data dal 2019- a causa dell'abuso di alcolici e di una dipendenza da sostanze il coniuge avrebbe progressivamente trascurato le esigenze del nucleo sino ad abbandonare la casa coniugale a fine 2020. Il signor da parte sua, ha contestato sia la fondatezza delle CP_1 allegazioni della controparte, sia la sussistenza del rapporto di causalità tra le pretese (e a suo parere indimostrate) accuse della moglie e la crisi irreversibile del matrimonio.
pagina 4 di 12 Si deve premettere che secondo la costante giurisprudenza grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 3923/2018). L'incidenza causale delle condotte del signor nel provocare CP_1
l'irreversibile crisi dell'unione, tuttavia, non è stata dimostrata in giudizio, nemmeno per mezzo dell'esame testimoniale svolto in istruttoria. 3c. Si deve disporre l'affido esclusivo rafforzato di e alla madre. Per_1 Persona_4
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, a quanto emerge dalle dichiarazioni rese dal resistente in udienza, dalle prove testimoniali, dall'audizione di e dalle relazioni dei servizi sociali Per_1 allegate agli atti, il padre:
- abusa di sostanze stupefacenti e in passato ha subito un ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza (dichiarazioni del signor all'udienza del 1° CP_1 ottobre 2024, audizione di , relazione dei servizi del 27 febbraio 2025); Per_1
- salvo in una prima occasione, non ha più preso parte agli incontri del e ha Pt_2 disertato gli esami tossicologici (relazione dei servizi del 27 febbraio e del 15 maggio 2025);
- non ha rapporti con da oltre quattro anni (audizione di e relazione dei Per_1 Per_1 servizi del 27 febbraio 2025);
- ha disertato due degli incontri protetti fissati con e a un terzo si è Per_4 presentato con un ritardo di oltre due ore (relazione dei servizi del 27 febbraio e del 15 maggio 2025);
- si è trasferito a TO CA IC (CS) nell'ambito di un progetto di vita che lo vedrà presente a Bologna per non più di dieci giorni al mese (dichiarazioni del resistente all'udienza del 6 marzo 2025); pagina 5 di 12 - anche in ragione della distanza geografica e degli impegni lavorativi, ha avuto difficoltà a riscontrare celermente le richieste provenienti dalla moglie quanto alle pratiche burocratiche relative ai figli. In sostanza “Il padre, sig. si è da diversi anni periodicamente Controparte_1 allontanato dalla quotidianità familiare, sacrificando inevitabilmente anche il rapporto con i minori, non riuscendo a garantire continuità e costanza negli incontri con loro, che negli ultimi anni - entrambi i genitori - hanno dichiarato essere stati residui” (relazione dei servizi del 27 febbraio 2025), situazione che non è venuta a mutare nel corso del giudizio ed è rimasta tale sino ad oggi. Le menzionate circostanze hanno portato il servizio -nella più recente relazione del 15 maggio 2025- a ritenere che “è parere di chi scrive riconoscere temporaneamente l'affido di entrambi i minori in via esclusiva alla signora (madre dei Pt_1 minori in oggetto)” dal momento che “la quotidianità di e è Per_4 Per_1 attualmente, e da molto tempo, curata unicamente dalla madre, la quale è chiamata a rispondere ad ogni bisogno affettivo, accuditivo ed economico dei propri figli, considerando peraltro che, da alcune corrispondenti mail intercorse tra i genitori, è emerso che il sig. non stia versando con regolarità il mantenimento dovuto”. CP_1
Tali conclusioni, ad avviso dei servizi sociali, si impongono anche “Sulla base dell'evoluzione rappresentata che ha fatto emergere, sino ad oggi, una scarsa e non fattiva adesione del sig. alle indicazioni prescritte dal Servizio scrivente”. CP_1
Inoltre, il regime di affido esclusivo dei figli alla madre “permetterebbe altresì alla stessa di adempiere con più rapidità all'ottenimento di autorizzazioni e/o rilascio di documenti in favore dei minori che l'attuale regime, in considerazione dei tempi di risposta non sempre consoni del sig. rischierebbe di limitare, arrivando ad CP_1 osteggiare eventuali opportunità di viaggio, o altro”. Sulla base di quanto allo stato accertato si deve quindi concludere che il signor si è dimostrato inadatto a comprendere le responsabilità e l'impegno CP_1 costante che il ruolo di genitore comporta, con una indifferenza verso i propri doveri paterni tale da escludere la responsabilità, l'accudimento e l'attenzione verso la prole necessari ad un adeguato esercizio della genitorialità. Dal canto suo, la ricorrente ha dato prova di essere idonea a svolgere le funzioni genitoriali con impegno e dedizione, facendosi carico dei bisogni psicologici e affettivi di e , con i quali ha un rapporto che non sembra sia fonte di pregiudizio Per_1 Per_4 per i medesimi. La signora infatti, ha rappresentato “un punto di riferimento Pt_1 significativo per entrambi i minori, in quanto unica figura genitoriale che si occupa in via esclusiva della cura, accudimento, sostentamento e interesse ai percorsi scolastici/ludici-ricreativi dei figli” (relazione dei servizi del 27 febbraio 2025) e tale ruolo cardine continua a svolgere a tutt'oggi. Inoltre, dall'osservazione svolta dal servizio è emerso un atteggiamento positivo della madre, la quale ha cercato per quanto possibile di evitare recriminazioni circa la condotta paterna, preservando i figli da strumentalizzazioni e polemiche sulle indicate mancanze del sig. CP_1
pagina 6 di 12 Conseguentemente, deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse di e sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare Per_1 Per_4 tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). Data la complessità della situazione appare peraltro necessario prevedere la Vigilanza dei servizi sociali per diciotto mesi con il mandato indicato in dispositivo. 3d. I figli devono essere collocati presso la signora atteso che tale Pt_1 sistemazione, in essere da tempo, allo stato non pare avere dato adito a situazioni di pregiudizio. A questa decisione, segue l'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. 3e. Inoltre, l'assenza di miglioramenti nel rapporto del padre con i figli, il non adeguato impegno profuso dallo stesso sotto tale profilo ed il mancato utile svolgimento di un percorso di disintossicazione, giustificano il mantenimento dell'attuale calendario e regime di visita, previsto con l'ordinanza del 20 novembre 2024. 3f. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che:
- la signora Pt_1
• abita a Bologna, nella casa familiare di via Stalingrado n. 16, di proprietà del signor per la quale sostiene le sole spese;
CP_1
• dal giugno 2024 è impiegata, quale gestrice di un bed and breakfast, con un rapporto di lavoro a modalità intermittente per il quale percepisce tra i 400,00 e i 500,00 euro mensili;
• tra il 2019 e il 2021 ha dichiarato, ma non dimostrato, di avere contribuito alla gestione del bed and breakfast del marito;
• non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, né le CU per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e nemmeno l'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00;
• ha percepito per il 2024 l'assegno unico mensile per un importo di 398,80 euro, mentre per il 2025 tale importo è stato ridotto a euro 115,00 mensili per la mancata produzione di documentazione adeguata da parte del resistente;
• non è proprietaria di beni immobili;
• risulta essere intestataria di un rapporto “PostePay” con una giacenza di euro 4.389,13 al 18 febbraio 2025;
- dal canto suo, il signor CP_1
• ha venduto uno dei due appartamenti di Bologna, via Stalingrado n. 16 di cui era proprietario (quello adibito prima a bed and breakfast e poi a propria abitazione) per 185.000,00 euro, utilizzando parte della somma per estinguere pagina 7 di 12 il mutuo che gravava l'immobile;
• ha acquistato per euro 25.000,00 l'attuale abitazione di TO CA IC (CS), via Fratelli Bandiera n. 9 senza contrarre mutui;
• ha affermato di lavorare saltuariamente presso il forno della cugina, per 50,00 euro al giorno e di stare curando l'avvio di una ditta di termoidraulica denominata “Panta rei s.r.l.”;
• non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, né le CU per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e nemmeno l'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00;
• non ha prodotto gli estratti dei conti bancari e dei rapporti finanziari o assicurativi di propria titolarità. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento di e occorre tenere in considerazione altresì che: Per_1 Per_4
- il signor non vi contribuisce in forma diretta, dato che trascorre CP_1 tempo pochissimo tempo con i figli;
- non è verosimile, al contrario di quanto dallo stesso affermato, che il resistente abbia speso l'integralità della provvista ricavata dalla vendita dell'immobile di via Stalingrado n. 16, circostanza che laddove verificatasi avrebbe dovuto essere adeguatamente provata a mezzo di puntuali produzioni documentali. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare congruo prevedere che il resistente corrisponda alla signora un contributo di 500,00 euro mensili Pt_1 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'obbligo di versare tale importo va fatto decorrere dalla data di deposito del ricorso. 3g. Alla luce del quadro economico appena ricostruito, poi, non può essere accolta la domanda della ricorrente per l'assegno maritale. Entrambe le parti hanno dichiarato di versare in una modesta situazione finanziaria disponendo di entrate di circa 400,00 o 500,00 euro mensili, ma non hanno allegato documentazione reddituale che confermi quanto affermato. Non vi è dunque la prova che vi sia un rilevante squilibrio reddituale tra i litiganti. Peraltro, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. I, n. 12196 del 16 maggio 2017; nello stesso senso tra le tante, più di recente, Cass. Sez. I, n. 34728 del 12 dicembre 2023 in motivazione). pagina 8 di 12 Tuttavia, la Suprema Corte ha anche stabilito che nel valutare se l'istante è privo di adeguati redditi propri deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se lo stesso non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., in termini, Cass. Sez. I ordinanza n. 234 del 7 gennaio 2025). In motivazione la Suprema Corte ha precisato che “l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri doveri. Deve quindi rilevarsi che ferma la differenza tra assegno di divorzio e assegno di separazione, vi sono alcuni tratti comuni tra i due istituti e tra questi il presupposto che il richiedente sia privo di risorse adeguate. L'art. 156 parla invero di mancanza di
“adeguati redditi propri”, e non di “mezzi adeguati” come l'art. 5 della legge divorzile, ma, ove il richiedente sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo la assenza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il riconoscimento dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 20866 del 21/07/2021). Ed ancora si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 09/03/2018; Cass. n. 24049 del 06/09/2021)”. Orbene, nella fattispecie in esame va evidenziato che la signora Pt_1 coetanea del signor dispone di buona salute, cosicché si deve ritenere CP_1 che abbia una discreta capacità lavorativa ed in ogni caso analoga a quella del resistente. Pertanto, si deve escludere che possa essere previsto a favore della ricorrente un assegno di mantenimento, avendo questa le medesime prospettive lavorative del marito e percependo redditi similari allo stesso.
5. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
pagina 9 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a Parte_1
Cassano allo Ionio (CS), il 15 maggio 1978, e nato a Controparte_1
Novara il Novara (NO), il 14 agosto 1977, unitisi in matrimonio ad OL (CS) il 5 agosto 2010, con atto trascritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero n. 8, p. II, Serie A;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) affida i figli delle parti, e in forma esclusiva Persona_1 Persona_4 rafforzata alla madre, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
4) sancisce la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di diciotto mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con il mandato di:
- vigilare sulla situazione dei minori;
- organizzare la frequentazione di con il padre, ogni quindici giorni in Per_4 presenza di un operatore dei servizi sociali, con facoltà per questi ultimi di cambiare la frequenza e la durata delle visite e anche di sospenderle, se pregiudizievoli per il minore;
- monitorare la frequentazione di con il padre, in ossequio a quanto Per_4 disposto con la presente pronuncia;
- sostenere il signor nella sua funzione, attivando ogni strumento utile CP_1 ad aiutarlo nel migliorare la propria condizione personale, nonché la sua relazione con i figli;
5) colloca i minori presso la madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa coniugale sita a Bologna in via Stalingrado n. 16;
6) dispone che il padre possa incontrare:
- una volta ogni quindici giorni in presenza di un operatore dei Persona_4 servizi sociali, con facoltà per questi ultimi di cambiare la frequenza e la durata delle visite e anche di sospenderle, se pregiudizievoli per il minore;
- liberamente, previo accordo tra i genitori, tenuto sempre conto dei Persona_1 desideri, della volontà e degli impegni della ragazza;
7) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, la somma di 500,00 euro (250,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 10 di 12 8) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico di e Parte_1
l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le Controparte_1 spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 11 di 12 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
10) compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi ai Servizi Sociali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 10 dicembre 2025.
La Giudice rel.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata e promossa da: (C.F. ) nata a [...] allo Ionio Parte_1 C.F._1
(CS), il 15 maggio 1978, rappresentata e difesa dall'Avv. Ersilia PATERNOSTER ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Bologna, via Val D'Aposa n. 13, RICORRENTE contro (C.F. ) nato a [...] il Novara Controparte_1 C.F._2
(NO), il 14 agosto 1977, rappresentato e difeso dall'Avv. v. Giovambattista FRAGOMENI ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Bologna, via della Grada n. 19, RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. del 1° ottobre 2025 chiedendo di:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di esclusiva proprietà del Sig. e sita Controparte_1 in Bologna, Via Stalingrado n. 16, alla Sig.ra Pt_1 Parte_1
- Disporre, l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre, la quale Persona_1 Per_2 eserciterà la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la Sig.ra Pt_1
- Disporre le visite padre/figli secondo le modalità ed i tempi che il giudice riterrà più idonei, nell'esclusivo interesse dei minori;
pagina 1 di 12 - Disporre, che il padre provveda al mantenimento in favore dei figli minori nella misura di complessivi € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), o nella somma maggiore o minore, secondo il prudente apprezzamento del giudice, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della Sig.ra Il suddetto importo sarà annualmente rivalutato Pt_1 secondo gli indici ISTAT;
- Disporre, la contribuzione alle spese straordinarie in favore dei figli minori, nella misura del 50% a carico del Sig. e del 50% a carico della Sig.ra CP_1 Pt_1
- Disporre, che il Sig. provveda al mantenimento in favore della moglie nella misura di € CP_1 300,00, o nella somma maggiore o minore, secondo il prudente apprezzamento del giudice, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della Sig.ra Pt_1 Il suddetto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso professionale secondo i parametri ministeriali”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 1° ottobre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1. dichiarare la separazione coniugale tra i sig.ri e;
Parte_1 Controparte_1
2. disporre:
2. che e siano affidati in forma condivisa Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
2.2 che i figli siano collocati presso la madre e di conseguenza che ad essa sia assegnata la casa coniugale di proprietà del padre posta in Bologna, via Stalingrado n. 16; 2.3 che al padre sia dato di incontrare i figli, ed eventualmente tenerli con sé, secondo tempi e modalità stabiliti dal Giudicante;
2.4 che il padre corrisponda alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese una contribuzione per il mantenimento dei figli nella misura di euro 400,00 mensili somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
2.5 che entrambi i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che necessitano per i figli e ciò seguendo le regole fissate dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Bologna. Spese compensate.”
IL PM ha così concluso: “nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio ad Parte_1 Controparte_1
OL (CS) il 5 agosto 2010. Dall'unione sono nati , l'11 settembre 2011, e , Persona_1 Persona_4 il 1° settembre 2016. Il nucleo familiare ha fissato la propria residenza a Bologna in un appartamento sito al quinto piano dello stabile in via Stalingrado n. 16 di proprietà del signor
CP_1
pagina 2 di 12 All'inizio del 2021 il marito si è trasferito in un'unità abitativa posta al secondo piano del medesimo stabile in precedenza adibita a “B&B”, mentre la moglie e i figli sono rimasti a vivere nella ex casa familiare. Attualmente il resistente si è trasferito in Calabria, a TO CA IC.
2. Con ricorso depositato il 27 maggio 2024 la signora ha domandato Pt_1 che:
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
- i figli le siano affidati in forma esclusiva;
- i bambini siano collocati presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
- le visite del padre ai minori siano regolate dal Tribunale secondo il calendario giudicato idoneo nell'interesse di questi ultimi;
- sia previsto che il signor versi un contributo mensile complessivo di CP_1
1.000,00 euro per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia stabilito che il resistente corrisponda alla moglie un assegno di mantenimento di 300,00 euro mensili. Ha inoltre formulato istanze istruttorie. Si è costituito in giudizio il signor il quale ha contestato tutte le CP_1 allegazioni di controparte e non si è opposto alla separazione. Sulle questioni accessorie ha invece chiesto che:
- i figli siano affidati ai genitori in forma condivisa;
- i minori siano collocati presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale;
- egli possa tenere con sé i bambini uno o due giorni infrasettimanali, a week end alternati, per sei giorni nelle vacanze natalizie da concordarsi tra i genitori almeno tre mesi prima, per un giorno nel periodo pasquale, per tre settimane (di cui due consecutive) in estate;
- sia previsto che egli paghi, entro il giorno 10 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della prole, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie. Nell'udienza del 1° ottobre 2024 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato e precisato il contenuto dei loro atti. Il 14 novembre 2024 è stata ascoltata la primogenita , la quale ha parlato dei Per_1 propri progetti futuri, del positivo rapporto con la madre e con il fratellino, nonché della deteriorata relazione con il padre. Con ordinanza del 20 novembre 2024, la Giudice ha:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha affidato e in forma condivisa a entrambi i Persona_1 Persona_4 genitori;
- li ha collocati presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare;
pagina 3 di 12 - ha stabilito il calendario di visita del signor con e CP_1 Persona_4 disposto che gli incontri con la figlia avvengano secondo la volontà di Per_1 quest'ultima;
- ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla signora per il mantenimento ordinario dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di euro 400,00 complessivi;
- ha disposto che le spese straordinarie relative ai minori siano ripartite in pari misura tra i coniugi;
- ha fatto obbligo ai genitori di comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
- ha invitato il resistente ad intraprendere tempestivamente un percorso presso il per verificare se effettivamente egli assuma bevande alcoliche e stupefacenti;
CP_2
- ha deciso sulle istanze istruttorie. Nell'udienza del 29 maggio 2025 sono state nuovamente sentite le parti e alla successiva udienza del 4 dicembre 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 3a. Preliminarmente, deve essere senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3b. Quanto alla richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dalla signora questa è da ritenersi implicitamente abbandonata per non essere Pt_1 stata ripresa nelle conclusioni rassegnate dalla parte con il foglio del 1° ottobre 2025, né ribadita con la comparsa conclusionale del 2 novembre 2025 o coltivata in quest'ultima con specifiche e puntuali allegazioni. La domanda, ad ogni modo, non potrebbe essere accolta per mancata prova dell'incidenza causale delle condotte allegate nei confronti del signor CP_1 sulla crisi dell'unione. La ricorrente, infatti, ha fondato la propria richiesta sull'allegazione di un progressivo disinteresse del marito rispetto agli obblighi familiari, tanto morali quanto materiali. Ha sostenuto, in particolare che -a far data dal 2019- a causa dell'abuso di alcolici e di una dipendenza da sostanze il coniuge avrebbe progressivamente trascurato le esigenze del nucleo sino ad abbandonare la casa coniugale a fine 2020. Il signor da parte sua, ha contestato sia la fondatezza delle CP_1 allegazioni della controparte, sia la sussistenza del rapporto di causalità tra le pretese (e a suo parere indimostrate) accuse della moglie e la crisi irreversibile del matrimonio.
pagina 4 di 12 Si deve premettere che secondo la costante giurisprudenza grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 3923/2018). L'incidenza causale delle condotte del signor nel provocare CP_1
l'irreversibile crisi dell'unione, tuttavia, non è stata dimostrata in giudizio, nemmeno per mezzo dell'esame testimoniale svolto in istruttoria. 3c. Si deve disporre l'affido esclusivo rafforzato di e alla madre. Per_1 Persona_4
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, a quanto emerge dalle dichiarazioni rese dal resistente in udienza, dalle prove testimoniali, dall'audizione di e dalle relazioni dei servizi sociali Per_1 allegate agli atti, il padre:
- abusa di sostanze stupefacenti e in passato ha subito un ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza (dichiarazioni del signor all'udienza del 1° CP_1 ottobre 2024, audizione di , relazione dei servizi del 27 febbraio 2025); Per_1
- salvo in una prima occasione, non ha più preso parte agli incontri del e ha Pt_2 disertato gli esami tossicologici (relazione dei servizi del 27 febbraio e del 15 maggio 2025);
- non ha rapporti con da oltre quattro anni (audizione di e relazione dei Per_1 Per_1 servizi del 27 febbraio 2025);
- ha disertato due degli incontri protetti fissati con e a un terzo si è Per_4 presentato con un ritardo di oltre due ore (relazione dei servizi del 27 febbraio e del 15 maggio 2025);
- si è trasferito a TO CA IC (CS) nell'ambito di un progetto di vita che lo vedrà presente a Bologna per non più di dieci giorni al mese (dichiarazioni del resistente all'udienza del 6 marzo 2025); pagina 5 di 12 - anche in ragione della distanza geografica e degli impegni lavorativi, ha avuto difficoltà a riscontrare celermente le richieste provenienti dalla moglie quanto alle pratiche burocratiche relative ai figli. In sostanza “Il padre, sig. si è da diversi anni periodicamente Controparte_1 allontanato dalla quotidianità familiare, sacrificando inevitabilmente anche il rapporto con i minori, non riuscendo a garantire continuità e costanza negli incontri con loro, che negli ultimi anni - entrambi i genitori - hanno dichiarato essere stati residui” (relazione dei servizi del 27 febbraio 2025), situazione che non è venuta a mutare nel corso del giudizio ed è rimasta tale sino ad oggi. Le menzionate circostanze hanno portato il servizio -nella più recente relazione del 15 maggio 2025- a ritenere che “è parere di chi scrive riconoscere temporaneamente l'affido di entrambi i minori in via esclusiva alla signora (madre dei Pt_1 minori in oggetto)” dal momento che “la quotidianità di e è Per_4 Per_1 attualmente, e da molto tempo, curata unicamente dalla madre, la quale è chiamata a rispondere ad ogni bisogno affettivo, accuditivo ed economico dei propri figli, considerando peraltro che, da alcune corrispondenti mail intercorse tra i genitori, è emerso che il sig. non stia versando con regolarità il mantenimento dovuto”. CP_1
Tali conclusioni, ad avviso dei servizi sociali, si impongono anche “Sulla base dell'evoluzione rappresentata che ha fatto emergere, sino ad oggi, una scarsa e non fattiva adesione del sig. alle indicazioni prescritte dal Servizio scrivente”. CP_1
Inoltre, il regime di affido esclusivo dei figli alla madre “permetterebbe altresì alla stessa di adempiere con più rapidità all'ottenimento di autorizzazioni e/o rilascio di documenti in favore dei minori che l'attuale regime, in considerazione dei tempi di risposta non sempre consoni del sig. rischierebbe di limitare, arrivando ad CP_1 osteggiare eventuali opportunità di viaggio, o altro”. Sulla base di quanto allo stato accertato si deve quindi concludere che il signor si è dimostrato inadatto a comprendere le responsabilità e l'impegno CP_1 costante che il ruolo di genitore comporta, con una indifferenza verso i propri doveri paterni tale da escludere la responsabilità, l'accudimento e l'attenzione verso la prole necessari ad un adeguato esercizio della genitorialità. Dal canto suo, la ricorrente ha dato prova di essere idonea a svolgere le funzioni genitoriali con impegno e dedizione, facendosi carico dei bisogni psicologici e affettivi di e , con i quali ha un rapporto che non sembra sia fonte di pregiudizio Per_1 Per_4 per i medesimi. La signora infatti, ha rappresentato “un punto di riferimento Pt_1 significativo per entrambi i minori, in quanto unica figura genitoriale che si occupa in via esclusiva della cura, accudimento, sostentamento e interesse ai percorsi scolastici/ludici-ricreativi dei figli” (relazione dei servizi del 27 febbraio 2025) e tale ruolo cardine continua a svolgere a tutt'oggi. Inoltre, dall'osservazione svolta dal servizio è emerso un atteggiamento positivo della madre, la quale ha cercato per quanto possibile di evitare recriminazioni circa la condotta paterna, preservando i figli da strumentalizzazioni e polemiche sulle indicate mancanze del sig. CP_1
pagina 6 di 12 Conseguentemente, deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse di e sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà di adottare Per_1 Per_4 tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). Data la complessità della situazione appare peraltro necessario prevedere la Vigilanza dei servizi sociali per diciotto mesi con il mandato indicato in dispositivo. 3d. I figli devono essere collocati presso la signora atteso che tale Pt_1 sistemazione, in essere da tempo, allo stato non pare avere dato adito a situazioni di pregiudizio. A questa decisione, segue l'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. 3e. Inoltre, l'assenza di miglioramenti nel rapporto del padre con i figli, il non adeguato impegno profuso dallo stesso sotto tale profilo ed il mancato utile svolgimento di un percorso di disintossicazione, giustificano il mantenimento dell'attuale calendario e regime di visita, previsto con l'ordinanza del 20 novembre 2024. 3f. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che:
- la signora Pt_1
• abita a Bologna, nella casa familiare di via Stalingrado n. 16, di proprietà del signor per la quale sostiene le sole spese;
CP_1
• dal giugno 2024 è impiegata, quale gestrice di un bed and breakfast, con un rapporto di lavoro a modalità intermittente per il quale percepisce tra i 400,00 e i 500,00 euro mensili;
• tra il 2019 e il 2021 ha dichiarato, ma non dimostrato, di avere contribuito alla gestione del bed and breakfast del marito;
• non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, né le CU per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e nemmeno l'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00;
• ha percepito per il 2024 l'assegno unico mensile per un importo di 398,80 euro, mentre per il 2025 tale importo è stato ridotto a euro 115,00 mensili per la mancata produzione di documentazione adeguata da parte del resistente;
• non è proprietaria di beni immobili;
• risulta essere intestataria di un rapporto “PostePay” con una giacenza di euro 4.389,13 al 18 febbraio 2025;
- dal canto suo, il signor CP_1
• ha venduto uno dei due appartamenti di Bologna, via Stalingrado n. 16 di cui era proprietario (quello adibito prima a bed and breakfast e poi a propria abitazione) per 185.000,00 euro, utilizzando parte della somma per estinguere pagina 7 di 12 il mutuo che gravava l'immobile;
• ha acquistato per euro 25.000,00 l'attuale abitazione di TO CA IC (CS), via Fratelli Bandiera n. 9 senza contrarre mutui;
• ha affermato di lavorare saltuariamente presso il forno della cugina, per 50,00 euro al giorno e di stare curando l'avvio di una ditta di termoidraulica denominata “Panta rei s.r.l.”;
• non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, né le CU per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e nemmeno l'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00;
• non ha prodotto gli estratti dei conti bancari e dei rapporti finanziari o assicurativi di propria titolarità. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento di e occorre tenere in considerazione altresì che: Per_1 Per_4
- il signor non vi contribuisce in forma diretta, dato che trascorre CP_1 tempo pochissimo tempo con i figli;
- non è verosimile, al contrario di quanto dallo stesso affermato, che il resistente abbia speso l'integralità della provvista ricavata dalla vendita dell'immobile di via Stalingrado n. 16, circostanza che laddove verificatasi avrebbe dovuto essere adeguatamente provata a mezzo di puntuali produzioni documentali. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare congruo prevedere che il resistente corrisponda alla signora un contributo di 500,00 euro mensili Pt_1 per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'obbligo di versare tale importo va fatto decorrere dalla data di deposito del ricorso. 3g. Alla luce del quadro economico appena ricostruito, poi, non può essere accolta la domanda della ricorrente per l'assegno maritale. Entrambe le parti hanno dichiarato di versare in una modesta situazione finanziaria disponendo di entrate di circa 400,00 o 500,00 euro mensili, ma non hanno allegato documentazione reddituale che confermi quanto affermato. Non vi è dunque la prova che vi sia un rilevante squilibrio reddituale tra i litiganti. Peraltro, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. I, n. 12196 del 16 maggio 2017; nello stesso senso tra le tante, più di recente, Cass. Sez. I, n. 34728 del 12 dicembre 2023 in motivazione). pagina 8 di 12 Tuttavia, la Suprema Corte ha anche stabilito che nel valutare se l'istante è privo di adeguati redditi propri deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se lo stesso non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., in termini, Cass. Sez. I ordinanza n. 234 del 7 gennaio 2025). In motivazione la Suprema Corte ha precisato che “l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri doveri. Deve quindi rilevarsi che ferma la differenza tra assegno di divorzio e assegno di separazione, vi sono alcuni tratti comuni tra i due istituti e tra questi il presupposto che il richiedente sia privo di risorse adeguate. L'art. 156 parla invero di mancanza di
“adeguati redditi propri”, e non di “mezzi adeguati” come l'art. 5 della legge divorzile, ma, ove il richiedente sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo la assenza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il riconoscimento dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 20866 del 21/07/2021). Ed ancora si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 09/03/2018; Cass. n. 24049 del 06/09/2021)”. Orbene, nella fattispecie in esame va evidenziato che la signora Pt_1 coetanea del signor dispone di buona salute, cosicché si deve ritenere CP_1 che abbia una discreta capacità lavorativa ed in ogni caso analoga a quella del resistente. Pertanto, si deve escludere che possa essere previsto a favore della ricorrente un assegno di mantenimento, avendo questa le medesime prospettive lavorative del marito e percependo redditi similari allo stesso.
5. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
pagina 9 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a Parte_1
Cassano allo Ionio (CS), il 15 maggio 1978, e nato a Controparte_1
Novara il Novara (NO), il 14 agosto 1977, unitisi in matrimonio ad OL (CS) il 5 agosto 2010, con atto trascritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero n. 8, p. II, Serie A;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) affida i figli delle parti, e in forma esclusiva Persona_1 Persona_4 rafforzata alla madre, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
4) sancisce la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di diciotto mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con il mandato di:
- vigilare sulla situazione dei minori;
- organizzare la frequentazione di con il padre, ogni quindici giorni in Per_4 presenza di un operatore dei servizi sociali, con facoltà per questi ultimi di cambiare la frequenza e la durata delle visite e anche di sospenderle, se pregiudizievoli per il minore;
- monitorare la frequentazione di con il padre, in ossequio a quanto Per_4 disposto con la presente pronuncia;
- sostenere il signor nella sua funzione, attivando ogni strumento utile CP_1 ad aiutarlo nel migliorare la propria condizione personale, nonché la sua relazione con i figli;
5) colloca i minori presso la madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa coniugale sita a Bologna in via Stalingrado n. 16;
6) dispone che il padre possa incontrare:
- una volta ogni quindici giorni in presenza di un operatore dei Persona_4 servizi sociali, con facoltà per questi ultimi di cambiare la frequenza e la durata delle visite e anche di sospenderle, se pregiudizievoli per il minore;
- liberamente, previo accordo tra i genitori, tenuto sempre conto dei Persona_1 desideri, della volontà e degli impegni della ragazza;
7) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, la somma di 500,00 euro (250,00 per ciascuno), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 10 di 12 8) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico di e Parte_1
l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le Controparte_1 spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 11 di 12 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
10) compensa integralmente le spese di lite. Si comunichi ai Servizi Sociali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 10 dicembre 2025.
La Giudice rel.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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