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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2341/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Gian Andrea Morbelli Presidente dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice dr.ssa AR Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2341/2024 R.G. avente per oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. CASTELLUZZO CRISTIANO come da procura allegata;
parte ricorrente contro
, nato il [...] a [...], residente in [...], fraz. Controparte_1
MOMBARONE;
parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
“pronunciare, ricorrendone i presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i Sigg. e , in Asti (AT), in Parte_1 Controparte_1 data 22.11.1981 e di poi regolarmente trascritto al n° 360 Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio e nei Registri dello Stato Civile del comune di Chieri (TO) al n° 105 Parte II Serie B anno, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alla relativa annotazione ed a tutti gli incombenti di legge. spese e compensi professionali compensati.”
Per il P.M.:
***
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Asti, il 22/11/1981, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 360,
Parte II, Serie A, anno 1981 e nei Registri dello Stato Civile del comune di Chieri (TO) al n. 105,
Parte II, Serie B, anno 1981.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di Asti, in data
26/10/1983, separazione omologata in data 24/11/1983 all'esito del procedimento rubricato al n. 1481/1983 R.G. Tribunale di Asti.
Con ricorso depositato il 21/11/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio, invocando gli artt. 2 e 3 della legge
1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e di provvedere a tutti gli incombenti di legge.
Il Giudice delegato fissava udienza di comparizione per il giorno 17/02/2025 e nelle more, la parte ricorrente integrava le sue difese ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di comparizione, la sig.ra non compariva e, verificata la Controparte_1 regolare instaurazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia.
In tale occasione, veniva altresì rilevato che mancava in atti il provvedimento che pronunciava la separazione personale delle parti e pertanto il Giudice delegato dava termine per la sua produzione in giudizio, mandando alla Cancelleria di effettuare le opportune ricerche, rinviando la causa all'udienza del 19/05/2025.
In tale udienza, l'Avvocato del ricorrente rappresentava che la sentenza di separazione non era stata trovata e non ne era possibile la ricostruzione, vista anche l'attestazione di vane ricerche del fascicolo processuale R.G. n. 1481/1983 versata agli atti di causa da parte del Dirigente
Amministrativo del Tribunale di Asti.
La causa veniva pertanto ulteriormente rinviata all'udienza del 20/10/2025, onde consentire ulteriori ricerche alla parte ricorrente.
Con nota di deposito in data 23/09/2025, il ricorrente versava in atti il ricorso per separazione consensuale dei sig.ri e , relativo al predetto Parte_1 Controparte_2 procedimento n. 1481/1983 e relativo decreto di omologa.
All'udienza del 20/10/2025, il Giudice delegato, rilevata la produzione del decreto di omologa della separazione personale, riscontrata l'assenza di attività istruttoria da esperire e di provvedimenti provvisori e urgenti da pronunciare, trattandosi di domanda in solo punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22 u.c. c.p.c. . MOTIVI DELLA DECISIONE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza del decreto di omologa di questo Tribunale avente data 24/11/1983.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione dell'altro coniuge.
È dimostrato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Deve pertanto accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente.
Non ci sono richieste economiche sulle quali pronunciarsi.
Stante la contumacia del convenuto, non vi sono statuizioni concordate delle quali prendere atto.
Le spese del giudizio.
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Asti, il 22/11/1981, tra i sig.ri e , matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Asti al n. 360, Parte II, Serie A, anno 1981 e nei
Registri dello Stato Civile del comune di Chieri (TO) al n. 105, Parte II, Serie B, anno 1981;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Asti di provvedere alle incombenze di legge;
- spese irripetibili. Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della
Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Gian Andrea Morbelli Presidente dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice dr.ssa AR Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2341/2024 R.G. avente per oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Promossa da:
, nato il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. CASTELLUZZO CRISTIANO come da procura allegata;
parte ricorrente contro
, nato il [...] a [...], residente in [...], fraz. Controparte_1
MOMBARONE;
parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
“pronunciare, ricorrendone i presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i Sigg. e , in Asti (AT), in Parte_1 Controparte_1 data 22.11.1981 e di poi regolarmente trascritto al n° 360 Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio e nei Registri dello Stato Civile del comune di Chieri (TO) al n° 105 Parte II Serie B anno, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere alla relativa annotazione ed a tutti gli incombenti di legge. spese e compensi professionali compensati.”
Per il P.M.:
***
I signori e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Asti, il 22/11/1981, matrimonio trascritto nei Registri di stato civile di detto Comune al n. 360,
Parte II, Serie A, anno 1981 e nei Registri dello Stato Civile del comune di Chieri (TO) al n. 105,
Parte II, Serie B, anno 1981.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di Asti, in data
26/10/1983, separazione omologata in data 24/11/1983 all'esito del procedimento rubricato al n. 1481/1983 R.G. Tribunale di Asti.
Con ricorso depositato il 21/11/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio, invocando gli artt. 2 e 3 della legge
1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e di provvedere a tutti gli incombenti di legge.
Il Giudice delegato fissava udienza di comparizione per il giorno 17/02/2025 e nelle more, la parte ricorrente integrava le sue difese ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza di comparizione, la sig.ra non compariva e, verificata la Controparte_1 regolare instaurazione del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia.
In tale occasione, veniva altresì rilevato che mancava in atti il provvedimento che pronunciava la separazione personale delle parti e pertanto il Giudice delegato dava termine per la sua produzione in giudizio, mandando alla Cancelleria di effettuare le opportune ricerche, rinviando la causa all'udienza del 19/05/2025.
In tale udienza, l'Avvocato del ricorrente rappresentava che la sentenza di separazione non era stata trovata e non ne era possibile la ricostruzione, vista anche l'attestazione di vane ricerche del fascicolo processuale R.G. n. 1481/1983 versata agli atti di causa da parte del Dirigente
Amministrativo del Tribunale di Asti.
La causa veniva pertanto ulteriormente rinviata all'udienza del 20/10/2025, onde consentire ulteriori ricerche alla parte ricorrente.
Con nota di deposito in data 23/09/2025, il ricorrente versava in atti il ricorso per separazione consensuale dei sig.ri e , relativo al predetto Parte_1 Controparte_2 procedimento n. 1481/1983 e relativo decreto di omologa.
All'udienza del 20/10/2025, il Giudice delegato, rilevata la produzione del decreto di omologa della separazione personale, riscontrata l'assenza di attività istruttoria da esperire e di provvedimenti provvisori e urgenti da pronunciare, trattandosi di domanda in solo punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22 u.c. c.p.c. . MOTIVI DELLA DECISIONE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza del decreto di omologa di questo Tribunale avente data 24/11/1983.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione dell'altro coniuge.
È dimostrato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Deve pertanto accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente.
Non ci sono richieste economiche sulle quali pronunciarsi.
Stante la contumacia del convenuto, non vi sono statuizioni concordate delle quali prendere atto.
Le spese del giudizio.
Non si accollano le spese alla parte resistente in virtù della peculiarità della materia, della mancata opposizione e della conseguente non ravvisabilità di una piena soccombenza.
A tutela della privacy della ricorrente, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Asti, il 22/11/1981, tra i sig.ri e , matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Asti al n. 360, Parte II, Serie A, anno 1981 e nei
Registri dello Stato Civile del comune di Chieri (TO) al n. 105, Parte II, Serie B, anno 1981;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Asti di provvedere alle incombenze di legge;
- spese irripetibili. Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della
Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa AR Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli