TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/09/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 941/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. TORREGROSSA CARLA RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RO (VT) RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con , Controparte_1 atto celebrato in IA Di AS (VT) il 23.07.1994 (atto n. 6, parte 2 serie A anno 1994). Aggiungeva che dall'unione coniugale erano nate le figlia il 18 ottobre 2000 e Per_1 Per_2 nata il [...] entrambe maggiorenni e che con sentenza del 10 maggio 2022 (n. 486/2022) era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con la quale veniva stabilito che i coniugi avrebbero provveduto ognuno al proprio mantenimento, nulla disponendosi per il mantenimento delle figlie oramai maggiorenni, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, chiedeva emettersi sentenza di divorzio. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente che veniva dichiarato contumace Nel corso della prima udienza di comparizione, in assenza di prove da assumere, all'esito della discussione la causa veniva rimessa in decisione La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili in relazione al matrimonio celebrato tra e , atto celebrato in IA Di AS il Parte_1 Controparte_1
23.07.1994 (atto n. 6, parte 2 serie A anno 1994);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
3) nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 17.09.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. TORREGROSSA CARLA RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
RO (VT) RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.09.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con , Controparte_1 atto celebrato in IA Di AS (VT) il 23.07.1994 (atto n. 6, parte 2 serie A anno 1994). Aggiungeva che dall'unione coniugale erano nate le figlia il 18 ottobre 2000 e Per_1 Per_2 nata il [...] entrambe maggiorenni e che con sentenza del 10 maggio 2022 (n. 486/2022) era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con la quale veniva stabilito che i coniugi avrebbero provveduto ognuno al proprio mantenimento, nulla disponendosi per il mantenimento delle figlie oramai maggiorenni, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898, chiedeva emettersi sentenza di divorzio. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente che veniva dichiarato contumace Nel corso della prima udienza di comparizione, in assenza di prove da assumere, all'esito della discussione la causa veniva rimessa in decisione La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili in relazione al matrimonio celebrato tra e , atto celebrato in IA Di AS il Parte_1 Controparte_1
23.07.1994 (atto n. 6, parte 2 serie A anno 1994);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
3) nulla sulle spese
Così deciso nella camera di consiglio del 17.09.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco