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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1430/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Vittoria n. Parte_1
16, presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
- convenuti contumaci
Oggetto: servizio pre-ruolo, differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare che le differenze retributive
riconosciute in favore del sig. , giusta sentenza del Tribunale Ordinario Parte_1
di Castrovillari - Sezione Lavoro n. 421/2018 ammontano ad € 10.986,30
(diecimilanovecentoottantasei/30), ovvero alla maggiore o minore somma per come
accertata in corso di causa;
2) condannare, quindi, il , in persona Controparte_1
del pro-tempore a pagare in favore del ricorrente, a titolo di differenze CP_2
retributive vantate in forza della sentenza del Tribunale di Castrovillari - Sezione Lavoro
1 n. 421/2018, la predetta somma di € 10.986,30 (diecimilanovecentoottantasei/30), ovvero
la maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa, oltre interessi legali
dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare il , in persona Controparte_1
del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre CP_2
accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento, nell'ambito del quale con provvedimento del 9.12.2021 è
stata dichiarata la contumacia della parte convenuta in giudizio, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 28.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio per la quantificazione delle differenze retributive riconosciute dalla sentenza n. 421/2018 del Tribunale di Castrovillari, che ha dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento a fini economici della anzianità di servizio in relazione a tutti i contratti a termine intercorsi prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Tale sentenza, passata in giudicato (con certificazione depositata da parte ricorrente in data
24.7.2024), deve porsi a base dell'odierna pronuncia quale sentenza di riconoscimento del diritto, in ordine alla quale l'odierna azione di configura in termini di richiesta di condanna specifica delle differenze retributive conseguenti ad anzianità di servizio già riconosciuta con pronuncia non più contestabile poiché coperta dal giudicato.
2 Ciò posto, nel corso del procedimento è stata disposta c.t.u., che ha quantificato in €.
8.034,68 (al lordo) la somma dovuta alla parte ricorrente in ragione della sentenza n.
421/2018 del Tribunale di Castrovillari.
Risulta che la parte ricorrente ha, in merito, formulato osservazioni alla consulenza che sono state superate dal c.t.u. in maniera non condivisibile, atteso che il riferimento all'art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001 compiuto dal consulente non appare pertinente al caso in esame, apparendo invece condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente nelle controdeduzioni in atti, corrispondenti a quanto statuito dal Tribunale di Castrovillari-
Sezione Lavoro con la sentenza posta a base dell'odierna azione, in ordine al calcolo anche degli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 (non considerati dal c.t.u.) ai fini della progressione stipendiale.
In tal modo, anche considerando che la somma riconosciuta dal c.t.u. non presenta una significativa differenza rispetto a quella chiesta in ricorso e che il c.t.u. non ha riconosciuto la somma chiesta in ragione della diversa interpretazione indicata, deve disporsi il pagamento della somma di €. 10.986,30 come chiesta in ricorso.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 10.986,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
3 accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 10.986,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte convenuta.
Si comunichi
Cosenza, 17.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1430/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza della Vittoria n. Parte_1
16, presso lo studio degli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
- convenuti contumaci
Oggetto: servizio pre-ruolo, differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare che le differenze retributive
riconosciute in favore del sig. , giusta sentenza del Tribunale Ordinario Parte_1
di Castrovillari - Sezione Lavoro n. 421/2018 ammontano ad € 10.986,30
(diecimilanovecentoottantasei/30), ovvero alla maggiore o minore somma per come
accertata in corso di causa;
2) condannare, quindi, il , in persona Controparte_1
del pro-tempore a pagare in favore del ricorrente, a titolo di differenze CP_2
retributive vantate in forza della sentenza del Tribunale di Castrovillari - Sezione Lavoro
1 n. 421/2018, la predetta somma di € 10.986,30 (diecimilanovecentoottantasei/30), ovvero
la maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa, oltre interessi legali
dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condannare il , in persona Controparte_1
del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre CP_2
accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento, nell'ambito del quale con provvedimento del 9.12.2021 è
stata dichiarata la contumacia della parte convenuta in giudizio, è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 28.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio per la quantificazione delle differenze retributive riconosciute dalla sentenza n. 421/2018 del Tribunale di Castrovillari, che ha dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento a fini economici della anzianità di servizio in relazione a tutti i contratti a termine intercorsi prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Tale sentenza, passata in giudicato (con certificazione depositata da parte ricorrente in data
24.7.2024), deve porsi a base dell'odierna pronuncia quale sentenza di riconoscimento del diritto, in ordine alla quale l'odierna azione di configura in termini di richiesta di condanna specifica delle differenze retributive conseguenti ad anzianità di servizio già riconosciuta con pronuncia non più contestabile poiché coperta dal giudicato.
2 Ciò posto, nel corso del procedimento è stata disposta c.t.u., che ha quantificato in €.
8.034,68 (al lordo) la somma dovuta alla parte ricorrente in ragione della sentenza n.
421/2018 del Tribunale di Castrovillari.
Risulta che la parte ricorrente ha, in merito, formulato osservazioni alla consulenza che sono state superate dal c.t.u. in maniera non condivisibile, atteso che il riferimento all'art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001 compiuto dal consulente non appare pertinente al caso in esame, apparendo invece condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente nelle controdeduzioni in atti, corrispondenti a quanto statuito dal Tribunale di Castrovillari-
Sezione Lavoro con la sentenza posta a base dell'odierna azione, in ordine al calcolo anche degli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 (non considerati dal c.t.u.) ai fini della progressione stipendiale.
In tal modo, anche considerando che la somma riconosciuta dal c.t.u. non presenta una significativa differenza rispetto a quella chiesta in ricorso e che il c.t.u. non ha riconosciuto la somma chiesta in ragione della diversa interpretazione indicata, deve disporsi il pagamento della somma di €. 10.986,30 come chiesta in ricorso.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 10.986,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
3 accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 10.986,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte convenuta.
Si comunichi
Cosenza, 17.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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