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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Onorario Dott.ssa Capuano Marta, nella causa iscritta al N. 5089/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to MENALLO Parte_1
FRANCESCO ed elettivamente domiciliata in via Versilia n. 1.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con il dott. che lo rappresenta e difende per Persona_1 mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_2
- resistente –
All'esito dell'udienza del 18.03.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2/4/2024 la sig.ra , proponendo opposizione avverso Parte_1 il “Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, reso all'esito della visita di aggravamento effettuata dalla Commissione Medica integrata presso il Centro Medico Legale di CP_1
Palermo in data 8.09.2023, che ha riconosciuto l'odierna ricorrente “portatore di handicap in situazione di gravità (Comma 3 art. 3 )”, ma ha al contempo apoditticamente attestato che “l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”, convenne in giudizio l' CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Disporre l'accertamento, tramite la nomina di apposito
C.T.U., per la verifica delle condizioni sanitarie di parte ricorrente al fine di appurare l'esistenza e la natura delle patologie dogliate, nonché che le predette patologie siano tali da comportare lo status di portatore d'handicap in situazione di gravità “con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (DPR
495/1992 – art. 381)” e conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente di beneficiare del contrassegno per gli invalidi (contrassegno invalidi e parcheggio riservato); Condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite, competenze
e accessori del presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che
, in base alla documentazione agli atti (cert. U.O.C. assistenza socio-sanitaria Parte_2 demenze ASP PA) e alla visita effettuata, ha diritto al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave [art.3 comma 3] con “Capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, art. 381 del DPR
495/1992) con diritto al contrassegno invalidi (Il paziente possiede requisiti tra quelli di cui all'art. 4
D.L. 09 Febbraio 2012 n.5).”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla Parte_1 legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992), con diritto al contrassegno invalidi, possedendo i requisiti di cui all'art. 4 D.L. 09 Febbraio 2012 n.5.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. MENALLO FRANCESCO, che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già liquidate. CP_1
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_2 richiesti dalla legge per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992), con diritto al contrassegno invalidi, possedendo i requisiti di cui all'art. 4 D.L. 09 Febbraio 2012 n.5;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.250,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to MENALLO FRANCESCO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 28/03/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano