Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2260 R.G. Cont. Anno 2019,
VERTENTE TRA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'avv. Nicolina Tirino e dall'avv. Ada De Parte_1
Marco;
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
- , in persona del l.r.p.r., rapp.ta e difesa come in atti, dall'avv. Controparte_1
Vincenzo Feleppa;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615/617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c.
FATTO
A seguito del pignoramento eseguito dalla veniva iscritta a ruolo, a cura Controparte_1
del creditore, la procedura esecutiva n. 2291/18 R.G.E. nella quale il G.E., dott.ssa Antonietta
Ievolella, con ordinanza del 22 Maggio 2019, confermava la conversione del pignoramento, disposta con la precedente ordinanza del 27/02/2019.
La predetta ordinanza veniva, poi, opposta con il giudizio n. 2709/2019 R.G.
-1 di 8-
Con ricorso del 31/10/2018 formulava opposizione all'esecuzione, ex art. 615 Parte_1
c.p.c., iscritta al N. 2178/2018 R.G.E. ed assegnata al G.E. dott. Remo Ferraro.
Il suindicato giudizio esecutivo N. 2178/2018 R.G.E. veniva, con provvedimento del Presidente, riunito a quello recante il N. 2291/2018 R.G.E. e, quindi, assegnato al G.E. dott.ssa Antonietta
Ievolella.
Nel suindicato procedimento N. 2178/2018 R.G.E., il G.E. pronunciava ordinanza del 27/02/2019
(depositata in Cancelleria il 28/02/2019) con la quale, relativamente alla opposizione ex art. 615
c.p.c., rigettava l'istanza di sospensione e fissava il termine per introdurre il giudizio di merito.
Si da ora, occorre sottolineare che , però, non provvedeva ad introdurre la fase di Parte_1
merito, ex art. 616 c.p.c. della richiamata opposizione, ex art. 615 c.p.c. (che aveva dato origine al giudizio di esecuzione N. 2178/2018 R.G.E.), né reclamava dinanzi al collegio, il rigetto della richiesta sospensione dell'esecuzione.
Con successivo atto, denominato “Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, depositato direttamente al R.A.C. del Tribunale (avente la forma della citazione, anziché del ricorso), invece, formulava nuova ed ulteriore opposizione, ex art. 615 c.p.c. (anziché ex art. 617 c.p.c.) per ricorrere avverso l'atto esecutivo, rappresentato dall'ordinanza pronunciata dal G.E. dott.ssa
Ievolella nel proc. N. 2178/2018 R.G.E., chiedendone la revoca.
La suindicata opposizione, ex art. 615 c.p.c, dava origine all'odierno giudizio di cognizione N.
2260/2019, per cui è processo.
Parallelamente, , inoltre, con differente atto di citazione, iscritto a ruolo il Parte_1
25/06/2019 (anche in questo caso depositato direttamente al R.A.C. del Tribunale ed avente la forma della citazione, anziché del ricorso), introduceva il giudizio N. 2709/2019 R.A.C., denominato questa volta “Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.”, con cui si opponeva all'ordinanza depositata dal G.E. dott.ssa Ievolella il 23/05/2019 nel procedimento esecutivo N.
2291/2018, chiedendo, previa sospensione, la revoca dell'ordinanza.
Fatta questa opportuna ricostruzione, nel corso del giudizio di cognizione N. 2260/2019 R.A.C., che oggi ci occupa, si costituivano sia che come da Parte_1 Controparte_1
-2 di 8- comparse che qui s'intendono riportate e trascritte e venivano celebrate diverse udienze e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Con provvedimento del 23/09/2019, inoltre, il precedente giudice assegnatario della causa, dott.ssa
Serena Berruti, disponeva la riunione del richiamato fascicolo n. 2709/2019 R.A.C. con quello portante n. 2260/2018 R.A.C.
Infine, dopo diverse udienze, fatte precisare le conclusioni, la causa in data 4 aprile 2024 veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente si consideri che, sia nel giudizio portante n. 2260/2019 R.A.C., che in quello riunito n. 2709/2019 R.A.C., sono presenti numerose e manifeste violazioni di norme procedurali.
Per il principio della “ragione più liquida”, però, il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere superflua l'analisi delle altre questioni (cfr.
Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n. 11799/2017, Cass. Sez. VI, 3,
Ord. n. 30745 del 26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del 20/05/2020) e non deve, pertanto, scrutinare tutte le eccezioni sottoposte alla sua cognizione.
Orbene, in entrambe le procedure riunite, le opposizioni si appalesano improcedibili, per violazione della trattazione “bifasica” dei giudizi ex art. 615/617 c.p.c. e, pertanto, sia per il procedimento N. 2260/2019 R.A.C., che per quello n. 2709/2019 R.A.C., valgono le stesse osservazioni di seguito evidenziate.
Solo in relazione al proc. N. 2260/2019 R.A.C., introdotto con citazione ex art. 615 c.p.c., è opportuna una preliminare riqualificazione giuridica dello stesso, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., trattandosi, per le ragioni stesse dedotte nella citazione, che si abbiano qui ripetute e trascritte, di una evidente opposizione agli atti esecutivi.
Per costante ed uniforme giurisprudenza, infatti, “Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza
-3 di 8- tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato” (Cass., ord. 11 luglio 2022 n. 21865; Conformi: Cass., III, ord. 21 maggio 2019, n. 13602; Cass., sent. 13 dicembre 2005, n. 27428; Cass., II, sent. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass., I, sent. 15 gennaio 1999,
n. 383).
Relativamente, poi, alla richiamata improcedibilità di entrambe le procedure riunite si osservi quanto di seguito specificato.
Nel caso in esame, l'opponente ha proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. sia nel procedimento
N. 2260/2019 R.A.C. (così riqualificata dal giudice), che in quello N. 2709/2019 R.A.C., provvedendo ad iscrivere, però, i relativi giudizi direttamente nel “Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi” del Tribunale ed omettendo, così, la imprescindibile “fase cautelare” dinanzi al G.E.
Si osservi che la prima fase, dinanzi al G.E., delle opposizioni esecutive, deve però ritenersi non meramente facoltativa, ma necessaria, sia tenuto conto del tenore letterale degli art. 615/617 e ss.
c.p.c., che sotto il profilo funzionale.
La fase dinanzi al G.E., infatti, è volta non solo a tutelare l'interesse dell'opponente alla eventuale sospensione della procedura espropriativa, ma a garantire l'interesse pubblicistico al regolare andamento del processo esecutivo e la corretta informazione di tutte le parti, degli interessati e degli organi della procedura della pendenza dell'opposizione.
E' necessario, infatti, che della proposizione dell'opposizione sia, innanzitutto, reso edotto il
Giudice dell'Esecuzione, perché possa in tal sede esercitare i suoi poteri d'ufficio, di verifica e controllo della regolarità del processo esecutivo e i suoi poteri di direzione, che potrebbero anche rendere superflua l'instaurazione della fase dinanzi al giudice della cognizione dell'opposizione o, comunque, spingere le parti a raggiungere un accordo in relazione ad essa, con evidenti effetti deflattivi del contenzioso ordinario a cognizione piena.
La conseguenza è che la fase di merito, a cognizione piena, non preceduta dalla fase a cognizione sommaria dinanzi al G.E., deve ritenersi improcedibile, per mancanza di una sua fase indefettibile, da svolgersi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (Cass. 11 ottobre 2018 n. 25170; cfr. anche
Tribunale di Benevento sentenza depositata nel fascicolo n. 657/2016 in data 10 aprile 2018 e
Tribunale di Napoli Nord, 3 giugno 2022, n. 2078 – G.U. Fiore).
-4 di 8- In definitiva, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma
2 e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche di economia processuale, efficienza e regolarità del processo esecutivo e deflazione del contenzioso ordinario.
La sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina, pertanto, l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.
E' solo il caso di sottolineare, incidentalmente, che la descritta “struttura bifasica” delle opposizioni ex art. 615 e 617, II coma c.p.c., è applicabile anche al pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 sebbene, in ragione dei connotati strutturali di tale tipo di procedimento, esso pervenga all'attenzione del Giudicante, solo in sede di opposizione all'esecuzione promossa del debitore esecutato. Tale necessità è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia del n. 26830 del 14/1172017, con la quale il supremo collegio ha affermato l'inderogabilità della struttura bifasica anche per l'opposizione endo-esecutiva, avverso l'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73.
Il giudizio di opposizione deve, quindi, indefettibilmente articolarsi sempre in due momenti: a) una “fase cautelare” deputata all'adozione dei provvedimenti indilazionabili o alla sospensione della procedura;
b) una “fase di cognizione”, da celebrarsi secondo le norme di cui agli artt. 180 e ss. c.p.c., che si conclude con sentenza.
Pertanto, sia l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (come riformulata ex art. 617 c.p.c.) nel procedimento
N. 2260/2019, che quella ex art. 617 c.p.c., relativa al procedimento riunito N. 2709/2019, sono manifestamente improcedibili, per le ragioni sopra specificate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-5 di 8- a) Dichiara improcedibile l'opposizione formulata da nel procedimento Parte_1
portante N. 2260/2019 ed in quello riunito N. 2709/2019;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in Parte_1
favore di in persona del l.r.p.t., nella complessiva somma di € Controparte_1
2.540,00, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.
Benevento, lì 10 Marzo 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-6 di 8-