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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12259/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da
, con l'avv. Clemente Montuori;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.12.2024 proponeva Parte_1
opposizione ex art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010
n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n. 406.2024.00015978.27, notificato dall' il CP_1
5.11.2024 per l'importo di euro 12.599,98 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per il periodo dall'1.1.2018
al 31.12.2023 e somme aggiuntive.
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi l'opposizione. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con unico motivo di opposizione l'istante deduce l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall con l'opposto avviso di addebito, e CP_1
derivante dalla fruizione asseritamente indebita delle agevolazioni contributive di cui alla l. 190/2014, per avere ella conservato il diritto a tali agevolazioni, essendo imputabile a un mero errore, poi emendato peraltro con dichiarazione integrativa, la compilazione, nel modello unico persone fisiche del 2019 relativo ai redditi del 2018, della sezione I del quadro LM,
riservata ai contribuenti in regime fiscale di vantaggio, invece della sezione
II dello stesso quadro LM, riservata ai contribuenti in regime fiscale forfetario.
Il motivo è infondato.
L'istante, che aveva aderito l'8.1.2018 alle agevolazioni previste dall'art. 1
co. 77-84 l. 23.12.2014 n. 190 e succ. mod., consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale in misura del 35%, si è vista revocare dall tali agevolazioni – con contestuale richiesta di pagamento della CP_1
quota differenziale – e ciò per avere compilato, nella dichiarazione reddituale presentata all'Agenzia delle entrate nell'anno 2019 in relazione ai redditi percepiti nell'anno 2018, la sezione I del quadro LM, riservata ai contribuenti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27
co.
1-2 d.l.
6.7.2011 n. 98), invece della sezione II dello stesso quadro LM,
2 riservata ai contribuenti in regime forfetario (art. 1 co. 54-89 l. 23.12.2014
n. 190).
Ella assume, come detto, essersi trattato di un mero errore, poi emendato, peraltro, mediante dichiarazione integrativa presentata all'Agenzia delle entrate il 15.11.2023, come consentito dell'art. 2 co. 8 e
8-bis d.p.r. 22.7.1998 n. 322.
Tuttavia, l'opzione per un diverso regime fiscale esercitata dalla istante nella dichiarazione reddituale del 2019 per i redditi del 2018 non costituisce una dichiarazione di scienza, bensì una manifestazione di volontà, ovvero una dichiarazione avente natura negoziale, in quanto integra una scelta discrezionale del contribuente preordinata alla concessione di un beneficio fiscale.
Ebbene, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
condiviso da questo giudice, “sebbene le denunce dei redditi costituiscano
di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate
ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al
pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno
quando il legislatore subordini la concessione di un beneficio fiscale ad una
precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi
direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo
predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore
di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo
che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile
dall'amministrazione (condizione, quest'ultima, non dedotta né provata
3 nel caso in esame)”: cfr. Cass. 26.3.2025 n. 7986; conformi Cass. 5.4.2024
n. 9073, Cass. 28.12.2023 n. 36175, Cass. 18.5.2021 n. 13343, Cass.
21.2.2019 n. 5105, Cass. 12.10.2018 n. 25596, Cass. 16.9.2015 n. 18180,
Cass. 22.1.2013 n. 1427, Cass. 11.5.2012 n. 7294 e numerose altre.
Sussiste, pertanto, l'obbligo contributivo fatto valere dall con CP_1
l'opposto avviso di addebito.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all' le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 25.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12259/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da
, con l'avv. Clemente Montuori;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 14.12.2024 proponeva Parte_1
opposizione ex art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010
n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n. 406.2024.00015978.27, notificato dall' il CP_1
5.11.2024 per l'importo di euro 12.599,98 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per il periodo dall'1.1.2018
al 31.12.2023 e somme aggiuntive.
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi l'opposizione. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con unico motivo di opposizione l'istante deduce l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall con l'opposto avviso di addebito, e CP_1
derivante dalla fruizione asseritamente indebita delle agevolazioni contributive di cui alla l. 190/2014, per avere ella conservato il diritto a tali agevolazioni, essendo imputabile a un mero errore, poi emendato peraltro con dichiarazione integrativa, la compilazione, nel modello unico persone fisiche del 2019 relativo ai redditi del 2018, della sezione I del quadro LM,
riservata ai contribuenti in regime fiscale di vantaggio, invece della sezione
II dello stesso quadro LM, riservata ai contribuenti in regime fiscale forfetario.
Il motivo è infondato.
L'istante, che aveva aderito l'8.1.2018 alle agevolazioni previste dall'art. 1
co. 77-84 l. 23.12.2014 n. 190 e succ. mod., consistenti nella riduzione della contribuzione previdenziale in misura del 35%, si è vista revocare dall tali agevolazioni – con contestuale richiesta di pagamento della CP_1
quota differenziale – e ciò per avere compilato, nella dichiarazione reddituale presentata all'Agenzia delle entrate nell'anno 2019 in relazione ai redditi percepiti nell'anno 2018, la sezione I del quadro LM, riservata ai contribuenti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27
co.
1-2 d.l.
6.7.2011 n. 98), invece della sezione II dello stesso quadro LM,
2 riservata ai contribuenti in regime forfetario (art. 1 co. 54-89 l. 23.12.2014
n. 190).
Ella assume, come detto, essersi trattato di un mero errore, poi emendato, peraltro, mediante dichiarazione integrativa presentata all'Agenzia delle entrate il 15.11.2023, come consentito dell'art. 2 co. 8 e
8-bis d.p.r. 22.7.1998 n. 322.
Tuttavia, l'opzione per un diverso regime fiscale esercitata dalla istante nella dichiarazione reddituale del 2019 per i redditi del 2018 non costituisce una dichiarazione di scienza, bensì una manifestazione di volontà, ovvero una dichiarazione avente natura negoziale, in quanto integra una scelta discrezionale del contribuente preordinata alla concessione di un beneficio fiscale.
Ebbene, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
condiviso da questo giudice, “sebbene le denunce dei redditi costituiscano
di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate
ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al
pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno
quando il legislatore subordini la concessione di un beneficio fiscale ad una
precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi
direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo
predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore
di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo
che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile
dall'amministrazione (condizione, quest'ultima, non dedotta né provata
3 nel caso in esame)”: cfr. Cass. 26.3.2025 n. 7986; conformi Cass. 5.4.2024
n. 9073, Cass. 28.12.2023 n. 36175, Cass. 18.5.2021 n. 13343, Cass.
21.2.2019 n. 5105, Cass. 12.10.2018 n. 25596, Cass. 16.9.2015 n. 18180,
Cass. 22.1.2013 n. 1427, Cass. 11.5.2012 n. 7294 e numerose altre.
Sussiste, pertanto, l'obbligo contributivo fatto valere dall con CP_1
l'opposto avviso di addebito.
Conclusivamente, la spiegata opposizione deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all' le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 25.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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